CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 21/11/2024 dal Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]:uratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rirT io della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessor a di cui all'art. 29 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre ar ni, sette mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti di corruzione e di finanziameni illecito dei partiti. Il Tribunale nella sentenza impugnata ha escluso l'applicazione all'i -nputato delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. e, al conte npo, ha dichiarato Croce interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso questa sentenza e ne chiedono l'annullamento. Con unico motivo, i difensori censurano la violazione dell'art. 29 c( d. pen., in quanto il ricorrente è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 13 durata di cinque anni, ancorché la richiesta di applicazione della pena fosse sub Drdinata all'esenzione dall'applicazione di tali pene, secondo quanto previsto dalr irt. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen. Ove il Tribunale avesse inteso superare l'accordo delle parti in or line alla mancata applicazione delle pene accessorie, in conformità al disposto dell' Irt. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., avrebbe dovuto rigettare la richiesta di app icazione pena. I difensori rilevano, inoltre, che la previsione di cui all'art. 29 coc. pen. è generale rispetto a quella di cui all'art. 317-bis cod. pen. e, dunque, lon può essere applicata quando questa ipotesi sia esclusa. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 mar !o 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senta rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena acce ;soda di cui all'art. 29 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo, i difensori censurano la violazione dell'art. 29 c pen., in quanto il ricorrente è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per I a durata di cinque anni, malgrado la richiesta di applicazione della pena fosse subordinata all'esenzione dall'applicazione di tali pene ai sensi dell'art. 444, comma 3- bis, cod. proc. pen. 3. Il motivo è ammissibile, in quanto, in conformità al disposto dell' ìrt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deduce un difetto di correlazione tra la rii:hiesta e la sentenza. In tema di patteggiamento, è, del resto, ammissibile il ricorso per ca ;sazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in quest ) caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis: $ ez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. Rv. 277552 - 01; conf. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01, con riferimento alla ri :orribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiannento che ha appli:ato una misura di sicurezza che non ha formato oggetto dell'accordo delle parti). Il motivo è, inoltre, fondato. L'art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen. sancisce che «Nei procedir lenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- -er, 319- quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice pnale , la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzil Ine dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a i ali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene acc!ssorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere c Dncessa, rigetta la richiesta». Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di l( gittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: 5 ez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), risulta espressamen :e che la richiesta di applicazione della pena presentata congiuntamente dalle )arti era subordinata all'esenzione dall'applicazione delle pene accessorie. Il Tribunale di Messina, tuttavia, dopo aver applicato al ricorrente [il pena di tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti di corruzl )ne e di finanziamento illecito dei partiti, ha escluso l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. e, al contempo, ha dichiarato I' mputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Questa ultima statuizione è, tuttavia, illegittima, in quanto contras:a con la richiesta delle parti, accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, di E scludere l'applicazione delle pene accessorie in conformità al disposto dell'art. [OSCURATO:PERSONA]. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen. Del resto, stante la natura speciale dell'art. 317-bis cod. pen. risp etto alla previsione generale dell'art. 29 cod. pen., l'accordo relativo all'esenzi( ne delle pene accessorie prevista dalla disciplina speciale non può che riguarda .e anche l'esonero relativo alla previsione generale sulle pene accessorie. 4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere nnullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'int, Tdizione dai pubblici uffici, che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'app icazione della pena accessoria dell'inter