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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 18542/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 477/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; – c.ricorrente / r.incidentale – avverso la sentenza n. 481/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022

1. La vicenda processuale, per qual che qui rileva, può Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 sintetizzarsi nei termini che seguono.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], erede universale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la convenuta fosse condannata a chiudere talune vedute dirette aperte sul fondo attoreo in violazione dell’art. 905 cod. civ. e a risarcire il danno.

La convenuta si difese assumendo che il terreno circostante, sul quale veniva praticato l’affaccio, era di sua esclusiva proprietà e, in via di subordine, che il predetto fondo costituiva parte comune indivisa delle unità immobiliari che su di esso si affacciavano.

1.1.1. Il Tribunale, accolta la domanda principale e rigettata quella riconvenzionale, condannò la convenuta a eliminare le vedute.

1.1.2. La Corte d’appello di Perugia, rigettata l’impugnazione della Fornaciari, confermò la decisione di primo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi e l’intimata resisteva con controricorso, in seno al quale avanzava ricorso incidentale tardivo condizionato, articolato su un solo motivo.

Entrambe le parti indi depositavano memorie illustrative.

3. Venuto il processo in trattazione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio disponeva la trattazione in pubblica udienza.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

All’approssimarsi della pubblica udienza [OSCURATO:PERSONA] depositava ulteriore memoria.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso <<per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale per la declaratoria di inammissibilità degli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale>>.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022

1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Assume la Canneori che la sentenza impugnata aveva reso motivazione contraddittoria in ordine alla proprietà del terreno sul quale le vedute si affacciavano, specie confrontando la relazione del ctu con le affermazioni della Corte d’appello, la quale, dopo aver sostenuto non essersi potuto appurare a chi si appartenesse il terreno, senza rendere spiegazione confermava la statuizione di primo grado.

1.1. L’insieme censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

1.1.1. In primo e assorbente luogo la critica non coglie, nel suo complesso, la “ratio decidendi”.

La sentenza, dopo avere affermato che <<in più parti dell’appello si sostiene che, nella incertezza di univoca indicazione degli atti notarili si possa fare riferimento alle risultanze catastali e questa è espressamente qualificata come corte comune (cfr. pag. 18 dell’atto d’appello)>>, conclude in punto di diritto, con manifestata adesione alla sentenza di questa Corte n. 12989/2008, nel senso che <<in tema di rispetto delle distanze legali per l’apertura di luci e vedute, le prescrizioni contenute nell’art. 905 si applicano anche quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in quanto in comproprietà tra le parti in causa, poiché la qualità comune del bene su cui ricade la veduta non esclude il rispetto delle distanze predette>> (603543).

Una tale “ratio decidendi”, che rende vana l’eccezione riconvenzionale (così espressamente qualificata anche con l’atto d’appello) di proprietà esclusiva dell’area, non risulta precipuamente attinta dalle critiche di cui sopra.

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022

1.1.2. In disparte è appena il caso di soggiungere che L'art. 360, Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

1.1.3. Sotto altro profilo, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

1.1.4. Infine va osservato che si avrebbe violazione dell’art.2697 cod. civ. nel caso in cui il giudice ponesse a carico della parte non onerata dalla legge il carico probatorio, non già allorquando, rispettato il riparto dell’onere, sulla base delle emergenze istruttorie, ricostruisca la vicenda fattuale, diversamente da come pretenda il ricorrente (cfr., ex multis, Cass. n. 17313/2020).

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2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 applicazione dell’art. 905 cod. civ., in relazione all’art. 1102 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Sostiene la Canneori che, in aderenza alle indicazioni di legittimità, poiché “nemini res sua servit”, sui cortili condominiali o comunque comuni ognuno dei proprietari degli immobili che su di essi si affacci può aprire luci e vedute senza rispettare le distanze.

2.1. Il motivo deve essere rigettato.

Secondo un primo orientamento (quello a cui fa riferimento la ricorrente) questa Corte aveva manifestato l’avviso che l'apertura di finestre su area di proprietà comune ed indivisa tra le parti costituisce opera inidonea all'esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio "nemini res sua servit", che per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta, pertanto, anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, con il solo limite, posto dall'art.1102 cod. civ., di non alterare la destinazione del bene comune o di non impedirne l'uso da parte degli altri comproprietari (Sez. 2, n. 20200, 19/10/2005, Rv. 584211; conf., ex multis, Cass.n. 4386/2007, Cass. n. 13874/2010).

Successivamente, dando continuità all’indirizzo un tempo minoritario (si veda, ad es., Cass. n. 12989/2008 cit.), questa Corte si è discostata radicalmente da quell’orientamento con giurisprudenza più volte reiterata, anche assai di recente, che il Collegio pienamente condivide, statuendo che nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altriNumero di raccolta generale 18542/2022menti per Data pubblicazione 08/06/2022 imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (Sez. 2, n. 7971, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 664315; conf.

Sez. 2, n. 26807, 21/10/2019, Rv. 655658; Sez. 2, n. 26807/2019).

3. In considerazione dell’epilogo il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

4. Il mutamento di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 477/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; – c.ricorrente / r.incidentale – avverso la sentenza n. 481/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 1. La vicenda processuale, per qual che qui rileva, può Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 sintetizzarsi nei termini che seguono. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], erede universale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la convenuta fosse condannata a chiudere talune vedute dirette aperte sul fondo attoreo in violazione dell’art. 905 cod. civ. e a risarcire il danno. La convenuta si difese assumendo che il terreno circostante, sul quale veniva praticato l’affaccio, era di sua esclusiva proprietà e, in via di subordine, che il predetto fondo costituiva parte comune indivisa delle unità immobiliari che su di esso si affacciavano. 1.1.1. Il Tribunale, accolta la domanda principale e rigettata quella riconvenzionale, condannò la convenuta a eliminare le vedute. 1.1.2. La Corte d’appello di Perugia, rigettata l’impugnazione della Fornaciari, confermò la decisione di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi e l’intimata resisteva con controricorso, in seno al quale avanzava ricorso incidentale tardivo condizionato, articolato su un solo motivo. Entrambe le parti indi depositavano memorie illustrative. 3. Venuto il processo in trattazione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio disponeva la trattazione in pubblica udienza. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. All’approssimarsi della pubblica udienza [OSCURATO:PERSONA] depositava ulteriore memoria. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso <<per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale per la declaratoria di inammissibilità degli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale>>. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Assume la Canneori che la sentenza impugnata aveva reso motivazione contraddittoria in ordine alla proprietà del terreno sul quale le vedute si affacciavano, specie confrontando la relazione del ctu con le affermazioni della Corte d’appello, la quale, dopo aver sostenuto non essersi potuto appurare a chi si appartenesse il terreno, senza rendere spiegazione confermava la statuizione di primo grado. 1.1. L’insieme censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità. 1.1.1. In primo e assorbente luogo la critica non coglie, nel suo complesso, la “ratio decidendi”. La sentenza, dopo avere affermato che <<in più parti dell’appello si sostiene che, nella incertezza di univoca indicazione degli atti notarili si possa fare riferimento alle risultanze catastali e questa è espressamente qualificata come corte comune (cfr. pag. 18 dell’atto d’appello)>>, conclude in punto di diritto, con manifestata adesione alla sentenza di questa Corte n. 12989/2008, nel senso che <<in tema di rispetto delle distanze legali per l’apertura di luci e vedute, le prescrizioni contenute nell’art. 905 si applicano anche quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in quanto in comproprietà tra le parti in causa, poiché la qualità comune del bene su cui ricade la veduta non esclude il rispetto delle distanze predette>> (603543). Una tale “ratio decidendi”, che rende vana l’eccezione riconvenzionale (così espressamente qualificata anche con l’atto d’appello) di proprietà esclusiva dell’area, non risulta precipuamente attinta dalle critiche di cui sopra. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 1.1.2. In disparte è appena il caso di soggiungere che L'art. 360, Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 1.1.3. Sotto altro profilo, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 1.1.4. Infine va osservato che si avrebbe violazione dell’art.2697 cod. civ. nel caso in cui il giudice ponesse a carico della parte non onerata dalla legge il carico probatorio, non già allorquando, rispettato il riparto dell’onere, sulla base delle emergenze istruttorie, ricostruisca la vicenda fattuale, diversamente da come pretenda il ricorrente (cfr., ex multis, Cass. n. 17313/2020). F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 applicazione dell’art. 905 cod. civ., in relazione all’art. 1102 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Sostiene la Canneori che, in aderenza alle indicazioni di legittimità, poiché “nemini res sua servit”, sui cortili condominiali o comunque comuni ognuno dei proprietari degli immobili che su di essi si affacci può aprire luci e vedute senza rispettare le distanze. 2.1. Il motivo deve essere rigettato. Secondo un primo orientamento (quello a cui fa riferimento la ricorrente) questa Corte aveva manifestato l’avviso che l'apertura di finestre su area di proprietà comune ed indivisa tra le parti costituisce opera inidonea all'esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio "nemini res sua servit", che per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta, pertanto, anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, con il solo limite, posto dall'art.1102 cod. civ., di non alterare la destinazione del bene comune o di non impedirne l'uso da parte degli altri comproprietari (Sez. 2, n. 20200, 19/10/2005, Rv. 584211; conf., ex multis, Cass.n. 4386/2007, Cass. n. 13874/2010). Successivamente, dando continuità all’indirizzo un tempo minoritario (si veda, ad es., Cass. n. 12989/2008 cit.), questa Corte si è discostata radicalmente da quell’orientamento con giurisprudenza più volte reiterata, anche assai di recente, che il Collegio pienamente condivide, statuendo che nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altriNumero di raccolta generale 18542/2022menti per Data pubblicazione 08/06/2022 imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (Sez. 2, n. 7971, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 664315; conf. Sez. 2, n. 26807, 21/10/2019, Rv. 655658; Sez. 2, n. 26807/2019). 3. In considerazione dell’epilogo il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 4. Il mutamento di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 477/2017 Numero sezionale 1029/2022 pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma Numero di raccolta generale 18542/2022Data pubblicazione 08/06/2022 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7
Sentenza Cassazione n. 18542/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris