CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza un serio confronto con la motivazione resa; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 in relazione alla sussistenza del dolo, desunta dalla modalità della condotta, dall'accertata inverosimiglianza della circostanza addotta per giustificare l'allontanamento dall'abitazione, dall'assenza di ogni situazione di urgenza e dall'irrilevanza della distanza dal luogo di detenzione); rilevato che anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità a fronte della coerente e logica motivazione resa, che esclude la minima offensività del fatto in ragione delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza, per essersi il ricorrente recato e trattenuto presso l'abitazione di altro pregiudicato, anch'egli detenuto; analoga valutazione va espressa per il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo ai precedenti penali e alla personalità allarmante dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 ,Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]