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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43924/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranei al sindacato di legittimità e avulsi dalla nozione di travisamento della prova, risultando per contro che la Corte di appello ha affrontato i profili di censura con corretti argomenti giuridici, che venivano a superare le prospettazioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, dove si rinviene la non manifestamente illogica ricostruzione delle specifiche modalità del fatto e del grado di colpevolezza da esse desumibili, nonché l'entità del pericolo, che portavano ragionevolmente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all'abbandono dello zaino sul treno non si trattava di condotta post delictum, posto che la detenzione dello stupefacente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae sino a quando è in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Rv. 245200); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranei al sindacato di legittimità e avulsi dalla nozione di travisamento della prova, risultando per contro che la Corte di appello ha affrontato i profili di censura con corretti argomenti giuridici, che venivano a superare le prospettazioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, dove si rinviene la non manifestamente illogica ricostruzione delle specifiche modalità del fatto e del grado di colpevolezza da esse desumibili, nonché l'entità del pericolo, che portavano ragionevolmente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all'abbandono dello zaino sul treno non si trattava di condotta post delictum, posto che la detenzione dello stupefacente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae sino a quando è in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Rv. 245200); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso