CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 17763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26459/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Lanciano L.tto Mons.[OSCURATO:PERSONA]Anniballe 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 964/2021 depositata il 15/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza 960/2021 la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A avverso la pronuncia del Tribunale di Sulmona con cui erano state rigettate le pretese azionate verso la Banca dirette ad. accertare e dichiarare la nullità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali: di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna S.c.r. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Va preliminarmente rilevato che non vi è prova dell'avvenuto deposito da parte del ricorrente principale della copia della sentenza munita della relativa notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., benché questi abbia allegato che tale attività notificatoria sia stata posta in essere, né la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice; -la notifica del ricorso non rispetta poi la c.d. prova di resistenza, nel senso che, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (22.6.2021), il ricorso risulta notificato oltre il termine di giorni sessanta (9.11.2021); -ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non essendo consentito a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma