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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25241/2022

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ato la seguente ORDINANZA I (\.;TZ314.) sul ricorso 20198-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25 , presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6492/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per IRPEF; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che mentre l'Ufficio ha evidenziato molteplici elementi presuntivi (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, irreperibilità dello stesso nel luogo di residenza all'epoca della verifica, assenza di qualsivoglia struttura societaria presso la sede sociale, assenza di documentazione riferita alla società presso l'intermediario incaricato della presentazione della dichiarazione dei redditi della società etc.) per contro la parte contribuente non ha fornito alcun elemento documentale (bilanci societari oppure estratti conto della società e/o personali) per confutare la ricostruzione dell'Ufficio e in questo quadro e nell'assenza radicale di scritture contabili risulta legittimo l'accertamento induttivo nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, fondato sugli elementi (volume d'affari e totale degli acquisti) desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla società, tanto più in ragione della sua irreperibilità e dell'assenza di strutture societarie all'epoca della verifica nonché dell'avvenuta Ric. 2020 n. 20198 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Ufficio rimasta senza esito cosicché è infondata la doglianza del contribuente relativa all'asserita violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e lo stesso contribuente, nel suo appello, espone che non avrebbe potuto fornire all'Ufficio la documentazione richiesta per averla consegnata al procuratore della società Italiana Frigo all'atto della cessione della società, senza però enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere e dunque l'eccezione si configura come pretestuosa; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000 per avere la sentenza impugnata considerato legittimo l'avviso di accertamento nonostante non fosse stato esperito il contraddittorio preventivo sulla base della considerazione che il contribuente non avrebbe potuto offrire la cd. prova di resistenza; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per essere la motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta Ric. 2020 n. 20198 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -3- sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA I (\.;TZ314.) sul ricorso 20198-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25 , presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6492/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per IRPEF; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che mentre l'Ufficio ha evidenziato molteplici elementi presuntivi (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, irreperibilità dello stesso nel luogo di residenza all'epoca della verifica, assenza di qualsivoglia struttura societaria presso la sede sociale, assenza di documentazione riferita alla società presso l'intermediario incaricato della presentazione della dichiarazione dei redditi della società etc.) per contro la parte contribuente non ha fornito alcun elemento documentale (bilanci societari oppure estratti conto della società e/o personali) per confutare la ricostruzione dell'Ufficio e in questo quadro e nell'assenza radicale di scritture contabili risulta legittimo l'accertamento induttivo nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, fondato sugli elementi (volume d'affari e totale degli acquisti) desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla società, tanto più in ragione della sua irreperibilità e dell'assenza di strutture societarie all'epoca della verifica nonché dell'avvenuta Ric. 2020 n. 20198 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Ufficio rimasta senza esito cosicché è infondata la doglianza del contribuente relativa all'asserita violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e lo stesso contribuente, nel suo appello, espone che non avrebbe potuto fornire all'Ufficio la documentazione richiesta per averla consegnata al procuratore della società Italiana Frigo all'atto della cessione della società, senza però enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere e dunque l'eccezione si configura come pretestuosa; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000 per avere la sentenza impugnata considerato legittimo l'avviso di accertamento nonostante non fosse stato esperito il contraddittorio preventivo sulla base della considerazione che il contribuente non avrebbe potuto offrire la cd. prova di resistenza; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per essere la motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta Ric. 2020 n. 20198 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e ri
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