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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28366/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dedu- cendo il primo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85bis Dpr. 309/90 in base ai quali si è rite- nuto di confiscare il danaro sequestrato e il secondo in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibili i proposti ricorsi.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che, a,A far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'il- legalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.2.

Manifestamente infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggia- mento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio dì cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro e dei telefoni cellulari irrogata in una fattispecie quale quella della de- tenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegalmente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in rela- zione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione).

Tuttavia, come si anticipava, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto opina il ricorrente, il danaro non è stato sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., bensì, come esplicita chiaramente il giu- dice del patteggiamento, ai sensi dell'art. 85-bis D.P.R. 309/90, essendo il patteg- giamento intervenuto in relazione alla detenzione al fine di cessione a terzi di ha- shish non connotata da lieve entità ed in quanto i due imputati sono risultati so- stanzialmente privi di documentate fonti di reddito certo, posto che se è vero la difesa dell'Elbouazzaoui ha depositato in udienza domanda di emersione, il proce- dimento risulta ancora in corso e lo stesso arrestato, nel corso delle domande preliminari all'interrogatorio di convalida, ha dichiarato di avere soltanto un lavoro saltuario, di vaga identificazione.

Ed a fronte di ciò i due sono stati trovati nel possesso di un'importante somma che appare all'evidenza sproporzionata alle loro fonti lecite.

Ebbene, il giudice del patteggiamento ha correttamente applicato la norma secondo cui, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90.

L'art. 85-bis Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D.Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con- cernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale".

E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/4/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta per- sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utiliz- zato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'ob- bligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dedu- cendo il primo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85bis Dpr. 309/90 in base ai quali si è rite- nuto di confiscare il danaro sequestrato e il secondo in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibili i proposti ricorsi. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che, a,A far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'il- legalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.2. Manifestamente infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggia- mento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio dì cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro e dei telefoni cellulari irrogata in una fattispecie quale quella della de- tenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegalmente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in rela- zione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione). Tuttavia, come si anticipava, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto opina il ricorrente, il danaro non è stato sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., bensì, come esplicita chiaramente il giu- dice del patteggiamento, ai sensi dell'art. 85-bis D.P.R. 309/90, essendo il patteg- giamento intervenuto in relazione alla detenzione al fine di cessione a terzi di ha- shish non connotata da lieve entità ed in quanto i due imputati sono risultati so- stanzialmente privi di documentate fonti di reddito certo, posto che se è vero la difesa dell'Elbouazzaoui ha depositato in udienza domanda di emersione, il proce- dimento risulta ancora in corso e lo stesso arrestato, nel corso delle domande preliminari all'interrogatorio di convalida, ha dichiarato di avere soltanto un lavoro saltuario, di vaga identificazione. Ed a fronte di ciò i due sono stati trovati nel possesso di un'importante somma che appare all'evidenza sproporzionata alle loro fonti lecite. Ebbene, il giudice del patteggiamento ha correttamente applicato la norma secondo cui, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90. L'art. 85-bis Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D.Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con- cernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/4/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta per- sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utiliz- zato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'ob- bligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma
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