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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10021/2026

Testo disponibile della fonte

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del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’odierno ricorrente, cittadino albanese, ha proposto opposizioneavverso il provvedimento n.

Prot. 004/2025, emesso in data 28/05/2025dalla Questura di Cuneo (e notificato in pari data) con cui veniva disposto(in conseguenza del decreto di espulsione Prot. 044/2025-Gm emesso indata 21/05/2025) il suo accompagnamento coattivo alla frontiera.Numero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/20262.

Nel decreto di convalida, il Giudice di pace si legge che: «rilevato cherisulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da precedente provvedimentoemesso dal Questore di Cuneo in data 2.12.2024, CAT.A12 n.219/2024/Imm di rigetto di istanza di rilascio di permesso di soggiornoper motivi familiari, in quanto manifestamente infondata; rilevatoconseguentemente che risulta pacifica la irregolarità della permanenza delQEMEQI sul territorio nazionale e che nulla osta quindi alla convalida delprovvedimento del Questore di cui trattasi - irrilevante sul punto la revocadi altro provvedimento di convalida già emessa da altro giudice di questoUfficio, convalida che per inciso era inerente ad altro tipo diprovvedimento questorile; non concedibile d’altra parte un termine perlasciare volontariamente il territorio nazionale, stante il provvedimento dicui sopra di rigetto di istanza di rilascio di permesso di soggiorno eirrilevante sul punto la sola presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] didomanda per il rilascio di partita IVA-, non sussistendo inoltre causeostative all’espulsione, neppure ex art. 19 D. L.vo 286/98, irrilevanti sulpunto gli elementi forniti dal ricorrente, quali la avviata pratica perottenere la partita IVA nonché la disponibilità di idoneo alloggio dovepotere essere rintracciato».3.

Avverso decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero, affidato a due motivi di impugnazione.4.

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Cuneo non si sono difesi concontroricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini dellapartecipazione alla eventuale udienza di discussione della causa.5.

A seguito della proposta di definizione accelerata del ConsigliereDelegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, c.p.c. e ha quindi depositato una memoria.Ragioni della decisione1.Preliminarmente, osserva il Collegio che parte ricorrente, unitamenteall’istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., ha depositato la copia dellaNumero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/2026consegna e dell’accettazione della notifica del ricorso all’Avvocatura delloStato (in data 18.9.2025), in ossequio del termine di 30 giorni assegnatodal Collegio in pari data.2.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge: art. 360 c.1 n. 4 cpc in riferimento all’art. 132 c.p.c. e comunque violazione art. 13co. 4 D.lgs. 286/1998 e all’art. 14 stesso decreto e nullità della convalidaemessa dal Giudice di Pace di Cuneo”, il ricorrente censura la decisioneimpugnata, nella parte in cui il giudice della convalida si sarebbe limitato arichiamare il provvedimento del Questore, senza chiarire le ragioni dellalegittimità dell’operato della pubblica amministrazione.2.1.

Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, come risulta dalla motivazione della decisionesopra riportata, dopo aver affermato che «il provvedimento oggetto diconvalida sufficientemente motivato, come risulta per tabulas dallasemplice lettura del provvedimento medesimo», ha preso in esame(sebbene sinteticamente) le ragioni che hanno portato a ritenereinsussistente la possibilità di concedere il termine per la partenzavolontaria.

In particolare, è stato affermato che l’istanza di rilascio per ilpermesso di soggiorno era stata rigettata perché manifestamenteinfondata e che la richiesta di rilascio di partita IVA doveva essere ritenutoun elemento irrilevante.3.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge: art. 360c. 1 n. 3 cpc in riferimento all’art. 13 co.- 4 e 5 D.lgs. 286/1998 e all’art.14 stesso decreto e nullità della convalida emessa dal Giudice di Pace diCuneo” si lamenta come il giudice di prime cure, in violazione delle normerichiamate, abbia confuso il presupposto per la richiesta di partenzavolontaria con la situazione di eventuale irregolarità di partenza.3.1.

Anche il secondo motivo è infondato.In primo luogo, occorre precisare che, nel presente giudizio, si discute diprofili attinenti all’esecuzione dell'espulsione, vale a dire solo del giudizioNumero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/2026di convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera,mediante il quale si realizza, appunto, l'esecuzione coattiva del rimpatrioin difetto della spontanea ottemperanza da parte dell'espulso e si realizzanel contempo una limitazione della libertà personale dello straniero.3.2.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, neltesto applicabile ratione temporis: «4.

L'espulsione è eseguita dal questorecon accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelleipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste ilrischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permessodi soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata ofraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero nonabbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui alcomma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure dicui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi dicui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata dispostal'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza diuna sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»Ove non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato allafrontiera, il Questore deve dare adeguata informazione allo straniero dellafacoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, medianteschede informative plurilingue (anche attraverso programmi di rimpatriovolontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter d.lgs. cit.), e solo se ilcittadino straniero non formula tale richiesta l’Autorità procede ad eseguirel’espulsione mediante accompagnamento coattivo (cfr. commi 5,

5.1. e 5.2dell’art. 13 d.lgs. cit.).Com’è noto, ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. cit., «Il giudiceprovvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto oreNumero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/2026successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisitiprevisti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.»Compito del Giudice di Pace è, dunque, verificare che nella singolafattispecie sia integrata una delle ipotesi sopra elencate, che consentanodi procedere direttamente all’accompagnamento alla frontiera, dandoneconto nel provvedimento impugnato, il quale, infatti, deve esseremotivato.Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto la legittimità del provvedimentoadottato sul rilievo che, in data 2.12.2024, l’istanza di rilascio di permessodi soggiorno per motivi familiari era stata rigettata in quantomanifestamente infondata.

Ricorre, pertanto, l’ipotesi prevista dal citatoart. 13, comma 4, lett. c).4.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, inassenza di attività difensiva dell’intimato.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierno ricorrente, cittadino albanese, ha proposto opposizioneavverso il provvedimento n. Prot. 004/2025, emesso in data 28/05/2025dalla Questura di Cuneo (e notificato in pari data) con cui veniva disposto(in conseguenza del decreto di espulsione Prot. 044/2025-Gm emesso indata 21/05/2025) il suo accompagnamento coattivo alla frontiera.Numero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/20262. Nel decreto di convalida, il Giudice di pace si legge che: «rilevato cherisulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da precedente provvedimentoemesso dal Questore di Cuneo in data 2.12.2024, CAT.A12 n.219/2024/Imm di rigetto di istanza di rilascio di permesso di soggiornoper motivi familiari, in quanto manifestamente infondata; rilevatoconseguentemente che risulta pacifica la irregolarità della permanenza delQEMEQI sul territorio nazionale e che nulla osta quindi alla convalida delprovvedimento del Questore di cui trattasi - irrilevante sul punto la revocadi altro provvedimento di convalida già emessa da altro giudice di questoUfficio, convalida che per inciso era inerente ad altro tipo diprovvedimento questorile; non concedibile d’altra parte un termine perlasciare volontariamente il territorio nazionale, stante il provvedimento dicui sopra di rigetto di istanza di rilascio di permesso di soggiorno eirrilevante sul punto la sola presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] didomanda per il rilascio di partita IVA-, non sussistendo inoltre causeostative all’espulsione, neppure ex art. 19 D. L.vo 286/98, irrilevanti sulpunto gli elementi forniti dal ricorrente, quali la avviata pratica perottenere la partita IVA nonché la disponibilità di idoneo alloggio dovepotere essere rintracciato».3. Avverso decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero, affidato a due motivi di impugnazione.4. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Cuneo non si sono difesi concontroricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini dellapartecipazione alla eventuale udienza di discussione della causa.5. A seguito della proposta di definizione accelerata del ConsigliereDelegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, c.p.c. e ha quindi depositato una memoria.Ragioni della decisione1.Preliminarmente, osserva il Collegio che parte ricorrente, unitamenteall’istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., ha depositato la copia dellaNumero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/2026consegna e dell’accettazione della notifica del ricorso all’Avvocatura delloStato (in data 18.9.2025), in ossequio del termine di 30 giorni assegnatodal Collegio in pari data.2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge: art. 360 c.1 n. 4 cpc in riferimento all’art. 132 c.p.c. e comunque violazione art. 13co. 4 D.lgs. 286/1998 e all’art. 14 stesso decreto e nullità della convalidaemessa dal Giudice di Pace di Cuneo”, il ricorrente censura la decisioneimpugnata, nella parte in cui il giudice della convalida si sarebbe limitato arichiamare il provvedimento del Questore, senza chiarire le ragioni dellalegittimità dell’operato della pubblica amministrazione.2.1. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, come risulta dalla motivazione della decisionesopra riportata, dopo aver affermato che «il provvedimento oggetto diconvalida sufficientemente motivato, come risulta per tabulas dallasemplice lettura del provvedimento medesimo», ha preso in esame(sebbene sinteticamente) le ragioni che hanno portato a ritenereinsussistente la possibilità di concedere il termine per la partenzavolontaria. In particolare, è stato affermato che l’istanza di rilascio per ilpermesso di soggiorno era stata rigettata perché manifestamenteinfondata e che la richiesta di rilascio di partita IVA doveva essere ritenutoun elemento irrilevante.3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge: art. 360c. 1 n. 3 cpc in riferimento all’art. 13 co.- 4 e 5 D.lgs. 286/1998 e all’art.14 stesso decreto e nullità della convalida emessa dal Giudice di Pace diCuneo” si lamenta come il giudice di prime cure, in violazione delle normerichiamate, abbia confuso il presupposto per la richiesta di partenzavolontaria con la situazione di eventuale irregolarità di partenza.3.1. Anche il secondo motivo è infondato.In primo luogo, occorre precisare che, nel presente giudizio, si discute diprofili attinenti all’esecuzione dell'espulsione, vale a dire solo del giudizioNumero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/2026di convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera,mediante il quale si realizza, appunto, l'esecuzione coattiva del rimpatrioin difetto della spontanea ottemperanza da parte dell'espulso e si realizzanel contempo una limitazione della libertà personale dello straniero.3.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, neltesto applicabile ratione temporis: «4. L'espulsione è eseguita dal questorecon accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelleipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste ilrischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permessodi soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata ofraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero nonabbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui alcomma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure dicui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi dicui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata dispostal'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza diuna sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»Ove non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato allafrontiera, il Questore deve dare adeguata informazione allo straniero dellafacoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, medianteschede informative plurilingue (anche attraverso programmi di rimpatriovolontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter d.lgs. cit.), e solo se ilcittadino straniero non formula tale richiesta l’Autorità procede ad eseguirel’espulsione mediante accompagnamento coattivo (cfr. commi 5, 5.1. e 5.2dell’art. 13 d.lgs. cit.).Com’è noto, ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. cit., «Il giudiceprovvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto oreNumero registro generale 14896/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 10021/2026Data pubblicazione 18/04/2026successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisitiprevisti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.»Compito del Giudice di Pace è, dunque, verificare che nella singolafattispecie sia integrata una delle ipotesi sopra elencate, che consentanodi procedere direttamente all’accompagnamento alla frontiera, dandoneconto nel provvedimento impugnato, il quale, infatti, deve esseremotivato.Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto la legittimità del provvedimentoadottato sul rilievo che, in data 2.12.2024, l’istanza di rilascio di permessodi soggiorno per motivi familiari era stata rigettata in quantomanifestamente infondata. Ricorre, pertanto, l’ipotesi prevista dal citatoart. 13, comma 4, lett. c).4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, inassenza di attività difensiva dell’intimato.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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