CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10069/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] tir avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla rifusione delle spese sostenute dalle PP.CC . per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca ex art. 648 quater c.p. per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti gli altri ricorsi. Alle ore 12,10 il Presidente sospende l'udienza per una breve interruzione. Alle ore 12,30 la Corte rientra e si procede alla trattazione del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa della P.C. [OSCURATO:PERSONA] e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della P.C. REGIONE [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata e la conferma delle statuizioni civili, deposita conclusioni e nota spese per entrambe le parti civili. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa della P.C. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata e la conferma delle statuizioni civili, deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.40' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso e conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio della sentenza in riferimento ai capi d'imputazione oggetto del ricorso e l'annullamento senza rinvio in riferimento alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza del 5 luglio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, condannava alle pene ritenute di giustizia, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] per i capi 1 (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma cod. pen.), 3 e 4 (artt. 629, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3 cod. pen. e 416-bis.1. cod. pen.), 38 (artt. 648 cod. pen., 61 n. 11 e 416-bis.1 cod. pen), 60, 63, 65, 71 e 78 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 92 (artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 92 (artt. 648-bis e 416-bis.1. cod. pen.),102, 105, 106 (artt. 629 e 416-bis.1. cod. pen.), 108 e 109 (artt. 648-bis, 112, primo comma, n. le 416-bis.1 cod. pen); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 61, 62, 63 e 79 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 20 (artt. 629, 644, quinto comma, n. 4 e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 21 (artt. 56, 629, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3 cod. pen. e 416-b/s.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 61, 62 e 63 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 73 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 4 (artt. 629, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 39 (artt. 56 e 629 cod. pen.), 107, 108 e 109 (artt. 648-bis, 112, primo comma, n. 1 e 416-bis.1 cod. pen); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 92 (artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 92 (artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 4 (artt. 629, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 4 (artt. 629, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per i capi 15 (artt. 624, 625, primo comma, n. 5, e 61 nn. 2, 5 e 7, e 416- b/s.1 cod. pen.); e 16 (artt. 629, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.), [OSCURATO:PERSONA] per il capo 92 (artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] per il capo 20 (artt. 629, 644, quinto comma, n. 4 e 416-bis.1 cod. pen) La sentenza di primo grado ite applicava la confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. in solido: per il capo 92) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fino ad euro 2.819.348,47; per il capo 107) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) fino ad euro 39.040,00; per il capo 108) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] fino ad euro 42.700,00; e per il capo 109) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] fino ad euro 150.000,00. Inoltre, venivano condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: a) subiti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]-Camera del lavoro di Verona, per quello che rileva in questa sede, i seguenti imputati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mercurio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva per la Regione [OSCURATO:PERSONA] pari a complessivi euro 500.000 e per la [OSCURATO:PERSONA]-Camera del lavoro di Verona pari ad euro 50.000 oltre spese; b) dalla [OSCURATO:PERSONA], per quello che rileva in questa sede, i seguenti imputati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a complessivi euro 50.000 oltre spese. 2. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado: assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 107) perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 61) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena nella misura di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i capi 63) e 79), già disapplicata la recidiva contestata; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 15) per mancanza di querela e ne dichiarava la responsabilità per il capo 16) rideterminando la pena nella misura di anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 2.666 di multa; affermava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena nella misura complessiva di anni 7 di reclusione ed euro 21.000 di multa, ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 27 giugno 2016, irrevocabile il 26 ottobre 2016, e più grave il reato di cui al capo 63) del presente processo; [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena nella misura complessiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.600 di multa ritenuto più grave il reato di cui al capo 109), revocata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici, limitando la confisca alla somma di euro 39.040 in relazione al capo 107); [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e applicate le circostanze attenuanti generiche, determinando la pena nella misura complessiva di 1 anno, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.666 di multa, con pena sospesa e revoca della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici e delle statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA], previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche anni 3, mesi 6 e giorni 20 4 di reclusione ed euro 933 di multa, con revoca dell'interdizione legale e applicazione dell'interdizione temporanea per la durata di cinque anni. Inoltre, la Corte territoriale confermava la sentenza nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; condannava tutti gli imputati odierni ricorrenti, eccetto [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili costituite Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] camera del lavoro di Verona e [OSCURATO:PERSONA]; disponeva, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., la confisca in solido, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino ad euro 2.819.348,47, in relazione al capo 92). 3. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati indicati in epigrafe che saranno esaminati partendo da [OSCURATO:PERSONA], unico a cui è contestato il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1), seguendo successivamente l'ordine alfabetico. 4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 3, 4, 38, 60, 63, 65, 71, 78). 4.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta condotta partecipativa del ricorrente all'associazione di tipo 'ndranghetistico che la sentenza impugnata ha fondato su meri legami parentali tra gli imputati, attesa l'inconsistenza probatoria degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità (le intercettazioni, la lettera inviata dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], il colloquio del ricorrente con la moglie, la partecipazione a chat, i messaggi WhatsApp, ecc.) rispetto ai quali erano state proposte dalla difesa letture alternative non considerate sebbene il Tribunale del riesame avesse escluso che l'associazione di cui al capo 1) svolgesse attività di narcotraffico. 4.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso, anch'essa esclusa dal Tribunale del riesame, in quanto con riferimento al delitto di estorsione contestato al capo 4) non risultavano pressioni o minacce da parte del ricorrente; con riferimento al delitto di estorsione contestato capo 3) erano stati valorizzati elementi indiziari insufficienti quali la frase "ti farò sapere chi sono io" e le dichiarazioni della persona offesa. 4.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge in relazione alla contestata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) in quanto, in assenza di minacce implicite o esplicite, non era stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito alla persona offesa che [OSCURATO:PERSONA] fosse capace di usare la pistola, non risultavano altri episodi in cui avesse usato armi o minacciato l'utilizzo e, comunque, nell'intercettazione del 5 settembre 2020 era stata la presunta vittima a dimostrare arroganza e prepotenza parlando di "pistolettate".t 4.4. Con il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 4) - estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - in quanto la persona offesa aveva dichiarato il falso alla polizia giudiziaria come dimostrato: dalla denuncia querela di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 febbraio 2014 (che aveva sorpreso [OSCURATO:PERSONA] a manomettere la serratura della porta d'ingresso del suo maneggio), dalle dichiarazioni dei testi della difesa Allegrini e Spiazzi; dalle intercettazioni da cui era risultato che [OSCURATO:PERSONA], incensurato, fosse stato vittima di [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, non aveva mai presentato denunce; dall'annotazione del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] e dalla documentata versione alternativa offerta dalla difesa. 4.5. Con il quinto motivo censura vizio di motivazione in relazione a tutti i delitti in materia di stupefacenti in quanto, come già ritenuto dal provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari di Venezia e dal giudizio abbreviato, la responsabilità non poteva fondarsi su intercettazioni espressive di meri contatti o accordi occasionali (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), soprattutto alla luce della manifesta illogicità della lettura del loro contenuto e della mancata valutazione di quella alternativa proposta dalla difesa. E così, si rimarca, che [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere partecipe di nessuna associazione, al più era stato acquirente di [OSCURATO:PERSONA] con relazioni estemporanee; che D'Onofrio e Cappai avevano avuto ruoli da cui non si evinceva alcuna consapevolezza di appartenenza ad un sodalizio, non bastando la contiguità compiacente, e il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] aveva mera natura conviviale. Con specifico riferimento al capo 60) - relativo alla consegna di 1 kg di cocaina - il ricorso sottolinea l'inadeguatezza del dato offerto dalle intercettazioni, in cui Napoli e [OSCURATO:PERSONA] parlavano di "vitamine", oltre che dal servizio di osservazione, in quanto elementi investigativi privi di univoca lettura e contrastanti con il dato di comune esperienza per cui un trafficante di cocaina non affronta un valico di frontiera con lo stupefacente. Inoltre, l'episodio del 22 settembre 2014 non vedeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], anello necessario nella catena delineata dall'accusa. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 61) il ricorso rappresenta l'equivocità del contenuto delle intercettazioni alla luce dello sviluppo delle attività di pedinamento che documentavano un incontro, ma non un passaggio di stupefacenti, soprattutto alla luce degli orari. Il capo 62) è fondato su mere deduzioni in relazione ad incontri tra diversi soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), servizi di osservazione che non accertavano mai scambi di cocaina, valorizzando l'intercettazione in cui si utilizza la parola "affidabilità", pronunciata in termini del tutto generici, e il riferimento al macchinario per contare le banconote. Il capo 63) si è basato su messaggi letti in modo atomistico dalla sentenza impugnata e contraddetti dallo sviluppo degli eventi che aveva attestato, come unico dato certo, l'incontro di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Il capo 65) non ha visto il coinvolgimento del ricorrente, assente sia nel messaggio iniziale che al colloquio finale intercorso sempre tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4, Il capo 71) costituisce una mera ipotesi, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto contatti con i fornitori, con il corriere, con [OSCURATO:PERSONA] e con il box dove era custodita la droga, così da essere rimasto estraneo al fatto contestogli. Il capo 72) è rimasto privo di qualsiasi riscontro indiziario in quanto, a prescindere dall'esserci stata o meno la trattativa con [OSCURATO:PERSONA], questa si era interrotta e comunque non era risultato che Napoli e [OSCURATO:PERSONA], entrambi sottoposti a monitoraggi, si fossero incontrati per la consegna dello stupefacente. Il capo 73) è basato su messaggi che non hanno un contenuto univoco e la cui interpretazione non è suffragata da alcun elemento, anche perché [OSCURATO:PERSONA] frequentava la tabaccheria di Napoli, coadiuvando lui e la moglie. Inoltre, la sostanza sequestrata alla coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva all'ordinativo, a riprova che i due acquirenti si approvvigionassero da altri fornitori. I capi 74) e 75) sono fondati su un SMS di Dolci al ricorrente e su successivi messaggi il cui contenuto non era stato supportato da monitoraggi di consegna di stupefacente. Il capo 76) è basato su generiche interlocuzioni inidonee a sostenere il giudizio dì responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] per i capi 77) e 78) sono stati richiamati colloqui e servizi di appostamento di cui la sentenza ha offerto una libera interpretazione, in assenza di valide conferme e di apprezzamento delle letture alternative. In conclusione, rispetto a tutte le condotte concernenti le cessioni di stupefacenti, il ricorso ritiene che il dato offerto dalle captazioni e dai servizi di osservazione dimostrasse soltanto che [OSCURATO:PERSONA] avesse contatti con diversi protagonisti delle diverse vicende e per precise ragioni, tutte puntualmente indicate dalla difesa. 4.6. Con il sesto motivo, si censura vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione (capo 38) fondato su una sola intercettazione, espressiva di mera vanteria, priva di riscontri. 5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 92). 5.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il concorso nel reato di riciclaggio con riferimento ad operazioni bancarie comprese tra ottobre 2015 e febbraio 2017, non riferibili a [OSCURATO:PERSONA], ampiamente successive all'esecuzione delle misure cautelari del gennaio 2015 emesse nei confronti dei vertici della cosca [OSCURATO:PERSONA], tali da escludere che ne fossero stati movimentati i proventi. La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità su mere congetture, non potendosi ritenere rilevanti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio del 4 febbraio 2015) rese su soggetti diversi dai presunti concorrenti dell'imputazione. Inoltre, non risultano motivate né la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l'origine del denaro dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], né la consumazione del delitto di riciclaggio sotto il profilo oggettivo non avendo natura illecita le somme relative ad attività di fatturazione per operazioni inesistenti (Sez. 5, n. 36870 del 14 maggio 2013) atteso che il relativo provento era stato riaccreditato, per come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata a pag. 186. Altrettanto omissiva è la sentenza in ordine alle censure relative alla scarsa attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle dichiarazioni rese sul ruolo del ricorrente e sulla provenienza del denaro. Peraltro, la posizione attribuita a [OSCURATO:PERSONA], logistica e di garanzia, era fondata su due sole intercettazioni tra lui e [OSCURATO:PERSONA], avvenute tra il 10 ed il 17 dicembre 2015, a fronte di un periodo ben più ampio oggetto di contestazione, il cui contenuto è stato definito criptico senza tenere conto delle deduzioni difensive. 5.2. Con il secondo motivo censura vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, con motivazione apodittica o congetturale, non ha fornito alcun elemento di fatto dal quale evincere le concrete modalità con le quali il ricorrente operasse un consapevole supporto alle condotte dei ritenuti correi. 6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 92, 102,105,106,108 e 109). 6.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta istruttoria: a) di perizia fonica di due intercettazioni, utile ad escludere l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA]; b) di trascrizione di una terza conversazione da cui sarebbe risultata l'assenza della parola "Pruvulone", nomignolo di [OSCURATO:PERSONA], fondato sul mero richiamo all'identificazione operata dalla polizia giudiziaria. 6.2. Con il secondo e il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai delitti di riciclaggio in quanto la sentenza impugnata ha motivato la provenienza illecita del denaro in base ad un rapporto di parentela tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (per errata lettura dell'allegato 56.35 del faldone 18 bis.), in realtà documentato inesistente dagli accertamenti anagrafici prodotti dalla difesa, e in assenza di contatti e prove della conoscenza tra i due; oltreché sulla base di un'intercettazione in cui non era stata pronunciata la parola "Pruvulune" - soprannome di [OSCURATO:PERSONA] - avvenuta in un'epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] era in carcere. Inoltre, la Corte di appello, con mere formule di stile, ha erroneamente configurato il delitto di riciclaggio nonostante il denaro fosse, al più, utilizzato per il sistema di false fatturazioni e venisse restituito "sporco" alla cosca [OSCURATO:PERSONA] in assenza dunque di qualsiasi dissimulazione. Con specifico riferimento al capo 92) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dimostrato che i personaggi coinvolti nell'attività di riciclaggio non avessero bisogno del ricorrente che, infatti, era rimasto estraneo a qualsivoglia condotta agevolativa anche a titolo di concorso morale.6.3. Con il quarto motivo di ricorso si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai delitti di cui ai capi 108) e 109) per i medesimi argomenti di cui al § 6.2. che precede cui si aggiunge l'assenza di specificità della condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] e la sussumibilità degli illeciti nel solo capo 92), attesa l'identità del denaro. Infatti, il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare nei suoi confronti ritenendo non sufficienti le intercettazioni poste a supporto della gravità indiziaria anche alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate a pag. 71 della sentenza di primo grado, in cui non aveva menzionato il ricorrente. 6.4. Con il quinto motivo di ricorso si censura il divieto di reformatio in peius rispetto alla contestazione di cui al capo 102), riqualificata in primo grado nella forma dell'estorsione tentata, e non richiamata né nel dispositivo della sentenza, né nella quantificazione della pena. Rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nell'accezione dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, la sentenza di primo grado a pag. 119 di fatto l'aveva esclusa per [OSCURATO:PERSONA], visto il richiamo al solo [OSCURATO:PERSONA], senza indicarlo nel dispositivo, ciononostante era stata confermata dalla Corte di appello pur in assenza di impugnazione del Pubblico ministero. 6.5. Con il sesto motivo di ricorso si censura il divieto di reformatio in peius, rispetto alla contestazione di cui al capo 106), in relazione alla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nell'accezioni dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, esclusa dal Giudice di primo grado a pag. 131 della sentenza, ma non menzionata né nel calcolo della pena, né nel dispositivo e invece confermata dalla Corte di appello pur in assenza di impugnazione del Pubblico ministero. Con riguardo al capo 105), che la sentenza di primo grado aveva riqualificato nella forma tentata, come confermato dalla Corte di merito, se ne rileva l'omesso richiamo nel dispositivo. 6.6. Con il settimo motivo di ricorso si censurano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento capo 102) in quanto la sentenza impugnata ha illogicamente ritenuto sussistente il delitto di estorsione in assenza degli elementi costitutivi del reato (condotte minacciose o violente del ricorrente ed ingiusto profitto) e riferendo a [OSCURATO:PERSONA] il denaro oggetto del riciclaggio (pag. 195 della sentenza) e non alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l'argomentazione della mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deve ritenersi infondata. 6.7. Con l'ottavo motivo di ricorso si censurano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento capo 105) in quanto la sentenza impugnata, richiamando soltanto l'avvenuto annullamento del Tribunale del riesame, non ha tenuto conto di tutti i profili menzionati dalla difesa in ordine alla inattendibilità della persona offesa soprattutto con riferimento all'intercettazione del 23 maggio 2016 da cui risultava che questa fosse debitrice di [OSCURATO:PERSONA] e non creditrice, così da escludersi il reato e al più imponendone la qualificazione ai sensi dell'art. 393 ,. cod. pen., nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 2020), con il ruolo del ricorrente come extraneus. 6.8. Con il nono motivo di ricorso si censurano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento capo 106) in quanto la sentenza impugnata, oltre a leggere erroneamente le intercettazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], non ha indicato le minacce e l'ingiusto arricchimento con danno altrui della presunta persona offesa tale da configurare, al più, il delitto di cui all'art.393 cod. pen. 6.9. Con il decimo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante contestata ex art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa per [OSCURATO:PERSONA], ma riconosciuta per il ricorrente a causa dell'errata relazione di parentela con [OSCURATO:PERSONA] ed evidente disparità di trattamento anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per il quale la pena era stata ridotta e il capo 106) qualificato come tentato. 6.10. Con l'undicesimo motivo censura violazione di legge in relazione all'art. 648-quater cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, oltre ad avere omesso la motivazione in ordine alla confisca disposta per i capi 108) e 109), non ha tenuto conto del ruolo del ricorrente e del profitto a lui riconducibile, avendo calcolato l'intero flusso di denaro movimentato dalle attività di riciclaggio contestate in violazione del principio sancito dalla sentenza numero 2879 del 2022. 6.11. La difesa ha depositato motivi aggiunti, dando ulteriore conforto argomentativo alle censure relative al delitto di riciclaggio e alla sua configurazione, anche in relazione al concorso formale con il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., non apparendo sufficiente a dimostrare la provenienza illecita del denaro il generico richiamo al delitto di associazione mafiosa, accertato nel processo penale n. 20604/2010, senza alcuna indicazione del nesso di derivazione. Con specifico riferimento ai capi 108) e 109) viene richiamata ed allegata sia la pronuncia di questa Corte che ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia emessa in base alla medesima piattaforma probatoria - rilevando l'assenza di riscontri alle dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le lacune circa la provenienza delittuosa del denaro -, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; sia la sentenza del Tribunale di Verona, di cui è stato depositato il dispositivo, che ha assolto i coimputati per insussistenza del fatto per i medesimi reati. Infine, in relazione alla confisca, si richiama l'informazione provvisoria della sentenza delle Sezioni Unite del 26 settembre 2024 volta a superare il principio solidaristico applicato dalla Corte di merito. 7. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 62, 63 e 79). 7.1. Con il primo e il secondo motivo censura violazione di legge, in relazione agli artt. 581 e 178, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione per nullità sia dell'accertamento \ tecnico irripetibile che dell'intercettazione telefonica del 30 gennaio 2015 effettuata senza autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Con riferimento al primo, la sentenza impugnata ha contraddittoriamente ritenuto, con criterio ex post, che l'accertamento tecnico eseguito dalla polizia giudiziaria fosse un atto ripetibile tanto da non richiedere l'applicazione dell'art. 360 cod. proc. pen., con riferimento al secondo, invece, la Corte di merito ha negato quanto riportato nella relazione della polizia giudiziaria ovverosia l'ascolto di una conversazione del ricorrente, all'epoca non indagato, autorizzata dal Pubblico ministero solo dopo sei mesi ed incompatibile con la sola acquisizione dei tabulati telefonici. 7.2. Con il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 62) in quanto la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca non indagato, sulla base di un incontro con l'amico [OSCURATO:PERSONA] senza ulteriori riscontri, né intercettivi, né di sequestri di stupefacente o di altra natura. 7.3. Con il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 63) in quanto la Corte di merito ha concluso per la responsabilità del ricorrente in base a mere presunzioni e travisamenti probatori, rispondendo in termini manifestamente illogici ai puntuali rilievi difensivi con i quali si rimarcava che [OSCURATO:PERSONA]: a) non risultasse nelle intercettazioni precedenti al fatto contestato ed il 28 gennaio 2015 fosse stato sentito solo bestemmiare, senza la visione di alcuna consegna; b) fosse arrivato al casello autostradale prima di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un grave documentato incidente stradale con [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Lancenigo, ulteriormente dimostrabile con i testimoni non escussi, che escludeva la sua ripartenza "a gran velocità"; c) non fosse consapevole dell'inseguimento degli operanti che, infatti, per 66 km non lo avevano fermato e temesse che lo speronamento, abusivamente eseguito, la cui ricostruzione è errata, fosse riferibile a criminali vista l'assenza di posti di blocco. 7.4. Con il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 79) in quanto la Corte di merito in assenza di sequestri di stupefacenti e di altri elementi di supporto ha fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sul rumore di un sacchetto, desunto da un'intercettazione ambientale e dall'incontro con un soggetto non identificato, non valendo come riscontro l'esito del servizio di osservazione del 5 agosto 2015 a Spinea atteso il mancato rilevamento della targa della moto e altri elementi individualizzanti, considerata l'obbligatorietà del casco del conducente. 8. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 20). Ricorsi presentati dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riportati unitariamente.„ 8.1. Il primo motivo di ricorso censura la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per la mancata rinnovazione istruttoria in ordine all'istanza di acquisizione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio penale parallelo, rigettata dalla Corte di appello con clausole di stile nonostante sopravvenute alla pronuncia di primo grado e tali da determinare un esito assolutorio in considerazione dell'incertezza probatoria sia sulla condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], sia sulla sussistenza della circostanza aggravante e sulle modalità dei fatti. 8.2. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in quanto in assenza della descrizione del concreto contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA], a cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai consegnato denaro, la sentenza impugnata ha valorizzato una telefonata, non indicata nella pronuncia di primo grado in violazione del principio del devolutum (Sez. 3, n. 45537 del 2022), priva di minacce e con travisamento del contenuto, anche collegandola ad altra telefonata che la stessa persona offesa aveva escluso che provenisse dallo stesso interlocutore. 8.3. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, per mancata qualificazione giuridica del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei termini indicati dalla sentenza delle Sez. Unite Filardo nonostante la condotta di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi extraneus, sia stata fondata sull'intercettazione n. 5553, travisata rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che esprimeva una mera millanteria come dimostrato da quella successiva n. 20844 da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] non avesse percepito alcunché. 8.4. Il quarto motivo di ricorso censura il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'aggravante contestata fondata su assiomi, quali la provenienza geografica dell'agente e l'evocazione della sua contiguità a un sodalizio mafioso che, invece, era stata esclusa dalle persone offese nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 29035 del 2023). Peraltro, in ordine all'aggravante, da ritenersi non sussistente perché non richiamata dalla sentenza di primo grado, la Corte di merito non ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità e non si è confrontata con le deduzioni difensive quali la mancata contestazione a [OSCURATO:PERSONA] del delitto associativo, l'assenza di un suo concreto contributo alla compagine criminale e l'assenza di consapevolezza che Napoli e [OSCURATO:PERSONA] avessero legami con la 'ndrangheta, non assumendo alcun rilievo la provenienza geografica. 9. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 21). 9.1. Con il primo motivo censura vizio di motivazione con riferimento al capo 21) in quanto la sentenza impugnata ha valutato attendibile il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in assenza di riscontri e di un approfondito accertamento sulla sua personalità e sulla genesi della sua scelta, soprattutto alla luce della sua assoluzione dal delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, per non aver commesso il fatto, che ne ha escluso il ruolo di fonte interna alla ‘ndrangheta. 9.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge mancando del tutto la prova del concorso del ricorrente nel delitto di tentata estorsione aggravata e non bastando né il richiamo alle attività investigative costituite da servizi di osservazione ed intercettazioni, né la sua sola presenza silente ad un incontro viste le dichiarazioni della persona offesa che aveva menzionato come minacciosa la sola telefonata del giugno 2015 cui [OSCURATO:PERSONA] era estraneo. 9.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art.416-bis.1.cod. pen. esclusa dal Tribunale del riesame, in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, indicati dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto rispetto ad un delitto tentato e alla motivazione dell'ordinanza cautelare genetica (pagine da 91 a 98) in cui [OSCURATO:PERSONA] parlava del ricorrente come soggetto nuovo e non affidabile. 10. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 61, 62 e 63). 10.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art.192 cod. proc. pen. in quanto la condanna del ricorrente pur fondandosi sul solo contenuto delle intercettazioni, senza sequestro di stupefacenti, avrebbe imposto una più rigorosa motivazione. La condotta di cui al capo 61) è stata ricostruita dalla sentenza impugnata in base ad un asserito linguaggio criptico e non tenendo conto dell'inconferenza dei tempi del corriere per raggiungere [OSCURATO:PERSONA] dalla Slovenia, visti gli orari delle intercettazioni, senza che fosse ipotizzabile l'eventuale cambio di programma disposto da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, non è stato visto alcun trasferimento di droga da un'auto all'altra, né la condotta è stata interrotta dagli agenti; non risulta un collegamento temporale tra le telefonate intercorse tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA] e quelle tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA], tanto che l'acquirente dello stupefacente, [OSCURATO:PERSONA], era stato assolto ,rendendo inattendibile la ricostruzione proposta. [OSCURATO:PERSONA] il capo 62) è stato fondato su una motivazione contraddittoria in quanto dai servizi di osservazione erano risultati solo incontri privi di scambi di denaro e stupefacente, e il dissenso di [OSCURATO:PERSONA] provava che l'operazione non fosse avvenuta. Inoltre, l'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA] non dimostrava che il conteggio del denaro provenisse da cessione di stupefacenti. Il delitto di cui al capo 63) è stato accertato in base ad un presunto linguaggio cifrato e su una ricostruzione dei fatti priva di riscontri oggettivi oltre che incongrua visto che l'ipotizzato scambio di 5 chili di cocaina e di euro 195.000 in contanti era avvenuto all'aperto e nel corso di un servizio di osservazione senza che gli operanti intervenissero. [OSCURATO:PERSONA] l'apertura del portellone dell'auto presso il casello autostradale era stata dimostrata dalla difesa in modo esauriente con l'avvenuto incidente.n 10.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti contestati ai capi 61), 62) e 63) con il capo 65) per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, definito con sentenza n. 2607 del 2016 della Corte di appello di Venezia, irrevocabile il 26 ottobre 2016, da ritenersi più grave. Infatti, la pena era stata inflitta nella misura di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 48.000 di multa, partendo da una pena-base di anni 10 di reclusione ed euro 70.000 di multa, divenuta illegittima a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha fissato il minimo edittale per il delitto di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in 6 anni di reclusione, ridotta a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche. Invece, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto più grave il capo 63), punito con pena più bassa (6 anni di reclusione ed euro 26.000 di multa) rispetto alla sentenza passata in giudicato e non ha motivato l'aumento sanzionatorio per ogni reato satellite in violazione del disposto della sentenza delle Sezioni unite n. 47127 del 2021. Inoltre, in relazione ai medesimi reati, altri imputati ([OSCURATO:PERSONA] e Napoli) hanno ottenuto un aumento per la continuazione più contenuto e pene complessive più basse di [OSCURATO:PERSONA], anche a fronte di più gravi e numerosi reati (così Napoli). 10.3. Con il terzo motivo censura la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata ha condannato tutti gli imputati, ad eccezione di tre, alla rifusione delle spese delle parti civili costituite, senza che vi fosse stata la previa condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. 11. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 73). 11.1. Con il primo motivo contesta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto non proporzionato all' entità dei fatti contestati, tutti fondati su mere presunzioni. 11.2. Con il secondo motivo contesta la violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonostante il mancato accertamento dell'elemento sia qualitativo che quantitativo dello stupefacente, tale da escludere l'offensività della condotta. 12. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4). 12.1. Con il primo motivo contesta il vizio di motivazione in quanto la finalità ritorsiva riconosciuta dalla sentenza impugnata è inconciliabile con la configurabilità del delitto di estorsione soprattutto alla luce dell'intercettazione del 2 dicembre 2014 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in cui non vi è menzione di crediti da riscuotere. Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto erroneamente credibile la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che le sue dichiarazioni fossero imprecise e reticenti e non considerando che a r marzo 2015, cioè a distanza di diversi mesi dalla presunta estorsione, non avesse affatto rinunciato a riscuotere il suo credito e le altre condotte estorsive contestate ad [OSCURATO:PERSONA] non fossero mai avvenute, come nella specie, con violenza fisica. 12.2. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge per assenza degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di estorsione, al più da ritenere tentato, soprattutto perché [OSCURATO:PERSONA] intendeva solo aiutare l'amico [OSCURATO:PERSONA], senza perseguire un profitto proprio, e in assenza di danno per la persona offesa. 12.3. Con il terzo motivo si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1cod. pen. in quanto il ricorrente non ha mai avuto alcun collegamento con associazioni di tipo mafioso o conoscenza dei metodi operativi scelti da Napoli e, come emerge dalla tempistica, dalla modalità dei fatti e dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto una posizione di mediazione. 12.4. Con il quarto motivo si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in quanto la condotta del ricorrente era terminata con la messa in contatto di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]. 12.5. Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il ruolo marginale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua personalità. 13. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 39, 108 e 109). 13.1. Con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 39) in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente configurato una condotta estorsiva sebbene il ricorrente si fosse soltanto difeso dalle pressioni indebite di cui era vittima. 13.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza ha assolto il ricorrente dal capo 107), ritenendo l'assenza di prova della provenienza del denaro dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], senza adottare identica argomentazione per i capi 108) e 109) i cui fatti sono sostanzialmente paralleli. Inoltre, la Corte di appello non ha accolto la produzione del dispositivo della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per fatti collegati, così disapplicando il principio della sentenza numero 25191 del 2014 delle Sezioni Unite che esclude il concorso tra reati di riciclaggio e associazione mafiosa quando il soggetto sia imputato di entrambi. 14. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 92). 14.1. Con il primo motivo censura vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente identificato il ricorrente sulla base di un'intercettazione in cui si parla del padre di tale [OSCURATO:PERSONA] che non è quello di [OSCURATO:PERSONA], morto nel 1993, per come regolarmente documentato, né del padre di [OSCURATO:PERSONA]. Ferma la errata interpretazione dei colloqui captati, il ricorso rileva una lettura travisata e intrinsecamente contraddittoria di quelli contenuti nelle intercettazioni nn. 7585 e 7609 in quanto non ci si può riferire ad un medesimo incontro alla luce delle diverse condotte attribuibili al "padre" (in una questi partecipa ad un incontro e nell'altra riceve tale [OSCURATO:PERSONA]). 14.2. Con il secondo e il terzo motivo contesta mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge, in quanto l'ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente era stata annullata dalla Corte di cassazione per apparenza degli argomenti, fondati su intercettazioni ritenute non chiare ed utilizzate dalla sentenza impugnata negli stessi termini dell'originario provvedimento annullato, senza confrontarsi con la tesi difensiva - secondo la quale nell'intercettazione n. 7585 vi erano due soggetti di nome [OSCURATO:PERSONA] - e proponendo una lettura illogica del pronome "lui", utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], che doveva necessariamente riferirsi a [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto illogiche sono le motivazioni circa la conversazione n. 10093 e il richiamo al numero dei contatti da cui, al contrario, risulta l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla triangolazione di telefonate. 14.3. Con il quarto motivo censura la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al delitto di riciclaggio, mancando la prova della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa del denaro. 14.4. Con il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che oltre a non avere mai rappresentato che il denaro provenisse dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto credibile solo in parte ed incompleto avendo reso plurimi interrogatori e dichiarazioni spontanee. 14.5. Con il sesto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art.416-bis.1.cod. pen., secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, perché fondata sui soli legami parentali, in assenza di contatti del ricorrente con appartenenti alla cosca e non tenendo conto della sentenza della Corte di cassazione (numero 10038 del 2020) di annullamento dell'ordinanza cautelare. 14.6. Con il settimo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 648-quater cod. pen. per mancata applicazione dei principi sanciti dalla sentenza numero 33757 del 2022 dovendo la confisca essere limitata al solo profitto percepito da [OSCURATO:PERSONA] pari a tre bonifici. 14.7. La difesa ha depositato motivi aggiunti, dando ulteriore conforto argomentativo alle censure relative alla confisca, con richiamo al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite il 26 settembre 2024 volto ad escludere la solidarietà per l'intera entità del prezzo del profitto, da limitarsi ad euro 55.925.15. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 92). 15.1. Con il primo motivo censura violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, pur avendo escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ha ritenuto erroneamente sussistente il delitto sulla base di intercettazioni telefoniche a cui il ricorrente era rimasto estraneo e nonostante la natura lecita delle operazioni bancarie e delle fatturazioni riferibili ai lavori edili svolti e documentati dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, infatti, aveva ammesso l'emissione di false fatturazioni con [OSCURATO:PERSONA], ma non anche con [OSCURATO:PERSONA], al più in tal caso configurandosi il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. 15.2. Con il secondo motivo contesta l' erroneità della decisione impugnata con riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla confisca dei beni dell'imputato ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. nonostante la sentenza di primo grado non l'avesse disposta e il Pubblico ministero non avesse impugnato la statuizione. 15.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 648-bis e 648-quater cod. pen. in quanto il profitto di riciclaggio va limitato ai bonifici ritenuti fittizi e non all'intero ammontare dell'operazione a favore delle cosche mafiose. 16. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4). 16.1. Con il primo motivo censura vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto le plurime condotte criminali di [OSCURATO:PERSONA] e le aggressioni a [OSCURATO:PERSONA], dunque la valenza esclusivamente ritorsiva del delitto contestato, ha concluso illogicamente che si trattasse del recupero di un credito. 16.2. Con il secondo censura vizio di motivazione, anche nei termini del travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata, pervenendo alle conclusioni di cui al motivo che precede, ha sostanzialmente espunto dal compendio probatorio un dato pacifico, peraltro comprovato dalle intercettazioni riportate dalla stessa Corte di merito, in cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse versato euro 400 a [OSCURATO:PERSONA] per paura. 16.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge in quanto, nonostante gli accertamenti circa la connotazione ritorsiva della condotta degli imputati, la sentenza impugnata ha qualificato il fatto come estorsione pur in assenza della volontà di conseguire un profitto ingiusto. 16.4. Con il quarto motivo censura vizio di motivazione, anche nei termini del travisamento della prova, per avere la sentenza affermato la finalità estorsiva anziché ritorsiva perseguita dal ricorrente sulla base di un dato probatorio inesistente: l'incontro del 10 dicembre 2014 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui vi è solo una fotografia e non anche un'intercettazione, in quanto l'unica è quella dei 2 dicembre 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e Napoli. Peraltro, l'argomentazione della sentenza risulta superata dall'annotazione di servizio dei carabinieri del 18 dicembre 2014 da cui risultava che la vera ragione delle violenze era stato l'incendio appiccato al maneggio di [OSCURATO:PERSONA].16.5. Con il quinto motivo censura vizio di motivazione, anche nei termini del travisamento della prova, in assenza dell'effettiva esistenza del credito fondata sull'espressione "regolarizzare i conti" da intendersi non in termini economici ma intimidatori in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2014 con un coltello, perché scoperto a manomettere la serratura del portone della scuderia, come documentato dalla difesa con gli atti del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] del tutto omessi dalla Corte di merito, oltre che dalle dichiarazioni di Allegrini e Spiazza. 16.6. Con il sesto motivo censura violazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. basata esclusivamente sulla fama di Napoli e sulle sue parole che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto esagerate. 17. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4). 17.1. Con il primo motivo si censura violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha contraddittoriamente ritenuto configurato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il delitto di estorsione nonostante la presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non vantasse alcun credito; la sua aggressione fosse avvenuta per mere ragioni ritorsive e senza il conseguimento di alcun profitto a seguito dell'incendio del capannone - come risulta dall' intercettazione del 2 dicembre 2014 e dall'annotazione dei Carabinieri -; [OSCURATO:PERSONA] fosse stato esaminato ad aprile 2014, cioè dopo l'accoltellannento di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel febbraio 2014, per il quale era stato condannato. Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto consumata l'estorsione al dicembre 2014 sebbene il ricorrente avesse chiesto un nuovo intervento di Napoli a marzo del 2015 per tacitare [OSCURATO:PERSONA] che, dunque, non aveva subito danni. 17.2. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in quanto il ricorrente non aveva partecipato materialmente ad alcuna condotta; le stesse dichiarazioni della vittima, ricomparsa a marzo 2015, escludevano il riconoscimento di Napoli e altri contatti; le intercettazioni esprimevano rappresentazioni esagerate come ritenuto dalla stessa sentenza e, comunque, mancava qualsiasi consapevolezza nel [OSCURATO:PERSONA]. 17.3. Con il terzo motivo si censura la violazione di legge in ordine alla compatibilità tra la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e quella dell'art. 628, terzo comma, n.3 cod. pen. alla luce della sentenza Della Corte di cassazione numero 39836 del 2023. 17.4. Con il quarto e il quinto motivo si censurano il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alle aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3) cod. pen. non comunicabili in quanto di natura soggettiva, mancando la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai seguenti profili: a) conoscenza di Napoli e della sua appartenenza a sodalizi mafiosi, come risulta dall'intercettazione del 2 dicembre 2014; b) commissione dell'azione ritorsiva da parte di più soggetti atteso che [OSCURATO:PERSONA] sapeva che solo [OSCURATO:PERSONA] ne fosse autore.17.5. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, negate senza tenere conto delle lesioni patite dal ricorrente da parte della stessa persona offesa oltre che l'incendio e i furti. 18. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 16). 18.1. Con il primo motivo di ricorso censura violazione di legge e vizio della motivazione, anche nei termini del travisamento della prova, rilevando non soltanto che il capo 16) fosse stato letto unitamente al capo 15) dichiarato improcedibile, ma l'erronea qualificazione del fatto come estorsione si era fondata esclusivamente sulla statura criminale dei protagonisti della vicenda. Infatti, la sentenza impugnata non aveva esaminato i plurimi elementi, documentati dalla difesa, circa la natura lecita del pagamento preteso da [OSCURATO:PERSONA] per due trasporti da Modena a [OSCURATO:PERSONA] (fattura numero 239 del 31 maggio 2014) risultanti anche dalle diverse intercettazioni richiamate oltre che dalle modalità della condotta quali: la restituzione della merce prima della consegna del denaro; la mancanza di minacce e pressioni; l'assenza di prova del ruolo svolto dal ricorrente non rilevando le sue ipotizzate precedenti attività. 18.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, alla luce: della motivazione adottata dal Tribunale del riesame, che l'aveva esclusa con riferimento ai computati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; della mancata contestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza all'associazione mafiosa; del mero interesse personale perseguito senza l'utilizzo di metodi mafiosi; dell'assenza di prova della volontà di agevolare la compagine criminale. Nessun rilievo può essere attribuito alla sentenza di condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] perché relativa ad una contrapposta cosca mafiosa anche in ragione della conversazione numero 11776 in cui risultava che il ricorrente era su posizioni antitetiche rispetto ad [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito, inoltre, non ha indicato gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'aggravante contestata e ha omesso qualsiasi confronto con gli argomenti difensivi. 18.3. Con il terzo motivo si contesta l'erroneità della decisione impugnata in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il limitato ruolo rivestito dal ricorrente e la sua mancata appartenenza all'associazione mafiosa. 19. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 92). 19.1. Il primo motivo di ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla base del mero possesso di una somma di denaro e di rapporti di conoscenza e territoriali, senza argomentare sulle false fatturazioni, presupposto del delitto di riciclaggio, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso così da escludere il reato contestato e al più rendendo configurabile l'autoriciclaggio.19.2. Il secondo motivo di ricorso censura il vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., fondata su assiomi quali la sola residenza del ricorrente nello stesso stabile di [OSCURATO:PERSONA] o su rapporti di parentela tra terzi all'epoca non attinti da procedimenti per reati associativi. 20. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capo 20). 20.1. Il primo motivo di ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione sia per omesso esame della eccepita nullità, pur richiamata a pag. 78 della sentenza, sia per difetto degli elementi costitutivi del reato contestato nella forma aggravata, con riferimento alla posizione del ricorrente, alla luce sia degli approfonditi argomenti contenuti nell'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso l'aggravante di cui all'art.416-bis.1.cod. pen., sia delle dichiarazioni rese dalle persone offese che avevano negato intimidazioni e rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non è stata considerata l'estrazione sociale di [OSCURATO:PERSONA] e l'essere stato lui la vera vittima dell'intera vicenda criminale. Il ricorrente, infatti, oltre a non conoscere Napoli e i suoi rapporti mafiosi, non ha tenuto condotte minacciose o violente che, infatti, non sono state neanche indicate. [OSCURATO:PERSONA] gli ipotetici timori di [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa non costituitasi parte civile - sono esclusi dal non avere egli avuto alcuna percezione del coinvolgimento di soggetti legati alla criminalità organizzata - come risulta dalla conversazione telefonica numero 158 - e, soprattutto, dall'essere titolare di un credito legittimo. Peraltro non risulta che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in condizioni fallimentari e comunque aveva tratto un serio vantaggio dalla proposta di Napoli. Con riferimento all'aggravante, per la quale vale il principio di irretroattività della legge penale, alla luce dell'essere i fatti commessi nella vigenza dell'articolo 7 del d.l. n. 152 del 1991, ne mancano i requisiti oggettivi e soggettivi atteso che il ricorrente non aveva avuto contatti con l'organizzazione mafiosa, né aveva assunto comportamenti minacciosi, nè aveva consapevolezza della forza intimidatrice del vincolo associativo o della finalità agevolatrice a vantaggio della cosca nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 20.2. il secondo motivo di ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico mancando la consapevolezza del ricorrente non solo dell'appartenenza di Napoli ad un'associazione mafiosa ma anche dell'utilizzo di metodi illegali. 20.3. Il terzo motivo censura vizio di motivazione per mancata qualificazione giuridica del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei termini indicati dalla Corte di legittimità, alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], all'assenza di consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avesse delle connivenze e al vantaggio economico ottenuto dalla presunta vittima che anziché versare al ricorrente il dovuto di euro 180.000 aveva chiuso la sua posizione debitoria versandone euro 60.000. In sostanza il diritto del ricorrente era tutelabile davanti all'autorità giudiziaria così da escludere la condotta estorsiva. 20.4. Il quarto motivo di ricorso censura la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per la mancata rinnovazione istruttoria in ordine all'acquisizione delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio penale parallelo, nelle quali avevano escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la prova non fosse rilevante, per la completezza delle precedenti dichiarazioni rilasciate dalle persone offese, non considerando che si trattasse di "prova nuova", con contenuto diverso e tale da poter determinare una diversa conclusione del processo a favore dell'imputato (Sez. 2, n. 42366 del 5 ottobre 2012, Rv. 254346). [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesse. 1.1. Si anticipa, per comodità di lettura, come questa Corte ritenga fondati i motivi di ricorso relativi: a) alla confisca disposta in solido, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di euro 2.819.348,47 corrispondente al complessivo profitto derivante dall'attività di riciclaggio di cui al capo 92), con effetti estensivi anche per i ricorrenti che non hanno proposto tale censura e rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia (v. infra § 7.9 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto); b) all'applicazione della medesima confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al pagamento delle spese in favore delle parti civili. Per il resto i ricorsi sono ritenuti tutti inammissibili, eccetto quello di [OSCURATO:PERSONA] che va rigettato. 1.2. I ricorsi pongono molte questioni comuni con modalità di formulazione delle censure simili e talvolta sovrapponibili, così da rendere opportuno indicare, al paragrafo che segue, i principi generali, che costituiscono patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende attenersi nell'analisi sia della sentenza impugnata che dei vizi in questa sede rilevati. 2. La doppia conforme pronuncia di condanna. 2.1. Innanzitutto, va rimarcato che la sentenza emessa dalla Corte di appello deve essere considerata, a tutti gli effetti, una "conforme" alla decisione di primo grado con l'effetto che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due pronunce di merito costituiscono un unico corpo decisionale tenuto conto che la pronuncia di secondo grado richiama ripetutamente i passaggi della decisione del Tribunale ed entrambe adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.281935; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, RV. 257595). Inoltre, il giudice di secondo grado nella motivazione non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, bastando che, attraverso una valutazione globale e congrui rinvii al contenuto della pronuncia appellata, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che vanno considerate implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107), oppure siano fondate su motivi di appello ab origine inammissibili (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 2.2. La rilevabilità del vizio di motivazione impone, per quanto riguarda i ricorsi esaminati, la verifica del rispetto delle regole che seguono. 2.2.1. La prima è che il sindacato del giudice di legittimità, in quanto volto a verificare se la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, coerente e compatibile con gli atti del processo muniti di autonoma forza dimostrativa, non può estendersi alla pura e semplice rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o all'adozione di nuovi e diversi parametri ricostruttivi dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice di merito. Non è, dunque, consentito proporre censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dai ricorrenti, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e del linguaggio utilizzato che costituisce questione di fatto il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). Peraltro, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e questo risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Inoltre, è consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire i dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acannpa, Rv. 278611). Con specifico riferimento all'associazione per delinquere di stampo mafioso, si è ribadito che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei ad essa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati, sono utilizzabili in modo diretto (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590): ciò vale, a maggior ragione, quando le comunicazioni, di indubbia genuinità, riguardino soggetti inconsapevoli delle attività di captazione in corso (Sez. 1, n. 4927 del 24/02/2016, Caristo, non mass. e Sez. 2, n. 5979 del 09/10/2017, dep. 2018, Barbaro, non mass.). Va anche evidenziato come, nel caso in esame, il compendio intercettivo testualmente richiamato nelle sentenze di merito, pur essendo di per sé ampiamente autosufficiente a sostenere e documentare le condotte di reato in contestazione, è stato anche supportato da servizi di osservazione, arresti e sequestri. 2.2.2. La seconda regola adottata dal Collegio, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, è che, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi, ma è necessaria una valutazione globale per accertare se l'astratta ipotetica ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato si risolve in una visione unitaria consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., in motivazione, § 2). 2.2.3. I ricorsi contestano, in fatto, l'accertamento descritto dall'impugnata sentenza, denunciando travisamenti della prova non consentiti in presenza di una doppia pronuncia conforme, come quella in esame, che ha ravvisato in primo e secondo grado la penale responsabilità degli imputati. Infatti, l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. consente la deduzione dei vizio di travisamento della prova nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sez. 2, n. 2945 del 17/05/2013, Marchi, Rv. 256468). Peraltro, i ricorsi, pur denunciando formalmente l'avvenuto travisamento delle prove, da intendersi come incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, nella sostanza hanno rappresentato, come si vedrà oltre, un vero e proprio travisamento dei fatti oggetto di valutazione per sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, soprattutto intercettivo, rispetto a quella privilegiata dai giudici di merito.2.3. In relazione a diverse posizioni, risultano già emesse, in sede di incidente cautelare, provvedimenti del Tribunale del riesame e sentenze della Corte di cassazione ampiamente richiamati dai relativi ricorrenti a supporto dei loro argomenti. Al riguardo la sentenza impugnata, cui la questione era stata posta, ha motivatamente spiegato come nel giudizio di merito la piattaforma probatoria esaminata fosse diversa e assai più ampia di quella su cui erano state fondate le pronunce cautelari. Peraltro, costituisce espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo il quale tali decisioni, anche in caso di annullamento o di formazione del giudicato, non possono produrre un effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, il quale provvede in autonomia a rivalutare tutti gli elementi di prova e tutte le relative questioni (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921, in motivazione), non potendosi attribuire valenza presuntiva di stabilità a quanto accertato nel corso delle indagini (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555, in motivazione). L'impiego "automatico" del "precedente cautelare", nei termini richiesti dai ricorrenti, è volto a renderlo apoditticamente condizionante per la valutazione del giudice della cognizione, senza che sia in alcun modo affrontato, in concreto, il tema centrale dell'identità del materiale, investigativo prima e probatorio poi, su cui si basano le diverse decisioni adottate dai giudici della cautela e della cognizione, i cui parametri accertativi, anche sotto il profilo giuridico, sono assai diversi. Nel rapporto tra i due giudizi il procedimento cautelare ha una funzione servente rispetto a quello di merito, attese le evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema, così da non potersi porre come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto. Ne consegue che le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale per il riesame di misure cautelari non sono vincolanti per il giudizio di merito (Sez. 3, n.1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271), mentre per il giudizio incidentale è vincolante la ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, anche non definitiva, per quello che attiene all'affermazione di colpevolezza, alla qualificazione giuridica e a tutte le circostanze di fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544). Infine, l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio sussiste solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo procedimento, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso (Sez. 5, n. 28652 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Travaglio, Rv. 283561). 3. Così fissati i limiti del vaglio giurisdizionale di legittimità, va chiarito come la motivazione della sentenza impugnata, letta unitamente a quella del Giudice di primo grado, risulti completa e priva di vizi, avendo analiticamente spiegato quali sono gli elementi di prova in base ai quali ha affermato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria operando una corretta interpretazione delle diverse norme incriminatrici. 3.1. Il Tribunale, con una pronuncia emessa con il rito abbreviato, aveva indicato ed esaminato, in modo approfondito e logico, le plurime fonti di prova, costituite principalmente dalle attività di intercettazione a loro volta riscontrate dai monitoraggi audio-video e dalle attività di pedinamento e controllo, alla luce delle quali sono state lette le dichiarazioni sia dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che degli imputati ([OSCURATO:PERSONA]) ritenute intrinsecamente attendibili e confermate da elementi di conferma oggettivi. Le conclusioni cui erano pervenuti i Giudici di primo grado sono state recepite e condivise dalla Corte di appello che, con un percorso logico-ricostruttivo che resta esente da censure di manifesta illogicità, e replicando in maniera adeguata alle doglianze difensive, hanno accreditato la lettura degli elementi informativi a disposizione. 3.2. Le attività investigative, per come illustrate e valutate dalle sentenze di merito, hanno consentito di riconoscere l'esistenza di un'associazione 'ndranghetista, operante tra Verona e provincia da decenni, diretta filiazione della 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, e ad essa collegata, ma autonoma da questa sia per il tipo di organizzazione, sia per il programma criminoso volto alla commissione di numerose attività illecite in diversi ambiti (armi, estorsione, usura, furti, traffico di stupefacenti e riciclaggio), sempre, però, forte dell'uso del metodo intimidatorio mafioso, capace di ingenerare, nel territorio veronese, assoggettamento ed omertà. 3.3. Secondo quanto accertato nel giudizio di merito, l'associazione veronese vedeva la coesistenza delle famiglie di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA], Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte già "storiche" associazioni di stampo mafioso operative nelle zone limitrofe a [OSCURATO:PERSONA], tra loro ulteriormente rafforzatesi grazie ai vincoli di parentela (specificamente riportati alle pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado e alle pagg. 82 e 83 della sentenza di secondo grado). Taluni componenti di dette famiglie si erano spostati dalle terre di origine, a metà degli anni Ottanta, per situazioni contingenti tra loro connesse: da un lato, i provvedimenti impositivi del soggiorno obbligato in luoghi diversi dal comune di residenza emessi dall'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro lato, vere e proprie guerre di mafia che avevano coinvolto le famiglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Napoli, tali da determinare un significativo fenomeno migratorio criminale di diversi capi clan di 'ndrangheta - tra cui [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], gambizzato a [OSCURATO:PERSONA] negli anni '70, - a Verona e provincia (in particolare, nei comuni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio, Lazise, [OSCURATO:PERSONA] della Scala, ecc.). Qui i membri di quei gruppi criminali, pur mantenendo continuativi e stretti legami con la casa madre del reggino, in cui erano rimasti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano immediatamente trapiantato abitudini, apparentamenti, divisioni del territorio («questa qua è zona sua...e questo non vuole rispondere fuori zona....qua non è zona vostra e non è neanche zona mia....ci sono altri calabresi....questo è protetto da altri calabresi», si legge a pag. 165 della sentenza di primo grado), organizzazione e strutture criminali gerarchiche identiche a quelle adottate in [OSCURATO:PERSONA], sino a ricostituire una vera e propria locale di ‘ndrangheta, formata dai vari ceppi menzionati ([OSCURATO:PERSONA], Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), descritta al capo 1), come associazione mafiosa autonoma ed attiva «in Verona e provincia, dal 1981 all'attualità; con permanenza in atto». Tale solida struttura 'ndranghetista, guidata da una precisa strategia di espansione, - hanno convincentemente spiegato i Giudici di merito - ha approfittato della condizione oggettiva dell'avvenuto trasferimento per penetrare nel florido tessuto economico-sociale veneto utilizzando le medesime modalità criminali, già ampiamente praticate nella terra di origine, ed esercitando la propria forza intimidatrice nei termini inequivoci rappresentati dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], diventato poi collaboratore di giustizia: «convincere le persone... non era un problema....loro sapevano già tutto, cioè tutta Verona e tutto [OSCURATO:PERSONA], dove abito io, è a conoscenza della mia provenienza e delle mie persone vicine.... Non c'è bisogno di usare il nome, cioè lo sanno già, cioè non è che tu devi dire "mi manda Tizio, mi manda Caio" cioè non....sono già a conoscenza loro...» (v. pag. 164 della sentenza impugnata). Gli abitanti di quel territorio erano, dunque, da tempo consapevoli della presenza della criminalità 'ndranghetista ([OSCURATO:PERSONA]: «in sta campagna [ndr [OSCURATO:PERSONA]] facciamo quello che c... vogliamo» e [OSCURATO:PERSONA] gli risponde: «non si muove foglia senza la [OSCURATO:PERSONA]» intercettazione ambientale dell'Il maggio 2015 numero 7210, riportata a pag. 104 della sentenza impugnata) e del capitale di violenza e di timore che portava con sé: tanto da bastare la sola inflessione calabrese, non celata da chi la usava, per evocare negli interlocutori la provenienza da zone ad alta densità mafiosa («diceva di essere calabrese, della zona di [OSCURATO:PERSONA], e di vivere nel veronese, circostanze che ci hanno fatto chiaramente temere che non aderendo alle sue richieste per noi potrebbero essere sorti altri problemi»; «il fatto che il Pino fosse meridionale, aggiunto al modo di presentarsi, fu sufficiente a farci capire che avremmo dovuto accettare le condizioni che lo stesso ci avrebbe dettato» - v. pag. 146 della sentenza impugnata). Questa presenza criminale, anziché essere isolata o denunciata o comunque fermata, aveva trovato ampia disponibilità, in specie da parte di alcuni imprenditori del luogo che ne avevano persino sollecitato i servigi, nella consapevolezza dell'efficacia dei suoi metodi violenti, pur di perseguire vantaggi personali ed immediati, in un rapporto di reciproca funzionalità e di convergenza di interessi, come comprovato dai reati-fine tipici delle organizzazioni mafiose (estorsioni e riciclaggi), di seguito esaminati, e dalla diffusione di un radicato sistema omertoso evincibile dalle rare denunce delle vittime per i delitti subìti. E' risultato, così, accertato - per quanto chiarito nella sentenza impugnata - che l'interesse mafioso di infiltrarsi in maniera strutturata nei meccanismi economici di una zona "non tradizionale" aveva reso necessario prescegliere settori capaci di procurare profitti come quelli imprenditoriali. Attraverso rapporti di conoscenza o cointeressenza con fornitori, creditori, debitori, quella associazione 'ndranghetista era riuscita nell'intento di asservire piccole aziende o imprese artigiane alle volontà e agli interessi della consorteria criminale, fino a rendersi utile, se non necessaria, per stringere accordi e transazioni, conferendo "protezione" ai soggetti di volta in volta interessati. Infatti, in relazione alla quasi totalità degli episodi di estorsione, come si vedrà di seguito, è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per i capi 3), 4), 20) e 21), in entrambe le sue declinazioni del "metodo mafioso" e "dell'agevolazione mafiosa"; e, per i capi 102), 105) e 106), nella sola fattispecie agevolativa. La capacità di contaminazione e di plateale solida esportazione della locale di 'ndrangheta reggina nella nuova terra veronese, oltre a risultare dalle eloquenti parole di [OSCURATO:PERSONA] ad una vittima di estorsione («siamo in duecento e chi si chiama come me siamo in sei») è stata rintracciata, dalle sentenze di merito, soprattutto nella vicenda del funerale di [OSCURATO:PERSONA], celebrato nel maggio 2015, al quale avevano partecipato quasi tutti gli associati indicati al capo 1), venuti anche dalla [OSCURATO:PERSONA], divenuto luogo di esibizione pubblica della coesione, dell'insediamento e del potere della 'ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA], persino nonostante i provvedimenti cautelari nel frattempo emessi dall'autorità giudiziaria nella confinante Regione emiliana, nell'ambito dell'indagine "Aemilia" nel gennaio 2015. I vertici e partecipi dell'associazione contestata ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 63 e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati giudicati separatamente, con il rito ordinario, mentre [OSCURATO:PERSONA], che risponde anche di diversi delitti in materia di droga e di estorsioni, è l'unico nel presente procedimento al quale viene contestato il delitto di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. (capo 1). 3.4. Nel presente processo - alla luce degli accertamenti probatori efficacemente compiuti dai Giudici di merito - sono proprio i reati-fine ad avere dato "plasticamente" conto del progressivo insediamento della ‘ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA], avvenuto attraverso diverse tipologie di imprenditori, e che ha consentito di ritenere integrato il delitto di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1). Detta strutturata infiltrazione si è potuta verificare, principalmente, per la pronta ricettività mostrata da una parte spregiudicata del contesto economico veronese, costituito soprattutto da piccoli imprenditori, commercianti ed artigiani, che, pur di perseguire in via immediata il proprio individuale interesse, sono risultati essere venuti a patti con il potere criminale mafioso senza alcuna consapevolezza delle conseguenze e dei pericoli che questo avrebbe determinato, "fagocitando" sia i singoli che l'intero territorio, e consentendo a quella compagine criminale di innestarsi, in modo stabile, nell'economia della zona, con tutto il portato omertoso che la contraddistingue, così dimostrando che nessun territorio è di per sé refrattario «a subire i metodi mafiosi» (Sez. 1, n. 5888 del 10/01/2012, Garcea, Rv. 252418).La sentenza impugnata, grazie ad una approfondita ricostruzione dei numerosi reati-fine contestati ai ricorrenti, ha mostrato come le due cosche di ‘ndrangheta ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Napoli e [OSCURATO:PERSONA] di Verona) avessero utilizzato diverse modalità di controllo del territorio e di investimento economico adattate a secondo degli interlocutori con i quali si confrontavano, così sperimentando importanti capacità espansive e di radicamento in un territorio "non tradizionale". La necessità di distinguere tra i diversi tipi di imprenditore non è una pratica astrattamente classificatoria, ma è funzionale a stabilire se i diversi reati-fine, da leggere complessivamente come forme di condizionamento di alcuni settori dell'economia locale, si siano consumati, nei singoli casi concreti, con la convergenza volitiva o meno di soggetti apparentemente estranei alla compagine 'ndranghetista rispetto a coloro che invece erano o strutturalmente inseriti o contigui. In tal modo è più agevole verificare quanto posto in discussione dai difensori nei ricorsi ovverosia la capacità intimidatoria imposta sul territorio e la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua doppia declinazione, nonché la definizione della distinzione tra estorsione mafiosa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia. Il primo tipo di imprenditore è rappresentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] che insieme a [OSCURATO:PERSONA] (coimputato non ricorrente) aveva creato, in nome e per conto dell'associazione 'ndranghetista della locale emiliana di Cutro, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], società cartiere strutturalmente criminali, la cui unica funzione era quella di ricevere il denaro contante della cosca dalla Regione confinante, creare canali occulti di riciclaggio attraverso un sofisticato sistema di emissione di false fatturazioni per restituirlo incrementato al clan, ricavandone guadagni propri (capo 92); il secondo tipo di imprenditore è quello che svolge una propria lecita attività e si era reso disponibile ad emettere false fatture per le sopra indicate società cartiere dietro corresponsione di un prezzo, sino a diventarne vittima se non assecondava tempestivamente le pretese (capo 102); il terzo tipo, invece, è quello certamente più significativo nell'ambito del presente processo ed è collegato all'ambito del cd. "recupero crediti" (capi 3, 4, 20, 21, 39). Entro detta terza tipologia sono risultate - per quanto appurato dalla sentenza impugnata- diverse figure: - quella degli imprenditori che avevano costruito un rapporto di reciproco e vantaggioso scambio con l'associazione mafiosa, rivolgendosi direttamente (capo 20), o tramite mediatori (capo 21), a soggetti appartenenti notoriamente alla `ndrangheta, o ad essa contigui, nella certezza di potere contare sull'omertà del debitore derivante dall'intimidazione («noi abbiamo un amico in comune a cui tu devi 380.000 euro; se non glieli dai entro 10 giorni vengo a trovarti in ufficio e in villa» pag. 164 della sentenza di primo grado). Questi imprenditori anziché utilizzare l'ordinario 28 /7( percorso giudiziario per ottenere ciò che loro legittimamente spettava, contattavano uomini interni o vicini alla cosca, di cui era ed è riconosciuto lo spessore criminale o la forza intimidatrice connessa alla loro provenienza geografica, al fine di una rapida e certa restituzione del denaro loro spettante (da fornitori o altri debitori), ritenendo di servirsi della criminalità organizzata, ma verificando, troppo tardi, che era questa a servirsi di loro, tanto da recuperare il credito e non restituirlo (capo 20); - la figura degli imprenditori che richiedevano, direttamente o tramite terzi, vere e proprie spedizioni punitive alla ‘ndrangheta («fargli male, fargli capire», «una bestia va lì te lo prende e te lo gonfia di botte»), anche pagando somme superiori al loro debito, per non versare il dovuto (in specie, ad operai che avevano lavorato per loro conto e li avevano anche derubati, capo 4), così da leggersi una valenza simbolica della loro pretesa; - la categoria degli imprenditori che avevano ceduto il proprio credito alla 'ndrangheta, che lo aveva riscosso attraverso i propri appartenenti in un rapporto apparentemente sinallagmatico (capo 39); - ed ancora, la figura degli imprenditori che avevano ceduto all'intimidazione mafiosa per il pagamento di un debito vantato da altro imprenditore, che a sua volta si era rivolto alla 'ndrangheta, cercando di venire a patti con il sodalizio attraverso intermediari, anch'essi appartenenti alla cosca, e versando il dovuto alla 'ndrangheta senza ottenere però dall'originario creditore il riconoscimento dell'avvenuto adempimento, sino a subire il fallimento della propria attività (capo 3). Dalle sentenze di merito è emerso che il terzo tipo di imprenditori, per come sotto articolato, nella gran parte dei casi, pur di ottenere un proprio immediato vantaggio economico, anche per somme minimali, aveva sollecitato, richiesto o accettato la collaborazione con la ‘ndrangheta, attribuendole, di fatto, un ruolo riconosciutole dall'intera comunità, approfittando della sua violenta capacità intimidatoria ed ipotizzando di costruire con questa un rapporto paritario e di "protezione" fondata non sulla fiducia, ma sulla paura di ritorsioni («vuoi stare di qua o vuoi stare di là?» e l'imprenditore risponde «io sto di qua» «allora siamo amici» - v. pag. 102 della sentenza impugnata). L'effetto, invece, come si vedrà oltre, era stato un devastante e strutturato insediamento 'ndranghetista proprio in un tessuto sociale ed economico, come quello veronese, rimasto fino a quel momento estraneo a dette pratiche criminali, al punto da alterarlo e poi "in sostanza" acquisirlo alla stessa associazione mafiosa, così, da un lato, radicandone ed espandendone il potere, sino a diffondere comportamenti omertosi nell'intera comunità, e, dall'altro, incidendo sulle dinamiche economico-imprenditoriali del territorio alle condizioni imposte dai clan. In parallelo alle attività criminali di detta compagine associativa, facente capo alle famiglie mafiose provenienti dalla provincia reggina, le sentenze di merito hanno accertato che dal 2015 il territorio veronese era diventato oggetto di espansione anche del clan 'ndranghetistico di Cutro, con la sua locale a [OSCURATO:PERSONA] "costretta" a sconfinare in [OSCURATO:PERSONA] a causa del procedimento c.d. "Aemilia", le cui misure cautelari, applicate nei confronti degli affiliati ai vertici dell'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], non consentivano di riciclare il denaro contante derivante dall'attività della `ndrangheta emiliana, proseguita nonostante i provvedimenti giudiziari emessi nei confronti dei suoi affiliati e di coloro che li favorivano. E' risultato, così, accertato che il ruolo di "ponte" tra la cosca emiliana e quella veneta era stato esercitato da coloro che assecondavano soggetti intranei o vicini alla prima (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, direttamente o come mediatori, si occupavano della "ripulitura" del denaro contante proveniente dalla cosca di [OSCURATO:PERSONA] attraverso il sistema delle c.d. "truffe carosello". Ancora una volta erano le strutture societarie a costituire lo strumento indispensabile per provvedervi. Infatti, le società "Pulizie del [OSCURATO:PERSONA] srl di [OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] Srls1 di [OSCURATO:PERSONA]", apparentemente impegnate in attività imprenditoriali, ma prive di lavoratori e di qualsiasi struttura economico-organizzativa perché nate al solo fine di perpetrare una serie indefinita di frodi fiscali tramite false fatturazioni per operazioni parzialmente o totalmente inesistenti. Queste servivano, da un lato, ad utilizzare il denaro di provenienza illecita, facente capo alla cosca di [OSCURATO:PERSONA], fornendo un'apparenza documentale lecita alla reale causale delle operazioni (capi 92, 107, 108 e 109), dall'altro lato a conseguire cospicui guadagni, restituiti alla cosca, per l'indebito rimborso IVA spettante alle società inserite nel meccanismo fraudolento, con conseguente ingente danno dello Stato per le minori entrate fiscali. 4. Per ragioni di logica espositiva si procede, innanzitutto, all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che pone censure relative all'esistenza stessa dell'associazione di 'ndrangheta e a numerosi reati-fine commessi con altri ricorrenti, e poi si prosegue secondo l'ordine alfabetico per facilità di lettura. Alcune questioni comuni saranno, invece, affrontate nell'ambito dei motivi posti dai singoli ricorrenti (con opportuni richiami e rinvii) nel seguente criterio espositivo: a) le censure relative all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nel § 5.4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione dì [OSCURATO:PERSONA]; b) le censure relative alla natura illecita del denaro oggetto delle condotte di riciclaggio e il meccanismo delle false fatturazioni nel § 6.5 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; c) le censure relative alla derubricazione delle condotte estorsive in esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel § 7.5.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; d) le censure relative alla confisca nel § 7.9 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono generici e declinati in fatto. h. 5.2. Il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione impugnata senza prospettare però alcuna reale contraddizione logica o l'incompleta descrizione , degli elementi di prova rilevanti per la decisione essendosi limitato a sostenere, in modo apodittico, che la Corte di appello avesse fondato la sua condotta partecipativa sui soli legami di parentela. 5.2.1. I Giudici di merito, diversamente da quanto genericamente rappresentato dal ricorso, con argomenti logici e coerenti rispetto alle emergenze processuali, hanno spiegato come il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione per delinquere di tipo mafioso emergesse in forza di numerosi e convergenti elementi quali: gli strettissimi legami criminali con i vertici ed i componenti delle famiglie di 'ndrangheta in occasione delle ripetute estorsioni, tutte praticate con il metodo dell'intimidazione, della paura e dell'omertà ai danni delle vittime; il rapporto preferenziale con [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonima famiglia di 'ndrangheta - già condannato all'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ammesso alla detenzione domiciliare dal 2018 per motivi di salute - di cui il ricorrente conservava nel portafoglio la lettera con la quale lo ringraziava per i soldi inviatigli durante il periodo della carcerazione; l'ammirazione tributatagli da [OSCURATO:PERSONA], altro associato, nell'ambito del traffico degli stupefacenti che in un'intercettazione aveva rappresentato come [OSCURATO:PERSONA] vendesse la droga "a chili"; il tenore delle captazioni in cui il ricorrente si vantava con una delle vittime, Montoni, del numero importante di sodali su cui poteva contare «siamo in 200 e 6 portano il mio nome». Si tratta di elementi di fatto, in nessun modo contrastati dal ricorso, dimostrativi della condotta partecipativa del ricorrente, figlio di uno dei capi riconosciuti dell'associazione di tipo mafioso, nei termini indicati dalle Sezioni Unite "Modaffari" secondo cui è richiesto lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, attraverso un contributo effettivo, concreto e visibile reso alla vita dell'organizzazione mafiosa (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889, in motivazione § 11.2.), capace di rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e di accrescere le potenzialità operative e le capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv.276897-01). [OSCURATO:PERSONA] la commissione dei reati scopo, di qualunque tipo essi siano, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-01), ma quando vi sia, come nella specie, peraltro aggravati dal metodo e dall'agevolazione dell'associazione mafiosa, assume ulteriore valenza dimostrativa.5.2.2. Il ricorso ha valorizzato la circostanza che il Giudice per le indagini preliminari prima ed il Tribunale del riesame poi avessero escluso sia l'appartenenza di Napoli alla compagine 'ndranghetista, sia l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'argomento è stato logicamente superato dalla Corte di merito che ha rappresentato come il compendio probatorio esaminato fosse stato in gran parte acquisito dopo l'emissione dei provvedimenti cautelari che, dunque, si erano fondati su minori elementi e su un quadro fattuale diverso. In ordine all'errore di impostazione insito nella censura si rinvia al § 2.3. che precede cui è stato affrontato il tema dell'autonomia tra decisioni adottate in sede cautelare e decisioni adottate in sede di cognizione, cosicché la richiesta del ricorrente ai giudici di appello, e ora in sede di legittimità, di reclamare la validità della sola valutazione avvenuta nell'ambito cautelare, peraltro sulla base di elementi minori e diversi, contrasta con la coerenza e la struttura stessa del sistema. 5.3. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto riguardano le due condotte estorsive di cui ai capi 3) e 4), sono inammissibili per aspecificità. 5.3.1. La sentenza impugnata, con riferimento al capo 3), relativo al reato di cui all'art. 629 cod. pen. ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], ha collegato tra loro i numerosi e convergenti elementi di fatto da cui era risultata una complessa condotta estorsiva iniziata con l'intimazione di Napoli alla vittima di restituirgli 40.000/50.000 euro, somma dovuta all'originario creditore, [OSCURATO:PERSONA]. La persona offesa, sentito l'accento meridionale dell'autore si era informata con un parente calabrese ([OSCURATO:PERSONA]) su chi fosse [OSCURATO:PERSONA] ed aveva appreso che si trattava di una persona pericolosa collegata alla mafia calabrese, così aveva chiesto all'amico [OSCURATO:PERSONA] di mediare la gestione della pretesa. Ne erano seguiti più incontri: il primo, anche alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel seminterrato della tabaccheria di Napoli con intimazione di consegna di 15.000 euro; il secondo nel cantiere dell'imprenditore dove il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], venuto appositamente dalla [OSCURATO:PERSONA], avevano ottenuto prima 4.000 euro e successivamente altre somme sempre in contanti. Sulla base di questi elementi, con argomenti logici e pienamente rispondenti alla giurisprudenza di questa Corte, è stata ritenuta sussistente la condotta estorsiva e la capacità intimidatoria ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla necessità di esplicite minacce, in quanto la vittima, impaurita dall'appartenenza di Napoli alla 'ndrangheta calabrese, era stata convocata in un seminterrato, alla presenza di più persone a lui sconosciute, era stata ripetutamente avvicinata, anche nella sua azienda, versando somme contanti che non erano state scomputate dall'originario creditore, [OSCURATO:PERSONA], dal debito complessivo come rappresentato dalla curatrice del fallimento dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte delle argomentate conclusioni assunte, il ricorrente si è limitato a reiterare le proprie precedenti censure, articolando osservazioni critiche che reintroducono nuovamente temi in fatto a cui la sentenza impugnata ha dato puntuale risposta senza che in questa sede vengano indicati specifici profili di manifesta illogicità. La portata intimidatoria della condotta di Napoli non risulta ridimensionata dall'esito dell'intercettazione ambientale in cui lo stesso menziona la minaccia della vittima di "fare a pistolettate" (riportata integralmente a pag. 13 della sentenza di primo grado), in quanto, come convincentemente chiarito dai giudici di merito, si trattava di una ricostruzione strumentale per trasformare la vittima in aggressore e così alleggerire la propria posizione. 5.3.2. Con riferimento al capo 4), relativo all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], violentemente picchiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché rinunciasse al credito di 4.000 euro vantato per lavori svolti per [OSCURATO:PERSONA], mandante della spedizione punitiva, il ricorso sollecita una inammissibile valutazione alternativa del significato delle emergenze processuali rispetto a quella operata dalle sentenze di merito. Queste, con motivazione completa e logicamente non censurabile, hanno chiarito come le intercettazioni lette nel loro sviluppo, riscontrate dai controlli dei carabinieri (fotografie e servizi di osservazione) e dalle sommarie informazioni della vittima, avessero confermato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, era risultato che [OSCURATO:PERSONA], amico di [OSCURATO:PERSONA], avesse commissionato ad [OSCURATO:PERSONA] il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] affinché non pretendesse più la somma dovuta dal [OSCURATO:PERSONA] («vuole farlo fuori prenderlo.., dargli una bella sistemata... Fargli male...», pag. 16 della sentenza di primo grado) e Napoli vi avesse provveduto, dietro compenso («e compreso nei 3000 gli diamo un'altra passata...») insieme a [OSCURATO:PERSONA], definito «una bestia, te lo prende e te lo gonfia di botte», previo sopralluogo, anche con [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione della vittima senza che questa poi lo denunciasse o si recasse in ospedale, ma avesse persino distrutto le registrazioni delle videocamere di sorveglianza attestanti l'arrivo degli aggressori e, in un primo momento, avesse dichiarato agli operanti di non conoscerli. La Corte di merito ha escluso la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., in base alla tesi difensiva secondo cui il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] aveva natura ritorsiva per l'incendio appiccato al maneggio di [OSCURATO:PERSONA] e per i furti subiti, perché smentita sia dalle inequivoche intercettazioni avvenute tra il 2 ed il 9 dicembre 2014, per come riscontrate dall'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e da quelle del marzo 2015 in cui Napoli aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di avere liquidato [OSCURATO:PERSONA], che aveva di nuovo preteso il dovuto, per tacitarlo con 300/400 euro («ti abbiamo pagato le ore che hai fatto di lavoro... Non voglio casini..»); sia dall'intercettazione ambientale in carcere del 5 settembre 2020 in cui Napoli aveva confidato alla moglie che [OSCURATO:PERSONA] era "caduto" appena aveva visto lui e [OSCURATO:PERSONA]; sia dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riguardato un episodio modesto scaturito da un alterco per le spettanze retributive di [OSCURATO:PERSONA]; sia dalle dichiarazioni della stessa vittima che, pur in parte reticente, proprio in ragione del contesto criminale in cui i fatti si erano svolti, era credibile allorché aveva confermato quello che risultava dalle conversazioni ovverosia che il pestaggio era finalizzato a rinunciare al proprio credito. 5.4.Per gran parte dei reati-fine commessi in esecuzione del programma delinquenziale del sodalizio mafioso, è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione: del "metodo mafioso" e "dell'agevolazione mafiosa". Il "metodo mafioso", inteso come condotta idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza del suo impiego o l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa proprio perché riferito alle modalità di commissione dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103). "L'agevolazione mafiosa", invece, ha natura soggettiva perché incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo di aiutare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o del rafforzamento del sodalizio criminale (tra le tante Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018, Castiglione, Rv. 272335); l'agente deve, quindi, deliberare l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti soprattutto alla esistenza di un gruppo associativo con le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione (tra le tante, Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, RV278734; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615). Detta circostanza è desumibile dalle modalità dell'azione, allorchè siano rivelatrici del substrato psicologico che la sostiene, e sussiste anche quando l'agente persegua, dal fatto criminoso, l'ulteriore finalità di un vantaggio proprio, purché nella consapevolezza di favorire così anche l'interesse della cosca beneficiata (Sez. 6, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713). In entrambe le sue connotazioni, l'aggravante in esame è configurabile sia con riferimento a soggetti che non siano partecipi o concorrenti nei reati associativi, sia con riferimento agli appartenenti al sodalizio cui sono contestati reati-fine (tra le tante, Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280) come appunto [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, facendo propri i principi sopra sinteticamente riportati, ha ritenuto che i delitti di estorsione, in conformità alla prospettiva accusatoria, andassero inseriti nel programma criminale dell'associazione 'ndranghetista radicatasi nel veronese, sotto forma di una diffusa attività di recupero crediti per conto di spregiudicati imprenditori della zona, da svolgere tramite propri partecipi, dotati di una riconosciuta fama criminale nel contesto ambientale di riferimento, evidentemente già infiltrato dalla 'ndrangheta, capaci di imporre la propria forza di intimidazione nei confronti delle vittime con gesti o linguaggi criptici, con l'ostentazione del dialetto calabrese e senza la necessità che gli estorti conoscessero l'autore o il clan di riferimento rilevando soltanto le modalità della richiesta estorsiva (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275100; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175). La Corte distrettuale, alla luce delle prove sopra indicate, ha correttamente ravvisato l'esercizio del metodo mafioso nell' evocazione della contiguità degli autori a contesti di 'ndrangheta operanti nel territorio, bastando anche la loro inflessione, talie da avere creato un clima di intimidazione e di assoggettamento sia nelle vittime, consapevoli che il reato subito fosse espressione di un'associazione mafiosa come la 'ndrangheta, sia nel contesto. Ne consegue che ove la minaccia sia veicolata in tali forme si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di estorsione è integrata da tre forme di messaggio intimidatorio: quella esplicito; quello implicito e silente quando l'associazione abbia raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l'avvertimento mafioso; quello fondato su specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, Gallo, Rv. 268759). Inoltre, le vicende estorsive esaminate si connotano anche per la dimensione finalistica dell'agevolazione mafiosa in quanto capaci di rafforzare la locale di 'ndrangheta veronese attraverso un ulteriore radicamento dei suoi interessi e della sua capacità di penetrazione nel tessuto economico. In ordine al profilo soggettivo dell'aggravante, l'inserimento stabile del ricorrente nell'organizzazione criminale di cui al capo 1), quale appartenente all'omonima famiglia, deve far necessariamente supporre che lo stesso fosse pienamente a conoscenza delle regole operative a cui il gruppo e, prima ancora lui stesso e i suoi coimputati, era tenuto ad osservare. 5.5. Il quinto motivo di ricorso, ulteriormente sotto articolato in quanto relativo a tutte le condotte in materia di stupefacenti, è inammissibile perché sollecita una rilettura alternativa delle emergenze processuali. A fronte della specifica motivazione contenuta nella sentenza impugnata, riguardante ciascuno dei numerosi delitti contestati ai capi (capi 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78) con richiamo, per ognuno di data, luogo, interlocutori, contesto e contenuto delle conversazioni e dei messaggi intercettati e del loro sviluppo, con relativi elementi di conferma costituiti dagli arresti, dai sequestri e dai servizi di osservazione, il ricorso, senza minimamente confrontarsi con detto solido apparato argomentativo, si limita a generiche doglianze quali l'assenza di riscontri all'avvenuta consegna dello stupefacente e l'irrilevanza delle conversazioni e degli incontri tra gli imputati (cfr.pagg. da 109 a 139 della sentenza). Per meglio comprendere l'esame delle condotte contestate è utile dare atto che i reati di droga contestati a Napoli erano stati configurati come reati-fine di due associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 58 e 80), che la sentenza di primo grado aveva escluso, ritenendole condotte a sé stanti, così da rendere del tutto superflue le questioni difensive relative all'insussistenza dell'associazione. In ordine ai singoli delitti in materia di stupefacenti, la Corte di appello di Venezia ha esaminato le convergenti risultanze investigative, condividendo l'apprezzamento delle stesse già operato dal Tribunale e confutando puntualmente le obiezioni difensive, in questa sede riproposte, circa la responsabilità del ricorrente. La sentenza impugnata ha individuato in [OSCURATO:PERSONA], per parte di madre appartenente alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e figlio di [OSCURATO:PERSONA] (ferito nell'ambito della faida che negli anni '70 a [OSCURATO:PERSONA] aveva coinvolto le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era morto il cugino [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a metà degli anni '80 in esecuzione dell'obbligo di dimora disposto dall'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]), il gestore della tabaccheria di Caselle, menzionato dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], come trafficante che, da un "tabacchino", vendeva droga "a chili". Dall'agosto 2014 l'imputato, già condannato per reati in materia di stupefacenti dal 1990, era stato sottoposto ad attività intercettive e di osservazione che avevano consentito l'accertamento dei diversi reati contestati, di cui la Corte di merito ha offerto una dettagliata e puntuale ricostruzione collegando tra loro dati oggettivi. I motivi di ricorso relativi ai singoli capi di imputazione possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti volti ad un'analisi atomistica di questioni di merito ed una rilettura delle conversazioni intercettate, precluse in questa sede, che non disarticolano i passaggi logico- argomentativi attraverso i quali si snoda, in modo lineare e completo, la sentenza impugnata fondata sulle plurime attività di intercettazione ivi richiamate riscontrate dai servizi di osservazione. 5.5.1. Con riferimento al capo 60), alle pagg. 109 e 110, la sentenza ha dato conto dell'importazione, dalla Slovenia, di un imprecisato quantitativo di droga che il corriere [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva immediatamente informato [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto 30 scatole di "vitamine" che l'interlocutore confermava servissero ad un suo amico. In modo logico la Corte di merito ha superato tutte le questioni poste dalla difesa, e riproposte nei medesimi termini in questa sede ovverosia che Napoli avesse utilizzato un linguaggio criptico, sulla base dei seguenti argomenti: 1) [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai commerciato in vitamine ma in droga ed era stato condannato a 10 anni di reclusione per la detenzione di 9 kg di cocaina; 2) l'intercettazione da cui risultava la grande paura provata per la presenza di cani antidroga alla frontiera; 3) la risata con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il richiamo alle "vitamine". [OSCURATO:PERSONA] le intercettazioni di Napoli con la moglie, in cui avevo utilizzato il medesimo termine, era stata logicamente ritenuta dalla sentenza come espressiva di un maldestro tentativo per utilizzare a proprio vantaggio la frase intercettata di cui l'uomo era venuto a conoscenza con l'ordinanza cautelare. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la valutazione circa l'utilizzo di un linguaggio criptico sia una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sottratta al giudizio di legittimità se, come accaduto nel caso di specie, l'interpretazione adottata risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata (tra le tante, Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Di nessun rilievo, inoltre, che in questa condotta non risultasse la presenza anche di [OSCURATO:PERSONA] visto che il capo 60) risulta contestato ai soli [OSCURATO:PERSONA] e Napoli. 5.5.2. Con riferimento al capo 61), alle pagg. 110-113 la sentenza ha dato conto dell'importazione, dalla Slovenia, dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] di 4 chili di cocaina, tramite il corriere [OSCURATO:PERSONA] che li aveva consegnati, celandoli a bordo di una Seat con targa slovena, a [OSCURATO:PERSONA] direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e questi a sua volta, li aveva venduti a [OSCURATO:PERSONA], risultato un acquirente stabile. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso Napoli e [OSCURATO:PERSONA] avevano utilizzato un linguaggio criptico per indicare quantitativo ("quattro operai") e prezzi ("3 e 90") del carico da acquistare e successivamente il servizio di osservazione degli operanti aveva consentito di accertare che Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e il corriere [OSCURATO:PERSONA], a bordo delle rispettive auto. si erano recate in un bar dove li aspettava [OSCURATO:PERSONA], e successivamente Napoli e il corriere, in una strada laterale, avevano affiancato le loro auto per operare il trasbordo. La circostanza che gli operanti in osservazione, a causa della loro postazione, non avessero visto il passaggio della droga è stato ritenuto dalla Corte di appello, con argomenti logici e condivisibili, del tutto irrilevante proprio alla luce del contenuto inequivoco delle intercettazioni e della sequenza degli incontri tra i coimputati con affiancamento delle auto e apertura dei bagagliai. [OSCURATO:PERSONA] la discrepanza tra gli orari, ribadita anche in questa sede, è stata ritenuta dalla sentenza impugnata riconducibile ad un cambiamento di programma rispetto a quello originario in quanto, per velocizzare l'operazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva preferito pernottare a casa di Napoli il 20 ottobre 2014 facendo arrivare il corriere dalla Slovenia al casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] direttamente il giorno successivo alle 10:45 come accertato dagli operanti (così pag. 111). 5.5.3. Con riferimento al capo 62), alle pagg. 114-117 la sentenza ha dato conto dell'acquisto da un nuovo fornitore, [OSCURATO:PERSONA], previa trattativa tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA], chiusa sul quantitativo di 5 chili di cocaina al prezzo di euro 38.000. E' stato riportato nel dettaglio lo sviluppo delle comunicazioni tra i due acquirenti in cui dopo avere ritenuto concluso l'affare («al 99% per andare a mangiare in 7...») e accordatisi sul guadagno e come dividerlo, avevano parlato delle modifiche dei quantitativi («vengono a mangiare in 6 e non più in 9...»), di come trasportare la droga («lui ti viene davanti con la tua (auto) e ti fa da staffetta e dopo, quando siete là, tu ti sposti e te la tira via»), infine la trattativa si era conclusa per 5 chili («domani mattina sono da te, siamo in 5») e il prezzo era stato fissato in 3.8., cioè 38.000 euro al chilo. Ulteriore conferma della commissione del reato era stata tratta dall'intercettazione ambientale del 24 dicembre 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in cui il secondo aveva spiegato come fossero talmente tanti soldi da contare che sarebbe stata necessaria "la macchinetta elettrica". La Corte di merito ha anche motivato che mancavano le intercettazioni relative al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e il fornitore [OSCURATO:PERSONA] non perché non vi fossero state comunicazioni, ovviamente, ma in quanto di [OSCURATO:PERSONA] era intercettata solo l'utenza dedicata alle comunicazioni con Napoli ("linee esclusive"), mentre il secondo non era sottoposto a controllo perché era un fornitore trovato all'improvviso dagli acquirenti in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto generica, alla luce di questi elementi, deve ritenersi la censura fondata, ancora una volta, sulla mancata visione della consegna della droga e sul contenuto di alcune intercettazioni. 5.5.4. Con riferimento al capo 63), alle pagg. 117-121 la sentenza ha dato conto del rifornimento di 10 chili di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] a Napoli e [OSCURATO:PERSONA] che tra loro, ancora una volta, utilizzavano nelle intercettazioni il solito linguaggio criptico per indicare quantitativo ("9 operai al più presto") e prezzi (38, cioè euro 38.000 al chilo) per l'acquisto e per la rivendita (39, cioè euro 39.000 al chilo), cui seguivano i servizi di osservazione (del fornitore [OSCURATO:PERSONA] che con un borsone era entrato in auto con Napoli ed un terzo non identificato che incontravano al casello di [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, aveva raggiunto [OSCURATO:PERSONA] a cui aveva consegnato la droga). La censura difensiva si limita ad una apodittica critica di questi elementi rimasti non altrimenti contrastati. 5.5.5. Con riferimento al capo 65), alle pagg. 126-127 la sentenza ha dato conto della cessione di 1 chilo di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] a Napoli e [OSCURATO:PERSONA] in base alla telefonata in cui Napoli il 12 febbraio 2015 si informava con il fornitore «come è messo» perché la settimana prossima «c'è il mio amico» alludendo ovviamente a [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, dopo pochi giorni, il 18 febbraio, si era recato nella tabaccheria di Napoli dove aveva incontrato anche [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva raggiunto un garage dal quale il secondo si allontanato per essere arrestato con 1,145 chili di cocaina. Si tratta di argomenti con i quali il ricorso non si confronta e che operano una lettura complessiva e del tutto logica delle conversazioni e dei servizi di osservazione che hanno ritenuto Napoli colui che aveva trattato con il fornitore per conto di [OSCURATO:PERSONA] la vendita della sostanza poi sequestrata. 5.5.6. Con riferimento al capo 71) alle pagg. 127-130 la sentenza ha ricostruito i fatti a partire dalla telefonata con cui Napoli il 9 aprile 2015 aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] «la settimana prossima arriva a me...proviamo con quella» erano seguiti incontri con il fornitore, comunicazioni per il rinvio della consegna, con accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e i corrieri albanesi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), cui corrispondeva l'insofferenza di Napoli e la prospettazione di rivolgersi ad altri vista la fretta degli acquirenti. Alla luce di queste telefonate, era stato predisposto un servizio di osservazione presso il garage di Petuschi, in [OSCURATO:PERSONA] a Verona, dove erano stati sequestrati 9 chili di cocaina e arrestato [OSCURATO:PERSONA] con altri 7 chili della medesima sostanza. La sentenza impugnata ha spiegato che l'assenza di Napoli alla fase della consegna della merce, ritenuta decisiva dal ricorso, anziché escluderne la responsabilità, confermava il suo ruolo di organizzatore dell'operazione, ulteriormente dimostrata dall'essere stato informato la sera stessa dell'avvenuto sequestro e che gli acquirenti erano stati immediatamente rimborsati da [OSCURATO:PERSONA] dei 50.000 euro anticipati per la fornitura. 5.5.7. Con riferimento al capo 72) alle pagg. 128-130 la sentenza ha ricostruito i fatti a partire, ancora una volta, dalla richiesta del 30 maggio 2015, avvenuta all'interno della tabaccheria, di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per una fornitura di 10 chili di marjuana per l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] cui erano seguite telefonate tra i tre, per definire il prezzo, e servizi di osservazione dell'Il giugno 2015 in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva visto con un voluminoso sacco, prelevato dal garage di [OSCURATO:PERSONA], e portato a casa e poi altri incontri di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] monitorati, nello stesso giorno, cui seguiva il 13 giugno 2015 l'intercettazione ambientale in cui il ricorrente informava il fornitore di avere venduto la merce a "3 e 7", cioè 37.000 al chilo, aggiungendo che, essendo buona ma umida, avevano iniziato a essiccarla. Si tratta di una conversazione decisiva che rende priva di pregio la censura difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a Napoli di bloccare l'affare, perché non tiene conto che Napoli avesse chiesto di pazientare in attesa del ritorno di [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, era stato anticipato e aveva consentito la consegna. 5.5.8. Con riferimento al capo 73) - diverse cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - alle pagg. 132-135 la sentenza ha ricostruito i fatti individuando in [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari, colui che, con un linguaggio criptico («50 fascicoli, schedari da 50...come l'altra volta») chiedeva forniture di droga a Napoli che, a sua volta, se la faceva consegnare in tabaccheria da [OSCURATO:PERSONA] e poi la consegnava alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le modalità erano sempre uguali e collaudate finché la quinta cessione si era conclusa il 14 ottobre 2015 con l'arresto della donna che aveva con sé due involucri da 33 e 33 grammi di cocaina alla luce del messaggio che richiedeva «i soliti due», senza indicazione di quantitativi, così da non essere stata ritenuta rilevante la difformità dagli abituali 50 grammi tale da escludere che il venditore fosse Napoli, come ritenuto dalla difesa, anche alla luce dell'intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a Napoli «Quante ? Come l'altra volta?». Il ricorso, infine, si limita alla generica doglianza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un mero aiutante della tabaccheria circostanza che oltre a non essere dimostrata comunque non esclude anche la condotta di venditore. 5.5.9. Con riferimento ai capi 74), 75), 76), 77) e 78) - diverse cessioni di cocaina - alle pagg. 135-139 la sentenza ha ricostruito con dovizia di particolari gli argomenti in base ai quali ritenere la responsabilità del ricorrente richiamando puntualmente le pagg. 135-137 per i capi 74) e 75); le pagg. 130-131 per il capo 76); le pagg. 137-139 per i capi 77) e 78) anch'essi appartenenti ad un unico contesto; la successione dei singoli messaggi per gli incontri degli acquirenti con Napoli o con terzi inviati da questi - [OSCURATO:PERSONA] per il capo 74), [OSCURATO:PERSONA] per il capo 75), Sparaco per il capo 75) e D'Onofrio per capi 77) e 78) -, riscontrati dai servizi di osservazione, dalla geolocalizzazione e dalle intercettazioni, alcune anche esplicite («vogliono i soldi in contanti»), oltre che dagli arresti con la droga per i capi 74) e 75). Il ricorso, senza minimamente confrontarsi con il solido apparato argomentativo della Corte di appello, si limita a generiche doglianze circa l'assenza di monitoraggi da cui arguire l'avvenuta consegna dello stupefacente da parte di Napoli, la genericità delle conversazioni, l'assenza di valutazioni alternative dei servizi di osservazione. 5.6. Il sesto motivo di ricorso, relativo al delitto di ricettazione di cui al capo 38), è generico in quanto a fronte di un univoco materiale probatorio, quale l'intercettazione in cui Napoli confidava a Miglioranzi di avere guadagnato 50.000 euro dal traffico illecito di sigarette, descritto e valutato con logicità e coerenza dalla Corte distrettuale (pagg. 139 e 140), la censura si è limitata a ritenere che le parole del ricorrente fossero mere millanterie. La Corte di merito ha puntualmente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria e possono costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez.2, n. 37794 del 12/06/2019, Rv. 277707), come, infatti, avvenuto. 6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare, negli stessi termini a quelli posti con l'atto di appello, la rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. La sentenza impugnata, alle pagg. 174 e ss., ha analiticamente esaminato le condotte di riciclaggio, frutto di una complessa e organizzata attività criminale, aggravate dall'art. 416-bis.1. 40 cod. pen., commesse tra l'ottobre del 2015 e il febbraio 2017 (capo 92), contestate oltre al ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito sulla base delle prove acquisite, e riportate nel dettaglio alle pagg. 43- 70 della sentenza di primo grado, ha ricostruito il sistema predisposto per reimpiegare, nel circuito delle false fatturazioni, il denaro proveniente dalla cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di ogni imputato e i rispettivi collegamenti al fine di affrontare le censure mosse dal ricorrente e comuni, in parte, anche a quelle dei coimputati. 6.2. Gli elementi da cui è stata ricavata la complessa attività di riciclaggio e la provenienza del denaro dalle attività delittuose della cosca di 'ndrangheta emiliana sono plurimi e si fondano, innanzitutto, sul dato storico costituito dalle sentenze di condanna, passate in giudicato, nei procedimenti cosiddetti Aemilia, e dalle intercettazioni telefoniche da cui era risultato che il denaro, movimentato nel presente processo da [OSCURATO:PERSONA], provenisse dall' articolazione emiliana della cosca [OSCURATO:PERSONA] che, a causa delle misure cautelari applicate in quella Regione, aveva spostato, soprattutto in [OSCURATO:PERSONA], le attività di riciclaggio. La sentenza impugnata alle pagg.168-172 ha indicato tutte le prove, preminenti rispetto a quelle alternative dedotte dalla difesa nei motivi di appello reiterati in questa sede, dalle quali evincere che il denaro movimentato secondo le contestazioni oggetto del presente procedimento provenisse, nella piena consapevolezza di tutti gli imputati, da persone condannate in via definitiva nei processi Aemilia per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quali [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] detto "Pruvulone" (uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e cugino di secondo grado di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per associazione mafiosa e omicidio con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro e passata in giudicato nel 2010), [OSCURATO:PERSONA] (la cui moglie era cugina di [OSCURATO:PERSONA] e le cui società avevano sede una presso quella della ditta di pulizie di [OSCURATO:PERSONA], e un'altra di costruzioni, [OSCURATO:SOCIETA], presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, secondo quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], per quanto riferitogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], questi era vicino alla cosca [OSCURATO:PERSONA]Nicoscia, aveva rapporti con tutti i gruppi calabresi - in particolare con quelli di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Cutro - e spesso recuperava denaro a [OSCURATO:PERSONA] dal clan di [OSCURATO:PERSONA] perché li c'erano più liquidi (pag. 180 della sentenza di primo grado). In sostanza il sistema ricostruito dai giudici di merito era il seguente: [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della 'ndrangheta operante a [OSCURATO:PERSONA] - già condannato nel processo Aennilia per associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio ed emissione di false fatturazioni nel 2016 e, prima ancora, per associazione mafiosa ed omicidio dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza irrevocabile del 19 febbraio 2010 -, consegnava al cugino, [OSCURATO:PERSONA], il denaro della cosca affinché venisse impiegato nel circuito delle false fatturazioni attraverso la n figura di [OSCURATO:PERSONA] il quale, alla luce delle ammissioni rese nel corso dell'indagini e delle verifiche documentali, contabili e bancarie, era stabilmente impegnato a svolgere detta attività criminale proprio per consentire il trasferimento di ingenti quantità di denaro, poi restituite ai soggetti che ne avevano richiesto l'impiego. In particolare, la sentenza impugnata oltre a quanto indicato, ha ritenuto che la condotta di riciclaggio fosse stata provata anche dalla convergenza delle precise ed attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - non menzionato nell'atto di appello del ricorrente -, già ritenuto di elevata credibilità dalle sentenze definitive rese nei processi di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] "prendeva denaro" sia da Sarcone (riconosciuto capo e promotore dell'associazione di tipo mafioso operante in territorio emiliano con sentenza irrevocabile numero 3911 del 2017 della Corte di appello di Bologna) sia dai [OSCURATO:PERSONA], di cui era vittima di usura, e dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], riportate a pag. 182, che aveva ammesso di conoscere esponenti importanti della ‘ndrangheta di Cutro, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] - quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rivelando anche che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva presentato [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle attività di false fatturazioni. A ciò si aggiungono altri due elementi di rilievo: 1) il tenore delle captazioni (indicate a pag. 171 della sentenza impugnata) in cui [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] - spiegava come i soldi da recuperare da [OSCURATO:PERSONA] fossero destinati al cugino, [OSCURATO:PERSONA], anche per "mantenere i carcerati", menzionando espressamente la provenienza del denaro dall'associazione mafiosa emiliana («invece di prenderli e portarli a [OSCURATO:PERSONA].... Facciamoli faticare»); 2) le indagini per false fatturazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], riportate alle pagg. 1077 e seguenti della CNR Taurus, da cui era emersa la sua intermediazione in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] per trovare realtà imprenditoriali disponibili a creare false fatturazioni. 6.3. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata ha ritenuta priva di rilievo l'assenza di operazioni bancarie a lui riconducibili, in quanto era stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], contiguo alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e parente dei suoi vertici - fratello di [OSCURATO:PERSONA] e cugino della moglie di [OSCURATO:PERSONA], entrambi condannati nell'ambito del processo Aemilia per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - e tenuto alla consegna del denaro da riciclare come emerso dalle numerose dichiarazioni rese dal coimputato, non ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Questi imprenditore di Cutro, reo confesso per le condotte di false fatturazioni è stato condannato, nel presente processo, per concorso esterno in associazione mafiosa e numerosi reati-fine, tra cui non solo condotte estorsive ai danni di impreditori locali, commesse con metodi mafiosi, ma, per quello che interessa in questa sede, il riciclaggio operato dalle sue società di comodo (Pulizie del [OSCURATO:PERSONA] e Perla d'[OSCURATO:PERSONA]) a favore sia della locale di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sia della locale di ‘ndrangheta [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Napoli-[OSCURATO:PERSONA] di Verona e Provincia (capo 2). [OSCURATO:PERSONA], protetto dalle famiglie [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e Napoli oltre che legato alla cosca di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva bene i vertici in quanto anch'egli di Cutro, compreso [OSCURATO:PERSONA] del quale era amico di infanzia («[OSCURATO:PERSONA] è nel gruppo di [OSCURATO:PERSONA] conta perché il suo capo fa molto affidamento su di lui. [OSCURATO:PERSONA] è uno che lo fa capire che fa parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Lui si occupa di recuperi di denaro.....conosco [OSCURATO:PERSONA] dei tempi della scuola, so che nell'organizzazione ha un bel ruolo, a Cutro quando passa sembra che passa un dio e vedo come lo rispettano» pag. 49 della sentenza di primo grado con riferimento all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2015), successivamente era diventato collaboratore di giustizia consentendo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], appartenente all'omonima famiglia, trovato in possesso dell'icona della Madonna dei Polsi, simbolo riconosciuto di affiliazione alla ‘ndrangheta. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], auto ed eteroaccusatorie, soprattutto rispetto all'attività di riciclaggio, erano state ritenute attendibili dalle sentenze di merito in quanto supportate da numerosi riscontri costituiti dalle intercettazioni telefoniche (pag. 171 conversazioni nn. 3470 e 3473 del 23 maggio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui risultava che i soldi da recuperare da [OSCURATO:PERSONA] erano destinati a [OSCURATO:PERSONA] per mantenere i detenuti; pagg. 175- 181 conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); le indagini per false fatturazioni a carico del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], coimputato nei capi 93,96 e 97 quale intermediario con documentazione bancaria di conferma (pagg. 171-172) e gli accertamenti sulla movimentazione dei bonifici ricevuti o emessi da [OSCURATO:PERSONA], di cui 27 operati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in uscita dai suoi conti, per un ammontare complessivo di euro 282.000 ad ulteriore conferma del contenuto delle intercettazioni. Inoltre, la sentenza impugnata, a pag. 182, ha dato atto come le rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il denaro che riciclava proveniva dalle attività di false fatturazioni svolte a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], per somme che arrivavano sino a euro 100.000 al giorno, corroborassero un quadro probatorio già univoco nell'affermazione della responsabilità degli imputati per il capo 92), tanto da rendere credibili le dichiarazioni su [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua presenza agli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui i due concordavano le modalità di restituzione del denaro a [OSCURATO:PERSONA], confermate dalle conversazioni intercettate. Queste, per semplicità e coerenza di lettura, vanno suddividere in tre gruppi: 1) quelle in cui [OSCURATO:PERSONA] cercava e incontrava [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del fatto che fosse anche con [OSCURATO:PERSONA] (riportate alle pagg. 178 e 179); 2) quelle con [OSCURATO:PERSONA], nel numero rilevante e di per sé significativo di 107 chiamate nell'arco di un solo mese, in cui [OSCURATO:PERSONA] comprendeva il linguaggio criptico dell'interlocutore («tieni tutti i disegni apposto, belli puliti» pag. 179) o allusivo (nn. 7351, 7377, 7791, 9020, 9195, 9582), alcune testualmente riportate nella sentenza (pagg. 179-181 in cui [OSCURATO:PERSONA] stato invitato ad andare a Verona per parlare con [OSCURATO:PERSONA] «di cose importanti», di cui evidentemente non potevano parlare a telefono («ti puoi organizzare pure con [OSCURATO:PERSONA] se vuoi... o solo.., come vuoi tu», nella successiva avvisa di essere pronto a raggiungere subito [OSCURATO:PERSONA], prima a [OSCURATO:PERSONA] poi a Reggiolo), ritenute dalla sentenza impugnata dimostrative della consapevolezza dell'illiceità della provenienza di [OSCURATO:PERSONA] del!' enorme giro di affari e dell'adesione al programma criminoso; 3) quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportate alle pagg. 180 e 181, in cui il secondo, successivamente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], commentava gli enormi guadagni solo degli altri («hanno pigliato una valanga di denari .... Sai quanto hanno guadagnato... Che te lo dico nel telefono?...in quattro giorni 7000 euro....La divido, non ti preoccupare, sono due da dieci!...»). A queste conversazioni avevano fatto seguito gli accertamenti bancari dai quali erano emersi tre bonifici da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e la telefonata inequivoca in cui quest'ultimo aveva informato [OSCURATO:PERSONA] che «uno l'hai già visto! e l'altro tra qualche ora e lo vedi pure!», tali da far concludere i giudici di merito circa l'utilizzo sistematico delle società cartiere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento, in conti postali e bancari, delle somme della cosca pari a complessivi euro 282.000, rilasciando fatture per attività mai svolte e con la successiva restituzione del compendio a [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto del capo clan [OSCURATO:PERSONA]. Il meccanismo congegnato dagli imputati, già accertato nel diverso processo Aemilia, e ricostruito dalle sentenze di merito in base alle dichiarazioni auto accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 47-50 della sentenza di primo grado) era il seguente: la cosca di 'ndrangheta consegnava, tramite un mediatore, denaro contante al titolare di una società pari a circa 10.000/15.000 euro; questi lo versava ad altro imprenditore ([OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) il quale, a sua volta, eseguiva bonifici sul conto corrente del richiedente ([OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) indicando la causale "pagamento fattura", a seconda delle indicazioni che di volta in volta riceveva, a voce, durante gli incontri, ed emetteva fatture fittizie, direttamente o tramite altre ditte compiacenti (si veda ad esempio il capo 102), per opere o servizi mai eseguiti, corrispondendo un valore maggiorato di una percentuale concordata, tra il 10 e il 12%, che l'imprenditore restituiva alla cosca con assegni bancari post datati o bonifici bancari. 6.4. Attraverso detto sistema emerge con chiarezza come fossero conseguiti diversi effetti a favore dell'associazione criminale oltre a quello iniziale di ripulitura del denaro di provenienza illecita: la creazione e l'uso di società cartiere in grado di inquinare il sistema socio-economico del territorio, anche avvalendosi di piccole aziende o attività artigiane lecite sino ad attrarle in un contesto criminale e criminogeno (capo 102); la continuativa immissione di profitti illeciti che si autoalimentavano, drogando le attività di impresa e la concorrenza; la massiccia evasione fiscale realizzata con continuative operazioni di depauperamento dell' Erario unico a pagare il costo delle attività di riciclaggio con ulteriori guadagni per la cosca; il vantaggio per i soli imprenditori contigui alla criminalità organizzata che ricevono denaro contante senza ricorrere a prestiti bancari con l'ulteriore profitto dell'Iva ricevuta e mai pagata. 6.5. Il ricorrente, unitamente agli altri coimputati, contesta la qualificazione giuridica della condotta di cui al capo 92) come riciclaggio alla luce dell'impiego del denaro contante in un'attività delittuosa, quale il meccanismo delle cosiddette frodi carosello integrante il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n.74 del 2008, tale da escludere un reale effetto dissimulatorio anche visto il successivo riaccreditamento dei proventi. Le sentenze di merito hanno accertato che le somme di denaro oggetto dell'imputazione provenivano dalla locale emiliana di 'ndrangheta nei confronti dei cui membri erano state emesse ordinanze cautelari e sentenze definitive per associazione per delinquere di stampo mafioso, reato presupposto del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., ex se in grado di produrre proventi illeciti in quanto negli scopi di detta compagine criminale vi è quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche, lecite o illecite, per mezzo del metodo mafioso (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587). La Corte di merito ha correttamente qualificato le condotte descritte nel capo 92) come riciclaggio aderendo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui si tratta di un delitto a forma libera che richiede un effetto dissimulatorio compiuto attraverso la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità. Dunque, l'atto tipico del riciclaggio è qualsiasi operazione posta in essere in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene riciclato e l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro o di altra utilità. Il reato, però, è integrato anche con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità (tra le tante Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530) in quanto la fattispecie è orientata, in via principale, a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che va preservato dall'inquinamento che deriva dall'immissione di capitali illeciti (Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, Corallo, Rv. 264466), con la conseguenza che non occorre né che il reimpiego del denaro e degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente (Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258525). Ed ancora, integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito e ciò pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto rÌ dell'avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito (da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140). In ordine alla successiva restituzione del compendio "ripulito", pur attraverso condotte a loro volta illecite, a chi lo aveva movimentato, come avvenuto nella specie, secondo la tesi maggioritaria non costituisce una condizione necessaria per la sussistenza del reato (Sez. 1, n. 2561 del 12/12/2022, dep. 2023, Tribunale Padova, Rv. 283873). Nessun dubbio esiste, infine, circa la compatibilità del delitto di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche con quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione dell'Iva (Sez. 2, n. 29452 del 17/05/2013, Marchi, Rv. 256468), realizzato attraverso il meccanismo delle frodi carosello con società cartiere aventi il solo scopo di emettere fatture destinate non solo a giustificare le operazioni svolte con il denaro di illecita provenienza, ma anche a creare crediti di imposta inesistenti, così dissimulando la provenienza illecita delle somme immesse per l'acquisto di beni destinati alla circolazione e alla produzione di profitti finali (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275100). 6.6. In ordine al motivo di ricorso relativo all'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, integrato dal dolo generico, del tutto correttamente i giudici d'appello lo hanno desunto dall'attiva partecipazione del ricorrente ad un collaudato meccanismo di riciclaggio operato con soggetti contigui ed imparentati con vertici della `ndrangheta, con i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva attivamente collaborato consegnando materialmente il denaro contante della cosca agli imprenditori che dovevano operarne la "ripulitura". Si tratta di elementi che sono stati reputati dimostrativi dell'elemento soggettivo del reato, con una motivazione che, in quanto logica e coerente, non può essere contestata in sede di legittimità non assumendo valenza dirimente, attesa la loro genericità, le censure difensive in ordine al contenuto delle intercettazioni tra terzi o alla scarsa attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'accertamento del dolo del delitto di riciclaggio, la giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente anche il dolo eventuale (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457) che si configura quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione, dalle caratteristiche intrinseche del denaro, del modo di presentazione dello stesso, del soggetto o dell'operazione (Sez. 2, n. 47375 del 06/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246433) non richiedendosi la dimostrazione del vantaggio personale conseguito. 6.7. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. è generico perché si limita a criticare la sentenza impugnata senza confrontarsi con il suo contenuto. Con argomenti completi e non illogici, a pag. 188, la Corte di merito ha desunto la consapevolezza del ricorrente di favorire l'associazione mafiosa dal suo inserimento nel (14 collaudato meccanismo di riciclaggio al quale aveva prestato aiuto operando con soggetti tutti contigui ad ambienti 'ndranghetisti con i quali aveva consegnato importanti somme contanti della cosca. 6.8. Deve, invece, essere pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla confisca nei termini indicati al § 7.9 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con effetti estensivi favorevoli anche per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il motivo di ricorso proposto dai coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contiene una censura di natura non esclusivamente personale. 7. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al rigetto della richiesta istruttoria di disporre perizia fonica di due intercettazioni per l'identificazione certa del ricorrente e di trascrizione di una terza per individuare la parola "Pruvulone", è aspecifico. La sentenza impugnata, con argomenti puntuali e rimasti non contestati, riportati alle pagg. 172-173, ha motivato la superfluità della richiesta difensiva attesa la certezza che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione n. 203 perché simultaneamente intercettata sia in modalità ambientale che telefonica e nella conversazione n. 1514 per il riconoscimento vocale della polizia giudiziaria che, da tempo, ascoltava le comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per la pronuncia, per tre volte, del nome "Salvatò" da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto aspecifica è la censura relativa alla mancata perizia di trascrizione della conversazione n. 3740 atteso che, come logicamente argomentato dalla sentenza impugnata a pag. 174, i due interlocutori parlavano del "cugino" di [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA] detto "Pruvulone", non solo per il contesto - relativo alla provenienza del denaro utilizzato per le attività di false fatturazioni dall'attività criminale della cosca [OSCURATO:PERSONA] -, ma soprattutto perché nella conversazione immediatamente successiva, numero 3474, era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a fare riferimento al ruolo di finanziatore delle operazioni del proprio cugino («Eh sì che la sa la provenienza no !? Di questo mio cugino...che è un diavolo. Pure dei carcerati sono.... Che viene e ti strappa gli intestini dalla pancia.... Si viene a prendere! È l'opposto di me questo cugino mio. Cuore non ne ha») e nell'intercettazione numero 555 del 30 marzo 2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono della rabbia di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato rientro del denaro destinato al cugino. 7.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al delitto di riciclaggio contestato al capo 92) e al ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], sono in parte reiterativi e generici e in parte manifestamente infondati. 7.2.1. Premesso che la provenienza illecita del denaro non è fondata affatto sul rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma sui puntuali e numerosi argomenti di cui ai § 6.2 e 6.3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto che precede - relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — in cui, al di là degli accertamenti anagrafici e dall'assenza di contatti diretti, dovuti alla condizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA], erano risultate numerose intercettazioni (quelle indicate al paragrafo che precede - nn. 203, 555, 1514, 3474 -, sia quelle nn. 556, 3740 e 9027), nelle quali il rapporto tra i due da un lato era rivendicato dallo stesso ricorrente, e dall'altro lato era confermato da terzi, non assumendo alcun rilievo la circostanza che all'epoca [OSCURATO:PERSONA] fosse in carcere visto che, come risulta dalle intercettazioni, manteneva comunque i contatti con l'esterno imponendo il rispetto degli interessi della cosca. Si tratta di conversazioni dal contenuto esplicito, non sindacabile in questa sede, come quella sopra indicata numero 3474 o quella n. 203 ([OSCURATO:PERSONA] «...queste qua sono le fatture false ! Dai io gli ho dato i soldi liquidi.., io che cosa devo fare? Fammi capire... 50% del lavoro fatto... .che qua c'è galera... ci sono le fatture false. Tu non è che vai là e poi se le porta (mc) queste sono false ! A [OSCURATO:PERSONA]...» [OSCURATO:PERSONA] «Io gli ho detto che se vuole faticare per me (mc) io con gli altri non ne ho piacere...preferisco questo io ! Gli ho detto invece di prenderli e portarli a [OSCURATO:PERSONA]...facciamoli faticare»), volte a dimostrare come il denaro riferibile a [OSCURATO:PERSONA], proveniente dalle attività criminose della cosca di 'ndrangheta operante a [OSCURATO:PERSONA] - città richiamata in gran parte delle conversazioni -, venisse consegnato a [OSCURATO:PERSONA] per attività di false fatturazioni i cui proventi dovevano tornare alla cosca per evitare gravi ritorsioni («Te li lasciavo a te ? Te li lasciavo a te ?... Che lo sa che è un diavolo quello là... che viene e ti strappa gli intestini dalla pancia... è l'opposto di me questo cugino mio...» n. 3474). Ne consegue che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il denaro era di [OSCURATO:PERSONA] e proveniva da false fatturazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 182 della sentenza), solo genericamente contestate dal ricorrente, costituiscono un'ulteriore conferma della strutturata attività di riciclaggio. 7.2.2. In ordine alla contestazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta di cui al capo 92) come riciclaggio si rinvia ai § 6.2. e ss. che precedono relativi alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 7.3 boh. Il quarto motivo di ricorso, relativo ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 108) e 109), è anch'esso reiterativo e generico. I giudici di merito con un'articolata ricostruzione in fatto, fondata su intercettazioni, dichiarazioni autoaccusatorie dei protagonisti e accertamenti bancari (pagg. 79-98 della sentenza di primo grado e pagg. 206-212 della sentenza di secondo grado), con la quale il ricorso non si confronta e che valuta maggiori elementi rispetto a quelli del Tribunale del riesame, ha chiarito come il flusso di denaro della cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riciclato nei modi descritti nelle contestazioni di cui ai capi 108) e 109), fosse diverso da quello oggetto del capo 92).I dati oggettivi menzionati dalla sentenza impugnata a riprova della differenza tra i due flussi economici illeciti sono i seguenti: a) le condotte descritte ai capi 108) e 109) riguardavano somme delle quali [OSCURATO:PERSONA], estraneo all'imputazione del capo 92), era il principale collettore; b) le modalità dei prelievi avvenivano sotto-soglia; c) [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto in modo diretto quale destinatario, insieme a [OSCURATO:PERSONA], del denaro confluito sul conto corrente della ditta di [OSCURATO:PERSONA] al fine di essere restituito a tutti gli "investitori", incluso [OSCURATO:PERSONA]. Questi, infatti, aveva inviato delle "imbasciate" dal carcere per sapere dei profitti maturati, con una precisa spartizione dei guadagni, come risultante dalle intercettazioni riportate testualmente alle pagg. 208-209 e 211 della sentenza impugnata, il cui tenore esclude rilievo alla mancata menzione di [OSCURATO:PERSONA] da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 7.4. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi alla reformatio in peius, sono inammissibili per genericità. Il ricorso rileva, da un lato, l'avvenuta riqualificazione dei delitti di estorsione di cui ai capi 102), 105) e 106) nella forma tentata da parte della sentenza del Tribunale di Venezia e, dall'altro lato, l'avvenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod. pen., determinazioni che non erano state valutate dalla sentenza impugnata ai fini del conseguente trattamento sanzionatorio. Con riferimento al capo 102) - estorsione aggravata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] - e al capo 105) - estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] presso la cui abitazione erano stati svolti lavori edili da [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di primo grado si è limitata a valorizzare due stralci dell'ordinanza cautelare, riportati testualmente, secondo cui i reati vanno qualificati «nella forma tentata» (pag. 120 della sentenza di primo grado per il capo 102 e pag. 126 per il capo 105); mentre con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod. pen., relativamente al solo capo 102) ha utilizzato l'inciso della configurabilità «quantomeno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle dichiarazioni confessorie da lui rese alla PG e sopra riportate» (pag. 119 della sentenza di primo grado). Nei motivi di appello la questione non è stata posta in modo specifico, essendo stata soltanto enunciata alle pagg. 29 e 30 della "premessa" in assenza dell'indicazione del concreto pregiudizio subito da [OSCURATO:PERSONA] nella quantificazione della pena nei termini riportati a pag. 104 della sentenza di primo grado in cui è fissato, innanzitutto, un aumento cumulativo per i capi 102), 105) e 106) e risulta il calcolo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod. pen. sul capo 92) ritenuto più grave, così da non emergere che si sia tenuto conto di quella relativa al capo 102) ai fini della determinazione della pena. Con riferimento al capo 106) - estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] debitore di [OSCURATO:PERSONA] -la sentenza impugnata, a pag. 202, ha puntualmente corretto quella di primo grado che aveva erroneamente ritenuto sussistente la diversa aggravante del metodo mafioso anziché quella contestata dell'agevolazione mafiosa, non esclusa, peraltro nei termini richiesti dallo stesso appellante. 7.5. Il settimo motivo di ricorso, relativo al capo 102), è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con "doppia conforme", per il delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dall'art. 416-bis.1. cod. pen. nella forma dell'agevolazione mafiosa. 7.5.1. La sentenza impugnata, alle pagg. 191-195, ha ricostruito in modo puntuale il materiale probatorio sul quale ha fondato il giudizio di colpevolezza del ricorrente per il delitto contestato opportunamente inserito nel più ampio contesto delle attività criminali di false fatturazioni a fini di riciclaggio del denaro illecito della cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione, la Corte di merito ha doverosamente valorizzato le dettagliate dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (del 21 febbraio 2017, confermate il 1 ottobre 2020, riportate alle pagg. 46-50 della sentenza di primo grado), descrittive del meccanismo di riciclaggio predisposto con l'aiuto di altri artigiani o imprenditori che ne traevano a loro volta vantaggio fiscale, comprovate dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali testualmente riportate Con particolare riferimento al delitto contestato, la sentenza impugnata, da leggere unitamente alle prove riportate da quella di primo grado (pagg. 114-120), ha esposto in questi termini l'accordo a monte dell'estorsione: la società di [OSCURATO:PERSONA] ("Impresa costruzioni [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), aveva emesso 6 fatture dell'importo di complessivi euro 50.000 circa (riportate nel capo 95) a favore della Ditta "[OSCURATO:PERSONA] srl" di [OSCURATO:PERSONA], predisposte e consegnate materialmente da [OSCURATO:PERSONA], per lavori mai eseguiti per riciclare il denaro della cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (intercettazione ambientale n. 15140, integralmente trascritta alle pagg. 193-194). In relazione ad una di queste false fatture [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] euro 10.000, necessaria a pagarla, con l'accordo di ricevere il corrispondente bonifico che non essendo stato eseguito aveva determinato [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso ammesso, a chiedere l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] —longa manus di [OSCURATO:PERSONA] - che, a sua volta, aveva attivato [OSCURATO:PERSONA], direttamente interessato al denaro conferito per le false fatturazioni, che aveva intimidito la vittima con una chiamata avvenuta dall'auto alla sua presenza (intercettazione ambientale n. 15140 citata in cui si sente la voce di [OSCURATO:PERSONA] in sottofondo). Detta telefonata aveva sortito l'effetto voluto visto che lo stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito a [OSCURATO:PERSONA] il doppio di quanto richiestogli, cioè euro 20.000 anziché euro 10.000, e aveva denunciato per minacce lo sconosciuto con accento calabrese, il cui numero telefonico apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], decidendo però di non sporgere formale querela. Sulla base del menzionato compendio probatorio, la sentenza impugnata ha qualificato i fatti come estorsione aggravata commessa nell'interesse dell'associazione di 'ndrangheta Nicoscia, Arena e [OSCURATO:PERSONA], dislocata a [OSCURATO:PERSONA].7.5.2. La censura di [OSCURATO:PERSONA], così come quella di altri ricorrenti, volta ad ottenere la derubricazione del reato nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si sviluppa secondo due profili: le modalità di manifestazione della minaccia, costitutiva del delitto di cui all'art. 629 cod. pen., e gli elementi distintivi rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alle persone e il concorso del terzo esecutore del reato. Con riferimento al primo profilo, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, fatta propria dalla sentenza impugnata, secondo la quale la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita, cioè formalmente priva di contenuto minatorio, in quanto è necessario che essa sia idonea ad incutere timore e a coartare la libera volontà del soggetto passivo in ragione delle condizioni personali dei soggetti coinvolti, del contesto in cui opera e delle modalità in cui si esprime (Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005). E' proprio la doverosa prospettiva globale ad avere portato la consolidata giurisprudenza di legittimità a designare come "estorsione ambientale" quella particolare forma estorsiva perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali e in precisi territori, immediatamente percepita come concreta proprio in ragione della forza dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474). La sentenza impugnata ha, dunque, considerato la regula iuris dettata dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale va comunque accertata l'esistenza di una carica intimidatoria, come tale percepita dalla vittima stessa, a prescindere che conoscesse l'estorsore o il clan di appartenenza, vista la sottoposizione del territorio in cui detta richiesta viene formulata al controllo o all'influenza delle consorterie 'ndranghetiste e in base ad attendibili regole di esperienza relative a quel fenomeno criminale (in questo senso Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, cit.). Con riferimento alla realizzazione dell'ingiusto profitto (con altrui danno), evento del reato contestato, è sufficiente il richiamo della sentenza impugnata all'essere connesso al recupero del denaro delle false fatturazioni necessarie per il riciclaggio dei proventi dell'associazione di 'ndrangheta Nicoscia, Arena e [OSCURATO:PERSONA], dislocata a [OSCURATO:PERSONA] (per come emerso dall'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo avverte «che qua c'è galera... ci sono le fatture false... queste sono false...» e il ricorrente risponde «io gli ho detto che se vuole faticare per me... io con gli altri non ne ho piacere., preferisco questo io! Gli ho detto, invece di prenderli e portarli a [OSCURATO:PERSONA].... facciamoli faticare...» pagg. 194-195 e dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA]) senza che incida, se non per confermare la qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione (vedi infra par. che segue), l'interesse diretto degli esecutori materiali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla sua buona riuscita perché parte del denaro era anche loro.Il secondo profilo di censura, relativo sia alla qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni che al connesso profilo del concorso del terzo nella condotta criminosa, trova completa e puntuale risposta nella sentenza delle Sezioni unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1) i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 cod. pen.) sono reati propri, ma non reati propri c.d. esclusivi o di mano propria, in quanto il tenore letterale delle norme incriminatrici, che richiede che l'agente si faccia arbitrariamente ragione "da sé medesimo", non esclude che l'esecutore materiale del reato possa essere un soggetto diverso dal titolare della pretesa, ma - come evidenziano i lavori preparatori del codice penale - esprime unicamente «la surrogazione dell'arbitrio individuale al potere della pubblica Autorità, in che il reato consiste». Il concorso dell'extraneus nei reati propri di cui agli artt. 392 e 393 c.p., conseguentemente, appare configurabile anche nei casi in cui la condotta tipica sia realizzata dal terzo su mandato del titolare della pretesa azionabile in giudizio; 2) la differenza tra le due fattispecie in esame, tra loro alternative, va rintracciata sul piano dell'elemento psicologico in quanto nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. l'agente intende conseguire un profitto nella convinzione, in astratto ragionevole e non arbitraria, anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto per il quale l'ordinamento appresta una precisa tutela; mentre nel delitto di estorsione l'agente mira ad ottenere un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia desumibile anche da dati esteriori, quali l'entità della violenza o della minaccia o forme che richiamano nel soggetto passivo il potere di intimidazione dell'associazione criminale e «il rischio di cagionare al debitore danni sproporzionati rispetto all'entità del debito, senz'altro esorbitanti rispetto al fine di ottenere il pagamento del credito e idonei ad annichilire le capacità di reazione della persona offesa» (così anche in Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019, Russo, Rv.277316); 3) il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile solo quando contribuisca alla realizzazione della pretesa del soggetto qualificato, senza perseguire alcun fine proprio; mentre qualsiasi interesse personale anche solo di uno dei concorrenti, indirettamente correlato al fatto di reato, incluso il conseguimento di un compenso per sé, anche non patrimoniale, integra il delitto di estorsione. E' stata, dunque, esclusa la configurabiltà del delitto di esercizio arbitrario delle proprie regioni, sussistendo quello di estorsione, allorché si sia in presenza di un'organizzazione specializzata in recupero dei crediti per contro altrui che operi, in vista del conseguimento, anche di un profitto proprio, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati come debitori (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, cit. che al par. 13.3. richiama Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, R. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratazzolo, Rv. 234117).i l A ciò si aggiunge che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv. 285883), elementi insussistenti nel caso in esame. Le considerazioni che precedono valgono ad affermare la manifesta inammissibilità del motivo con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua dimensione finalistica dell'agevolazione della cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La citata sentenza delle Sezioni Unite "Filardo" ha stabilito, infatti, che nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della cosiddetta finalità mafiosa è sempre configurabile la fattispecie estorsiva, con il concorso dello stesso creditore, in quanto la soddisfazione di un interesse ulteriore rispetto a quello del diritto arbitrariamente azionato agevola (anche o soltanto) il perseguimento del profitto di terzi. La sentenza impugnata, con argomenti del tutto coerenti rispetto alla menzionata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'aggravante menzionata in quanto la condotta estorsiva è stata correttamente collocata come momento finale del più ampio sviluppo criminale delle sistematiche attività di riciclaggio della cosca [OSCURATO:PERSONA], volte al recupero delle somme contanti necessarie per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, recupero non azionabile in giudizio trattandosi di denaro di provenienza illecita, sempre nell'interesse prioritario dell'associazione mafiosa, per come evincibile dalle sopra menzionate prove acquisite. 7.6. L'ottavo motivo di ricorso, relativo al capo 105), è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con "doppia conforme", per il delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dall'art. 416-b/S.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione mafiosa. La sentenza impugnata, alle pagg. 196-199, ha accertato il fatto sulla base essenzialmente delle dichiarazioni rese della persona offesa che aveva riferito di avere richiesto a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione del denaro anticipatogli, per lavori da eseguire presso la sua abitazione, in quanto mai ultimati e ottenuto con lui un appuntamento, si era trovato con tre persone, oltre [OSCURATO:PERSONA], scese da un'auto [OSCURATO:PERSONA] che lo avevano gravemente minacciato se non avesse pagato euro 15.000 evocando anche la 'ndrangheta («tu ci devi 15.000 euro, se non paghi ti bruciamo il taxi, vai a finire male, devi stare attento perché verrà altra gente sopra di noi e questi non scherzano perché sono della 'ndrangheta, stai attento alla tua famiglia, ti bruciamo la casa»). A questo incontro erano seguite una serie di telefonate in cui non solo [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di restituire a [OSCURATO:PERSONA] il denaro anticipatogli, ma gli imponeva un ulteriore pagamento, maggiorato sino a euro 45.000.La persona offesa che non aveva voluto denunciare, in sede di riconoscimento fotografico, aveva individuato come propri aggressori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi con accento meridionale, e l'auto da cui erano scesi per l'aggressione corrispondeva a quella intestata alla compagna del secondo. Dette dichiarazioni sono state riscontrate oggettivamente dall'intercettazione numero 3470 del 23 maggio 2016, testualmente riportata, nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono del denaro («soldi rubati») e della trattativa con "quello del taxi", cioè [OSCURATO:PERSONA], da chiudere a «15.000» recuperandoli da [OSCURATO:PERSONA] per versarli innanzitutto a "Pruvulone" («Intanto chiamo a Pruvulune...»), cioè [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali elementi, il ricorso, oltre a richiamare l'avvenuto annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame - argomento rispetto al quale si rinvia al § 5.2.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] -, ha genericamente contestato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa per un indimostrato ruolo di creditore del [OSCURATO:PERSONA]. Per l'ulteriore censura difensiva in ordine alla qualificazione giuridica del fatto si rinvia integralmente al paragrafo che precede. 7.7. Il nono motivo di ricorso, relativo al capo 106), è generico. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con "doppia conforme", per il delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dall'art. 416-bis.1. cod.pen. nella forma dell'agevolazione mafiosa. La sentenza impugnata, alle pagg. 200-202, ha accertato il fatto sulla base delle dichiarazioni rese della persona offesa che aveva riferito di avere chiesto un prestito a [OSCURATO:PERSONA], lasciandogli in pegno un orologio di valore ed un gioiello, senza però ricevere né la somma promessa né gli oggetti consegnati in garanzia, e per di più era stata minacciata telefonicamente da una persona con accento meridionale di consegnare euro 500 altrimenti «ti vengo a trovare... io so dove abiti». Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva denunciato e non aveva preteso la restituzione dei suoi beni «in quanto temevo anche per la mia incolumità», erano state riscontrate dalla lettura coordinata delle intercettazioni, soprattutto la numero 15296 del 27 luglio 2015, testualmente riportata, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato a [OSCURATO:PERSONA] di recuperare dalla vittima euro 500 e di «non andarci morbido», intimazione ripetuta in più passaggi, per dividersi l'incasso cui era seguita un'altra conversazione tra i due in cui avevano deciso «di andare a trovarlo». A fronte di questi elementi, non altrimenti contrastati dal ricorso, i giudici di merito hanno correttamente qualificato il fatto come estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1. cod.pen., escludendosi in radice l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come genericamente prospettato dalla censura difensiva, per gli argomenti già esaminati ai paragrafi che precedono. 7.8. Il decimo motivo di ricorso è aspecifico in quanto censura l'avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA], che risponde del solo capo 92), e che la Corte di merito, a pag. 188, ha spiegato con puntuali argomenti non meritasse l'applicazione per assenza della prova del coefficiente soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] la censurata disparità di trattamento rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) è inammissibile in quanto questi risponde di un numero ampio di delitti, tanto da avere determinato la Corte di merito a più contenuti aumenti (pag. 227). Esclusa, dunque, l'identità delle posizioni, è opportuno ricordare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839). 7.9. Il motivo di ricorso relativo alla confisca è fondato. La difesa censura l'applicazione della confisca, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., disposta in solido nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) fino alla concorrenza di euro 2.819.348,47 corrispondente al complessivo profitto derivante dall'attività di riciclaggio di cui al capo 92), anziché limitatamente al vantaggio individualmente conseguito e quantificato in relazione all'importo dei singoli bonifici oggetto di contestazione. Va premesso che all'epoca in cui è stata emessa la sentenza impugnata vi era un contrasto giurisprudenziale in ordine alla seguente questione di diritto relativamente al delitto plurisoggettivo: se valesse il principio di solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, per cui la misura ablativa della confisca dovesse interessare ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto, ferma restando la naturale fungibilità del denaro (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 e Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; con riferimento alla confisca per equivalente, che assume connotazione di misura compensativa di natura sanzionatoria più di recente Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv.284209), ovvero riguardasse la sola quota del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito allorchè sia possibile definirne con precisione la sfera soggettiva di riferimento, rimarcandosi l'esigenza di proporzionalità e di concreta partecipazione del singolo concorrente alla formazione ed acquisizione del profitto o del prezzo (Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 286168; Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596).La sentenza impugnata è pervenuta a detta conclusione aderendo al primo indirizzo richiamato secondo cui «In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all'art. 648-quater cod. pen., disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente.» (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, Mottola, Rv. 280886); indirizzo a fronte del quale risultava, proprio con riferimento al delitto di riciclaggio, un opposto orientamento: «In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.» (Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep. 2023, Rv. 283898). Sulla questione oggetto di contrasto si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite, richiamate anche dalla memoria difensiva del ricorrente, che all'esito dell'udienza del 26 settembre 2024, secondo l'informazione provvisoria n. 12, hanno fornito la seguente soluzione: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti». Pertanto, in applicazione del principio affermato dalla menzionata pronuncia e alla luce delle acquisizioni probatorie, di natura bancaria, che consentono di individuare con precisione la somma conseguita dal singolo concorrente a titolo di profitto del reato di riciclaggio, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché venga operata la precisa ripartizione, tra gli imputati, della quota di profitto a ciascuno attribuibile. 7.10. L'ultimo motivo di ricorso, contenuto nei motivi aggiunti, è generico.Con riferimento alla censura relativa all'assenza del nesso di derivazione tra i delitti di riciclaggio e la provenienza illecita del denaro si rinvia agli argomenti contenuti ai paragrafi che precedono. Né valgono a disarticolare l'ampio apparato probatorio ed argomentativo della Corte di merito, contenuto nelle pagg. 206-212, relativo alle condotte di riciclaggio di cui ai capi 108) e 109), l'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in sede cautelare in forza degli argomenti già esposti al § 5.2.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cui si rinvia, e il solo esito assolutorio pronunciato per alcuni coimputati dei medesimi reati fondato sul deposito del solo dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Verona che non introduce alcun argomento valutabile in questa sede. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 8.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto attengono ad un vizio processuale, sono reiterativi e aspecifici. Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Rv. 282072), citato dalla sentenza impugnata, che l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quali sono quelli oggetto di censura, non costituisce accertamento tecnico irripetibile e, dunque, non impone di dare gli avvisi di cui all'art. 360 cod. proc. pen. che, peraltro, nella specie, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'atto, sono stati forniti sia all'imputato che al suo difensore senza che questi comparissero alla data fissata per l'incombente. [OSCURATO:PERSONA] la censura relativa all'ascolto abusivo della telefonata del 30 gennaio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca non investito del ruolo di difensore del ricorrente, come sottolineato dalla requisitoria del Procuratore generale - è aspecifica. Infatti, dalla scansione temporale riportata dalla sentenza impugnata risulta che: a) il Pubblico ministero il 6 giugno 2015 aveva chiesto solo l'acquisizione dei tabulati telefonici sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA]; b) i risultati dei tabulati non erano stati utilizzati per supportare la responsabilità del ricorrente per il capo 63); c) le intercettazioni telefoniche erano state regolarmente autorizzate a partire dal 27 febbraio 2015; d) l'identificazione dell'interlocutore della telefonata nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta solo con l'acquisizione dei tabulati. 8.2. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi ai singoli delitti in materia di stupefacenti, sono reiterativi, aspecifici e riversati in fatto. La Corte di appello di Venezia ha esaminato le convergenti risultanze investigative, condividendo l'apprezzamento delle stesse già operato dal Tribunale e confutando puntualmente le obiezioni difensive, in questa sede riproposte, circa la responsabilità del ricorrente per i capi 62), 63) e 79).8.2.1. Richiamate le valutazioni già operate, per i capi di imputazione 62) e 63), rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ai § 5.5.3 e 5.5.4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità del ricorrente in base a plurime e convergenti prove tutte richiamate alle pagg. 117-124. Con particolare riferimento al capo 62), premesso che il telefono di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca non era sottoposto ad intercettazione, la Corte di merito ha operato un incrocio di dati dei quali ha fornito una non manifesta illogica lettura quali: le conversazioni tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA]; l'attività di geolocalizzazione dalla quale era risultato che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nel Comune di Mira dove aveva mostrato "il catalogo" all'acquirente di droga; l'incontro nell'abitazione di Napoli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la successiva osservazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme, a Mira con ascolto di imprecazioni del primo e, soprattutto, il conteggio del denaro da parte di Napoli quello stesso giorno a riprova della conclusione dell'acquisto. Il ricorrente oltre a non sviluppare alcun adeguato confronto critico rispetto alle menzionate argomentazioni di cui non indica l'eventuale erroneità, si limita a contrapporre una serie di doglianze motivatamente disattese in punto di fatto per prospettare una diversa ed alternativa lettura delle prove acquisite, fondata su una non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre elementi capaci di disarticolare, o anche solo porre in crisi, la complessiva tenuta logica delle valutazioni operate dalla decisione impugnata. 8.2.2. [OSCURATO:PERSONA] per il capo 63) il ricorso oppone censure reiterative, prive di confronto con gli argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata che, con motivazioni non manifestamente illogiche, fondate su servizi di osservazioni ed accertamenti di polizia giudiziaria, ha escluso l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa secondo cui l'auto di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva armeggiato [OSCURATO:PERSONA] "con bagagliaio aperto", aveva appena subito un grave incidente stradale e non poteva fuggire per 66 km, con timore di speronamento, da parte di persone che non sapeva essere agenti di polizia giudiziaria. La Corte di merito, infatti, con puntuali argomenti ha ritenuto che l'asserito grave incidente subìto dal ricorrente, tale da incidere sul funzionamento di una ruota, non fosse stato provato alla luce dei seguenti elementi di fatto: a) la produzione di un verbale di contestazione amichevole privo di data, seguito dall'apertura di una pratica assicurativa a distanza di ben sei anni dal fatto; b) la ripartenza "a gran velocità" alla volta di Mira con fuga alla vista del posto di controllo dei Carabinieri in divisa; c) la mancata conferma di [OSCURATO:PERSONA] di avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] al casello per un incidente d'auto (pagg. 122-124). 8.2.3. [OSCURATO:PERSONA] per il capo 79), relativo a plurime cessioni di cocaina del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha sviluppato un ampio ragionamento sulle prove acquisite di cui ha fornito una non manifesta illogica lettura quali: le conversazioni e i messaggi in codice di [OSCURATO:PERSONA], intercettate sulla sua auto e sul suo cellulare, con [OSCURATO:PERSONA] che lo raggiungeva da Ferrara; i servizi di osservazione della polizia giudiziaria che aveva visto gli incontri tra i due, della durata di pochi minuti a Spinea in un parcheggio, in cui il ricorrente arrivava in moto; l'identico modus operandi rispetto ai precedenti anche dell'incontro conclusosi con l'arresto del 5 agosto 2015 in cui gli operanti, assistito alla consegna di un involucro di carta da [OSCURATO:PERSONA] e riconosciutolo anche senza casco, avevano fermato [OSCURATO:PERSONA] ad Occhiobello con 104 grammi di cocaina e denaro. Le cessioni risultano confermate da messaggi in cui l'acquirente rassicura il ricorrente circa i mancati controlli dei Carabinieri. A questi elementi di fatto [OSCURATO:PERSONA] oppone censure prive di qualsiasi efficacia dimostrativa squalificando persino l'esito del servizio di appostamento che aveva portato all'arresto e al sequestro di droga del 5 agosto 2015 menzionando dati superflui ai fini dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto da mesi ad osservazione e controllo, quali la mancata indicazione della targa della moto e l'obbligatorietà del casco. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 9.1. Il primo motivo di ricorso, relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame delle vittime della condotta estorsiva, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico. La Corte distrettuale, con logici e corretti argomenti, ha rigettato l'istanza difensiva sulla base di un'articolata motivazione centrata sui dati probatori acquisiti e sulla completezza delle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso delle indagini, per come confortate soprattutto dalle intercettazioni richiamate (pag. 145). A partire dalla sentenza di Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246, costituisce univoco orientamento interpretativo che il giudizio abbreviato vada ritenuto un procedimento "a prova contratta", in cui le parti operano un patteggiamento sul rito e accettano che il processo sia definito in base agli atti già acquisiti. In tal modo si rinuncia a chiedere ulteriori mezzi di prova e gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari acquistano valore probatorio. Come rappresentato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, nel giudizio abbreviato d' appello le parti diventano titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell'assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., attesa l'eccezionalità dell'istituto, fondato sulla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), senza che possa essere riconosciuta alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061). Inoltre, nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche su sollecitazioni delle parti, prove sopravvenute non vietate dalla legge, è una scelta sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui il provvedimento di rigetto presenti una motivazione lacunosa, manifestamente illogica o contraddittoria, ricavabile dal testo dello stesso provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (tra le tante, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163; Sez. 6, n. 9391, del 02/02/2023, Gazzaniga, non mass.). Alla luce di detto perimetro, a prescindere dall'erronea esclusione della Corte di merito che le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in altro processo penale fossero prova sopravvenuta, la mancata rinnovazione istruttoria risulta fondata su una motivazione che dà preciso conto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, mentre il ricorrente non ha dimostrato la decisività della ritrattazione delle medesime persone offese, avvenuta a distanza di anni in sede dibattimentale nel processo celebrato nei confronti di uno dei capi dell'associazione mafiosa in esame, [OSCURATO:PERSONA], co-organizzatore e titolare della carica di "mastro di giornata" (capo 1) e [OSCURATO:PERSONA], partecipe. In punto di diritto è opportuno ricordare che questa Corte, in tema di revisione, con giurisprudenza costante, ha affermato che la semplice ritrattazione di una precedente testimonianza non integra di per sé "prova nuova" se non supera un vaglio rigoroso di attendibilità, giacche l'ordinamento non può consentire che l'efficacia del giudicato venga rimessa in gioco da una tardiva ed ingiustificata ritrattazione, non accompagnata dalla spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato il pregresso preteso mendacio, occorrendo specifici elementi di prova che avvalorino la dedotta falsità della precedente deposizione allorché non sia denunciabile come reato di calunnia (Sez. 2, n. 42366 del 05/10/2012, Bas, Rv. 254346). Detti principi possono essere applicati anche alla fattispecie in esame in cui, a fronte della successiva e separata ritrattazione delle persone offese, al giudice di appello deve attribuirsi lo stesso potere valutativo che spetta a quello della revisione (Sez. 2, n. 42366 del 05/10/2012, Bas, cit. in motivazione § 1.2.3.), soprattutto per delitti commessi in contesti di criminalità organizzata in cui, come nella specie, le sentenze di merito, emesse con il rito abbreviato non condizionato, hanno dato atto sia del clima omertoso che dell'intimidazione subita dalle vittime (pag. 148 in cui si precisa che i [OSCURATO:PERSONA] non avevano voluto denunciare rendendo sommarie dichiarazioni solo a seguito di convocazione della polizia giudiziaria). A ciò si aggiunge che, nella specie, l'imputato non aveva richiesto, in primo grado, di celebrare il giudizio abbreviato condizionandolo all'esame delle persone offese, né il Tribunale aveva ritenuto di attivare i propri poteri officiosi ai sensi dell'art.438, comma 5, cod. proc. pen. 9.2. Il motivo di ricorso relativo all' insussistenza di prove circa la condotta estorsiva nella doppia forma aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato posto in modo generico. In ordine allo sviluppo dell'intera condotta estorsiva, contestata al capo 20), la sentenza impugnata, con ampia e logica motivazione, ha ricostruito come l'imprenditore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si fosse rivolto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Pino, soggetto di [OSCURATO:PERSONA] vertice dell'associazione mafiosa, contestata al capo 1) per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'estorsione aveva dovuto chiudere l'azienda. Le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni delle persone offese, valutate attendibili e credibili da entrambe le sentenze di merito, per come riscontrate dal contenuto esplicito delle intercettazioni (riportate alle pagg. 158-161 della sentenza di primo grado e richiamate dalla sentenza impugnata a pag. 149). [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che «...pur non avendo subito alcuna esplicita minaccia, in me e in mio figlio è nata la convinzione che non vedevamo altra via che aderire alle richieste di Pino...tenuto conto che il Pino era una persona a noi conosciuta, diceva di essere calabrese, della zona di [OSCURATO:PERSONA], e di vivere nel veronese, circostanze che hanno fatto chiaramente temere che non aderendo alle sue richieste per noi potrebbero essere sorti problemi» . [OSCURATO:PERSONA], presente alla pretesa avanzata al padre da [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato «il fatto che il Pino fosse meridionale, aggiunto al modo di presentarsi, fu sufficiente a farci capire che avremmo dovuto accettare le condizioni che lo stesso ci avrebbe dettato... .Iniziammo, così, dopo quell'incontro, a versare al Pino cifre variabili tra i sette, gli otto e i diecimila euro...». Di particolare rilievo è stata correttamente ritenuta la mancata denuncia delle persone offese che avevano riferito i fatti solo dopo essere state convocate dalla polizia giudiziaria. 9.3. A fronte di questi univoci elementi il ricorrente, con una prospettazione apodittica, si limita a sostenere la violazione del principio del devolutum ed il travisamento del contenuto delle intercettazioni, senza alcun confronto con la sentenza impugnata che richiama le conversazioni captate dalle quali risultano: a) l'azione comune, nell'estorsione ai danni dei [OSCURATO:PERSONA], del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], e del ricorrente definito da [OSCURATO:PERSONA] e Napoli: «quel calabrese che ci passò il lavoro...gli ho dato 10.000 euro in liquido...», come confermato dalla telefonata del giorno successivo); b) la richiesta di spiegazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la visita fatta ad [OSCURATO:PERSONA] dal ricorrente e la risposta di questi in cui delinea in modo esplicito il ruolo di mediatore nella ricerca di imprenditori vittime delle estorsioni («anche perché ti ho portato un piatto... Te l'ho portato io il piatto, non è che mo' mangi solo tu», pag.160 della sentenza di primo grado). Dalle intercettazioni, riportate integralmente nella sentenza di primo grado quindi non passibili di travisamento, si evince come la modalità estorsiva sia collaudata tra gli interlocutori con condotte abituali: l'estorsore si presenta al cospetto della vittima come socio o come creditore del creditore della vittima e non avanza minacce specifiche, ma utilizza la sua provenienza geografica e la fermezza nella definizione delle condizioni da non lasciare alcun margine di scelta. Al riguardo appaiono illuminanti le sopra menzionate parole delle persone offese, che, infatti, non avevano denunciato il delitto subìto, ad ulteriore riprova della matrice ‘ndranghetista dell'estorsione e della forza intimidatrice vissuta.La circostanza aggravante, nella sua doppia declinazione, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non si è affatto fondata sulla mera provenienza geografica del ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA], peraltro ritenuta nelle stesse conversazioni tra i coimputati elemento distintivo di [OSCURATO:PERSONA] capace di per sé di intimidire, ma sui sopra menzionati dati probatori puntuali e convergenti, rimasti non contestati, e sulla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, richiamata al § 5.4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cui si rinvia, che non richiede affatto l'appartenenza al reato associativo del soggetto cui è contestata. 9.4. Il terzo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte generico. In ordine alla censura relativa alla mancata qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si rinvia al § 7.5.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento al travisamento dell'intercettazione n. 5553 si ribadisce che la stessa è stata riportata per esteso nella sentenza di primo grado e non esprime alcuna millanteria proprio in quanto letta correttamente dalla Corte di merito nel più ampio contesto. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 10.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto attengono alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, sono in parte aspecifici e in parte generici e manifestamente infondati. La sentenza impugnata, alle pagg. 150-159, ha accertato l'avvenuta estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] sulla base della denuncia sporta dalla persona offesa, poi ulteriormente integrata, che aveva riferito di essere titolare di una società immobiliare, debitrice della somma di circa euro 380.000 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. di [OSCURATO:PERSONA], e di avere ricevuto una telefonata da uno sconosciuto, con accento meridionale, che lo aveva minacciato, avvertendolo «noi abbiamo un amico in comune a cui tu devi 380.000 euro; se non glieli dai entro 10 giorni vengo a trovarti in ufficio e in villa» ricevendo poi la visita di cinque sconosciuti nel suo luogo di lavoro. Dette dichiarazioni sono state riscontrate oggettivamente dai servizi di osservazione e dalle intercettazioni, da cui era risultato che l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], per recuperare rapidamente il proprio credito dal debitore [OSCURATO:PERSONA], si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] il quale a sua volta aveva chiesto aiuto a [OSCURATO:PERSONA], che aveva coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA], esprimendo con chiarezza la spartizione territoriale delle estorsioni tra la cosca di [OSCURATO:PERSONA] e quella di Verona ([OSCURATO:PERSONA] così si rivolge ad [OSCURATO:PERSONA] il 19 novembre 2015 «sono 300.000 euro.... Se arrivo a prenderli in mano... ai veronesi non gli dò neanche una lira te lo giuro... oggi parlo con ho l'appuntamento con [OSCURATO:PERSONA].... Se quello mi passa la pratica a me... in mano a me i soldi ce li spartiamo...»). L'inserimento del ricorrente nell'attività estorsiva era dovuto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo che la vittima era dello stesso paese della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, aveva partecipato alla visita intimidatoria, con altre persone, presso i locali della ditta di [OSCURATO:PERSONA], come da lui stesso ammesso, in cui un uomo in dialetto calabrese lo aveva avvisato «abbiamo un amico in comune al quale tu devi dei soldi: è meglio che troviamo un accordo». Nel corso delle sommarie informazioni testimoniali la persona offesa aveva dichiarato che, al di là delle mancate espresse minacce rivoltegli nel corso della visita ricevuta in ufficio dagli sconosciuti, egli si era sentito intimorito «in quanto ho temuto e temo ancora per la mia incolumità e soprattutto per quella dei miei familiari» (pag. 156). A fronte di queste prove, il ricorso si è limitato a contestare la credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in quanto assolto dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza" non avendo dimostrato che l'eventuale venir meno delle sue dichiarazioni fosse decisivo ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata che le ha indicate, invece, come mero riscontro alle menzionate evidenze probatorie, già interamente autosufficienti. La partecipazione del ricorrente all'attività estorsiva, come ritenuto anche dalla requisitoria del Procuratore generale, non può essere ridimensionata a semplice connivenza non punibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva sia preso parte alla "visita collettiva" in cui era avvenuta l'intimazione di pagamento alla persona offesa generandole grave timore, ma aveva anche spartito con gli altri il ricavato dell'azione estorsiva (si vede intercettazione numero 6117 riportata a pag. 157), così configurandosi il delitto contestato e la minaccia silente nei termini indicati al § 7.5.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 10.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art.416-bis.1.cod. pen. nella sua duplice forma, è anch'esso generico in quanto, premesso che la partecipazione al sodalizio non ne costituisce presupposto (si rinvia al § 5.4), la sentenza impugnata alle pagg. 158-159 ne fonda la sussistenza su dati oggettivi non contestati quali gli accertati rapporti intrattenuti dal ricorrente con appartenenti all'associazione 'ndranghetista di cui al capo 1) risultanti anche dai dispositivi sequestratigli; la divisione del provento dell'estorsione in una più ampia logica di spartizione territoriale delle condotte illecite e dei loro profitti. A fronte di questi elementi non assume alcun valore dirimente, sotto il profilo della prova di resistenza, il mero richiamo all' ordinanza cautelare genetica nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] delineava l'inaffidabilità del Capicchione, chiamato da lui a partecipare proprio per la comune provenienza geografica con la vittima. 11. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Il primo motivo di ricorso è generico e reiterativo. La sentenza impugnata, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha ritenuto sussistente il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di cessione di stupefacenti in base al contenuto delle intercettazioni, anche sulle utenze cd "esclusive" tra il ricorrente e Napoli dedicate alla gestione degli stupefacenti, riscontrate dai servizi di osservazione degli operanti, in relazione ai tre capi di imputazione nn. 61), 62) e 63) per i cui argomenti, circa lo sviluppo della condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], si rinvia alle posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] (§ 5.5. e ss.) e [OSCURATO:PERSONA] (§ 8). A fronte di questa solida piattaforma probatoria, ampiamente argomentata alle pagg. 110- 123 della sentenza impugnata, i rilievi formulati nel ricorso oltre a muoversi esclusivamente nella prospettiva di accreditare una reinterpretazione delle risultanze, tanto da risolversi in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo, logico e completo, seguito dalla Corte distrettuale ed insistono principalmente sull'assenza di sequestri dello stupefacente e sulla mancata diretta visione della sua consegna. Costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato può essere desunto anche dal solo contenuto della conversazione intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita purchè risulti una rigorosa motivazione, ai sensi dell'art.192, comma 'secondo, cod. proc. pen., caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). Come correttamente sostenuto anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, non assume alcun rilievo la circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato contestato al capo 61) in quanto egli era stato individuato come acquirente di [OSCURATO:PERSONA] e non come partecipe degli accordi di questi con i fornitori. 11.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è aspecifico. La sentenza impugnata, alle pagg. 219-220, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati in questa sede a [OSCURATO:PERSONA] (capi 61, 62, 63) e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2607 del 2016, irrevocabile il 26 ottobre 2016 (già capo 65) per il delitto di detenzione di oltre un chilo di cocaina, operando, a pag. 220, l'aumento di pena per ogni reato satellite secondo il disposto della sentenza delle Sezioni unite n. 47127 del 2021 e ritenendo più grave quello di cui al capo 63) alla luce del quantitativo di 5 chili di cocaina, con applicazione di una pena base di 6 anni di reclusione ed euro 26.000 di multa. La difesa del ricorrente censura l'erroneità di detta valutazione, ritenendo più grave il delitto già giudicato in ragione della superiore sanzione in concreto inflitta pari ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 48.000 di multa. Come affermato da consolidato orientamento di questa Corte, in tema di reato continuato è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, anche sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una reformatio in peius della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (Sez.5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894). Né il ricorrente ha esplicitato le ragioni che giustificano la proposizione del ricorso di cui si discute che, sotto questo profilo, appare affetto anche da evidente genericità. Del tutto aspecifica è la censura circa una pretesa disparità di trattamento riservata a [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Napoli in ordine agli aumenti per la continuazione atteso che non vengono indicati gli elementi di perfetta sovrapponibilità della posizione del ricorrente rispetto agli altri. Alla luce del principio sancito dall'art 27 Cost., secondo il quale il trattamento penale è personale, questa Corte ha già affermato che in caso di ricorso per cassazione non può essere considerato indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento a coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839). 11.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite sebbene queste non avessero avanzato la domanda risarcitoria nei suoi confronti cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto mancando il presupposto di cui alli art. 541, comma 1, cod. proc. pen. 12. Il ricorso proposto di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 12.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico perché si limita a prospettare un'apodittica sproporzione circa il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con la puntuale argomentazione contenuta a pag. 220 della sentenza in cui si menziona la gravità ed il numero di condotte di traffico di stupefacenti, accertate nell'arco di soli due mesi, sulla base di un significativo e non contestato materiale investigativo. 12.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito dopo avere descritto la continuativa attività di compravendita di stupefacente (pagg. 132-135), ha escluso di qualificare i fatti contestati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce di numerosi elementi quali il quantitativo delle cessioni (pari ad almeno 50 grammi di cocaina a volta), l'esito della perquisizione presso l'abitazione del ricorrente in cui erano stati trovati un bilancino di precisione e sostanza da taglio, la personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA] e la commissione dell'attività delittuosa mentre era detenuto agli arresti domiciliari, tutti elementi ritenuti tali da escludere la tenuità del fatto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.13. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 13.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto relativi alla configurabilità del reato, sono reiterativi di quelli già sottoposti al vaglio della Corte di merito e volti a sollecitare una inammissibile valutazione alternativa del significato delle emergenze processuali rispetto a quella operata, con argomenti logici e completi, dalla sentenza impugnata. Vanno al riguardo richiamate le argomentazioni trattate al § 5.3.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e al § 17.1 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] risultando del tutto irrilevante che le altre condotte estorsive contestate a Napoli non fossero avvenute con violenza fisica, atteso che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] ad avergli commissionato, per conto di [OSCURATO:PERSONA], detta modalità aggressiva affinché Montoni rinunciasse con certezza alla somma dovuta («vuole farlo fuori, prenderlo.., dargli una bella sistemata... Fargli male...», pag. 16 della sentenza di primo grado). Inoltre, il coinvolgimento diretto del ricorrente è stato ulteriormente comprovato dalla partecipazione al sopralluogo con [OSCURATO:PERSONA], non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione, nella sua forma consumata e aggravata, né l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di aiutare un amico, né il mancato perseguimento di un profitto proprio, né la corresponsione successiva di una parte della somma (300/400 euro a fronte di 4000 euro) alla vittima per tacitarla. 13.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. è generico. Richiamate le argomentazioni trattate al § 5.4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha dato puntuale conto di come [OSCURATO:PERSONA], in accordo con [OSCURATO:PERSONA], avesse deciso di avvalersi di Napoli per compiere l'attività estorsiva affinché venissero adottati proprio i suoi metodi mafiosi, in ragione della fama criminale che aveva espressamente evocato con il richiamo all'omonima famiglia di ‘ndrangheta, così da non assumere alcuna valenza la sua estraneità a detti ambiti. 13.3. Il quarto motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., non risulta essere stato posto con l'atto di appello e, comunque, è aspecifico in quanto non si confronta con la sentenza impugnata che nel ripercorrere lo sviluppo dell'attività estorsiva, ha sottolineato in modo esaustivo e logico come il ricorrente avesse espressamente richiesto all'esecutore materiale di «Fargli male» (a [OSCURATO:PERSONA]) e fosse stato successivamente rassicurato da Napoli che il pestaggio sarebbe avvenuto con il suo amico [OSCURATO:PERSONA] descritto come «una bestia, te lo prende e te lo gonfia di botte» con il quale, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto un sopralluogo a casa della vittima prima che venisse gravemente picchiata come concordato. Alla luce di detti elementi la censura difensiva si limita a sostenere, contro l'evidenza, che [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato a mettere in contatto [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]. 66 \ Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato, inclusi i concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui viene formulata la richiesta estorsiva (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Posteraro, Rv. 259987). 13.4. Il quinto motivo di ricorso, concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico. Nel nostro ordinamento le menzionate circostanze hanno lo scopo di allargare il possibile adeguamento della pena in senso favorevole al condannato quando vi siano situazioni e circostanze particolari che in modo reale incidano sull'apprezzamento dell'entità sia del delitto commesso che della capacità a delinquere dell'imputato. Il loro riconoscimento, dunque, richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e, comunque, l'applicazione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in maniera adeguata la valutazione compiuta circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità del reato e alla personalità dell'autore. [OSCURATO:PERSONA] il giudice di appello, pur tenuto a rispondere agli argomenti difensivi dell'appellante, non deve operare un' analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale della situazione esaminata, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini sia dell'applicazione sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (tra le tante Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611). Nel caso in esame la Corte di appello di Venezia si è correttamente attenuta a detto perimetro in quanto, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto di valorizzare la gravità della condotta del ricorrente che aveva deliberatamente coinvolto una persona appartenente alla 'ndrangheta, come Napoli, pur di evitare che un amico onorasse un debito modesto nei confronti di un operaio, persino insistendo affinché alla vittima "fosse fatto del male". La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia precedenti è un dato che la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente non preponderante, soprattutto alla luce della modifica normativa dell'art. 62-bis cod. pen., avvenuta con la I. n. 125 del 2008, per effetto della quale ai fini dell'applicazione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensurate za dell'imputato (tra le tante, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 14.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al capo 39), è generico. La sentenza impugnata, alle pagg. 163-166, ha accertato il ruolo gravemente intimidatorio tenuto dal ricorrente nei confronti delle persone offese, creditrici dell'imprenditore Chiari che, a sua volta, vantava un credito nei loro confronti. In questa relazione economica era intervenuto [OSCURATO:PERSONA] che servendosi della sua fama criminale quale appartenente alla cosca di ‘ndrangheta Arena-Nicoscia di [OSCURATO:PERSONA], per come da lui stesso ammesso nell'interrogatorio dell'8 ottobre 2020 («convincere le persone... non era un problema....loro sapevano già tutto , cioè tutta Verona e tutto [OSCURATO:PERSONA], dove abito io, è a conoscenza della mia provenienza e delle mie persone vicine.... Non c'è bisogno di usare il nome, cioè lo sanno già, cioè non è che tu devi dire "mi manda Tizio, mi manda Caio" cioè non....sono già a conoscenza loro...») aveva imposto, con metodi intimidatori, la riduzione del debito dei [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonima famiglia di 'ndrangheta del territorio veronese (capo 1), di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ricevuto il pagamento non aveva provveduto al successivo versamento al creditore. Per questa operazione estorsiva, confermata dalle attività di captazione e dalle sommarie informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto bisogno di armi perché nella provincia di Verona «ormai le armi non si usano più. Basta solo la presenza» (pag.164). A fronte di questa solida piattaforma probatoria, con cui il ricorso non si confronta, la censura difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] fosse una vittima è rimasta una mera asserzione. 14.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. La sentenza impugnata, alle pagg. 204-206, con argomenti coerenti e fondati su precisi dati probatori, tra cui le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto questi dal delitto di riciclaggio della somma di euro 39.000, aggravato dall'art. 416-bis cod. pen., contestatogli al capo 107), per assenza di prove che il denaro movimentato dal ricorrente insieme ad [OSCURATO:PERSONA] (prestanome di [OSCURATO:PERSONA]) provenisse dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto accertato per i capi 108) e 109), alle pagg. 206-212, nei termini indicati ai § 7.3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cui si rinvia. Altrettanto aspecifica è la censura relativa alla mancata acquisizione del dispositivo della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Venezia il 2 novembre 2021, nel procedimento cd [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto la Corte di merito, con argomenti logici e giuridicamente fondati, ha ritenuto la richiesta produzione documentale superflua in quanto dimostrativa dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Arena-Nicoscia di [OSCURATO:PERSONA], operativa nel territorio veronese, diversa da quella di Cutro facente capo a [OSCURATO:PERSONA] oggetto della contestazione tanto da escludere l'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648-bis cod. pen. e, dunque, il concorso tra i reati di riciclaggio e di associazione mafiosa nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25191 del 2014. 15. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 15.1. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto relativi alla valutazione delle intercettazioni oggetto dell'imputazione, sono inammissibili. Il primo in quanto non è stato posto con l'atto di appello, il secondo ed il terzo perché avanzano una lettura alternativa dei fatti basata sull'interpretazione di alcuni passaggi delle captazioni, così contestando quella contenuta nelle sentenze di merito che, al contrario, non presenta né aporie né incongruenze logiche tanto da non essere sindacabile in questa sede. Premesso il richiamo ai § 6.1 e ss. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento al ruolo del ricorrente la sentenza impugnata, dopo avere menzionato, a pag. 170, i rapporti di stretta contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di rilievo della locale 'ndranghetista emiliana (fratello di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso nel processo Aemilia, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cugino di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]) con un'ampia e completa valutazione delle evidenze probatorie esaminate, lette in un contesto non parcellizzato alle pagg. 175-182 ed in piena conformità alle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, ha concluso che il soggetto indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" o "Francuzzo", citato nella triangolazione delle intercettazioni tra i protagonisti dell'attività di riciclaggio - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - fosse da identificarsi in [OSCURATO:PERSONA], come peraltro successivamente confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nell'intercettazione numero 7585, considerata decisiva nell'individuare in "[OSCURATO:PERSONA]" o "Francuzzo" il collettore iniziale dei flussi di denaro movimentati da [OSCURATO:PERSONA] e da questi più volte menzionato con [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, che aveva a disposizione più ridotti elementi probatori, e richiamando a pag. 177-178 la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, ha spiegato le ragioni per cui la conversazione menzionata riguardasse un solo "[OSCURATO:PERSONA]" (e non due), proprio alla luce delle frasi di [OSCURATO:PERSONA] («E no io mo sono solo nella macchina e stiamo andando alla casa di [OSCURATO:PERSONA]...» e a seguire «E non lo so quando arriva...[OSCURATO:PERSONA] non so neanche dove stiamo andando» pag. 178), mentre la frase di [OSCURATO:PERSONA] «Però sono nella macchina dietro a lui», secondo le conformi sentenze, faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] che stava in auto con il padre come risulta dall'intercettazione numero 7609 in cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava a [OSCURATO:PERSONA] di non riuscire a contattare [OSCURATO:PERSONA] e di doverlo incontrare quanto prima, ma non alla presenza del padre. Ne consegue che "il padre" menzionato non era quello del ricorrente. La conversazione n. 7585 è stata collocata dalla sentenza impugnata in stretta connessione con quelle successive, riportate alle pagg. 179-181, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui lettura non parcellizzata ha spiegato, in modo eloquente ed esplicito, la natura illecita dei loro rapporti e della gestione, a vario titolo, dei flussi di denaro provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla cosca grande [OSCURATO:PERSONA], come comprovato dalla parallela acquisizione della documentazione, dei bonifici da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA], e dal numero significativo dei contatti anche con il ricorrente, nell'arco di un solo mese (dal 20 novembre al 21 dicembre 2015) riportati a pag. 182. 15.2. [OSCURATO:PERSONA] il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono generici. La sentenza impugnata con un'analitica esposizione delle evidenze probatorie, valutate alla stregua di criteri logici e ragionevoli, ha dato conto del consapevole coinvolgimento del ricorrente nella fitta trama delle attività di false fatturazioni, che avevano movimentato, in un solo anno, circa 2 milioni di euro, provenienti dalla cellula `ndranghetista cutrese operante a [OSCURATO:PERSONA], con successivo ritorno del denaro alla fonte. Ulteriore conferma della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l'origine delittuosa del denaro era data : a) dall'interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale «la provenienza dei soldi era di [OSCURATO:PERSONA] che li dava a [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, li consegnava a me... preciso che il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che i soldi che mi consegnava provenissero a loro volta dall'emissione di false fatture; ero a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva costruito diversi appartamenti (ricordo che ne possedeva 50/60 nella zona di [OSCURATO:PERSONA]); sapevo che il denaro proveniva da queste costruzioni e dall'emissione di fatture false; ricordo che i soldi aumentavano perché i clienti erano tanti, si arrivava anche a euro 100.000 al giorno...» (pag. 182 della sentenza); b) dai collegamenti stretti con figure apicali della locale emiliana; c) dalle conversazioni intercettate. 15.3. Il sesto motivo di ricorso, circa l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.416- bis.1.cod. pen., è generico e aspecifico. La sentenza impugnata, nell'ampio corpo della motivazione, ha compiutamente evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] si fosse messo a disposizione dell'associazione di ‘ndrangheta della locale emiliana agevolando, con la sua condotta, il funzionamento del sistema di false fatturazioni, diretto da [OSCURATO:PERSONA], reimpiegando il denaro della cosca e destinandole i proventi, così da non potersi dubitare che egli avesse inteso così agevolare l'associazione non essendoci contrasto tra il fine specifico di favorire consapevolmente l'attività dell'associazione mafiosa con l'ulteriore scopo, da parte dell'autore del reato, di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275100; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266464; Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, dep. 2015, Cioffo, Rv. 264082). Si tratta di argomenti in nessun modo contrastati dalla censura difensiva volta a valorizzare genericamente l'assenza di contatti del ricorrente con appartenenti alla cosca. 15.4. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, relativi alla confisca, sono fondati nei termini indicati al § 7.9 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cui si rinvia.Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a detto profilo. 16. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 16.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico perché privo di confronto critico con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Premesso il richiamo ai § 6.1 e ss. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, alle pagg. 184-185, ha delineato il ruolo concorsuale del ricorrente sulla base dell'accertata fittizietà delle operazion poste a base dei bonifici, sempre del medesimo importo di euro 5000, per complessivi di euro 60.000, effettuati tra il 17 novembre 2015 ed il 24 febbraio 2016, da [OSCURATO:PERSONA], con la generica dicitura "pagamento fattura", a favore della società di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuta inidonea dalla Corte di merito a giustificare la mole dei lavori eseguiti nel "cantiere di strada Montecoppe" in quanto priva di dotazioni di impresa (mezzi, dipendenti, dichiarazioni dei redditi se non quella del 2015), per come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio. Quanto evidenziato, unitamente alla serialità delle condotte, all'assenza di una causale effettiva delle fatture, alla movimentazione di un importo rilevante di denaro nell'arco di pochi mesi, al versamento in contanti sul proprio conto il giorno stesso del bonifico o il giorno prima, sono tutti elementi che la sentenza impugnata ha logicamente valorizzato per ritenere la consapevolezza del ricorrente, quantomeno a titolo di dolo eventuale, circa l'origine illecita del denaro così gestito, così da rendere le censure circa l'assenza di contatti telefonici e l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto aspecifiche. 16.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha applicato anche a [OSCURATO:PERSONA] la confisca per equivalente ex art. 648-quater cod. pen. nonostante il Tribunale non l'avesse disposta e il Pubblico ministero non avesse proposto appello per il relativo capo di sentenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la pronuncia impugnata ha violato il divieto di reformatio in peius non valendo il richiamo, operato a pag. 225 della sentenza, alla pendenza di un sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Venezia il 3 luglio 2020. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto con assorbimento del terzo motivo di ricorso. 17.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 17.1. I primi sei motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto volti tutti a censurare la sussistenza della condotta estorsiva, sono reiterativi di quelli già sottoposti al vaglio della Corte di merito e diretti a sollecitare una inammissibile valutazione alternativa del 4 significato delle emergenze processuali rispetto a quella operata dalla sentenza impugnata con argomenti logici e completi. Si rinvia integralmente al § 5.3.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto i motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili e ruotano intorno alla natura ritorsiva dell'aggressione di [OSCURATO:PERSONA]. Questa è stata esclusa dell'articolata lettura delle prove offerte dalla sentenza impugnata che, alle pagg. da 89 a 94, ha dato conto come dalle intercettazioni, dall'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni della persona offesa fosse emerso, in modo inequivoco, che il pestaggio, consumato dal ricorrente - definito da Napoli «una bestia, te lo prende e te lo gonfia di botte» - fosse avvenuto previo suo sopralluogo, con Grassi, nell'abitazione della vittima, affinché rinunciasse al proprio credito per spettanze lavorative, accontentandosi alla fine di 300/400 euro («ti abbiamo pagato le ore che hai fatto di lavoro... Non voglio casini..»), tutti elementi di fatto con i quali i motivi di ricorso non si sono in alcun modo confrontati. 17.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è generico in quanto si limita a criticare i puntuali argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata alle pagg. 93 e 94, per i medesimi motivi indicati al § 5.4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, di cui [OSCURATO:PERSONA] non solo era amico, ma ne aveva condiviso le condotte criminali (è richiamata la sentenza di condanna per traffico di stupefacenti emessa nei confronti di entrambi da parte della Corte di appello di Venezia il 2 marzo 1990) conoscendone, dunque, la caratura delinquenziale e la famiglia di provenienza che, solo evocata, aveva terrorizzato la persona offesa. 18. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 18.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono reiterativi di quelli già sottoposti al vaglio della Corte di merito e finalizzati a sollecitare una inammissibile valutazione alternativa del significato delle emergenze processuali rispetto a quella operata dalla sentenza impugnata con argomenti logici e coerenti. Si rinvia integralmente al § 5.3.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ai § 13 e 17 relativi rispettivamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto i motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili e ruotano intorno alla natura ritorsiva dell'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] come dimostrato: a) dal parallelo procedimento penale a parti invertite; b) dall'assenza di un credito da questi vantato rispetto a [OSCURATO:PERSONA]; c) dai danni subiti dalla persona offesa che non aveva ricevuto quanto richiesto come dimostrato, con argomenti logici e coerenti, dalla sentenza impugnata alle pagg. da 89 a 94 in cui sono riportati gli specifici riferimenti alle risultanze delle intercettazioni, ai plurimi rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], ai servizi di osservazione della polizia giudiziaria e alle dichiarazioni della persona offesa, tutti elementi con i quali il ricorrente non si confronta.111 * 18.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1. cod. pen., è aspecifico in quanto si limita a criticare i puntuali argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata alle pagg. 93 e 94, per i medesimi motivi indicati al § 5.4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, oltre che al § 13 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non assumendo alcuna valenza la circostanza che il ricorrente non avesse partecipato materialmente ad alcuna condotta estorsiva essendone il mandante. 18.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto costituisce consolidato orientamento di questa Corte la piena compatibilità tra la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. e quella di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. alla luce degli argomenti di cui al § 13.3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 18.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3) cod. pen., sono inammissibili in quanto non risultano posti con l'atto di appello. 18.5. Il sesto motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e si rinvia ai medesimi argomenti indicati al § 13.4 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 19. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 19.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di quello già sottoposto al vaglio della Corte di merito e volto a sollecitare una inammissibile valutazione alternativa del significato delle emergenze processuali rispetto a quella operata dalla sentenza impugnata con argomenti logici e completi. La Corte territoriale alle pagg. 94-100 ha analizzato e confutato accuratamente i motivi di appello riproposti in questa sede negli stessi termini. Il giudizio di responsabilità per l'estorsione aggravata di cui al capo 16), ai danni di [OSCURATO:PERSONA], è stato ricostruito dai giudici di merito partendo dalla sua premessa: il furto aggravato - contestato al capo 15) - di 1200 penumatici sottrattigli dal ricorrente, in concorso con altri imputati (che hanno definito separatamente la loro posizione), delitto non denunciato e per questo dichiarato improcedibile per mancanza di querela a seguito dell'entrata in vigore del D.Ivo. n. 150 del 2022. L'emissione di una sentenza di proscioglimento, avvenuta non per ragioni di merito, è di per sé un dato irrilevante nell'esame dello sviluppo della condotta successiva che, dunque, permane e viene contestata dal motivo di ricorso con censure declinate soltanto in fatto. Secondo la tesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], imprenditore di [OSCURATO:PERSONA], si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] - affiliato alla cosca di 'ndrangheta Pesce e cognato di [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonima cosca e appartenente all'associazione di cui al capo 1) - che gli aveva • imposto, per la restituzione della merce trafugatagli, il pagamento di una somma di denaro parte della quale pretesa da [OSCURATO:PERSONA], noto come Ciccio "u boia", già arrestato a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ricostruito in modo puntuale l'ampio materiale probatorio per descrivere lo sviluppo del furto prima e dell'estorsione poi in base al dettagliato esame delle intercettazioni e della denuncia di sparizione del camion e degli pneumatici in esso trasportati presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Detta denuncia era stata ritenuta falsa per la mancata corrispondenza degli orari in essa indicati sia con il contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia con l'aggancio delle celle, riportate nel dettaglio a pag. 97, tanto da rendere la prospettata ricostruzione alternativa della difesa non condivisibile perché contraddetta da inequivoci elementi di fatto quali: l'avvenuto carico della merce a Modena e la guida del camion da parte di [OSCURATO:PERSONA], l'aggancio delle celle del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] compatibili con il viaggio Modena-[OSCURATO:PERSONA] e non anche l'aggancio di quelle del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] rimasto muto per l'intera giornata. Alla luce di questi elementi, che escludevano la genuinità della denuncia di furto, la Corte distrettuale di Venezia, con argomenti logici e completi, ha collegato i diversi passaggi tra i protagonisti della condotta estorsiva (la richiesta della vittima, rivolta a [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], «di parlare con qualcuno»; l'avvenuto recupero del camion due giorni dopo, cioè il 30 aprile 2014, senza merce; il contatto tra [OSCURATO:PERSONA], appositamente tornato in [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] a cui era stato comunicato che la merce era stata «ritrovata» e, lo stesso giorno, la comunicazione del ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA] di andare a prendere lui stesso il camion e poi la rassicurazione alla persona offesa che era tutto a posto) escludendo la liceità del pagamento preteso da [OSCURATO:PERSONA] per due trasporti, da Modena a [OSCURATO:PERSONA], comprovati da due fatture. Secondo la Corte di merito, partendo dal dato della falsa denuncia di furto di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, essendosi limitato ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] - appartenente all'associazione di cui al capo 1) - in [OSCURATO:PERSONA], non poteva vantare alcun diritto di credito e dunque la sua pretesa economica era riferibile alla percentuale dovutagli per le condotte illecite cui aveva preso parte (furto ed estorsione) proprio alla luce del grave contesto ‘ndranghetista in cui si erano sviluppati i fatti. La sentenza impugnata, al riguardo, non solo ha valorizzato la caratura criminale dei soggetti coinvolti, ma ha sottolineato la circostanza che la persona offesa non avesse denunciato il grave furto subito arrivando persino a negarlo, così dimostrando di non avere avuto alcun margine di scelta in quanto svolgeva l'attività di imprenditore a [OSCURATO:PERSONA] "potentato di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 99). 19.2. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art.416-bis.1.cod. pen., è aspecifico non essendosi confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato che nella vicenda estorsiva fossero coinvolti tutti esponenti di spicco della ‘ndrangheta tanto da avere imposto un clima di assoluta omertà alla vittima che, infatti, non Pr( A. , a aveva denunciato il grave furto subìto ed era ricorsa a [OSCURATO:PERSONA], di cui è riconosciuto il potere indiscusso a [OSCURATO:PERSONA], attraverso "adesione e obbedienza" espressive di completa soggezione (pag. 100). La Corte di merito, inoltre, ha spiegato come il delitto in esame si collochi nella "contrapposizione di poteri mafiosi" da far risolvere a chi ha il ruolo di ricevere "il rispetto" degli altri (pag. 100) così da rendere del tutto compatibile, in questa logica, l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una fazione avversa ad [OSCURATO:PERSONA]. 19.3. Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso generico. I costanti principi interpretativi delineati da questa Corte di legittimità stabiliscono che la graduazione della pena, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita allorchè abbia elementi di segno positivo cui ancorarne la giustificazione (tra le tante, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte territoriale con argomenti immuni da censure logiche, ha valorizzato la personalità criminale del ricorrente, già condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, e la mancata interruzione dei suoi rapporti con gli appartenenti a questa. 20. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 20.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico perché privo di confronto critico con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Premesso il richiamo ai § 6, 7, 15 e 16 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alle posizioni dei coimputati del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale, dopo avere individuato, a pag. 170, i suoi collegamenti con esponenti di rilievo della locale 'ndranghetista emiliana — presso la sua residenza a Reggiolo ha sede la società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] condannato in via definitiva per appartenenza ad associazione mafiosa nel processo Aemilia -, ne ha delineato il ruolo concorsuale sulla base non solo delle intercettazioni dall'esplicito tenore (testualmente riportate alle pagg. 179-181), ma anche da altri convergenti elementi di prova. In particolare, sono stati esaminati: i numerosi contatti del ricorrente con l'intero gruppo di soggetti coinvolti nelle operazioni di cui alla contestazione in esame; la documentazione bancaria da cui erano risultati assegni circolari o bonifici bancari a cui seguivano prelievi per somme inferiori alla soglia di segnalazione di operazioni sospette; l'accertata fittizietà delle operazioni poste a base della complessa attività di fatturazione che aveva coinvolto la sua società, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta "cartiera" in quanto priva di dotazioni di impresa (mezzi, dipendenti, dichiarazioni dei redditi se non quella del 2015), per come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede o í 4., di interrogatorio, attraverso la quale era stato investito il denaro proveniente dalla cosca cutrese insediatasi a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di questi elementi di natura documentale, pienamente coerenti rispetto al contenuto inequivoco delle intercettazioni, la sentenza impugnata ha correttamente escluso una diversa qualificazione giuridica dei fatti nei termini proposti dalla difesa in quanto la specificità delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, in concorso con altri, lette in una chiave unitaria, è quella di avere consapevolmente dissimulato la provenienza delittuosa del denaro del clan di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA], stanziato a [OSCURATO:PERSONA], proprio durante le attività di indagine del processo Aemilia, riutilizzato con il sistema delle false fatturazioni e poi restituito con i rilevanti proventi. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contestata compatibilità del delitto di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche con quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione dell'Iva si richiama il § 6.5 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 20.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso aspecifico per i medesimi argomenti di cui al § 15.3., relativo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata fondata su dati oggettivi rimasti incontestati, quali la residenza del ricorrente nello stesso stabile in cui aveva sede la società di [OSCURATO:PERSONA], i rapporti continuativi e reciproci tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di fatturazioni fittizie con figure apicali della cosca di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] e la modalità strutturata con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva messo a disposizione la propria società per lo svolgimento seriale delle attività di riciclaggio nell'interesse della cosca. 20.3. Deve, invece, essere pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla confisca nei termini indicati al § 7.9 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] cui si rinvia, con effetti estensivi favorevoli anche per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il motivo di ricorso proposto dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contiene una censura di natura non esclusivamente personale. 21. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 21.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto attengono alla configurazione del reato, sono generici. Premesso che l'eccezione sull'incompetenza territoriale è stata rigettata dalla Corte distrettuale per intempestività, con argomenti rimasti in questa sede non contestati (pag. 144), la Corte territoriale ha analizzato accuratamente i motivi di appello (pagg. 146-150) confutando, punto per punto, le affermazioni difensive riproposte in questa sede negli stessi termini.• La partecipazione diretta e consapevole di [OSCURATO:PERSONA], genericamente esclusa dal ricorso, risulta dal contatto diretto che aveva avuto con Napoli, soggetto appartenente alla criminalità mafiosa, per consegnargli il denaro "per spese di riscossione" (pag. 149). In questo contesto, come argomentato in modo logico e completo dai giudici di merito per ritenere sussistente l'aggravante - diversamente dal Tribunale del riesame che l'aveva esclusa - [OSCURATO:PERSONA], come altri imprenditori del territorio (si vedano i capi 3 e 4), avevano consapevolmente sfruttato, per ottenere un proprio vantaggio, la forza intimidatrice ed i metodi della criminalità organizzata, per assicurarsi l'immediato e certo pagamento dei propri crediti, così da consentire l'inserimento della 'ndrangheta nel tessuto economico e sociale del [OSCURATO:PERSONA], non rilevando né la legittimità del credito vantato, né la condizione economica in cui si trovava la persona offesa o il presunto beneficio ottenuto soggiacendo all'estorsione mafiosa. La circostanza che il ricorrente successivamente non avesse ottenuto la restituzione del credito, per la cui riscossione aveva chiesto l'intervento della cosca di 'ndrangheta, così da perderci non solo in termini economici, ma subendo persino gravi condotte violente («l'ho portato nel campo.... Ho aperto un coltello a scatto.... Gli ho bucato un po' qua nel collo..... gli ho fatto un buco! A nuovo l'ho girato ! "vuoi denunciarmi??" vai a denunciarmi.....» intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] spiegava all'interlocutore perché Voltolina avesse rinunciato alla pretesa della restituzione della somma estorta a [OSCURATO:PERSONA], pag. 161 della sentenza di primo grado) costituisce un post-factum che non incide sulla consumazione della condotta illecita tenuta. Al contrario, esprime la perniciosità delle dinamiche criminali tipiche dell'agire mafioso, del tutto sottovalutate dal ricorrente che riteneva di potersi servire della ‘ndrangheta per perseguire il proprio tornaconto personale, senza neanche ipotizzare che ne sarebbe invece divenuto solo lo strumento. Va ribadito che nell'ipotesi in cui si sia verificata una cooperazione tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito in detta struttura criminale, dall'altro, non può ricorrere l'esimente dello stato di necessità in favore di quest'ultimo allorchè questi, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa o sollecitandola, si sia giovato dell'esistenza dell'associazione per trarne benefici in termini di capacità intimidatoria divenendone poi a sua volta vittima. 21.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. In ordine alla distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, per evitare appesantimenti, si rinvia § 7.5.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'unico elemento da aggiungere è che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il credito di [OSCURATO:PERSONA] non era affatto azionabile dinanzi all'Autorità giudiziaria visto che la somma oggetto della pretesa creditoria comprendeva anche una quota aggiuntiva, quantificata in 10.000 euro, quale prezzo delle attività criminali di "recupero" svolte dall'estorsore, appartenente alla criminalità organizzata. 21.3. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione istruttoria in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel diverso procedimento, celebrato con il rito ordinario nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico e si rinvia al § 9.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto relativo alla posizione del coimputato di [OSCURATO:PERSONA]. 22. Alla luce degli argomenti che precedono va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili che viene dunque eliminata; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, che elimina, mentre nel resto va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; nonché l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia e la declaratoria di inammissibilità nel resto dei loro ricorsi. Deve essere rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). 23. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che - in ragione dell'attività defensionale svolta e dei criteri di legge - liquida in euro 7.500,00 in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] e in euro 5.500,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] Camera del lavoro di Verona. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], che - per le ragioni innanzi indicate -