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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 1965

Cassazione n. 15451/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/2/1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 13/7/1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/6/1984 avverso la sentenza del 6/2/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6/2/2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, lett. a), d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e li condannava ciascuno alla pena di sei mesi di arresto (sostituita con 9.000 euro di ammenda) e 8.000 euro di ammenda.

2. Propongono appello i tre imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Bevilacqua: Si contesta l'affermazione di responsabilità, in quanto il soggetto sarebbe totalmente estraneo alla presunta attività di smaltimento di rottami, carcasse e parti di veicoli, riferibili solo ai coimputati.

L'appellante era stato trovato sul posto in modo casuale, ed era ignaro della illiceità della condotta del Berlingeri, non potendo sapere se l'attività di questi fosse autorizzata o meno.

Berlingeri: La responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata in assenza di prova e per il sol fatto di esser stato trovato sul posto a scaricare un'automobile, non risultando che lo stesso fosse dedito al deposito dei rifiuti o gestore della discarica; Si lamenta, poi, che il Giudice non abbia riconosciuto la causa di èsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale risulterebbero tutti i caratteri; Si chiede, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con riduzione della pena, ritenuta eccessiva.

Rosace: L'imputata sarebbe stata riconosciuta colpevole solo perché proprietaria del terreno sul quale era stato rinvenuto il materiale; la stessa, infatti, era subito apparsa in buona fede, ed aveva dimostrato di essere titolare di un'agenzia per pratiche automobilistiche.

Le carcasse rinvenute sarebbero state tutte in attesa di rottamazione, dunque compatibili con l'attività svolta.

In ogni caso, la qualità di proprietario del terreno non comporterebbe, di per sé, la responsabilità per il reato in rubrica, laddove lo stesso non abbia obblighi di smaltimento o di controllo sullo stesso immobile; Sono poi mosse le stesse censure già richiamate per la posizione Berlingeri quanto all'art. 131-bis cod. pen., alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA]

4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio.

5. La Corte di appello, con ordinanza del 28/10/2022, ha qualificato i tre appelli in esame in ricorsi per Cassazione, richiamando il divieto di appellabilità delle sentenze con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 5.1.

Questa ordinanza, tuttavia, deve essere censurata, in quanto la norma appena citata trova applicazione soltanto nel caso in cui sia stata applicata l'ammenda quale unica pena edittale prevista per il reato, non anche quando - come nel caso di specie - la stessa sanzione pecuniaria derivi in parte dalla sostituzione di pena detentiva (tra le altre, Sez. 1, n. 6885 del 5/5/1995, Pesce, Rv. 201720).

5.2. L'ordinanza della Corte di appello del 28/10/2022, dunque, deve essere annullata senza rinvio; dovrebbe allora seguire la restituzione del fascicolo al Giudice del gravame, ma ciò è precluso dall'intero decorso del termine di prescrizione - di cui agli artt. 157-161 cod. pen. - che, pertanto, impone l'annullamento senza rinvio anche della sentenza impugnata, per estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2022 nonché la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/2/1965 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 13/7/1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/6/1984 avverso la sentenza del 6/2/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6/2/2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e li condannava ciascuno alla pena di sei mesi di arresto (sostituita con 9.000 euro di ammenda) e 8.000 euro di ammenda. 2. Propongono appello i tre imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Bevilacqua: Si contesta l'affermazione di responsabilità, in quanto il soggetto sarebbe totalmente estraneo alla presunta attività di smaltimento di rottami, carcasse e parti di veicoli, riferibili solo ai coimputati. L'appellante era stato trovato sul posto in modo casuale, ed era ignaro della illiceità della condotta del Berlingeri, non potendo sapere se l'attività di questi fosse autorizzata o meno. Berlingeri: La responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata in assenza di prova e per il sol fatto di esser stato trovato sul posto a scaricare un'automobile, non risultando che lo stesso fosse dedito al deposito dei rifiuti o gestore della discarica; Si lamenta, poi, che il Giudice non abbia riconosciuto la causa di èsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale risulterebbero tutti i caratteri; Si chiede, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con riduzione della pena, ritenuta eccessiva. Rosace: L'imputata sarebbe stata riconosciuta colpevole solo perché proprietaria del terreno sul quale era stato rinvenuto il materiale; la stessa, infatti, era subito apparsa in buona fede, ed aveva dimostrato di essere titolare di un'agenzia per pratiche automobilistiche. Le carcasse rinvenute sarebbero state tutte in attesa di rottamazione, dunque compatibili con l'attività svolta. In ogni caso, la qualità di proprietario del terreno non comporterebbe, di per sé, la responsabilità per il reato in rubrica, laddove lo stesso non abbia obblighi di smaltimento o di controllo sullo stesso immobile; Sono poi mosse le stesse censure già richiamate per la posizione Berlingeri quanto all'art. 131-bis cod. pen., alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] 4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio. 5. La Corte di appello, con ordinanza del 28/10/2022, ha qualificato i tre appelli in esame in ricorsi per Cassazione, richiamando il divieto di appellabilità delle sentenze con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 5.1. Questa ordinanza, tuttavia, deve essere censurata, in quanto la norma appena citata trova applicazione soltanto nel caso in cui sia stata applicata l'ammenda quale unica pena edittale prevista per il reato, non anche quando - come nel caso di specie - la stessa sanzione pecuniaria derivi in parte dalla sostituzione di pena detentiva (tra le altre, Sez. 1, n. 6885 del 5/5/1995, Pesce, Rv. 201720). 5.2. L'ordinanza della Corte di appello del 28/10/2022, dunque, deve essere annullata senza rinvio; dovrebbe allora seguire la restituzione del fascicolo al Giudice del gravame, ma ciò è precluso dall'intero decorso del termine di prescrizione - di cui agli artt. 157-161 cod. pen. - che, pertanto, impone l'annullamento senza rinvio anche della sentenza impugnata, per estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2022 nonché la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz
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