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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 agosto 2023

Cassazione n. 51497/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 17 agosto 2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di L'Aquila in data 17 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Urbino in data 22 aprile 2009 per il reato di omicidio volontario.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA].

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 17 agosto 2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di L'Aquila in data 17 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Urbino in data 22 aprile 2009 per il reato di omicidio volontario. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 51497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris