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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01606/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10931/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, nella persona del Curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo Studio legale tributario degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e l PIEMONTE, n. 1926/18, depositata in data 1 4 dicembre 201 8 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate, in data 7 gennaio 2016, aveva notificatoalla società Defas.r.l. unipersonale, svolgente attività alberghiera e , fino al 2013,lavori generali di costruzione edifici, l ' avviso di accertamento n.

T7G0031305842/2015 con cui, ex art. 39, comma2, lett . d) e art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973, era stato accertato un red dito imponibile di euro 1.068.125,00 (dichiarato in perdita) e d era stato recupera to un ammontare di euro293.734,00 per IRES, di euro 37.692,00 per IRAP e di euro 341.640,00 per IVA , oltre sanzioni e oneri accessori , sulla base di fatture emesse dalla EBCECOBIOCASA (principale fornitrice, la cui amministratrice unica era [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].) relative a costi per operazioni inesistentie sulla base di versamenti non giustificati sui conti correnti intestati alla società e ai legali rappresentanti.

2. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria p rovinciale di Torino, con sentenza n. 118/9/17,depositata il 3/02/2017, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, aveva ridotto il reddito imponibile a euro 396.389,00, annulla ndo il recupero IVA di euro 128.000,00 , e aveva demandato all'Ufficio la rideterminazione delle sanzioni e dell'IVA. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l'appello principale presentato dall'Ufficioe quello incidentale proposto della società contribuente. 4.I giudici di secondo grado, sull'appello principale, hanno affermato che:-) sul primo motivo: non essendo in discussione il fatto che la resistente aveva presentato la documentazione a sostegno delle proprie difese solo in fase di contenzioso, il Collegio osservava che, come già rilevato dai primi giudici, a fronte di un provvedimento con motivazione complessa (nonché induttiva) e di difficile comprensione, in relazione a dati riportati privi di possibilità di verifica, il diritto alla difesa del ricorrente doveva essere in ogni caso tutelato, anche in ragione dei poteri delle Commissioni tributarie di richiedere dati e informazioni ai fini istruttori, ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, nulla opponendo la norma che tali dati confluivanonegli atti del processo; a ciò doveva aggiungersi che la tattica dilatoria adottata dalla società contribuente non avevaprivato l'Amministrazione di opporre elementi cognitivi di falsità o di infondatezza; la richiesta di inammissibilità doveva essere respinta e la decisione doveva trovare fondamento anche sulla documentazione presentata da parte resistente; -) sul secondo motivo formulato in via subordinata : la componente di euro 768.000,00 riguardante le fatture emesse dalla EBC, come correttamente affermato dalla Commissione tributaria provinciale, si fondavasulla considerazione della fittizietà delle operazioni intercorse, ma tale presupposto non solo non risultavaprovato ma, in presenza di fatture regolarmente contabilizzate (nessun controllo era stato effettuato in capo alla società EBC) si aveva la certezza che i lavori erano stati regolarmente esegu iti in ragione del finanziamento ministeriale ottenuto e del fatto che la ristrutturazione della struttura alberghiera era stata completata; p remesso che alcune componenti di cui il Giudice aveva accolto le tesi del ricorrente non erano state contestate dall'Ufficio, nella propria impugnazione la società aveva svolto una specifica analisi delle voci afferenti le movimentazioni bancariee, in particolare , euro 434.311,00 ( estratti conto del 71553 - Defa), come dimostrato dalla contribuente risultavano provenire da un finanziamento pubblicoed euro 427.000,00 ( finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] alla Società) era una somma corrisposta per far fronte agli impegni societari e regolarmente contabilizzata e di cui era statadimostrata la provenienzadalla vendita di un immobile; -) sul terzo motivo, anch'esso formulato in via subordinata: l'Ufficio aveva evidenziato più elementi da cui sarebbe derivata la natura fittizia dei rapporti intercorsi tra la resistente e la EBC (versamenti a giro conto, mancanza di struttura imprenditoriale, coincidenza della composizione sociale), ma nulla aveva rilevato riguardo all'effettiva realizzazione delle opere per le quali era coinvolta la EBC, né tantomeno aveva contestato che l'IVA fatturata fosse stata correttamente versata (non ravvisandosi sulla questione alcun contenuto fraudolento); in questo contesto, i primi giudici avevano osservato che, in assenza di uno specifico accertamento in capo alla EBC, non si poteva sostenere la mancanza di capacità di svolgere attività produttiva di reddito; le presunzioni addotte dall'Ufficio contrastavano con la incontestata realizzazione della struttura alberghiera e la presenza di un controllo (positivo) effettuato dalla banca [OSCURATO:PERSONA] di Siena ai fini del finanziamento statale; le operazioni fatturate si dovevano considerare, dunque, oggettivamente esistenti. 5.I giudici di secondo grado, sull'appello incidentale, hanno affermato che: -) sul primo motivo:risultava dai fatti evocati che la parte contribuente non avevarisposto all'invito dell'Ufficio (come dallo stesso ammesso) se non tardivamente e parzialmente e, in tale contesto, era corrett o procedere all'accertamento induttivo , mentre le ulteriori doglianze espresse dalla società contribuente non superavano l'evidenza dei fatti; -) sul secondo motivo: la motivazione doveva ritenersi aderente al disposto normativo di cui agli art.7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, quando il destinatario era statomesso nella possibilità di conoscere, anche in forma sintetica, i fondamenti giuridici e fattuali della pretesa fiscale e nella misura in cui veniva posto nella condizione di svolgere pienamente il proprio diritto di difesa ; né il confronto preventivo all'emissione di un atto tra l'Ente impositore e il contribuente era imposto dalle norme nella generalità dei casi; in ogni caso, nella vicenda in esame, la parte interessata era venuta a conoscenza (prima della notifica dei provvedimenti) del fatto che l'Amministrazione stava verificando la propria posizione fiscale e, dunque, la stessa aveva avuto ampia possibilità (sempre nel rispetto dello spirito di cooperazione previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, spirito che non poteva essere addossato alla sola Amministrazione) di attivare un contraddittorio, possibilità non utilizzata nonostante gli inviti dell'Ufficio; a fronte di un accertamento basato su una indagine complessa, in assenza di una puntuale risposta agli inviti dell'Amministrazione (nulla incidendo il fatto sostenuto dalla resistente di non avere avuto la possibilità di rispondere), risultando la stessa obbligata ad avvalersi dei dati conoscitivi reperiti in fase istruttoria, non poteva rilevarsi alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; -) sul terzo motivo: la Commissione t ributaria p rovinciale , contrariamente a quanto affermato dalla società contribuente, aveva provveduto a esaminare i documenti presentati e aveva indicato (motivando) quali non fossero attendibili o in ogni caso non utilizzabili per incompletezza dei dati contenuti; in tale contesto la prospettata violazione del principio della capacità contributiva espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] risultavain contrasto con l'effettività dei dati raccolti (e di quelli non utilizzabili) e dalle incongruenze rilevate che, nemmeno in questa fase di giudizio, la resistente avevasaputo o potuto contrastare. -) sul quarto motivo: l'eccezione di illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione appariva alquanto singolare , in quanto nelle pagine successive alla pagina tredici dell'avviso di accertamento erano state chiaramente indicate le violazioni contestate, le norme di riferimento e le gradualità con cui le sanzioni erano statedefinite. 6.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la falsa applicazione degli artt. 32, commi 4 e 5 del d.P.R n. 600/1973, 51, comma 5 , del d.P.R n. 633/1972, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 39 (rectius:3), cod. proc. civ..

Si censura il capo de lla sentenza nella parte in cui, respingendo il primo motivo di appello, la Commissione avevaritenuto ammissibile la documentazione prodotta dalla contribuente in sede contenziosa, ritenendo che, pur se non era in discussione la tardività della produzionedocumentale da parte della società, potevano essere esercitati i poteri istruttori ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, al solo fine di tutelare il diritto di difesa del ricorrente,con ciò obliterando di fatto le preclusioni di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973; il l'art. 7 del decreto legislativo n. 546/199 2 , in tema di poteri delle commissioni tributarie, non poteva configurarsi come un potere ufficioso sostitutivo di omessi adempimenti istruttori posti dalla legge a carico del contribuente, men che mai in situazioni di acclarata negligenza; la preclusione processuale di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, era rilevabile anche d'ufficio, nel caso in cui il contribuente non avesse adempiuto all'invito di esibizione di documenti inoltrato dall'Ufficio e a condizione che quest'ultimo fosse stato invitato formalmente all'esibizione di documenti specifici e contestualmente notiziato delle conseguenze del proprio inadempimento, indipendentemente dalla sussistenza di un atteggiamento volitivo di tipo doloso da parte del soggetto contribuente che rifiutava l'esibizione dei documenti richiesti; costituiva presupposto imprescindibile, al fine della attribuzione di rilevanza giuridica alla condotta omissiva del contribuente invitato con il questionario a produrre documentazione, l'avvertimento della inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in sede amministrativa e contenziosa; così interpretata la norma, e correttamente ricostruita la sua finalità, l'art. 32, e con esso la fattispecie contemplata dall'art. 51 del d.P.R n. 633 del 1973, emergeva con chiarezza l'errore compiuto dalla Commissione tributaria regionale che non aveva considerato come l'Ufficio, nel richiedere l'esibizione della documentazione giustificativa non avesse posto in essere alcuna condotta censurabile o comunque tale da rendere inutilizzabile la documentazione tardivamente prodotta dal momento che sembravano essere state osservate le condizioni richieste dalle norme invocate per l'operatività della preclusione processuale; in particolare, risultava dagli atti del procedimento, e comunque tali circostanze erano pacifiche, che l'Ufficio aveva notificato alle società (DEFA ed EBC) e ai legali rappresentanti ([OSCURATO:PERSONA] e Gava) gli inviti ad esibire la documentazione necessaria, con l'indicazione analitica delle singole movimentazioni da giustificare e che aveva espressamente informato i contribuenti delle preclusioni che sarebbero discese dalla mancata produzione della documentazione; di contro, la Società, come evidenziato dall'Ufficio nei precedenti gradi di merito, non aveva dimostrato che la tardività era dipesa da cause a lei non imputabili, così come richiesto dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, né rilevava la circostanza, addotta dalla Società, che le scritture contabili erano depositate presso un professionista avente lo studio fuori regione, anche a fronte dell'ampio termine concessole per la produzione documentale.

Il capo della sentenza impugnato risultava viziato anche sotto un ulteriore profilo, riguardante l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, così come ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, al fine esplicito di tutelare il diritto di difesa del ricorrente; l'esercizio dei poteri istruttori attribuiti alla Commissione Tributaria in funzione «recuperatoria» della documentazione non esibita dal contribuente, si poneva in palese contrasto con il principio dispositivo caratterizzante il processo tributario, con la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. e con l'ampiezza stessa del potere riconosciuto ai giudici tributari ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992; conseguentemente, la decisione della Commissione tributaria regionale, concretandosi in una acquisizione officiosa, ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie tardivamente prodotta, non appariva legittima.

2. Il secondo mezzo deduc e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.Rn. 600/1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R n. 633/1972 e art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Con il presente motivo si censura il capo della decisione della Commissione tributaria regionale, laddove ha respinto il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, e diretto a censurare le conclusioni della Commissione tributaria provinciale che, per un verso, aveva preso in considerazione solamente il valore residuale dei versamenti effettuati sul conto corrente [OSCURATO:PERSONA] di Siena n. 7153, pari ad euro 606.926,00, ritenendo insussistente un dettaglio delle singole somme, e, per altro verso, aveva annullato alcune riprese fiscali riguardanti singole movimentazioni pur in assenza di idonea documentazione tempestivamente esibita dalla società DEFA.

In particolare, la decisione di secondo grado non era conforme a diritto nella parte in cui individuava la prova che il contribuente era tenuto ad assolvere al fine di superare la presunzione legale relativa rappresentata dalle risultanze delle indagini finanziarie.

Con riferimento alla prima statuizione dei giudici di secondo grado, la censura in sede di appello dell'Ufficio aveva ad oggetto la ritenuta non corretta individuazione da parte dei giudici di primo grado della prova liberatoria dedotta dalla società DEFA, caratterizzata dalla sottrazione dall'ammontare complessivo dei versamenti oggetto di recupero (euro 1.374.926,00) di somme relative a specifiche «masse» di operazioni (i finanziamenti ministeriali, ifinanziamenti soci ed altre movimentazioni); la società DEFA avrebbe dovuto dimostrare le causali dei movimenti finanziari contenuti nella specifica elencazione allegata all'avviso di accertamento, dimostrando l'intervenuta loro considerazione ai fini della determinazione del reddito o la loro irrilevanza ai fini reddituali a mezzo giustificazione analitica di ogni singola movimentazione, e non già a mezzo giustificazione per «masse» o «tipologie» di movimenti finanziari.

Per quanto concerne la seconda statuizione della Commissione tributaria regionale, secondo la quale non vi sarebbe mai stato il riconoscimento di versamenti ingiustificati, la stessa si poneva in contrasto con l'interpretazione data agli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché con la disciplina del riparto dell'onere probatorio; la Commissione tributaria regionale, a fronte della censura riguardante il riconoscimento della pretesa giustificazione di singole movimentazioni bancarie, in assenza di qualsivoglia documentazione, non aveva preso posizione sul tema, ritenendole giustificate e aveva ritenuto fosse stata effettuata una specifica analisi delle voci da parte della DEFA, senza tuttavia, verificare, in concreto, se tutte le movimentazioni effettuate dalla contribuente fossero state effettivamente giustificate (come risulta dalla pagina 8 dell'avviso di accertamento, l'Ufficio, esaminata la documentazione avversaria, aveva individuato una serie di movimentazioni rimaste del tutto prive di giustificazione); in conclusione, i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto sufficiente la deduzione di giustificazioni per «gruppi» di operazioni, in luogo di una verifica analitica delle singole movimentazioni, ed avendo mancatodi prendere atto dell'omessa giustificazione di alcune movimentazioni.

In particolare, l'Ufficio aveva evidenziato le particolarità del rapporto commerciale intercorso tra la società DEFA e la sua principale fornitrice, la società EBC, rappresentate dai seguenti elementi: la coincidenza della sede sociale delle due società; l'esistenza di un vincolo di coniugio tra il socio unico della società DEFA ([OSCURATO:PERSONA]) e la socia unica della società EBC ([OSCURATO:PERSONA]); la costituzione della società EBC nell'anno 2009 e l'esercizio diattività imprenditoriale in favore della sola società DEFA negli anni 2009-2011, con conseguimento di rilevanti ricavi; il conseguimento da parte della società EBC di ricavi in misura superiore rispetto a quella giustificata dai titoli contrattuali stipulati con la società DEFA; l'assenza di una struttura imprenditoriale idonea allo svolgimento dei lavori appaltati (un solo socio, due dipendenti nell'anno 2010, un solo dipendente nell'anno 2011), in uno con il mancato ricorso a contratti di subappalto; inoltre, le risultanze delle indagini finanziarie avevano dato conto che gli importi di cui alle fatture emesse da EBC apparivano inspiegabili, alla luce del fatto che la società nel 2010 aveva solo due dipendenti e non avevano sostenuto costi per subappalti e che gli importi indicati in tali fatture di costo (euro 768.000) e l'importo versato alla stessa EBC ( euro 696.700) erano sensibilmente diversi;il rientro delle somme nelle casse della DEFA (che nell'anno in esame aveva dichiarato un volume d'affari di euro 1.667 ,00 ) da parte di EBC e [OSCURATO:PERSONA] per un totale di euro 879.843, 00 , importo superiore, comunque diverso, rispetto ai pagamenti in favore della EBC, si configurava come una partita di giro e non trovava alcuna giustificazione, anzi faceva sorgere ulteriori dubbi sulla veridicità dell' impianto contabile posto in essere e sulla effettività delle prestazioni eseguite da EBC ed anche la mancata risposta alle richieste dell'Ufficio dimostrava che il Contribuente non intendeva collaborare per fare chiarezza sulle operazioni intervenute fra le due società; l'Ufficio, tenuto conto di tutti gli elementi indicati, aveva qualificato inesistenti le operazioni poste in essere dalla società EBC ed aveva recuperato a tassazione sia i versamenti operati sul conto corrente [OSCURATO:PERSONA] di Siena n. 7153, al netto delle somme portate dalle fatture emesse dalla società EBC, ritenute una mera "partita di giro" in quanto contabilmente compensate con le dazioni di danaro versate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla società EBC nelle casse della società DEFA;sia l'IVA indetraibile sulle operazioni inesistenti compiute con la società EBC, euro 128.000,00, su un imponibile di euro 640.000,00.

Pertanto, con riferimento alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti intercorse con la società EBC, stante la evidente situazione di deficit informativo per l'assenza di collaborazione da parte della società DEFA, l'Ufficio si era limitato a recuperare l'IVA indetraibile; a fronte di ciò, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la ripresa dell'Ufficio relativa all'inesistenza delle operazioni rese dalla società EBC fosse illegittima, poiché la fittizietà delle operazioni non sarebbe stata provata dall' Ufficio , con ciò operando un mal governo delle norme che regolavano la ripartizione dell'onere probatorio e di quelle disciplinanti il ragionamento presuntivo, con conseguente violazione dell'art. 19, comma 1 , del d.P.R. n. 633/1972 in tema di detraibilità dell'IVA da parte del cessionario, e dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 in materia di rettifica della dichiarazione IVA sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Commissione tributaria regionale aveva omesso di accertare, sulla base degli elementi presuntivi introdotti dall'Ufficio,se la realizzazione delle opere fosse effettivamente stata posta in essere da parte della società EBC, neocostituita, priva di dotazioni strumentali ed organizzative sufficiente al compimento di lavori di rilevante importo economico, e sotto il profilo della consapevolezza da parte della società DEFA della inesistenza soggettiva delle operazioni (anche tenuto conto della immediatezza dei rapporti tra la società DEFA e la società EBC, avendo particolare riguardo al vincolo di coniugio esistente tra i rispettivi soci amministratori, alla identità della sede sociale, ed alla esclusività del rapporto in essere tra la società DEFA e la società EBC, società quest'ultima priva di altri clienti); la Commissione tributaria regionale, inoltre, aveva commesso un ulteriore errore di diritto, poiché aveva attribuito rilevanza probatoria a circostanze fattuali non significative in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, quali l'effettiva realizzazione delle opere di ristrutturazione, l'intervenuta contabilizzazione delle fatture e l'assolvimento dell'IVA 4.Il quarto mezzo deduce la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Con il presente motivo si censura la decisione della C ommissione tributaria regionale nella parte in cuiaveva ritenuto che le presunzioni tratte dall'Ufficio al fine di dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse con la società EBC contrastavano con la «incontestata realizzazione della struttura alberghiera e la presenza di un controllo positivo effettuato dalla banca Monte dei Paschi di Siena ai fini del finanziamento statale»; la Commissione tributaria regionale non aveva soggettiva; i giudici di secondo grado avevano commesso un errore di diritto nell'escludere la rilevanza dell'assenza di una struttura organizzativa in capo alla società EBC e la immediatezza dei rapporti con la società DEFA (anche in ragione della identità di sede sociale e del vincolo di coniugio in essere tra i rispettivi soci unici) ai fini della valutazione della inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di ripresa fiscale. 4.1L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. 4.2Ed invero, in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art.32 del d .P.R. n. 600 del 1973in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d .P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 del d .P.R. n. 600citato, quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d .P.R. n. 633richiamato, quanto all'IVA, poiché - ferm a restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ave si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria(Cass., 22 settembre 2022, n. 27794; Cass., 15 settembre 2022, n. 27158). 4.3 La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce, dunque, di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, salvo che si verifichi la duplice condizione che la documentazione venga depositata in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo, e che il contribuente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile.

Il conseguente corollario è che l a tempestiva produzione della documentazione in allegato al ricorso introduttivo del contribuente, necessaria al fine di evitare di incorrere nella preclusione istruttoria, discende dalla correlazione di detta documentazione con la contestuale etempestiva allegazione della non imputabilità del mancato deposito della medesima documentazione in sede amministrativa. 4.4Nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alle società (DEFA ed EBC) e ai legali rappresentanti ([OSCURATO:PERSONA] e Gava) gli inviti ad esibire la documentazione necessaria «a fornire chiarimenti relativamente alle movimentazioni bancarie registrate sui conti correnti a lei intestati o di cui ha avuto la disponibilità, nell'anno 2010, e di cui si allegano le movimentazioni» sia alle società DEFA ed EBC, con l'indicazione analitica delle singole movimentazioni da giustificare e ha espressamente informato i contribuenti delle preclusioni che sarebbero discese dalla mancata produzione della documentazione specificando quanto segue: «La informiamo che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del d P.R. n. 600/1973, come integrato dall'art. 25 della legge n. 28/1999)» (cfr. pag. 15 e 16 del ricorso per cassazione); a fronte di ciò, dalla narrativa della sentenza impugnata non risulta che la società contribuente abbia dedotto di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a essa non imputabile(diversamente da quanto affermato nel controricorso), risultando, invece, certo il fatto che la società resistente abbia presentato la documentazione a sostegno delle proprie difese solo nella fase contenziosa di primo grado (cfr. pagine 2 e 5 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili i documenti già richiesti in sede amministrativa, prodotti tardivamente in primo grado, senza avere considerato sefosse stato allegato e provato che la mancata produzione in sede amministrativa dei documenti fosse stata ascrivibile a causa non imputabile alla società contribuente, affermando, per converso, che la decisione dovessetrovare fondamento anche sulla documentazione presentata dalla parte resistente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non ha fatto buon governo dei suindicati principi. 4.5E' pure fondato l'ulteriore profilo di censura, dedotto in relazione all'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, dovendosi richiamare, al riguardo, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «Nel processo tributario, retto dal principio misto acquisitivo-dispositivo, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, stante l'abrogazione del comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere officioso in «supplenza» della parte probatoriamente inerte), attribuisce alle commissioni tributarie, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, un potere di «soccorso istruttorio» che, motivatamente, può essere esercitato non per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio ma solo in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in quanto non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata» (Cass., 11 maggio 2021, n. 12383;Cass., 31 luglio 2020, n. 16476; Cass., 22 giugno 2019, n. 14960).

In particolare, «il potere di indagine autonoma del Giudice tributario è esercitabile, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, quando gli elementi di giudizio già in atti od acquisiti non siano sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata.

Questo potere sopravvive alla riconosciuta natura dispositiva del processo tributario, sancita anche da Corte cost. n. 109 del 2007 che ha nei detti termini delineato i limiti dei poteri di cui all'art. 7 comma 1, anche a seguito dell'abrogazione del successivo comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere d'ufficio in «supplenza» della parte probatoriamente inerte) » (cfr. Cass., 11 maggio 2021, n. 12383, richiamata, in motivazione). 4.6 La sentenza impugnata va, dunque, cassata anche sotto questo specifico profilo, avendo erroneamente richiamato i poteri delle Commissioni tributarie di richiedere atti e informazioni ai fini istruttori di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1972 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

5. Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo , con assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla determinazione delle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10931/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, nella persona del Curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo Studio legale tributario degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e l PIEMONTE, n. 1926/18, depositata in data 1 4 dicembre 201 8 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate, in data 7 gennaio 2016, aveva notificatoalla società Defas.r.l. unipersonale, svolgente attività alberghiera e , fino al 2013,lavori generali di costruzione edifici, l ' avviso di accertamento n. T7G0031305842/2015 con cui, ex art. 39, comma2, lett . d) e art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973, era stato accertato un red dito imponibile di euro 1.068.125,00 (dichiarato in perdita) e d era stato recupera to un ammontare di euro293.734,00 per IRES, di euro 37.692,00 per IRAP e di euro 341.640,00 per IVA , oltre sanzioni e oneri accessori , sulla base di fatture emesse dalla EBCECOBIOCASA (principale fornitrice, la cui amministratrice unica era [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].) relative a costi per operazioni inesistentie sulla base di versamenti non giustificati sui conti correnti intestati alla società e ai legali rappresentanti. 2. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria p rovinciale di Torino, con sentenza n. 118/9/17,depositata il 3/02/2017, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, aveva ridotto il reddito imponibile a euro 396.389,00, annulla ndo il recupero IVA di euro 128.000,00 , e aveva demandato all'Ufficio la rideterminazione delle sanzioni e dell'IVA. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l'appello principale presentato dall'Ufficioe quello incidentale proposto della società contribuente. 4.I giudici di secondo grado, sull'appello principale, hanno affermato che:-) sul primo motivo: non essendo in discussione il fatto che la resistente aveva presentato la documentazione a sostegno delle proprie difese solo in fase di contenzioso, il Collegio osservava che, come già rilevato dai primi giudici, a fronte di un provvedimento con motivazione complessa (nonché induttiva) e di difficile comprensione, in relazione a dati riportati privi di possibilità di verifica, il diritto alla difesa del ricorrente doveva essere in ogni caso tutelato, anche in ragione dei poteri delle Commissioni tributarie di richiedere dati e informazioni ai fini istruttori, ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, nulla opponendo la norma che tali dati confluivanonegli atti del processo; a ciò doveva aggiungersi che la tattica dilatoria adottata dalla società contribuente non avevaprivato l'Amministrazione di opporre elementi cognitivi di falsità o di infondatezza; la richiesta di inammissibilità doveva essere respinta e la decisione doveva trovare fondamento anche sulla documentazione presentata da parte resistente; -) sul secondo motivo formulato in via subordinata : la componente di euro 768.000,00 riguardante le fatture emesse dalla EBC, come correttamente affermato dalla Commissione tributaria provinciale, si fondavasulla considerazione della fittizietà delle operazioni intercorse, ma tale presupposto non solo non risultavaprovato ma, in presenza di fatture regolarmente contabilizzate (nessun controllo era stato effettuato in capo alla società EBC) si aveva la certezza che i lavori erano stati regolarmente esegu iti in ragione del finanziamento ministeriale ottenuto e del fatto che la ristrutturazione della struttura alberghiera era stata completata; p remesso che alcune componenti di cui il Giudice aveva accolto le tesi del ricorrente non erano state contestate dall'Ufficio, nella propria impugnazione la società aveva svolto una specifica analisi delle voci afferenti le movimentazioni bancariee, in particolare , euro 434.311,00 ( estratti conto del 71553 - Defa), come dimostrato dalla contribuente risultavano provenire da un finanziamento pubblicoed euro 427.000,00 ( finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] alla Società) era una somma corrisposta per far fronte agli impegni societari e regolarmente contabilizzata e di cui era statadimostrata la provenienzadalla vendita di un immobile; -) sul terzo motivo, anch'esso formulato in via subordinata: l'Ufficio aveva evidenziato più elementi da cui sarebbe derivata la natura fittizia dei rapporti intercorsi tra la resistente e la EBC (versamenti a giro conto, mancanza di struttura imprenditoriale, coincidenza della composizione sociale), ma nulla aveva rilevato riguardo all'effettiva realizzazione delle opere per le quali era coinvolta la EBC, né tantomeno aveva contestato che l'IVA fatturata fosse stata correttamente versata (non ravvisandosi sulla questione alcun contenuto fraudolento); in questo contesto, i primi giudici avevano osservato che, in assenza di uno specifico accertamento in capo alla EBC, non si poteva sostenere la mancanza di capacità di svolgere attività produttiva di reddito; le presunzioni addotte dall'Ufficio contrastavano con la incontestata realizzazione della struttura alberghiera e la presenza di un controllo (positivo) effettuato dalla banca [OSCURATO:PERSONA] di Siena ai fini del finanziamento statale; le operazioni fatturate si dovevano considerare, dunque, oggettivamente esistenti. 5.I giudici di secondo grado, sull'appello incidentale, hanno affermato che: -) sul primo motivo:risultava dai fatti evocati che la parte contribuente non avevarisposto all'invito dell'Ufficio (come dallo stesso ammesso) se non tardivamente e parzialmente e, in tale contesto, era corrett o procedere all'accertamento induttivo , mentre le ulteriori doglianze espresse dalla società contribuente non superavano l'evidenza dei fatti; -) sul secondo motivo: la motivazione doveva ritenersi aderente al disposto normativo di cui agli art.7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, quando il destinatario era statomesso nella possibilità di conoscere, anche in forma sintetica, i fondamenti giuridici e fattuali della pretesa fiscale e nella misura in cui veniva posto nella condizione di svolgere pienamente il proprio diritto di difesa ; né il confronto preventivo all'emissione di un atto tra l'Ente impositore e il contribuente era imposto dalle norme nella generalità dei casi; in ogni caso, nella vicenda in esame, la parte interessata era venuta a conoscenza (prima della notifica dei provvedimenti) del fatto che l'Amministrazione stava verificando la propria posizione fiscale e, dunque, la stessa aveva avuto ampia possibilità (sempre nel rispetto dello spirito di cooperazione previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, spirito che non poteva essere addossato alla sola Amministrazione) di attivare un contraddittorio, possibilità non utilizzata nonostante gli inviti dell'Ufficio; a fronte di un accertamento basato su una indagine complessa, in assenza di una puntuale risposta agli inviti dell'Amministrazione (nulla incidendo il fatto sostenuto dalla resistente di non avere avuto la possibilità di rispondere), risultando la stessa obbligata ad avvalersi dei dati conoscitivi reperiti in fase istruttoria, non poteva rilevarsi alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; -) sul terzo motivo: la Commissione t ributaria p rovinciale , contrariamente a quanto affermato dalla società contribuente, aveva provveduto a esaminare i documenti presentati e aveva indicato (motivando) quali non fossero attendibili o in ogni caso non utilizzabili per incompletezza dei dati contenuti; in tale contesto la prospettata violazione del principio della capacità contributiva espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] risultavain contrasto con l'effettività dei dati raccolti (e di quelli non utilizzabili) e dalle incongruenze rilevate che, nemmeno in questa fase di giudizio, la resistente avevasaputo o potuto contrastare. -) sul quarto motivo: l'eccezione di illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione appariva alquanto singolare , in quanto nelle pagine successive alla pagina tredici dell'avviso di accertamento erano state chiaramente indicate le violazioni contestate, le norme di riferimento e le gradualità con cui le sanzioni erano statedefinite. 6.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la falsa applicazione degli artt. 32, commi 4 e 5 del d.P.R n. 600/1973, 51, comma 5 , del d.P.R n. 633/1972, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 39 (rectius:3), cod. proc. civ.. Si censura il capo de lla sentenza nella parte in cui, respingendo il primo motivo di appello, la Commissione avevaritenuto ammissibile la documentazione prodotta dalla contribuente in sede contenziosa, ritenendo che, pur se non era in discussione la tardività della produzionedocumentale da parte della società, potevano essere esercitati i poteri istruttori ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, al solo fine di tutelare il diritto di difesa del ricorrente,con ciò obliterando di fatto le preclusioni di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973; il l'art. 7 del decreto legislativo n. 546/199 2 , in tema di poteri delle commissioni tributarie, non poteva configurarsi come un potere ufficioso sostitutivo di omessi adempimenti istruttori posti dalla legge a carico del contribuente, men che mai in situazioni di acclarata negligenza; la preclusione processuale di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, era rilevabile anche d'ufficio, nel caso in cui il contribuente non avesse adempiuto all'invito di esibizione di documenti inoltrato dall'Ufficio e a condizione che quest'ultimo fosse stato invitato formalmente all'esibizione di documenti specifici e contestualmente notiziato delle conseguenze del proprio inadempimento, indipendentemente dalla sussistenza di un atteggiamento volitivo di tipo doloso da parte del soggetto contribuente che rifiutava l'esibizione dei documenti richiesti; costituiva presupposto imprescindibile, al fine della attribuzione di rilevanza giuridica alla condotta omissiva del contribuente invitato con il questionario a produrre documentazione, l'avvertimento della inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in sede amministrativa e contenziosa; così interpretata la norma, e correttamente ricostruita la sua finalità, l'art. 32, e con esso la fattispecie contemplata dall'art. 51 del d.P.R n. 633 del 1973, emergeva con chiarezza l'errore compiuto dalla Commissione tributaria regionale che non aveva considerato come l'Ufficio, nel richiedere l'esibizione della documentazione giustificativa non avesse posto in essere alcuna condotta censurabile o comunque tale da rendere inutilizzabile la documentazione tardivamente prodotta dal momento che sembravano essere state osservate le condizioni richieste dalle norme invocate per l'operatività della preclusione processuale; in particolare, risultava dagli atti del procedimento, e comunque tali circostanze erano pacifiche, che l'Ufficio aveva notificato alle società (DEFA ed EBC) e ai legali rappresentanti ([OSCURATO:PERSONA] e Gava) gli inviti ad esibire la documentazione necessaria, con l'indicazione analitica delle singole movimentazioni da giustificare e che aveva espressamente informato i contribuenti delle preclusioni che sarebbero discese dalla mancata produzione della documentazione; di contro, la Società, come evidenziato dall'Ufficio nei precedenti gradi di merito, non aveva dimostrato che la tardività era dipesa da cause a lei non imputabili, così come richiesto dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, né rilevava la circostanza, addotta dalla Società, che le scritture contabili erano depositate presso un professionista avente lo studio fuori regione, anche a fronte dell'ampio termine concessole per la produzione documentale. Il capo della sentenza impugnato risultava viziato anche sotto un ulteriore profilo, riguardante l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, così come ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, al fine esplicito di tutelare il diritto di difesa del ricorrente; l'esercizio dei poteri istruttori attribuiti alla Commissione Tributaria in funzione «recuperatoria» della documentazione non esibita dal contribuente, si poneva in palese contrasto con il principio dispositivo caratterizzante il processo tributario, con la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. e con l'ampiezza stessa del potere riconosciuto ai giudici tributari ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992; conseguentemente, la decisione della Commissione tributaria regionale, concretandosi in una acquisizione officiosa, ex art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, della documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie tardivamente prodotta, non appariva legittima. 2. Il secondo mezzo deduc e la falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.Rn. 600/1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R n. 633/1972 e art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Con il presente motivo si censura il capo della decisione della Commissione tributaria regionale, laddove ha respinto il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, e diretto a censurare le conclusioni della Commissione tributaria provinciale che, per un verso, aveva preso in considerazione solamente il valore residuale dei versamenti effettuati sul conto corrente [OSCURATO:PERSONA] di Siena n. 7153, pari ad euro 606.926,00, ritenendo insussistente un dettaglio delle singole somme, e, per altro verso, aveva annullato alcune riprese fiscali riguardanti singole movimentazioni pur in assenza di idonea documentazione tempestivamente esibita dalla società DEFA. In particolare, la decisione di secondo grado non era conforme a diritto nella parte in cui individuava la prova che il contribuente era tenuto ad assolvere al fine di superare la presunzione legale relativa rappresentata dalle risultanze delle indagini finanziarie. Con riferimento alla prima statuizione dei giudici di secondo grado, la censura in sede di appello dell'Ufficio aveva ad oggetto la ritenuta non corretta individuazione da parte dei giudici di primo grado della prova liberatoria dedotta dalla società DEFA, caratterizzata dalla sottrazione dall'ammontare complessivo dei versamenti oggetto di recupero (euro 1.374.926,00) di somme relative a specifiche «masse» di operazioni (i finanziamenti ministeriali, ifinanziamenti soci ed altre movimentazioni); la società DEFA avrebbe dovuto dimostrare le causali dei movimenti finanziari contenuti nella specifica elencazione allegata all'avviso di accertamento, dimostrando l'intervenuta loro considerazione ai fini della determinazione del reddito o la loro irrilevanza ai fini reddituali a mezzo giustificazione analitica di ogni singola movimentazione, e non già a mezzo giustificazione per «masse» o «tipologie» di movimenti finanziari. Per quanto concerne la seconda statuizione della Commissione tributaria regionale, secondo la quale non vi sarebbe mai stato il riconoscimento di versamenti ingiustificati, la stessa si poneva in contrasto con l'interpretazione data agli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché con la disciplina del riparto dell'onere probatorio; la Commissione tributaria regionale, a fronte della censura riguardante il riconoscimento della pretesa giustificazione di singole movimentazioni bancarie, in assenza di qualsivoglia documentazione, non aveva preso posizione sul tema, ritenendole giustificate e aveva ritenuto fosse stata effettuata una specifica analisi delle voci da parte della DEFA, senza tuttavia, verificare, in concreto, se tutte le movimentazioni effettuate dalla contribuente fossero state effettivamente giustificate (come risulta dalla pagina 8 dell'avviso di accertamento, l'Ufficio, esaminata la documentazione avversaria, aveva individuato una serie di movimentazioni rimaste del tutto prive di giustificazione); in conclusione, i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto sufficiente la deduzione di giustificazioni per «gruppi» di operazioni, in luogo di una verifica analitica delle singole movimentazioni, ed avendo mancatodi prendere atto dell'omessa giustificazione di alcune movimentazioni. In particolare, l'Ufficio aveva evidenziato le particolarità del rapporto commerciale intercorso tra la società DEFA e la sua principale fornitrice, la società EBC, rappresentate dai seguenti elementi: la coincidenza della sede sociale delle due società; l'esistenza di un vincolo di coniugio tra il socio unico della società DEFA ([OSCURATO:PERSONA]) e la socia unica della società EBC ([OSCURATO:PERSONA]); la costituzione della società EBC nell'anno 2009 e l'esercizio diattività imprenditoriale in favore della sola società DEFA negli anni 2009-2011, con conseguimento di rilevanti ricavi; il conseguimento da parte della società EBC di ricavi in misura superiore rispetto a quella giustificata dai titoli contrattuali stipulati con la società DEFA; l'assenza di una struttura imprenditoriale idonea allo svolgimento dei lavori appaltati (un solo socio, due dipendenti nell'anno 2010, un solo dipendente nell'anno 2011), in uno con il mancato ricorso a contratti di subappalto; inoltre, le risultanze delle indagini finanziarie avevano dato conto che gli importi di cui alle fatture emesse da EBC apparivano inspiegabili, alla luce del fatto che la società nel 2010 aveva solo due dipendenti e non avevano sostenuto costi per subappalti e che gli importi indicati in tali fatture di costo (euro 768.000) e l'importo versato alla stessa EBC ( euro 696.700) erano sensibilmente diversi;il rientro delle somme nelle casse della DEFA (che nell'anno in esame aveva dichiarato un volume d'affari di euro 1.667 ,00 ) da parte di EBC e [OSCURATO:PERSONA] per un totale di euro 879.843, 00 , importo superiore, comunque diverso, rispetto ai pagamenti in favore della EBC, si configurava come una partita di giro e non trovava alcuna giustificazione, anzi faceva sorgere ulteriori dubbi sulla veridicità dell' impianto contabile posto in essere e sulla effettività delle prestazioni eseguite da EBC ed anche la mancata risposta alle richieste dell'Ufficio dimostrava che il Contribuente non intendeva collaborare per fare chiarezza sulle operazioni intervenute fra le due società; l'Ufficio, tenuto conto di tutti gli elementi indicati, aveva qualificato inesistenti le operazioni poste in essere dalla società EBC ed aveva recuperato a tassazione sia i versamenti operati sul conto corrente [OSCURATO:PERSONA] di Siena n. 7153, al netto delle somme portate dalle fatture emesse dalla società EBC, ritenute una mera "partita di giro" in quanto contabilmente compensate con le dazioni di danaro versate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla società EBC nelle casse della società DEFA;sia l'IVA indetraibile sulle operazioni inesistenti compiute con la società EBC, euro 128.000,00, su un imponibile di euro 640.000,00. Pertanto, con riferimento alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti intercorse con la società EBC, stante la evidente situazione di deficit informativo per l'assenza di collaborazione da parte della società DEFA, l'Ufficio si era limitato a recuperare l'IVA indetraibile; a fronte di ciò, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la ripresa dell'Ufficio relativa all'inesistenza delle operazioni rese dalla società EBC fosse illegittima, poiché la fittizietà delle operazioni non sarebbe stata provata dall' Ufficio , con ciò operando un mal governo delle norme che regolavano la ripartizione dell'onere probatorio e di quelle disciplinanti il ragionamento presuntivo, con conseguente violazione dell'art. 19, comma 1 , del d.P.R. n. 633/1972 in tema di detraibilità dell'IVA da parte del cessionario, e dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 in materia di rettifica della dichiarazione IVA sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Commissione tributaria regionale aveva omesso di accertare, sulla base degli elementi presuntivi introdotti dall'Ufficio,se la realizzazione delle opere fosse effettivamente stata posta in essere da parte della società EBC, neocostituita, priva di dotazioni strumentali ed organizzative sufficiente al compimento di lavori di rilevante importo economico, e sotto il profilo della consapevolezza da parte della società DEFA della inesistenza soggettiva delle operazioni (anche tenuto conto della immediatezza dei rapporti tra la società DEFA e la società EBC, avendo particolare riguardo al vincolo di coniugio esistente tra i rispettivi soci amministratori, alla identità della sede sociale, ed alla esclusività del rapporto in essere tra la società DEFA e la società EBC, società quest'ultima priva di altri clienti); la Commissione tributaria regionale, inoltre, aveva commesso un ulteriore errore di diritto, poiché aveva attribuito rilevanza probatoria a circostanze fattuali non significative in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, quali l'effettiva realizzazione delle opere di ristrutturazione, l'intervenuta contabilizzazione delle fatture e l'assolvimento dell'IVA 4.Il quarto mezzo deduce la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Con il presente motivo si censura la decisione della C ommissione tributaria regionale nella parte in cuiaveva ritenuto che le presunzioni tratte dall'Ufficio al fine di dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse con la società EBC contrastavano con la «incontestata realizzazione della struttura alberghiera e la presenza di un controllo positivo effettuato dalla banca Monte dei Paschi di Siena ai fini del finanziamento statale»; la Commissione tributaria regionale non aveva soggettiva; i giudici di secondo grado avevano commesso un errore di diritto nell'escludere la rilevanza dell'assenza di una struttura organizzativa in capo alla società EBC e la immediatezza dei rapporti con la società DEFA (anche in ragione della identità di sede sociale e del vincolo di coniugio in essere tra i rispettivi soci unici) ai fini della valutazione della inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di ripresa fiscale. 4.1L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. 4.2Ed invero, in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art.32 del d .P.R. n. 600 del 1973in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d .P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 del d .P.R. n. 600citato, quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d .P.R. n. 633richiamato, quanto all'IVA, poiché - ferm a restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ave si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria(Cass., 22 settembre 2022, n. 27794; Cass., 15 settembre 2022, n. 27158). 4.3 La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce, dunque, di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, salvo che si verifichi la duplice condizione che la documentazione venga depositata in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo, e che il contribuente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile. Il conseguente corollario è che l a tempestiva produzione della documentazione in allegato al ricorso introduttivo del contribuente, necessaria al fine di evitare di incorrere nella preclusione istruttoria, discende dalla correlazione di detta documentazione con la contestuale etempestiva allegazione della non imputabilità del mancato deposito della medesima documentazione in sede amministrativa. 4.4Nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alle società (DEFA ed EBC) e ai legali rappresentanti ([OSCURATO:PERSONA] e Gava) gli inviti ad esibire la documentazione necessaria «a fornire chiarimenti relativamente alle movimentazioni bancarie registrate sui conti correnti a lei intestati o di cui ha avuto la disponibilità, nell'anno 2010, e di cui si allegano le movimentazioni» sia alle società DEFA ed EBC, con l'indicazione analitica delle singole movimentazioni da giustificare e ha espressamente informato i contribuenti delle preclusioni che sarebbero discese dalla mancata produzione della documentazione specificando quanto segue: «La informiamo che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del d P.R. n. 600/1973, come integrato dall'art. 25 della legge n. 28/1999)» (cfr. pag. 15 e 16 del ricorso per cassazione); a fronte di ciò, dalla narrativa della sentenza impugnata non risulta che la società contribuente abbia dedotto di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a essa non imputabile(diversamente da quanto affermato nel controricorso), risultando, invece, certo il fatto che la società resistente abbia presentato la documentazione a sostegno delle proprie difese solo nella fase contenziosa di primo grado (cfr. pagine 2 e 5 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili i documenti già richiesti in sede amministrativa, prodotti tardivamente in primo grado, senza avere considerato sefosse stato allegato e provato che la mancata produzione in sede amministrativa dei documenti fosse stata ascrivibile a causa non imputabile alla società contribuente, affermando, per converso, che la decisione dovessetrovare fondamento anche sulla documentazione presentata dalla parte resistente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non ha fatto buon governo dei suindicati principi. 4.5E' pure fondato l'ulteriore profilo di censura, dedotto in relazione all'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, dovendosi richiamare, al riguardo, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «Nel processo tributario, retto dal principio misto acquisitivo-dispositivo, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, stante l'abrogazione del comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere officioso in «supplenza» della parte probatoriamente inerte), attribuisce alle commissioni tributarie, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, un potere di «soccorso istruttorio» che, motivatamente, può essere esercitato non per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio ma solo in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in quanto non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata» (Cass., 11 maggio 2021, n. 12383;Cass., 31 luglio 2020, n. 16476; Cass., 22 giugno 2019, n. 14960). In particolare, «il potere di indagine autonoma del Giudice tributario è esercitabile, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, quando gli elementi di giudizio già in atti od acquisiti non siano sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata. Questo potere sopravvive alla riconosciuta natura dispositiva del processo tributario, sancita anche da Corte cost. n. 109 del 2007 che ha nei detti termini delineato i limiti dei poteri di cui all'art. 7 comma 1, anche a seguito dell'abrogazione del successivo comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere d'ufficio in «supplenza» della parte probatoriamente inerte) » (cfr. Cass., 11 maggio 2021, n. 12383, richiamata, in motivazione). 4.6 La sentenza impugnata va, dunque, cassata anche sotto questo specifico profilo, avendo erroneamente richiamato i poteri delle Commissioni tributarie di richiedere atti e informazioni ai fini istruttori di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1972 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 5. Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo , con assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla determinazione delle spese del giudiz
Sentenza Cassazione n. 01606/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris