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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 25126/2026

Testo disponibile della fonte

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presentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6459/2022Numero sezionale 5011/2026Numero di raccolta generale 25126/2026Data pubblicazione 08/09/2026Malucelli Irene ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa anchedisgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilidigitali in atti;-controricorrente -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA, n. 306/1/2021, depositata in data 22/12/2021;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 18 giugno 2026;Rilevato cheLa contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in prime cure alcuni attidella riscossione tributaria (comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, intimazione di pagamento, pignoramento presso terzi)deducendone la nullità in quanto le presupposte cartelle di pagamento,nella pendenza di una procedura fallimentare (aperta in base alla“vecchia” legge fallimentare) nei suoi confronti, erano state notificateal curatore fallimentare, non anche a lei.Sia il giudice di primo grado che quello d’appello hanno accolto laprospettazione della contribuente, annullando gli atti impugnati.Ricorre in un solo motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente sidifende con controricorso.L’Agenzia delle Entrate pone la questione se, in pendenza di fallimento,la cartella di pagamento per debiti tributari debba essere notificata alsolo curatore o, oltre che al curatore, debba essere notificata, neitermini decadenziali previsti dalla legge (art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973), anche al fallito.In verità, accanto a recenti arresti che sembrano stabilire il principio didiritto secondo il quale la notificazione al solo curatore della cartella dir.g. n. 6459/2022 a.c. 18/6/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6459/2022Numero sezionale 5011/2026Numero di raccolta generale 25126/2026Data pubblicazione 08/09/2026pagamento non sarebbe opponibile al contribuente fallito tornato inbonis, che dunque potrebbe impugnare l’atto consequenziale ricevutolimitandosi a dedurre gli effetti caducatori, sull’atto impugnato,dell’omessa notifica a lui, nei termini di decadenza o di prescrizione,dell’atto a monte notificato al solo curatore (ex coeteris, Cass., sez.

T.,n. 10760/2024; Cass., sez.

T., n. 2857/2022), persiste un secondoorientamento secondo il quale ai fini del concorso fallimentare eall’interno della procedura fallimentare, sarebbe necessario esufficiente notificare la cartella di pagamento (così come l’avviso diaccertamento) o, come pure consente l’art. 87, comma 2, del d.P.R. n.602 del 1973, chiedere l’ammissione al passivo “sulla base del ruolo”(ex coeteris, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 32399 del 12/12/2025 Rv.676560 - 01), al solo curatore, che per i rapporti di diritto patrimonialecompresi nella procedura fallimentare (come quelli relativi ai debititributari) è l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio (Cass., sez.6-T., n. 4255 e 4257 del 2013; recentemente, Cass., sez.

T.,21333/2024).In particolare, questo secondo e persistente orientamento ha dalla suaparte la considerazione che gli oneri procedimentali stabiliti a pena didecadenza o di prescrizione in capo all’ente della riscossione(notificazione dell’avviso di accertamento o della cartella dipagamento) possono essere stabiliti solo dalla legge e che, conriferimento ai rapporti di diritto tributario, l’art. 43 L.F. (così come l’art.143 CCII) non fa eccezione nel prevedere che l’unico soggetto in gradodi essere “parte” ai fini del concorso è il curatore.Ciò non significa, tuttavia, che il contribuente fallito non possaimpugnare l’atto notificato al solo curatore per dedurne eventuali profilidi illegittimità nel caso in cui il curatore non si sia attivato per farlo(SS.UU. n. 11287/2023); significa solo che, nel caso in cui il curatoresia rimasto inerte, il fallito, sia in costanza di fallimento (assumendo inr.g. n. 6459/2022 a.c. 18/6/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6459/2022Numero sezionale 5011/2026Numero di raccolta generale 25126/2026Data pubblicazione 08/09/2026tal caso una sorta di legittimazione ad agire in giudizio “surrogatoria”),sia una volta tornato in bonis”, deve poter recuperare la tutelagiurisdizionale contro l’atto notificato al solo curatore, impugnandolo,eventualmente unitamente all’atto consequenziale notificatogli, efacendone così valere i vizi procedimentali e sostanziali, entro iltermine di sessanta giorni da quando ne abbia avuto conoscenza,anche mediata dalla notifica di un atto che necessariamente lopresupponga.Vi sarebbe cioè uno spazio, mai affrontato funditus da questa sezione,per tutelare il diritto di difesa del contribuente fallito o “ex fallito” senzastravolgere le regole peculiari imposte dal concorso fallimentaresecondo le quali tutti i crediti, compresi quelli tributari, sonoassoggettati alle regole del concorso cd.

“universale” di cui agli artt. 92ss. della vecchia legge fallimentare, sostanzialmente trasfuse nelnuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

P.Q.MRinvia la causa alla pubblica udienza.Roma, 18 giugno 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6459/2022 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6459/2022Numero sezionale 5011/2026Numero di raccolta generale 25126/2026Data pubblicazione 08/09/2026Malucelli Irene ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa anchedisgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilidigitali in atti;-controricorrente -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA, n. 306/1/2021, depositata in data 22/12/2021;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 18 giugno 2026;Rilevato cheLa contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato in prime cure alcuni attidella riscossione tributaria (comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, intimazione di pagamento, pignoramento presso terzi)deducendone la nullità in quanto le presupposte cartelle di pagamento,nella pendenza di una procedura fallimentare (aperta in base alla“vecchia” legge fallimentare) nei suoi confronti, erano state notificateal curatore fallimentare, non anche a lei.Sia il giudice di primo grado che quello d’appello hanno accolto laprospettazione della contribuente, annullando gli atti impugnati.Ricorre in un solo motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente sidifende con controricorso.L’Agenzia delle Entrate pone la questione se, in pendenza di fallimento,la cartella di pagamento per debiti tributari debba essere notificata alsolo curatore o, oltre che al curatore, debba essere notificata, neitermini decadenziali previsti dalla legge (art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973), anche al fallito.In verità, accanto a recenti arresti che sembrano stabilire il principio didiritto secondo il quale la notificazione al solo curatore della cartella dir.g. n. 6459/2022 a.c. 18/6/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6459/2022Numero sezionale 5011/2026Numero di raccolta generale 25126/2026Data pubblicazione 08/09/2026pagamento non sarebbe opponibile al contribuente fallito tornato inbonis, che dunque potrebbe impugnare l’atto consequenziale ricevutolimitandosi a dedurre gli effetti caducatori, sull’atto impugnato,dell’omessa notifica a lui, nei termini di decadenza o di prescrizione,dell’atto a monte notificato al solo curatore (ex coeteris, Cass., sez. T.,n. 10760/2024; Cass., sez. T., n. 2857/2022), persiste un secondoorientamento secondo il quale ai fini del concorso fallimentare eall’interno della procedura fallimentare, sarebbe necessario esufficiente notificare la cartella di pagamento (così come l’avviso diaccertamento) o, come pure consente l’art. 87, comma 2, del d.P.R. n.602 del 1973, chiedere l’ammissione al passivo “sulla base del ruolo”(ex coeteris, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 32399 del 12/12/2025 Rv.676560 - 01), al solo curatore, che per i rapporti di diritto patrimonialecompresi nella procedura fallimentare (come quelli relativi ai debititributari) è l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio (Cass., sez.6-T., n. 4255 e 4257 del 2013; recentemente, Cass., sez. T.,21333/2024).In particolare, questo secondo e persistente orientamento ha dalla suaparte la considerazione che gli oneri procedimentali stabiliti a pena didecadenza o di prescrizione in capo all’ente della riscossione(notificazione dell’avviso di accertamento o della cartella dipagamento) possono essere stabiliti solo dalla legge e che, conriferimento ai rapporti di diritto tributario, l’art. 43 L.F. (così come l’art.143 CCII) non fa eccezione nel prevedere che l’unico soggetto in gradodi essere “parte” ai fini del concorso è il curatore.Ciò non significa, tuttavia, che il contribuente fallito non possaimpugnare l’atto notificato al solo curatore per dedurne eventuali profilidi illegittimità nel caso in cui il curatore non si sia attivato per farlo(SS.UU. n. 11287/2023); significa solo che, nel caso in cui il curatoresia rimasto inerte, il fallito, sia in costanza di fallimento (assumendo inr.g. n. 6459/2022 a.c. 18/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6459/2022Numero sezionale 5011/2026Numero di raccolta generale 25126/2026Data pubblicazione 08/09/2026tal caso una sorta di legittimazione ad agire in giudizio “surrogatoria”),sia una volta tornato in bonis”, deve poter recuperare la tutelagiurisdizionale contro l’atto notificato al solo curatore, impugnandolo,eventualmente unitamente all’atto consequenziale notificatogli, efacendone così valere i vizi procedimentali e sostanziali, entro iltermine di sessanta giorni da quando ne abbia avuto conoscenza,anche mediata dalla notifica di un atto che necessariamente lopresupponga.Vi sarebbe cioè uno spazio, mai affrontato funditus da questa sezione,per tutelare il diritto di difesa del contribuente fallito o “ex fallito” senzastravolgere le regole peculiari imposte dal concorso fallimentaresecondo le quali tutti i crediti, compresi quelli tributari, sonoassoggettati alle regole del concorso cd. “universale” di cui agli artt. 92ss. della vecchia legge fallimentare, sostanzialmente trasfuse nelnuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. P.Q.MRinvia la causa alla pubblica udienza.Roma, 18 giugno 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6459/2022 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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