CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13262/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, errata qualificazione giuridica del fatto, che configura piuttosto un'ingiuria (art. 594 cod. pen.), non essendo la condotta diretta a costringere il pubblico ufficiale ai propri doveri di ufficio ovvero ad ometterlo; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (da ultima, che Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M