CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2019
Cassazione n. 30673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CinziaParasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata emessa in data 02 dicembre 2025, la Corte di appello di Napoliha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riducendo lapena inflitta dal primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del delitto di furtodi energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, aisensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.. (si tratta in sostanza di riattivazione abusiva diutenza cessata per morosità).2. Ricorre per cassazione l’imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoAlfredo Frezza, che si affida a un motivo unico denunciando violazione degli artt. 624 – 625cod. pen. Lamenta che il delitto contestato all’imputata è divenuto procedibile a querela con lemodifiche introdotte dal D. lgs. n. 150/2022 e che non è stata contestata, neppure concontestazione suppletiva, la circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto su cosedestinate a pubblico servizio (alla quale la giurisprudenza attribuisce natura ‘non autoevidente’ma ‘valutativa’) che avrebbe comportato la procedibilità ufficiosa. Conclude per l’annullamentosenza rinvio per difetto della condizione di procedibilità, non essendo stata mai presentata laquerela dalla parte offesa.3. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte in data 8 aprile 2026,insistendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la mancanza dellacondizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.L’unico motivo di ricorso deduce la improcedibilità per difetto di querela di un reato per ilquale tale forma di procedibilità è stata introdotta successivamente alla sentenza di primogrado, nelle more del giudizio di appello.In particolare, dalla consultazione degli atti, risulta essere questa la sequenza processuale:- la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale in data 13/12/2019;- l’imputato ha proposto appello con atto del 13 maggio 2020, con il quale non ha dedottola improcedibilità per difetto di querela, né avrebbe potuto validamente formulare unatale deduzione, giacchè, secondo la previsione vigente ratione temporis, il delitto, comecontestato, era a quel tempo perseguibile d’ufficio;- la Corte di appello ha definito il giudizio di secondo grado con sentenza del 02/12/2025,dopo l’entrata in vigore della legge di riforma;- nell’unica udienza nella quale si è celebrato il giudizio di appello, il 2 dicembre 2025, ladifesa appellante non ha invocato la declaratoria di improcedibilità per difetto diquerela, come avrebbe potuto fare, essendo, medio tempore, in data 30 dicembre2022, entrato in vigore il d. l.vo n. 150/2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), che ha comportatola procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto (art. 2 d. lgs. 150 del2022), il quale, nell’attuale formulazione dell’art. 624 cod. pen., “è punibile a quereladella persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, peretà o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625,numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis(art. 2 lett. i)”.Il tema che viene in rilievo è, allora, quello dell'ammissibilità o meno del motivo di ricorsocollegato alla natura della improcedibilità per effetto di una modifica normativa che preveda,rispetto a reato procedibile di ufficio, la perseguibilità a querela, introdotta, come nel caso dispecie, prima della sentenza impugnata.La questione va definita alla stregua dei principi delineati da Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 in tema di prescrizione dei reati maturata in dataanteriore alla pronuncia della sentenza di appello; principi riferibili a tutte le ipotesi di nonpunibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. e, quindi, anche alla mancanza di una condizionedi procedibilità (così Sez. 2 n. 17958 del 14/05/2026, Rv. 289982).Va rilevato, in primo luogo, che l’improcedibilità era già vigente al momento della pronunciadella sentenza impugnata, emessa in data 2 dicembre 2025, così che essa poteva essere fattavalere dinanzi alla Corte di merito; l’eccezione risulta, invece, estranea ai motivi di appello.Poiché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la primavolta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delgiudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendoessi acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum (direcente, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01), deve altresìescludersi che la questione in esame sia rilevabile d’ufficio, ancorché su sollecitazione delricorrente.In applicazione dei principi generali affermati dalle sezioni unite ‘Ricci’, l'art. 129 cod. proc.pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendoal giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regoleche presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essereadattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione(in termini, in motivazione), con la conseguenza che l’inammissibilità del ricorso per cassazioneproposto dal ricorrente – per le ragioni in precedenza indicate – preclude la possibilità di rilevaredi ufficio il difetto di querela e di dichiarare non proseguibile l’azione penale (a tale conclusioneperviene anche Sez. 2, n. 18614 del 16/04/2025, Jemili, non mass., secondo cui non è deducibilecon ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al mutato regimedi procedibilità, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata inappello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni).E’ opportuno aggiungere che laddove la parte avesse posto, in sede di conclusioni in appello,il tema della improcedibilità sopravvenuta, in tal caso, la deduzione tempestiva e ammissibile (inquanto proposta successivamente al mutato regime) della improcedibilità per mancanza diquerela validamente presentata dalla persona offesa dal reato avrebbe reso ammissibile ancheil ricorso incentrato sul mancato rilievo della improcedibilità, non potendosi ritenere deducibileuna violazione di legge prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. 5, n. 26418 del 03/04/2024,D’Agostino, Rv. 286872-01; Sez. 6, n. 37745 del 15/10/2024, n. 37745, Gigante, Rv. 287031;Sez. 5 - n. 11929 del 26/02/2025, Rv. 287768).2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen ) la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma chesi ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRosa Pezzullo