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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 13650/2026

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o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1950, avverso la sentenza del giorno 10 luglio 2025 della Corte di cassazione; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza n. 26410 del 1° luglio 2025 (dep. 18 luglio 2025), la Terza Sezione penale di questa Corte accoglieva, limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in data 8 marzo 2024, lo aveva ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo L. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

2. Con atto depositato in data 20 novembre 2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in un errore percettivo, non rilevando come al 1momento della deliberazione della sentenza il reato risultasse già estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 18 settembre 2024, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di appello.

I fatti di cui al capo L risultano commessi in data 18 settembre 2014 - con la presentazione della dichiarazione Iva in cui fu inserita la fattura per operazioni soggettivamente inesistenti - per cu}( il reato doveva appunto ritenersi prescritto alla data del 18 settembre 2024, quindi precedente4Zdienza in cui fu deciso il giudizio di legittimità, durante la quale pure fu eccepita.

Alla luce di tale ricostruzione, il ricorrente lamenta un errore di fatto emendabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, emendabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, e viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).

Si tratta di un principio che ha trovato costante applicazione anche nel caso in cui con il ricorso straordinario viene dedotto il mancato rilievo della prescrizione maturata nel corso del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 — 01; conf., Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065 — 01).

2.1. Nel caso in esame, contrariamente a quanto deduce la parte pubblica, il ricorrente non si è limitato a dolersi dell'intervenuta prescrizione ma, assolvendo agli oneri in punto di specificità, ha compiutamente indicato la sequenza procedimentale che conduce alla maturazione della causa estintiva (sul modo di 2atteggiarsi del requisito della specificità dei motivi, nel ricorso straordinario, Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; conf.

Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01).

2.2. Ciò posto, dall'esame degli si desume che, effettivamente, il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni 10 per effetto degli atti interruttivi, considerata l'assenza di periodi di sospensione, e la data di consumazione (18 settembre 2014), è interamente decorso alla data del 18 settembre 2024, quindi in pendenza del giudizio di cassazione, conclusosi con l'accoglimento, seppur in parte, del ricorso.

A conferma della natura percettiva dell'errore, è utile evidenziare che nella sentenza impugnata non vi sono riferimenti al perfezionamento della causa estintiva che il ricorrente pure aveva segnalato al Collegio all'udienza del 1° luglio 2025.

2.3. Essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, con l'accoglimento di un motivo di ricorso (cfr. Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Nessun dubbio può porsi, infatti, sulla decisività dell'errore (sulla cui necessità, da ultimo, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01), nel senso che l'errore percettivo ha causato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

3. Alla revoca della decisione di questa Corte deve seguire direttamente l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 8 marzo 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato di cui al capo L) estinto per intervenuta prescrizione.

Invero, nel caso in cui la Corte di cassazione, rilevando la sussistenza di un errore di fatto nella precedente decisione della Corte, debba procedere ad "adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore" (art. 625-bis, comma .4, cod. proc. pen.), non necessariamente la fase rescindente deve essere separata da quella rescissoria: infatti, quando dall'accertamento dell'errore derivano conseguenze semplici, univoche, indiscutibili, è possibile procedervi direttamente nella medesima sede camerale (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282 - 01; cfr. anche Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, Pandolfini, Rv. 285586 - 01; Sez. 3, n. 35131 del 11/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285208 - 01; Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023, Gheri, Rv. 284541 - 01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754 - 01). 3Invero, il già menzionato comma 4 delinea, all'esito della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., un epilogo adattabile alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio, nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio.

Una volta accolto il ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio, pur restando concettualmente distinti, possono essere unificati o separati, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.

Pertanto, il procedimento può concludersi con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto" sul profilo accolto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1950, avverso la sentenza del giorno 10 luglio 2025 della Corte di cassazione; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza n. 26410 del 1° luglio 2025 (dep. 18 luglio 2025), la Terza Sezione penale di questa Corte accoglieva, limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in data 8 marzo 2024, lo aveva ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo L. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. 2. Con atto depositato in data 20 novembre 2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in un errore percettivo, non rilevando come al 1momento della deliberazione della sentenza il reato risultasse già estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 18 settembre 2024, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. I fatti di cui al capo L risultano commessi in data 18 settembre 2014 - con la presentazione della dichiarazione Iva in cui fu inserita la fattura per operazioni soggettivamente inesistenti - per cu}( il reato doveva appunto ritenersi prescritto alla data del 18 settembre 2024, quindi precedente4Zdienza in cui fu deciso il giudizio di legittimità, durante la quale pure fu eccepita. Alla luce di tale ricostruzione, il ricorrente lamenta un errore di fatto emendabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, emendabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, e viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Si tratta di un principio che ha trovato costante applicazione anche nel caso in cui con il ricorso straordinario viene dedotto il mancato rilievo della prescrizione maturata nel corso del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 — 01; conf., Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065 — 01). 2.1. Nel caso in esame, contrariamente a quanto deduce la parte pubblica, il ricorrente non si è limitato a dolersi dell'intervenuta prescrizione ma, assolvendo agli oneri in punto di specificità, ha compiutamente indicato la sequenza procedimentale che conduce alla maturazione della causa estintiva (sul modo di 2atteggiarsi del requisito della specificità dei motivi, nel ricorso straordinario, Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; conf. Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01). 2.2. Ciò posto, dall'esame degli si desume che, effettivamente, il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni 10 per effetto degli atti interruttivi, considerata l'assenza di periodi di sospensione, e la data di consumazione (18 settembre 2014), è interamente decorso alla data del 18 settembre 2024, quindi in pendenza del giudizio di cassazione, conclusosi con l'accoglimento, seppur in parte, del ricorso. A conferma della natura percettiva dell'errore, è utile evidenziare che nella sentenza impugnata non vi sono riferimenti al perfezionamento della causa estintiva che il ricorrente pure aveva segnalato al Collegio all'udienza del 1° luglio 2025. 2.3. Essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, con l'accoglimento di un motivo di ricorso (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Nessun dubbio può porsi, infatti, sulla decisività dell'errore (sulla cui necessità, da ultimo, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01), nel senso che l'errore percettivo ha causato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3. Alla revoca della decisione di questa Corte deve seguire direttamente l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 8 marzo 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato di cui al capo L) estinto per intervenuta prescrizione. Invero, nel caso in cui la Corte di cassazione, rilevando la sussistenza di un errore di fatto nella precedente decisione della Corte, debba procedere ad "adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore" (art. 625-bis, comma .4, cod. proc. pen.), non necessariamente la fase rescindente deve essere separata da quella rescissoria: infatti, quando dall'accertamento dell'errore derivano conseguenze semplici, univoche, indiscutibili, è possibile procedervi direttamente nella medesima sede camerale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282 - 01; cfr. anche Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, Pandolfini, Rv. 285586 - 01; Sez. 3, n. 35131 del 11/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285208 - 01; Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023, Gheri, Rv. 284541 - 01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754 - 01). 3Invero, il già menzionato comma 4 delinea, all'esito della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., un epilogo adattabile alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio, nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio. Una volta accolto il ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio, pur restando concettualmente distinti, possono essere unificati o separati, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Pertanto, il procedimento può concludersi con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto" sul profilo accolto. P.Q.M
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