CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00499/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi integralmente al ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 13/09/2024, confermata l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, riduceva la pena ad anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 163 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che con unico motivo di appello era stata chiesta la riduzione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; a fronte di tale motivo di gravame, la Corte di appello aveva ridotto la al di sotto del minimo di due anni di reclusione ma la Corte nulla aveva argomentato in ordine alla richiesta di concessione del beneficio in questione, pur essendo l'imputato assolutamente incensurato e, quindi, favorevole la valutazione prognostica circa l'astensione della commissione di ulteriori reati. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Nella sentenza impugnata, pur in presenza di specifico motivo di appello formulato dal difensore dell'imputato in relazione al disposto dell'art. 163 cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] non è stato ritenuto meritevole dell'invocato beneficio. Il silenzio della decisione sul tema della sospensione condizionale della pena vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione (con connesso diniego del beneficio) investe un ambito della decisione, quello del trattamento punitivo, rimesso all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito. La Corte territoriale, a fronte di una specifica richiesta mossa con l'atto di appello, di verifica sollecitata dall'appellante sull'applicabilità della sospensione condizionale, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione di primo grado oggetto di impugnazione e meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva obbligo di pronunciarsi. Tanto più quando si osservi che la misura della pena inflitta ricadeva entro il limite della sanzione detentiva per la concessione del beneficio previsto dall'art.163 cod.pen., che il motivo di appello, come si ribadisce nell'odierno ricorso, era specifico e si fondava anche sulla circostanza che l'imputato era "soggetto assolutamente incensurato, senza peraltro neanche un carico pendente". Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto secondo cui, fatta salva l'ipotesi della palese non concedibilità del beneficio per immanente assenza dei presupposti di legge, costituisce difetto assoluto di motivazione della sentenza la mancata pronuncia del giudice di appello sulla concessione della sospensione condizionale della pena, quando nell'atto impugnatorio sia stata esplicitamente sollecitata (in termini non generici o sorretti da mere formule di stile) una verifica sulla applicabilità del predetto beneficio (cfr Sez.2, n. 46981 del 12/10/2016,Rv.268402 - 01;Sez.6, n. 26539 del 09/06/2015, Rv.263917; Sez. 3, n. 3431 del 4.7.2012, Rv. 254681; Sez. 6, n. 47913 del 9.12.2009, Rv. 245493). 3. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio ai giudici di appello affinché valutino, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, la concedibilità o meno all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena La concessione della sospensione condizionale presuppone, infatti, una effettiva valutazione discrezionale concernente la prognosi di non recidività del condannato che non si ritiene di poter effettuare in questa sede ( Sez.4 n. 465 del 14/10/2021, dep.12/01/2022, Rv.282562 - 01; Sez.4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285 - 01; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv. 270829 - 01Sez. 6, n. 26539 del 09/06/2015, Rv.263917). 4. Trattandosi di annullamento parziale della sentenza afferente a statuizioni diverse da quelle sottese al già avvenuto accertamento del reato e della responsabilità del ricorrente, in base al disposto dell'art. 624 comma 1 cod. proc. pen., la decisione sulla condanna diviene irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sez