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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25947/2026

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rente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 6619 del 2021, depositata il 14 settembre 2021, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] della cartella di pagamento n.02820180022794431, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensidell’art. 36 bis d.P.R n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi dellepersone fisiche, relativa all’anno di imposta 2015, che aveva rilevatol’indebito riporto di un maggior credito di imposta per l’incrementodell’occupazione di euro 2295, non spettante perché il credito, sortonell’anno 2010, era già stato utilizzato pro quota nelle annualità precedenti,con un residuo nell’anno di imposta in questione, di euro 1435 in luogo delmaggior importo di euro 3.730 indicato nella relativa dichiarazione.2.

La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso del contribuente che, fral’altro, aveva lamentato l’illegittima estensione del controllo automatizzatoe delle rettifiche alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di impostaprecedenti in violazione della previsione che impone all’amministrazionefinanziaria di eseguirlo entro la scadenza del termine per la presentazionedella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.3.

La CTR della Campania, adita in appello dal contribuente, avevarespinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.4.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Successivamente, con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., il ricorrente ha riferito di aver presentato, il 29 marzo2023, la domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensidell’art. 1 comma 236 legge n. 197 del 2022 con riferimento alla cartellaoggetto di causa, distinta al prot. n.

W-2023062908386470, accettatadall’Agenzia delle Riscossione con comunicazione AT –02890202300877201180 del 29 giugno 2023, e di aver provveduto alpagamento della prima rata, il 31 luglio 2025, beneficiando della riaperturaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026straordinaria dei termini della c.d. rottamazione – quater, di cui all’art. 3bis del d.l. n. 202 del 2024 convertito dalla legge n. 15 del 2025.

Harichiesto, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorsoper cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere all’esito dell’adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidatiper la riscossione di cui all’art. 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022(c.d. rottamazione-quater), come autenticamente interpretato dall’art. 12bis del d.l. 84 del 2025.1.1.

La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazionedel momento di perfezionamento della fattispecie processualedell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuentealla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondoperiodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi aoggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,Numero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, letterac), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazioneL'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenzedi merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite aiprocedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisitee non sono rimborsabili.»1.2.

Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comportaanche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso delprocesso è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazionedi adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto dicontroversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini delladefinizione e la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata.1.3.

Nell’ipotesi in cui il contribuente riferisca di aver beneficiato dellariammissione alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 1,commi da 231 a 252, della n. 197 del 2022, prevista dall’ art. 3 bis del d.l.n. 202 del 2024 convertito dalla legge n. 15 del 2025, la norma diinterpretazione autentica richiamata prevede che, ai fini della declaratoriadi estinzione debba essere prodotta in giudizio anche la comunicazioneprevista dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del2024 e cioè la documentazione relativa all’ “ammontare complessivo dellesomme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e ilgiorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse”, comunicate dall'agentedella riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.1.4.

Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione, haprodotto solo la documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alprocedimento di definizione agevolata del debito tributario portato dallaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026cartella impugnata, risalente al 29 giugno 2023 (all. 1) e la prova delpagamento della prima rata, relativa alla comunicazione dell’agente dellariscossione AT 028902025156650190 del 5 giugno 2025 (all. 2) che nonha, però, prodotto in giudizio.1.5.

Manca, quindi, la documentazione relativa alla comunicazione daparte dell’agente della riscossione al contribuente avvalsosi dellariammissione alla procedura di definizione agevolata dell’ammontare dellesomme dovute e del piano di rateazione, prevista dall’art. 3 bis comma 2lett. c) d.l. n. 202 del 2024.1.6.

Non sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dalla normarichiamata per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo ilCollegio in condizione di verificare la connessione tra la prima dichiarazionedi adesione alla procedura di definizione agevolata relativa alla cartellaimpugnata ed il pagamento della rata relativa alla comunicazionedell’agente della riscossione AT 028902025156650190 del 5 giugno 2025.1.7.

L’istanza di estinzione del giudizio deve, quindi, essere respinta perl’incompletezza della documentazione relativa al perfezionamento delprocedimento di definizione agevolata e deve procedersi all’esame deimotivi di ricorso come da domanda in via subordinata del ricorrente.2.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bisd.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla modalità del controllo automaticoannuale.La CTR avrebbe violato la previsione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973che consentirebbe di ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiorea quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei datirisultanti dalle dichiarazioni entro l’inizio del periodo di presentazione delledichiarazioni relative all’anno successivo, ma non di rettificare a ritroso neicinque anni precedenti, i dati delle dichiarazioni a seguito di valutazioni sullecompensazioni e detrazioni compiute che esulano dal mero controlloNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026cartolare dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione dei redditioggetto del controllo.2.1.

Il motivo, articolato al contempo con riferimento al paradigma delvizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. in relazione alla violazione dell’art.36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 è inparte inammissibile e in parte infondato.2.2.

La censura formulata sotto il profilo dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.non risulta specificamente articolata nel contesto delle argomentazionisvolte per illustrare il motivo ed è, comunque, inammissibile per effettodella preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme che, ai sensi dell’art.348 ter c.p.c. applicabile ratione temporis, non consente al ricorrente dilamentare l’eventuale omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti.2.3.

Sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla disciplinadell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 la censura è infondata.2.4.

L’art. 36 bis comma 2 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 consentespecificamente all’amministrazione finanziaria di avvalersi della proceduraautomatizzata di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti perla liquidazione delle imposte dovute anche al fine di “e) ridurre i creditid'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovveronon spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione” ove talicircostanze emergano semplicemente dall’esame degli elementidirettamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e daidati in possesso dell'anagrafe tributaria senza necessità di alcunavalutazione o stima che renderebbero, invece, indispensabile l’emissionepreventiva dell’atto di recupero.2.5.

La Corte ha avuto modo di chiarire che l’amministrazione finanziariapuò avvalersi della procedura di liquidazione dell’imposta a seguito dicontrollo automatizzato anche ove comporti la riduzione del credito diimposta non spettante, se la circostanza risulti ictu oculi dall’esame dei datiNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026delle dichiarazioni dei redditi del contribuente e in applicazione diretta edimmediata della norma giuridica senza alcuna necessità di valutazioniinterpretative.2.6.

Nell’interpretazione dell’art. 36 bis comma 2 lett.e) d.P.R. n. 600 del1973 la Corte ha avuto modo di affermare che « La norma prevede dunqueespressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede didisconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presuppostidi tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa orettificativa, ma emergano "sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione".Si è in proposito affermato (Cass. ord. 4360/17) che:“ in tema di controllidelle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata allacontestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nascada una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze daglistessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione aruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario unprevio avviso di recupero". […] potendo peraltro in fase processuale ilcontribuente pienamente dimostrare l'esistenza dei crediti che l'Ufficio hadisconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelledichiarazioni".

Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quantoaffermato in altre decisioni, secondo cui: "In tema di accertamenti e controllidelle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972,art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato medianteun controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuenteo di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece,con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché ildisconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un creditod'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamentoavente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avvisoNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario" (Cass. 14949/18;così Cass. 11292/16).

Va infatti considerato che anche quest'ultimoorientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato alcarattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento delcredito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da unavalutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero noncompensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato nonè ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione(ipotesi nella quale esso è invece consentito).» (Cass. n. 29582 del 2018;nello stesso senso Cass. n. 21017 del 2020).2.7.

In particolare, con specifico riferimento a crediti riportati daprecedenti dichiarazioni, in applicazione dell’art. 36 bis comma 2 lett b)d.P.R. n. 600 del 1973 che consente di “b) correggere gli errori materialicommessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, deicontributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, la Corte haavuto occasione di precisare che lo strumento della liquidazione d’impostaa seguito di controllo automatizzato può essere utilizzato anche quandol’errore o l’omissione riguardi dati contabili risultanti dalle dichiarazioniprecedenti.2.8.

Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di imposte sui redditi, lostrumento della liquidazione automatica d'imposta previsto all'art. 36 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, può essere utilizzato anche quandol'anomalia, l'errore o l'omissione riguardi dati contabili riportati dalledichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, a nullarilevando che queste ultime non abbiano formato oggetto di contestazioneda parte dell'erario ove l’errore nell’esposizione del credito d’ imposta nonsi fosse tradotto in un debito di imposta, dovendo in questi casi la verificadi debenza essere necessariamente estesa alle appostazioni che li hannoformati » (Cass. n. 13591 del 2007; Cass. n. 14750 del 2008).

E più direcente, la Corte ha chiarito che « in termini generali, dunque, ai fini dellaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026legittimità dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della previsione di cuiall'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, di un credito di imposta indicato dalcontribuente nella dichiarazione dei redditi, l'ufficio è legittimato a verificarela correttezza della suddetta indicazione anche facendo riferimento alledichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza chetale verifica comporti un accertamento sostanziale che presupponevalutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura (Cass.civ., 16 novembre 2018, n. 29582)» mentre l’emissione della cartella èlegittima quando, a seguito della verifica compiuta in sede di controlloautomatizzato della correttezza delle dichiarazioni dei redditi presentatel'amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errori materiali o dicalcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di impostae che tale illegittimo utilizzo si sia tradotto in un debito del contribuente(Cass. n. 20643 del 2021 ).2.9.

In sintesi, l’amministrazione finanziaria può ricorrere allo strumentodella liquidazione d’imposta all’esito del controllo automatizzato ai sensidell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 per ridurre crediti di imposta espostiin misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti oltre cheper correggere errori di riporto da precedenti dichiarazioni, purché l’erroreo la riduzione risultino dalla verifica matematica e cartolare dei datirisultanti anche dalle precedenti dichiarazioni dei redditi senza necessità dialcuna valutazione giuridica o di interpretazione delle norme chericonoscono l’agevolazione.2.10.

Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati in quantoemerge dal contesto della motivazione della sentenza impugnata che laricostruzione delle modalità di utilizzazione del credito per incremento dioccupazione nel corso degli anni non è frutto di stime o valutazioni ma èfondata sul raffronto dei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi precedentie che la ripresa a tassazione è dovuta all’esposizione nella dichiarazionedell’anno in verifica di un importo a credito non indicato in quella precedenteNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026e frutto di un calcolo matematico errato, come si evince dall’affermazionesecondo cui il credito in questione “nel 2012 scende a €. 3.106,00, perintervenute compensazioni per €. 2.374,00 e utilizzo ad abbattimentodell'imposta lorda di €. 974,00, come risulta dal rigo 35 del modello 730-3.Nell'anno 2013, dal credito di €. 3.106,00 il contribuente attinge pereffettuare compensazioni di €. 772,00.

Nel 2014 gli residua dunque uncredito di €. 2.334,00, dal quale sottrae €. 899,00, anche qui percompensazioni.

A fine 2014 gli rimane un credito di €. 1.435,00.

E questocredito avrebbe dovuto indicare nel quadro CR della dichiarazione quicontrollata.

Ha invece esposto un credito di €. 3.730,00 che nelladichiarazione precedente non sussisteva.” Ed ha concluso per la legittimitàdell’operato dell’amministrazione finanziaria “atteso che nella liquidazionedelle dichiarazioni (unico e/o 730) presentate dal 2010 al 2015, il credito siè andato assottigliando, secondo l'andamento sopra indicato.”Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge.3.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bisd.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che la CTR, rifacendosi alle difesedell’Agenzia delle Entrate, sarebbe andata ben oltre i limiti della meraverifica matematica delle risultanze della dichiarazione dei redditi relativaall’anno di imposta 2015 ed avrebbe compiuto valutazioni anche giuridichesulle compensazioni operate nelle dichiarazioni precedenti al fine dideterminare l’entità residua del credito di imposta che avrebbero richiestol’emissione di un avviso di recupero del credito di imposta o quanto menola comunicazione dell’avviso bonario.3.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 6 c.p.c., in mancanza dell’indicazione dell’atto processualeove il ricorrente avrebbe sottoposto al giudice di merito la questione dellamancata emissione dell’avviso di recupero del credito di imposta o dellamancata comunicazione dell’avviso bonario, di cui non c’è traccia nellaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026sentenza impugnata.

Il giudizio d'appello, per come ricostruito nellasentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedottacon il motivo in esame né vi è alcun cenno sul punto nella motivazione delladecisione.3.2.

Secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza della Corte imotivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbianoformato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, comedefinito dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, nonpossono riguardare nuove questioni di diritto che postulino indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dailimiti funzionali del giudizio di legittimità.

Pertanto, qualora una determinataquestione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche,per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ladoglianza nel merito ( Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 26147 del 2021;Cass. n. 21617 del 2022; Cass. n. 864 del 2023).3.3.

Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all’onere di indicarel’atto processuale in cui ha sottoposto al giudice di appello la questione dellaviolazione di legge che l’amministrazione finanziaria avrebbe perpetratomancando di emettere l’avviso di recupero del credito di imposta o dicomunicare l’avviso bonario, con conseguente inammissibilità del motivo.4.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e161 c.p.c. per essere la CTR incorsa nel vizio di omessa o apparentemotivazione sul motivo di appello proposto in relazione all’inapplicabilità delNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026controllo automatico ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 alledichiarazioni anteriori all’anno 2015 già fatte oggetto di controllo e validatedall’Agenzia delle Entrate.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

La CTR, nella sentenza impugnata, ha implicitamente disatteso ilmotivo di appello svolto dal contribuente in ordine all’illegittimitàdell’espansione ultrannuale del controllo previsto dall’art. 36 bis d.P.R. n.600 del 1973 laddove ha motivato la decisione di rigetto del gravame,ripercorrendo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sulle modalità diutilizzazione del credito di imposta nei diversi anni di imposta da parte delcontribuente, riportate al punto 2.10, ed evidenziandone gli errori.4.3.

La CTR, in tal modo, ha effettivamente mancato di argomentare ladecisione di rigetto del motivo di appello in relazione alla legittimità o menodel controllo automatico a ritroso delle dichiarazioni dei redditi da partedell’amministrazione finanziaria per verificare la correttezzadell’utilizzazione del credito di imposta negli anni di imposta precedenti.4.4.

Ma la questione sollevata dal contribuente è, comunque, infondata sulpiano giuridico dal momento che, come già esposto al punto 2.9,l’amministrazione finanziaria può ricorrere allo strumento della liquidazioned’imposta all’esito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R.n. 600 del 1973 per ridurre crediti di imposta esposti in misura superiore aquella prevista dalla legge o non spettanti e per correggere errori di riportoda precedenti dichiarazioni, purché l’errore o la riduzione risultino dallaverifica matematica e cartolare dei dati risultanti anche dalle precedentidichiarazioni dei redditi senza necessità di alcuna valutazione giuridica o diinterpretazione delle norme che riconoscono l’agevolazione.Il giudice di merito, dunque, pur avendo omesso la motivazione sullaquestione in diritto, è pervenuto alla decisione giuridicamente corretta ed ildifetto di motivazione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/20264.5.

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza della Corte,infatti, « La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fattodeve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora ilgiudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione delproblema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte dicassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidatadall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e diragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha ilpotere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., dicorreggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", qualela motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni chegiustificano in diritto la decisione assunta. ( Cass. Sez.

U. n. 2731 del 2017;Cass. n. 6145 del 2019).4.6.

La CTR, nel rigettare il motivo di appello sulla questione, pur avendomancato di motivare la decisione, ha adottato una decisione corretta sulpiano giuridico per cui deve applicarsi la previsione dell’art. 384 ultimocomma c.p.c. che secondo l’interpretazione costituzionalmente orientatadella norma consente alla Corte di correggere o integrare la motivazione,escludendo la necessità della cassazione della sentenza impugnata.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono ipresupposti per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficiodi merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutosecondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.Sez.

U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 1400 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 6619 del 2021, depositata il 14 settembre 2021, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] della cartella di pagamento n.02820180022794431, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensidell’art. 36 bis d.P.R n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi dellepersone fisiche, relativa all’anno di imposta 2015, che aveva rilevatol’indebito riporto di un maggior credito di imposta per l’incrementodell’occupazione di euro 2295, non spettante perché il credito, sortonell’anno 2010, era già stato utilizzato pro quota nelle annualità precedenti,con un residuo nell’anno di imposta in questione, di euro 1435 in luogo delmaggior importo di euro 3.730 indicato nella relativa dichiarazione.2. La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso del contribuente che, fral’altro, aveva lamentato l’illegittima estensione del controllo automatizzatoe delle rettifiche alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di impostaprecedenti in violazione della previsione che impone all’amministrazionefinanziaria di eseguirlo entro la scadenza del termine per la presentazionedella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.3. La CTR della Campania, adita in appello dal contribuente, avevarespinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Successivamente, con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., il ricorrente ha riferito di aver presentato, il 29 marzo2023, la domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensidell’art. 1 comma 236 legge n. 197 del 2022 con riferimento alla cartellaoggetto di causa, distinta al prot. n. W-2023062908386470, accettatadall’Agenzia delle Riscossione con comunicazione AT –02890202300877201180 del 29 giugno 2023, e di aver provveduto alpagamento della prima rata, il 31 luglio 2025, beneficiando della riaperturaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026straordinaria dei termini della c.d. rottamazione – quater, di cui all’art. 3bis del d.l. n. 202 del 2024 convertito dalla legge n. 15 del 2025. Harichiesto, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorsoper cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere all’esito dell’adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidatiper la riscossione di cui all’art. 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022(c.d. rottamazione-quater), come autenticamente interpretato dall’art. 12bis del d.l. 84 del 2025.1.1. La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazionedel momento di perfezionamento della fattispecie processualedell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuentealla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondoperiodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi aoggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da partedel debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,Numero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, letterac), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazioneL'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenzedi merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite aiprocedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisitee non sono rimborsabili.»1.2. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comportaanche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso delprocesso è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazionedi adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto dicontroversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini delladefinizione e la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata.1.3. Nell’ipotesi in cui il contribuente riferisca di aver beneficiato dellariammissione alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 1,commi da 231 a 252, della n. 197 del 2022, prevista dall’ art. 3 bis del d.l.n. 202 del 2024 convertito dalla legge n. 15 del 2025, la norma diinterpretazione autentica richiamata prevede che, ai fini della declaratoriadi estinzione debba essere prodotta in giudizio anche la comunicazioneprevista dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del2024 e cioè la documentazione relativa all’ “ammontare complessivo dellesomme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e ilgiorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse”, comunicate dall'agentedella riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.1.4. Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione, haprodotto solo la documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alprocedimento di definizione agevolata del debito tributario portato dallaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026cartella impugnata, risalente al 29 giugno 2023 (all. 1) e la prova delpagamento della prima rata, relativa alla comunicazione dell’agente dellariscossione AT 028902025156650190 del 5 giugno 2025 (all. 2) che nonha, però, prodotto in giudizio.1.5. Manca, quindi, la documentazione relativa alla comunicazione daparte dell’agente della riscossione al contribuente avvalsosi dellariammissione alla procedura di definizione agevolata dell’ammontare dellesomme dovute e del piano di rateazione, prevista dall’art. 3 bis comma 2lett. c) d.l. n. 202 del 2024.1.6. Non sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dalla normarichiamata per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo ilCollegio in condizione di verificare la connessione tra la prima dichiarazionedi adesione alla procedura di definizione agevolata relativa alla cartellaimpugnata ed il pagamento della rata relativa alla comunicazionedell’agente della riscossione AT 028902025156650190 del 5 giugno 2025.1.7. L’istanza di estinzione del giudizio deve, quindi, essere respinta perl’incompletezza della documentazione relativa al perfezionamento delprocedimento di definizione agevolata e deve procedersi all’esame deimotivi di ricorso come da domanda in via subordinata del ricorrente.2. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bisd.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla modalità del controllo automaticoannuale.La CTR avrebbe violato la previsione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973che consentirebbe di ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiorea quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei datirisultanti dalle dichiarazioni entro l’inizio del periodo di presentazione delledichiarazioni relative all’anno successivo, ma non di rettificare a ritroso neicinque anni precedenti, i dati delle dichiarazioni a seguito di valutazioni sullecompensazioni e detrazioni compiute che esulano dal mero controlloNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026cartolare dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione dei redditioggetto del controllo.2.1. Il motivo, articolato al contempo con riferimento al paradigma delvizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. in relazione alla violazione dell’art.36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 è inparte inammissibile e in parte infondato.2.2. La censura formulata sotto il profilo dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.non risulta specificamente articolata nel contesto delle argomentazionisvolte per illustrare il motivo ed è, comunque, inammissibile per effettodella preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme che, ai sensi dell’art.348 ter c.p.c. applicabile ratione temporis, non consente al ricorrente dilamentare l’eventuale omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti.2.3. Sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla disciplinadell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 la censura è infondata.2.4. L’art. 36 bis comma 2 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 consentespecificamente all’amministrazione finanziaria di avvalersi della proceduraautomatizzata di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti perla liquidazione delle imposte dovute anche al fine di “e) ridurre i creditid'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovveronon spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione” ove talicircostanze emergano semplicemente dall’esame degli elementidirettamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e daidati in possesso dell'anagrafe tributaria senza necessità di alcunavalutazione o stima che renderebbero, invece, indispensabile l’emissionepreventiva dell’atto di recupero.2.5. La Corte ha avuto modo di chiarire che l’amministrazione finanziariapuò avvalersi della procedura di liquidazione dell’imposta a seguito dicontrollo automatizzato anche ove comporti la riduzione del credito diimposta non spettante, se la circostanza risulti ictu oculi dall’esame dei datiNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026delle dichiarazioni dei redditi del contribuente e in applicazione diretta edimmediata della norma giuridica senza alcuna necessità di valutazioniinterpretative.2.6. Nell’interpretazione dell’art. 36 bis comma 2 lett.e) d.P.R. n. 600 del1973 la Corte ha avuto modo di affermare che « La norma prevede dunqueespressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede didisconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presuppostidi tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa orettificativa, ma emergano "sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione".Si è in proposito affermato (Cass. ord. 4360/17) che:“ in tema di controllidelle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata allacontestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nascada una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze daglistessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione aruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario unprevio avviso di recupero". […] potendo peraltro in fase processuale ilcontribuente pienamente dimostrare l'esistenza dei crediti che l'Ufficio hadisconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelledichiarazioni". Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quantoaffermato in altre decisioni, secondo cui: "In tema di accertamenti e controllidelle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972,art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato medianteun controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuenteo di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece,con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché ildisconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un creditod'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamentoavente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avvisoNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario" (Cass. 14949/18;così Cass. 11292/16). Va infatti considerato che anche quest'ultimoorientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato alcarattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento delcredito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da unavalutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero noncompensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato nonè ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione(ipotesi nella quale esso è invece consentito).» (Cass. n. 29582 del 2018;nello stesso senso Cass. n. 21017 del 2020).2.7. In particolare, con specifico riferimento a crediti riportati daprecedenti dichiarazioni, in applicazione dell’art. 36 bis comma 2 lett b)d.P.R. n. 600 del 1973 che consente di “b) correggere gli errori materialicommessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, deicontributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, la Corte haavuto occasione di precisare che lo strumento della liquidazione d’impostaa seguito di controllo automatizzato può essere utilizzato anche quandol’errore o l’omissione riguardi dati contabili risultanti dalle dichiarazioniprecedenti.2.8. Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di imposte sui redditi, lostrumento della liquidazione automatica d'imposta previsto all'art. 36 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, può essere utilizzato anche quandol'anomalia, l'errore o l'omissione riguardi dati contabili riportati dalledichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, a nullarilevando che queste ultime non abbiano formato oggetto di contestazioneda parte dell'erario ove l’errore nell’esposizione del credito d’ imposta nonsi fosse tradotto in un debito di imposta, dovendo in questi casi la verificadi debenza essere necessariamente estesa alle appostazioni che li hannoformati » (Cass. n. 13591 del 2007; Cass. n. 14750 del 2008). E più direcente, la Corte ha chiarito che « in termini generali, dunque, ai fini dellaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026legittimità dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della previsione di cuiall'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, di un credito di imposta indicato dalcontribuente nella dichiarazione dei redditi, l'ufficio è legittimato a verificarela correttezza della suddetta indicazione anche facendo riferimento alledichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza chetale verifica comporti un accertamento sostanziale che presupponevalutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura (Cass.civ., 16 novembre 2018, n. 29582)» mentre l’emissione della cartella èlegittima quando, a seguito della verifica compiuta in sede di controlloautomatizzato della correttezza delle dichiarazioni dei redditi presentatel'amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errori materiali o dicalcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di impostae che tale illegittimo utilizzo si sia tradotto in un debito del contribuente(Cass. n. 20643 del 2021 ).2.9. In sintesi, l’amministrazione finanziaria può ricorrere allo strumentodella liquidazione d’imposta all’esito del controllo automatizzato ai sensidell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 per ridurre crediti di imposta espostiin misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti oltre cheper correggere errori di riporto da precedenti dichiarazioni, purché l’erroreo la riduzione risultino dalla verifica matematica e cartolare dei datirisultanti anche dalle precedenti dichiarazioni dei redditi senza necessità dialcuna valutazione giuridica o di interpretazione delle norme chericonoscono l’agevolazione.2.10. Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati in quantoemerge dal contesto della motivazione della sentenza impugnata che laricostruzione delle modalità di utilizzazione del credito per incremento dioccupazione nel corso degli anni non è frutto di stime o valutazioni ma èfondata sul raffronto dei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi precedentie che la ripresa a tassazione è dovuta all’esposizione nella dichiarazionedell’anno in verifica di un importo a credito non indicato in quella precedenteNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026e frutto di un calcolo matematico errato, come si evince dall’affermazionesecondo cui il credito in questione “nel 2012 scende a €. 3.106,00, perintervenute compensazioni per €. 2.374,00 e utilizzo ad abbattimentodell'imposta lorda di €. 974,00, come risulta dal rigo 35 del modello 730-3.Nell'anno 2013, dal credito di €. 3.106,00 il contribuente attinge pereffettuare compensazioni di €. 772,00. Nel 2014 gli residua dunque uncredito di €. 2.334,00, dal quale sottrae €. 899,00, anche qui percompensazioni. A fine 2014 gli rimane un credito di €. 1.435,00. E questocredito avrebbe dovuto indicare nel quadro CR della dichiarazione quicontrollata. Ha invece esposto un credito di €. 3.730,00 che nelladichiarazione precedente non sussisteva.” Ed ha concluso per la legittimitàdell’operato dell’amministrazione finanziaria “atteso che nella liquidazionedelle dichiarazioni (unico e/o 730) presentate dal 2010 al 2015, il credito siè andato assottigliando, secondo l'andamento sopra indicato.”Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge.3. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bisd.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che la CTR, rifacendosi alle difesedell’Agenzia delle Entrate, sarebbe andata ben oltre i limiti della meraverifica matematica delle risultanze della dichiarazione dei redditi relativaall’anno di imposta 2015 ed avrebbe compiuto valutazioni anche giuridichesulle compensazioni operate nelle dichiarazioni precedenti al fine dideterminare l’entità residua del credito di imposta che avrebbero richiestol’emissione di un avviso di recupero del credito di imposta o quanto menola comunicazione dell’avviso bonario.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 6 c.p.c., in mancanza dell’indicazione dell’atto processualeove il ricorrente avrebbe sottoposto al giudice di merito la questione dellamancata emissione dell’avviso di recupero del credito di imposta o dellamancata comunicazione dell’avviso bonario, di cui non c’è traccia nellaNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026sentenza impugnata. Il giudizio d'appello, per come ricostruito nellasentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedottacon il motivo in esame né vi è alcun cenno sul punto nella motivazione delladecisione.3.2. Secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza della Corte imotivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbianoformato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, comedefinito dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, nonpossono riguardare nuove questioni di diritto che postulino indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dailimiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, qualora una determinataquestione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che propongala suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche,per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ladoglianza nel merito ( Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 26147 del 2021;Cass. n. 21617 del 2022; Cass. n. 864 del 2023).3.3. Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all’onere di indicarel’atto processuale in cui ha sottoposto al giudice di appello la questione dellaviolazione di legge che l’amministrazione finanziaria avrebbe perpetratomancando di emettere l’avviso di recupero del credito di imposta o dicomunicare l’avviso bonario, con conseguente inammissibilità del motivo.4. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e161 c.p.c. per essere la CTR incorsa nel vizio di omessa o apparentemotivazione sul motivo di appello proposto in relazione all’inapplicabilità delNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026controllo automatico ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 alledichiarazioni anteriori all’anno 2015 già fatte oggetto di controllo e validatedall’Agenzia delle Entrate.4.1. Il motivo è infondato.4.2. La CTR, nella sentenza impugnata, ha implicitamente disatteso ilmotivo di appello svolto dal contribuente in ordine all’illegittimitàdell’espansione ultrannuale del controllo previsto dall’art. 36 bis d.P.R. n.600 del 1973 laddove ha motivato la decisione di rigetto del gravame,ripercorrendo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sulle modalità diutilizzazione del credito di imposta nei diversi anni di imposta da parte delcontribuente, riportate al punto 2.10, ed evidenziandone gli errori.4.3. La CTR, in tal modo, ha effettivamente mancato di argomentare ladecisione di rigetto del motivo di appello in relazione alla legittimità o menodel controllo automatico a ritroso delle dichiarazioni dei redditi da partedell’amministrazione finanziaria per verificare la correttezzadell’utilizzazione del credito di imposta negli anni di imposta precedenti.4.4. Ma la questione sollevata dal contribuente è, comunque, infondata sulpiano giuridico dal momento che, come già esposto al punto 2.9,l’amministrazione finanziaria può ricorrere allo strumento della liquidazioned’imposta all’esito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R.n. 600 del 1973 per ridurre crediti di imposta esposti in misura superiore aquella prevista dalla legge o non spettanti e per correggere errori di riportoda precedenti dichiarazioni, purché l’errore o la riduzione risultino dallaverifica matematica e cartolare dei dati risultanti anche dalle precedentidichiarazioni dei redditi senza necessità di alcuna valutazione giuridica o diinterpretazione delle norme che riconoscono l’agevolazione.Il giudice di merito, dunque, pur avendo omesso la motivazione sullaquestione in diritto, è pervenuto alla decisione giuridicamente corretta ed ildifetto di motivazione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/20264.5. Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza della Corte,infatti, « La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fattodeve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora ilgiudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione delproblema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte dicassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidatadall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e diragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha ilpotere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., dicorreggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", qualela motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni chegiustificano in diritto la decisione assunta. ( Cass. Sez. U. n. 2731 del 2017;Cass. n. 6145 del 2019).4.6. La CTR, nel rigettare il motivo di appello sulla questione, pur avendomancato di motivare la decisione, ha adottato una decisione corretta sulpiano giuridico per cui deve applicarsi la previsione dell’art. 384 ultimocomma c.p.c. che secondo l’interpretazione costituzionalmente orientatadella norma consente alla Corte di correggere o integrare la motivazione,escludendo la necessità della cassazione della sentenza impugnata.5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono ipresupposti per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficiodi merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutosecondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MNumero registro generale 8011/2022Numero sezionale 6007/2026Numero di raccolta generale 25947/2026Data pubblicazione 29/09/2026Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 1400 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25947/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris