Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07025/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC 05/02/2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8917/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.578/5/2022, depositata in data 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, la cartella di pagamento n. 29320060009663803,con la quale l’Amministrazione finanziaria gli aveva contestato l’omessoversamento delle imposte Irpef e Ilor dovute in base alle dichiarazionipresentate per gli anni 1990, 1991 e 1992, per l’importo complessivo dieuro 293.087,83, comprensivo di interessi e sanzioni.

Il ricorso giudizialeNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026conteneva anche la domanda di condanna dell’Agenzia delle entrate alrimborso della somma di euro 117.149,83, pari al 90% delle imposte giàpagate, divenuta indebita alla luce delle agevolazioni introdotte dall’art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, che riconosceva ai soggetti residentinei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990 la possibilità di definire ilproprio debito versando soltanto il 10% dell’ammontare dei tributi.Nel corso del giudizio, l’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle entratecomunicava l’avvenuto sgravio totale della cartella, sicché l’adita CTPdichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Nel marzo del 2013 il contribuente adiva nuovamente la CTP diCatania, impugnando il silenzio-rifiuto asseritamente formatosi sull’istanzadi rimborso contenuta nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, nonavendo l’Ufficio fornito in merito alcuna risposta.La CTP rigettava il ricorso, assumendo l’insussistenza dei«presupposti per disporre un eventuale rimborso atteso che l’agevolazioneviene vantata non già con riferimento a imposte versate bensì conriguardo a una cartella emessa per gli stessi anni e totalmente sgravata.Non risulta provato il pagamento delle imposte per IRPEF ed ILOR epertanto non appare fondato il richiesto rimborso».2.

Il contribuente interponeva gravame dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che accoglieva l’appello e condannaval’Amministrazione finanziaria al rimborso della somma di euro 117.149,83,oltre interessi fino al soddisfo.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e succ.modif. ed integr., nonché degli artt. 18, 19, comma 1, lett. g), 21, comma2, 22, commi 2 e 4, e 27 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorsoavverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in ordineall’istanza di rimborso formulata dal contribuente, sebbene quest’ultimonon avesse mai presentato un’istanza di rimborso indirizzata alla predettaAmministrazione, né tanto meno dimostrato di aver provveduto alpagamento delle imposte di cui chiedeva il rimborso.In sostanza, non poteva ritenersi che si fosse formato un silenzio-rifiuto impugnabile da parte del contribuente ai sensi degli artt. 19 e 21del d.lgs. n. 546/1992, in quanto l’istanza di rimborso, tra l’altro neppurecorredata dalla necessaria documentazione probatoria (nonostante glioneri gravanti sul contribuente quale attore in senso sostanziale), erastata inserita all’interno del ricorso giudiziale proposto avverso la cartelladi pagamento notificata al contribuente, anziché essere indirizzatadirettamente all’Ufficio.

Tale istanza non era, quindi, idonea a far scattareil silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, non potendo il contribuenterivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria, anziché all’Ufficio, perottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. edell’art. 2909 c.c., e dunque il formarsi del giudicato esterno, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR rilevato che lacontroversia avente ad oggetto la domanda di rimborso era stata definitadalla CTP con statuizione di estinzione per cessazione della materia delcontendere, la quale era divenuta definitiva per mancata impugnazione,con conseguente formarsi del giudicato in ordine alla stessa, rilevabiled’ufficio da parte del giudice.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665,della legge n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt.107 e 108 del T.F.U.E., nonché dei principi stabiliti dalla Commissioneeuropea con decisione del 14/08/2015 n.

C (2015) 5549 final, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto ildiritto al rimborso in totale assenza di prova, da parte del contribuente,del rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento europeo de minimis(UE) 18 dicembre 2013, n. 1407, in particolare in relazione al requisito delmancato superamento della soglia degli aiuti comunitari nel triennioculminante con l’esercizio finanziario interessato, nonché per aver la CTRcompiuto un’errata valutazione dei presupposti necessari – tra i quali ladimostrazione dei danni subiti e del nesso di causalità tra questi ed ilsisma del 1990 - perché il beneficio ricevuto potesse rientrare tra gli aiutiindividuali compatibili, invece, con il diritto unionale.4.

Risulta fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.5.

Sulla questione oggetto del presente giudizio è opportunorammentare che questa Corte, a partire dal 2007, ha statuito, in tema dicondono fiscale e con riferimento alla definizione automatica dellaposizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, a favore dei soggetti colpiti dal sismadel 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa, che la definizione può avvenire in due simmetrichepossibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamentosolo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003; in favore di chiha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato almedesimo titolo.

Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui variconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente,tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. 01/10/2007,n. 20641; Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 22/02/2018, n. 4291).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è poi precisato che il diritto al rimborso di quanto indebitamenteversato presupponeva la presentazione dell'istanza di rimborso entro iltermine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della leggen. 31/2008, di conversione del d.l. n. 248/2007, e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Cass. 30/12/2020, n. 29913; Cass. 26/02/2020, n. 5167; Cass.22/07/2016, n. 15252).6.

In generale, in ordine all’esercizio del diritto al rimborso, si èsostenuto che il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere ilrimborso di somme che egli assuma indebitamente versate può essereproposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego delrimborso, che sia espresso o, se tacito, qualora sia decorso il terminedilatorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda direstituzione.

In questa seconda ipotesi, formatosi il silenzio-rifiuto perl'inutile decorso del predetto termine, il ricorso è sempre proponibile, aisensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sino a quando non siprescrive il diritto alla restituzione (Cass. 05/07/2017, n. 16520; Cass.11/11/2016, n. 22997).

L’inesistenza del diniego del rimborso, esplicito oimplicito, comporta, invece, l'inammissibilità del ricorso per difettodell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anched'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 30/11/2012, n. 21356;Cass. 12/03/2008, n. 6724).In altri termini, in tema di contenzioso tributario, presupposto diammissibilità del ricorso alle commissioni tributarie (ora, corti di giustiziatributaria) è l’impugnazione di uno degli specifici atti tassativamenteelencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, tra i quali l'atto impositivo e ilprovvedimento di diniego (esplicito o implicito) dell'istanza di rimborso,sicché deve ritenersi inammissibile, per difetto di un presuppostoprocessuale, il ricorso proposto avverso un atto non contemplato tra quelliimpugnabili dalla disposizione su richiamata (Cass. 01/12/2004, n.22564).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è, inoltre, precisato che il contribuente, in sede di impugnazionedi atto impositivo, non può pretendere anche la restituzione di quantoindebitamente già versato, essendo a tal fine necessario unprovvedimento impugnabile, consistente nel diniego - anche reso nellaforma tacita - su una istanza di rimborso appositamente inoltrata (Cass.26/03/2002, n. 4334).

In sostanza, il contribuente non può richiedere ilrimborso nel giudizio di impugnazione contro l'atto impositivo o riscossivo,in ragione della struttura del processo tributario, limitata esclusivamenteal controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati,potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto dellemodalità e dei termini di decadenza previsti dalla legge (Cass.14/02/2025, n. 3793; Cass. 09/03/2018, n. 5728; Cass. 30/10/2002, n.15317).7.

Nella specie, com’è pacifico tra le parti sulla base delle rispettiveallegazioni (sicché non sussiste la violazione del principio diautosufficienza in ordine alla circostanza in esame), il contribuente haproposto, nel marzo del 2013, ricorso, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.g), del d.lgs. n. 546/1992, avverso il diniego tacito di rimborso,assumendo che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato riscontroall’istanza di rimborso contenuta nel precedente ricorso, notificato il29/12/2006, avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamentoper Irpef ed Ilor inerenti al triennio 1990-1992.In sostanza, il contribuente non ha mai presentato direttamenteall’Ufficio un’istanza di rimborso, ma ha chiesto alla CTP di Catania, nel2006, non solo di annullare l’impugnata cartella di pagamento, ma anchedi condannare l’Agenzia delle entrate alla «restituzione delle maggiorisomme versate per consentire il godimento dei benefici di tutte ledisposizioni legislative applicabili».Sulla base dei richiamati principi affermati da questa Corte, ai qualila CTR non si è attenuta, il contribuente non poteva, nel 2006, senza averNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026mai presentato una precedente istanza di rimborso, chiedere al giudicetributario, nel contesto del ricorso volto all’impugnazione della cartella dipagamento, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzionedelle somme a questa indebitamente versate, potendo il contribuenteimpugnare solo il diniego di rimborso, esplicito o implicito, chepresuppone, però, la previa presentazione della domanda di restituzione aisensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.La domanda di restituzione formulata giudizialmente allacommissione tributaria nel 2006 risultava, quindi, inammissibile, né lastessa poteva avere l’efficacia sostanziale di un’istanza di rimborso,essendo stata indirizzata non direttamente all’Amministrazione (alla qualefu solo notificato, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio processuale,il ricorso giudiziale che la conteneva), bensì al giudice tributario, al qualesi chiedeva la condanna dell’Agenzia delle entrate alla restituzione dellesomme versate in eccedenza.In mancanza, però, di una formale istanza di rimborso inoltrata, invia amministrativa, all’ente impositore, non poteva formarsi, all’esito deldecorso del termine di novanta giorni, il silenzio-rifiutodell’Amministrazione, come si desume dal chiaro tenore letterale delcomma 2 dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale il ricorsoavverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo ilnovantesimo giorno dalla “presentazione” – termine con cui si alludeall’inoltro in sede amministrativa, e non anche alla proposizione in sedegiudiziale - della domanda di restituzione.Tale conclusione risulta indirettamente confermata dalle pronuncecon cui questa Corte ha affermato che la presentazione dell’istanza dirimborso ad un organo amministrativo diverso da quello territorialmentecompetente è idonea a determinare la formazione del silenzio-rifiutoimpugnabile dinanzi al giudice tributario, purché, però, l'ufficio noncompetente non sia estraneo all'Amministrazione finanziaria (Cass.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/202628/12/2016, n. 27117; Cass. 06/03/2018, n. 5203; Cass. 22/11/2018, n.30229).

Da ciò si ricava che è pur sempre necessaria la presentazionedell’istanza di rimborso alla predetta Amministrazione.8.

Essendo mancato, quindi, il presupposto processuale per laproposizione del ricorso con cui il contribuente ha dato inizio al presentegiudizio, ossia il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, in realtàmai formatosi, il ricorso originario del contribuente risulta inammissibile.Tale questione, come già precisato, è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del giudizio, e sulla stessa, diversamente da quanto sostenuto dalcontroricorrente, non può ritenersi maturato il giudicato implicito,ricorrendo un’ipotesi di questione processuale “fondante”, ossia diquestione che, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (sentenza 29/08/2025, n. 24172, pag. 31), può essere comunquerilevata d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui essa si èconcretamente manifestata.9.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il ricorsooriginario non poteva essere proposto, ex art. 382, terzo comma, c.p.c.La novità della questione, sulla quale non si registrano precedentispecifici, giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito,mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza delcontroricorrente.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Beneficio ex art. 9,Composta da: co. 17, l. 289/2002 - SismaSicilia 1990 - Ricorso per larestituzione di sommePresupposto - ProvvedimentoDanilo Chieca - Consigliereespresso o tacito di diniego –[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel.

Manc anza – Conseguenze –Inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereAlessia [OSCURATO:PERSONA] - Consigliereha pronunciato la seguente CC 05/02/2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8917/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.578/5/2022, depositata in data 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, la cartella di pagamento n. 29320060009663803,con la quale l’Amministrazione finanziaria gli aveva contestato l’omessoversamento delle imposte Irpef e Ilor dovute in base alle dichiarazionipresentate per gli anni 1990, 1991 e 1992, per l’importo complessivo dieuro 293.087,83, comprensivo di interessi e sanzioni.

Il ricorso giudizialeNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026conteneva anche la domanda di condanna dell’Agenzia delle entrate alrimborso della somma di euro 117.149,83, pari al 90% delle imposte giàpagate, divenuta indebita alla luce delle agevolazioni introdotte dall’art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, che riconosceva ai soggetti residentinei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990 la possibilità di definire ilproprio debito versando soltanto il 10% dell’ammontare dei tributi.Nel corso del giudizio, l’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle entratecomunicava l’avvenuto sgravio totale della cartella, sicché l’adita CTPdichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Nel marzo del 2013 il contribuente adiva nuovamente la CTP diCatania, impugnando il silenzio-rifiuto asseritamente formatosi sull’istanzadi rimborso contenuta nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, nonavendo l’Ufficio fornito in merito alcuna risposta.La CTP rigettava il ricorso, assumendo l’insussistenza dei«presupposti per disporre un eventuale rimborso atteso che l’agevolazioneviene vantata non già con riferimento a imposte versate bensì conriguardo a una cartella emessa per gli stessi anni e totalmente sgravata.Non risulta provato il pagamento delle imposte per IRPEF ed ILOR epertanto non appare fondato il richiesto rimborso».2.

Il contribuente interponeva gravame dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che accoglieva l’appello e condannaval’Amministrazione finanziaria al rimborso della somma di euro 117.149,83,oltre interessi fino al soddisfo.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e succ.modif. ed integr., nonché degli artt. 18, 19, comma 1, lett. g), 21, comma2, 22, commi 2 e 4, e 27 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorsoavverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in ordineall’istanza di rimborso formulata dal contribuente, sebbene quest’ultimonon avesse mai presentato un’istanza di rimborso indirizzata alla predettaAmministrazione, né tanto meno dimostrato di aver provveduto alpagamento delle imposte di cui chiedeva il rimborso.In sostanza, non poteva ritenersi che si fosse formato un silenzio-rifiuto impugnabile da parte del contribuente ai sensi degli artt. 19 e 21del d.lgs. n. 546/1992, in quanto l’istanza di rimborso, tra l’altro neppurecorredata dalla necessaria documentazione probatoria (nonostante glioneri gravanti sul contribuente quale attore in senso sostanziale), erastata inserita all’interno del ricorso giudiziale proposto avverso la cartelladi pagamento notificata al contribuente, anziché essere indirizzatadirettamente all’Ufficio.

Tale istanza non era, quindi, idonea a far scattareil silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, non potendo il contribuenterivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria, anziché all’Ufficio, perottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. edell’art. 2909 c.c., e dunque il formarsi del giudicato esterno, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR rilevato che lacontroversia avente ad oggetto la domanda di rimborso era stata definitadalla CTP con statuizione di estinzione per cessazione della materia delcontendere, la quale era divenuta definitiva per mancata impugnazione,con conseguente formarsi del giudicato in ordine alla stessa, rilevabiled’ufficio da parte del giudice.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665,della legge n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt.107 e 108 del T.F.U.E., nonché dei principi stabiliti dalla Commissioneeuropea con decisione del 14/08/2015 n.

C (2015) 5549 final, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto ildiritto al rimborso in totale assenza di prova, da parte del contribuente,del rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento europeo de minimis(UE) 18 dicembre 2013, n. 1407, in particolare in relazione al requisito delmancato superamento della soglia degli aiuti comunitari nel triennioculminante con l’esercizio finanziario interessato, nonché per aver la CTRcompiuto un’errata valutazione dei presupposti necessari – tra i quali ladimostrazione dei danni subiti e del nesso di causalità tra questi ed ilsisma del 1990 - perché il beneficio ricevuto potesse rientrare tra gli aiutiindividuali compatibili, invece, con il diritto unionale.4.

Risulta fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.5.

Sulla questione oggetto del presente giudizio è opportunorammentare che questa Corte, a partire dal 2007, ha statuito, in tema dicondono fiscale e con riferimento alla definizione automatica dellaposizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, a favore dei soggetti colpiti dal sismadel 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa, che la definizione può avvenire in due simmetrichepossibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamentosolo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003; in favore di chiha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato almedesimo titolo.

Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui variconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente,tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. 01/10/2007,n. 20641; Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 22/02/2018, n. 4291).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è poi precisato che il diritto al rimborso di quanto indebitamenteversato presupponeva la presentazione dell'istanza di rimborso entro iltermine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della leggen. 31/2008, di conversione del d.l. n. 248/2007, e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Cass. 30/12/2020, n. 29913; Cass. 26/02/2020, n. 5167; Cass.22/07/2016, n. 15252).6.

In generale, in ordine all’esercizio del diritto al rimborso, si èsostenuto che il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere ilrimborso di somme che egli assuma indebitamente versate può essereproposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego delrimborso, che sia espresso o, se tacito, qualora sia decorso il terminedilatorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda direstituzione.

In questa seconda ipotesi, formatosi il silenzio-rifiuto perl'inutile decorso del predetto termine, il ricorso è sempre proponibile, aisensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sino a quando non siprescrive il diritto alla restituzione (Cass. 05/07/2017, n. 16520; Cass.11/11/2016, n. 22997).

L’inesistenza del diniego del rimborso, esplicito oimplicito, comporta, invece, l'inammissibilità del ricorso per difettodell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anched'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 30/11/2012, n. 21356;Cass. 12/03/2008, n. 6724).In altri termini, in tema di contenzioso tributario, presupposto diammissibilità del ricorso alle commissioni tributarie (ora, corti di giustiziatributaria) è l’impugnazione di uno degli specifici atti tassativamenteelencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, tra i quali l'atto impositivo e ilprovvedimento di diniego (esplicito o implicito) dell'istanza di rimborso,sicché deve ritenersi inammissibile, per difetto di un presuppostoprocessuale, il ricorso proposto avverso un atto non contemplato tra quelliimpugnabili dalla disposizione su richiamata (Cass. 01/12/2004, n.22564).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è, inoltre, precisato che il contribuente, in sede di impugnazionedi atto impositivo, non può pretendere anche la restituzione di quantoindebitamente già versato, essendo a tal fine necessario unprovvedimento impugnabile, consistente nel diniego - anche reso nellaforma tacita - su una istanza di rimborso appositamente inoltrata (Cass.26/03/2002, n. 4334).

In sostanza, il contribuente non può richiedere ilrimborso nel giudizio di impugnazione contro l'atto impositivo o riscossivo,in ragione della struttura del processo tributario, limitata esclusivamenteal controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati,potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto dellemodalità e dei termini di decadenza previsti dalla legge (Cass.14/02/2025, n. 3793; Cass. 09/03/2018, n. 5728; Cass. 30/10/2002, n.15317).7.

Nella specie, com’è pacifico tra le parti sulla base delle rispettiveallegazioni (sicché non sussiste la violazione del principio diautosufficienza in ordine alla circostanza in esame), il contribuente haproposto, nel marzo del 2013, ricorso, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.g), del d.lgs. n. 546/1992, avverso il diniego tacito di rimborso,assumendo che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato riscontroall’istanza di rimborso contenuta nel precedente ricorso, notificato il29/12/2006, avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamentoper Irpef ed Ilor inerenti al triennio 1990-1992.In sostanza, il contribuente non ha mai presentato direttamenteall’Ufficio un’istanza di rimborso, ma ha chiesto alla CTP di Catania, nel2006, non solo di annullare l’impugnata cartella di pagamento, ma anchedi condannare l’Agenzia delle entrate alla «restituzione delle maggiorisomme versate per consentire il godimento dei benefici di tutte ledisposizioni legislative applicabili».Sulla base dei richiamati principi affermati da questa Corte, ai qualila CTR non si è attenuta, il contribuente non poteva, nel 2006, senza averNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026mai presentato una precedente istanza di rimborso, chiedere al giudicetributario, nel contesto del ricorso volto all’impugnazione della cartella dipagamento, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzionedelle somme a questa indebitamente versate, potendo il contribuenteimpugnare solo il diniego di rimborso, esplicito o implicito, chepresuppone, però, la previa presentazione della domanda di restituzione aisensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.La domanda di restituzione formulata giudizialmente allacommissione tributaria nel 2006 risultava, quindi, inammissibile, né lastessa poteva avere l’efficacia sostanziale di un’istanza di rimborso,essendo stata indirizzata non direttamente all’Amministrazione (alla qualefu solo notificato, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio processuale,il ricorso giudiziale che la conteneva), bensì al giudice tributario, al qualesi chiedeva la condanna dell’Agenzia delle entrate alla restituzione dellesomme versate in eccedenza.In mancanza, però, di una formale istanza di rimborso inoltrata, invia amministrativa, all’ente impositore, non poteva formarsi, all’esito deldecorso del termine di novanta giorni, il silenzio-rifiutodell’Amministrazione, come si desume dal chiaro tenore letterale delcomma 2 dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale il ricorsoavverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo ilnovantesimo giorno dalla “presentazione” – termine con cui si alludeall’inoltro in sede amministrativa, e non anche alla proposizione in sedegiudiziale - della domanda di restituzione.Tale conclusione risulta indirettamente confermata dalle pronuncecon cui questa Corte ha affermato che la presentazione dell’istanza dirimborso ad un organo amministrativo diverso da quello territorialmentecompetente è idonea a determinare la formazione del silenzio-rifiutoimpugnabile dinanzi al giudice tributario, purché, però, l'ufficio noncompetente non sia estraneo all'Amministrazione finanziaria (Cass.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/202628/12/2016, n. 27117; Cass. 06/03/2018, n. 5203; Cass. 22/11/2018, n.30229).

Da ciò si ricava che è pur sempre necessaria la presentazionedell’istanza di rimborso alla predetta Amministrazione.8.

Essendo mancato, quindi, il presupposto processuale per laproposizione del ricorso con cui il contribuente ha dato inizio al presentegiudizio, ossia il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, in realtàmai formatosi, il ricorso originario del contribuente risulta inammissibile.Tale questione, come già precisato, è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del giudizio, e sulla stessa, diversamente da quanto sostenuto dalcontroricorrente, non può ritenersi maturato il giudicato implicito,ricorrendo un’ipotesi di questione processuale “fondante”, ossia diquestione che, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (sentenza 29/08/2025, n. 24172, pag. 31), può essere comunquerilevata d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui essa si èconcretamente manifestata.9.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il ricorsooriginario non poteva essere proposto, ex art. 382, terzo comma, c.p.c.La novità della questione, sulla quale non si registrano precedentispecifici, giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito,mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza delcontroricorrente.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio in quanto il ricorso originario non poteva essereproposto.Compensa le spese dei giudizi di merito.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il PresidenteP.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio in quanto il ricorso originario non poteva essereproposto.Compensa le spese dei giudizi di merito.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
                                 CC 05/02/2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8917/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.578/5/2022, depositata in data 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, la cartella di pagamento n. 29320060009663803,con la quale l’Amministrazione finanziaria gli aveva contestato l’omessoversamento delle imposte Irpef e Ilor dovute in base alle dichiarazionipresentate per gli anni 1990, 1991 e 1992, per l’importo complessivo dieuro 293.087,83, comprensivo di interessi e sanzioni. Il ricorso giudizialeNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026conteneva anche la domanda di condanna dell’Agenzia delle entrate alrimborso della somma di euro 117.149,83, pari al 90% delle imposte giàpagate, divenuta indebita alla luce delle agevolazioni introdotte dall’art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, che riconosceva ai soggetti residentinei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990 la possibilità di definire ilproprio debito versando soltanto il 10% dell’ammontare dei tributi.Nel corso del giudizio, l’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle entratecomunicava l’avvenuto sgravio totale della cartella, sicché l’adita CTPdichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Nel marzo del 2013 il contribuente adiva nuovamente la CTP diCatania, impugnando il silenzio-rifiuto asseritamente formatosi sull’istanzadi rimborso contenuta nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, nonavendo l’Ufficio fornito in merito alcuna risposta.La CTP rigettava il ricorso, assumendo l’insussistenza dei«presupposti per disporre un eventuale rimborso atteso che l’agevolazioneviene vantata non già con riferimento a imposte versate bensì conriguardo a una cartella emessa per gli stessi anni e totalmente sgravata.Non risulta provato il pagamento delle imposte per IRPEF ed ILOR epertanto non appare fondato il richiesto rimborso».2. Il contribuente interponeva gravame dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che accoglieva l’appello e condannaval’Amministrazione finanziaria al rimborso della somma di euro 117.149,83,oltre interessi fino al soddisfo.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e succ.modif. ed integr., nonché degli artt. 18, 19, comma 1, lett. g), 21, comma2, 22, commi 2 e 4, e 27 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorsoavverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in ordineall’istanza di rimborso formulata dal contribuente, sebbene quest’ultimonon avesse mai presentato un’istanza di rimborso indirizzata alla predettaAmministrazione, né tanto meno dimostrato di aver provveduto alpagamento delle imposte di cui chiedeva il rimborso.In sostanza, non poteva ritenersi che si fosse formato un silenzio-rifiuto impugnabile da parte del contribuente ai sensi degli artt. 19 e 21del d.lgs. n. 546/1992, in quanto l’istanza di rimborso, tra l’altro neppurecorredata dalla necessaria documentazione probatoria (nonostante glioneri gravanti sul contribuente quale attore in senso sostanziale), erastata inserita all’interno del ricorso giudiziale proposto avverso la cartelladi pagamento notificata al contribuente, anziché essere indirizzatadirettamente all’Ufficio. Tale istanza non era, quindi, idonea a far scattareil silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, non potendo il contribuenterivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria, anziché all’Ufficio, perottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. edell’art. 2909 c.c., e dunque il formarsi del giudicato esterno, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR rilevato che lacontroversia avente ad oggetto la domanda di rimborso era stata definitadalla CTP con statuizione di estinzione per cessazione della materia delcontendere, la quale era divenuta definitiva per mancata impugnazione,con conseguente formarsi del giudicato in ordine alla stessa, rilevabiled’ufficio da parte del giudice.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665,della legge n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt.107 e 108 del T.F.U.E., nonché dei principi stabiliti dalla Commissioneeuropea con decisione del 14/08/2015 n. C (2015) 5549 final, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto ildiritto al rimborso in totale assenza di prova, da parte del contribuente,del rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento europeo de minimis(UE) 18 dicembre 2013, n. 1407, in particolare in relazione al requisito delmancato superamento della soglia degli aiuti comunitari nel triennioculminante con l’esercizio finanziario interessato, nonché per aver la CTRcompiuto un’errata valutazione dei presupposti necessari – tra i quali ladimostrazione dei danni subiti e del nesso di causalità tra questi ed ilsisma del 1990 - perché il beneficio ricevuto potesse rientrare tra gli aiutiindividuali compatibili, invece, con il diritto unionale.4. Risulta fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.5. Sulla questione oggetto del presente giudizio è opportunorammentare che questa Corte, a partire dal 2007, ha statuito, in tema dicondono fiscale e con riferimento alla definizione automatica dellaposizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, a favore dei soggetti colpiti dal sismadel 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa, che la definizione può avvenire in due simmetrichepossibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamentosolo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003; in favore di chiha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato almedesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui variconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente,tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. 01/10/2007,n. 20641; Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 22/02/2018, n. 4291).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è poi precisato che il diritto al rimborso di quanto indebitamenteversato presupponeva la presentazione dell'istanza di rimborso entro iltermine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della leggen. 31/2008, di conversione del d.l. n. 248/2007, e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Cass. 30/12/2020, n. 29913; Cass. 26/02/2020, n. 5167; Cass.22/07/2016, n. 15252).6. In generale, in ordine all’esercizio del diritto al rimborso, si èsostenuto che il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere ilrimborso di somme che egli assuma indebitamente versate può essereproposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego delrimborso, che sia espresso o, se tacito, qualora sia decorso il terminedilatorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda direstituzione. In questa seconda ipotesi, formatosi il silenzio-rifiuto perl'inutile decorso del predetto termine, il ricorso è sempre proponibile, aisensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sino a quando non siprescrive il diritto alla restituzione (Cass. 05/07/2017, n. 16520; Cass.11/11/2016, n. 22997). L’inesistenza del diniego del rimborso, esplicito oimplicito, comporta, invece, l'inammissibilità del ricorso per difettodell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anched'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 30/11/2012, n. 21356;Cass. 12/03/2008, n. 6724).In altri termini, in tema di contenzioso tributario, presupposto diammissibilità del ricorso alle commissioni tributarie (ora, corti di giustiziatributaria) è l’impugnazione di uno degli specifici atti tassativamenteelencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, tra i quali l'atto impositivo e ilprovvedimento di diniego (esplicito o implicito) dell'istanza di rimborso,sicché deve ritenersi inammissibile, per difetto di un presuppostoprocessuale, il ricorso proposto avverso un atto non contemplato tra quelliimpugnabili dalla disposizione su richiamata (Cass. 01/12/2004, n.22564).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è, inoltre, precisato che il contribuente, in sede di impugnazionedi atto impositivo, non può pretendere anche la restituzione di quantoindebitamente già versato, essendo a tal fine necessario unprovvedimento impugnabile, consistente nel diniego - anche reso nellaforma tacita - su una istanza di rimborso appositamente inoltrata (Cass.26/03/2002, n. 4334). In sostanza, il contribuente non può richiedere ilrimborso nel giudizio di impugnazione contro l'atto impositivo o riscossivo,in ragione della struttura del processo tributario, limitata esclusivamenteal controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati,potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto dellemodalità e dei termini di decadenza previsti dalla legge (Cass.14/02/2025, n. 3793; Cass. 09/03/2018, n. 5728; Cass. 30/10/2002, n.15317).7. Nella specie, com’è pacifico tra le parti sulla base delle rispettiveallegazioni (sicché non sussiste la violazione del principio diautosufficienza in ordine alla circostanza in esame), il contribuente haproposto, nel marzo del 2013, ricorso, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.g), del d.lgs. n. 546/1992, avverso il diniego tacito di rimborso,assumendo che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato riscontroall’istanza di rimborso contenuta nel precedente ricorso, notificato il29/12/2006, avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamentoper Irpef ed Ilor inerenti al triennio 1990-1992.In sostanza, il contribuente non ha mai presentato direttamenteall’Ufficio un’istanza di rimborso, ma ha chiesto alla CTP di Catania, nel2006, non solo di annullare l’impugnata cartella di pagamento, ma anchedi condannare l’Agenzia delle entrate alla «restituzione delle maggiorisomme versate per consentire il godimento dei benefici di tutte ledisposizioni legislative applicabili».Sulla base dei richiamati principi affermati da questa Corte, ai qualila CTR non si è attenuta, il contribuente non poteva, nel 2006, senza averNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026mai presentato una precedente istanza di rimborso, chiedere al giudicetributario, nel contesto del ricorso volto all’impugnazione della cartella dipagamento, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzionedelle somme a questa indebitamente versate, potendo il contribuenteimpugnare solo il diniego di rimborso, esplicito o implicito, chepresuppone, però, la previa presentazione della domanda di restituzione aisensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.La domanda di restituzione formulata giudizialmente allacommissione tributaria nel 2006 risultava, quindi, inammissibile, né lastessa poteva avere l’efficacia sostanziale di un’istanza di rimborso,essendo stata indirizzata non direttamente all’Amministrazione (alla qualefu solo notificato, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio processuale,il ricorso giudiziale che la conteneva), bensì al giudice tributario, al qualesi chiedeva la condanna dell’Agenzia delle entrate alla restituzione dellesomme versate in eccedenza.In mancanza, però, di una formale istanza di rimborso inoltrata, invia amministrativa, all’ente impositore, non poteva formarsi, all’esito deldecorso del termine di novanta giorni, il silenzio-rifiutodell’Amministrazione, come si desume dal chiaro tenore letterale delcomma 2 dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale il ricorsoavverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo ilnovantesimo giorno dalla “presentazione” – termine con cui si alludeall’inoltro in sede amministrativa, e non anche alla proposizione in sedegiudiziale - della domanda di restituzione.Tale conclusione risulta indirettamente confermata dalle pronuncecon cui questa Corte ha affermato che la presentazione dell’istanza dirimborso ad un organo amministrativo diverso da quello territorialmentecompetente è idonea a determinare la formazione del silenzio-rifiutoimpugnabile dinanzi al giudice tributario, purché, però, l'ufficio noncompetente non sia estraneo all'Amministrazione finanziaria (Cass.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/202628/12/2016, n. 27117; Cass. 06/03/2018, n. 5203; Cass. 22/11/2018, n.30229). Da ciò si ricava che è pur sempre necessaria la presentazionedell’istanza di rimborso alla predetta Amministrazione.8. Essendo mancato, quindi, il presupposto processuale per laproposizione del ricorso con cui il contribuente ha dato inizio al presentegiudizio, ossia il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, in realtàmai formatosi, il ricorso originario del contribuente risulta inammissibile.Tale questione, come già precisato, è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del giudizio, e sulla stessa, diversamente da quanto sostenuto dalcontroricorrente, non può ritenersi maturato il giudicato implicito,ricorrendo un’ipotesi di questione processuale “fondante”, ossia diquestione che, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (sentenza 29/08/2025, n. 24172, pag. 31), può essere comunquerilevata d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui essa si èconcretamente manifestata.9. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il ricorsooriginario non poteva essere proposto, ex art. 382, terzo comma, c.p.c.La novità della questione, sulla quale non si registrano precedentispecifici, giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito,mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza delcontroricorrente.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Beneficio ex art. 9,Composta da:                     co. 17, l. 289/2002 - SismaSicilia 1990 - Ricorso per larestituzione di sommePresupposto - ProvvedimentoDanilo Chieca - Consigliereespresso o tacito di diniego –[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel.   Manc anza – Conseguenze –Inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereAlessia [OSCURATO:PERSONA] - Consigliereha pronunciato la seguente                                 CC 05/02/2026ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8917/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.578/5/2022, depositata in data 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Catania, la cartella di pagamento n. 29320060009663803,con la quale l’Amministrazione finanziaria gli aveva contestato l’omessoversamento delle imposte Irpef e Ilor dovute in base alle dichiarazionipresentate per gli anni 1990, 1991 e 1992, per l’importo complessivo dieuro 293.087,83, comprensivo di interessi e sanzioni. Il ricorso giudizialeNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026conteneva anche la domanda di condanna dell’Agenzia delle entrate alrimborso della somma di euro 117.149,83, pari al 90% delle imposte giàpagate, divenuta indebita alla luce delle agevolazioni introdotte dall’art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, che riconosceva ai soggetti residentinei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990 la possibilità di definire ilproprio debito versando soltanto il 10% dell’ammontare dei tributi.Nel corso del giudizio, l’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle entratecomunicava l’avvenuto sgravio totale della cartella, sicché l’adita CTPdichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Nel marzo del 2013 il contribuente adiva nuovamente la CTP diCatania, impugnando il silenzio-rifiuto asseritamente formatosi sull’istanzadi rimborso contenuta nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, nonavendo l’Ufficio fornito in merito alcuna risposta.La CTP rigettava il ricorso, assumendo l’insussistenza dei«presupposti per disporre un eventuale rimborso atteso che l’agevolazioneviene vantata non già con riferimento a imposte versate bensì conriguardo a una cartella emessa per gli stessi anni e totalmente sgravata.Non risulta provato il pagamento delle imposte per IRPEF ed ILOR epertanto non appare fondato il richiesto rimborso».2. Il contribuente interponeva gravame dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che accoglieva l’appello e condannaval’Amministrazione finanziaria al rimborso della somma di euro 117.149,83,oltre interessi fino al soddisfo.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e succ.modif. ed integr., nonché degli artt. 18, 19, comma 1, lett. g), 21, comma2, 22, commi 2 e 4, e 27 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorsoavverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in ordineall’istanza di rimborso formulata dal contribuente, sebbene quest’ultimonon avesse mai presentato un’istanza di rimborso indirizzata alla predettaAmministrazione, né tanto meno dimostrato di aver provveduto alpagamento delle imposte di cui chiedeva il rimborso.In sostanza, non poteva ritenersi che si fosse formato un silenzio-rifiuto impugnabile da parte del contribuente ai sensi degli artt. 19 e 21del d.lgs. n. 546/1992, in quanto l’istanza di rimborso, tra l’altro neppurecorredata dalla necessaria documentazione probatoria (nonostante glioneri gravanti sul contribuente quale attore in senso sostanziale), erastata inserita all’interno del ricorso giudiziale proposto avverso la cartelladi pagamento notificata al contribuente, anziché essere indirizzatadirettamente all’Ufficio. Tale istanza non era, quindi, idonea a far scattareil silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, non potendo il contribuenterivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria, anziché all’Ufficio, perottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. edell’art. 2909 c.c., e dunque il formarsi del giudicato esterno, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR rilevato che lacontroversia avente ad oggetto la domanda di rimborso era stata definitadalla CTP con statuizione di estinzione per cessazione della materia delcontendere, la quale era divenuta definitiva per mancata impugnazione,con conseguente formarsi del giudicato in ordine alla stessa, rilevabiled’ufficio da parte del giudice.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665,della legge n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt.107 e 108 del T.F.U.E., nonché dei principi stabiliti dalla Commissioneeuropea con decisione del 14/08/2015 n. C (2015) 5549 final, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto ildiritto al rimborso in totale assenza di prova, da parte del contribuente,del rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento europeo de minimis(UE) 18 dicembre 2013, n. 1407, in particolare in relazione al requisito delmancato superamento della soglia degli aiuti comunitari nel triennioculminante con l’esercizio finanziario interessato, nonché per aver la CTRcompiuto un’errata valutazione dei presupposti necessari – tra i quali ladimostrazione dei danni subiti e del nesso di causalità tra questi ed ilsisma del 1990 - perché il beneficio ricevuto potesse rientrare tra gli aiutiindividuali compatibili, invece, con il diritto unionale.4. Risulta fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.5. Sulla questione oggetto del presente giudizio è opportunorammentare che questa Corte, a partire dal 2007, ha statuito, in tema dicondono fiscale e con riferimento alla definizione automatica dellaposizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9,comma 17, della legge n. 289/2002, a favore dei soggetti colpiti dal sismadel 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa, che la definizione può avvenire in due simmetrichepossibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamentosolo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003; in favore di chiha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato almedesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui variconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente,tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. 01/10/2007,n. 20641; Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 22/02/2018, n. 4291).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è poi precisato che il diritto al rimborso di quanto indebitamenteversato presupponeva la presentazione dell'istanza di rimborso entro iltermine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della leggen. 31/2008, di conversione del d.l. n. 248/2007, e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](Cass. 30/12/2020, n. 29913; Cass. 26/02/2020, n. 5167; Cass.22/07/2016, n. 15252).6. In generale, in ordine all’esercizio del diritto al rimborso, si èsostenuto che il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere ilrimborso di somme che egli assuma indebitamente versate può essereproposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego delrimborso, che sia espresso o, se tacito, qualora sia decorso il terminedilatorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda direstituzione. In questa seconda ipotesi, formatosi il silenzio-rifiuto perl'inutile decorso del predetto termine, il ricorso è sempre proponibile, aisensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sino a quando non siprescrive il diritto alla restituzione (Cass. 05/07/2017, n. 16520; Cass.11/11/2016, n. 22997). L’inesistenza del diniego del rimborso, esplicito oimplicito, comporta, invece, l'inammissibilità del ricorso per difettodell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anched'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 30/11/2012, n. 21356;Cass. 12/03/2008, n. 6724).In altri termini, in tema di contenzioso tributario, presupposto diammissibilità del ricorso alle commissioni tributarie (ora, corti di giustiziatributaria) è l’impugnazione di uno degli specifici atti tassativamenteelencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, tra i quali l'atto impositivo e ilprovvedimento di diniego (esplicito o implicito) dell'istanza di rimborso,sicché deve ritenersi inammissibile, per difetto di un presuppostoprocessuale, il ricorso proposto avverso un atto non contemplato tra quelliimpugnabili dalla disposizione su richiamata (Cass. 01/12/2004, n.22564).Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Si è, inoltre, precisato che il contribuente, in sede di impugnazionedi atto impositivo, non può pretendere anche la restituzione di quantoindebitamente già versato, essendo a tal fine necessario unprovvedimento impugnabile, consistente nel diniego - anche reso nellaforma tacita - su una istanza di rimborso appositamente inoltrata (Cass.26/03/2002, n. 4334). In sostanza, il contribuente non può richiedere ilrimborso nel giudizio di impugnazione contro l'atto impositivo o riscossivo,in ragione della struttura del processo tributario, limitata esclusivamenteal controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impugnati,potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto dellemodalità e dei termini di decadenza previsti dalla legge (Cass.14/02/2025, n. 3793; Cass. 09/03/2018, n. 5728; Cass. 30/10/2002, n.15317).7. Nella specie, com’è pacifico tra le parti sulla base delle rispettiveallegazioni (sicché non sussiste la violazione del principio diautosufficienza in ordine alla circostanza in esame), il contribuente haproposto, nel marzo del 2013, ricorso, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.g), del d.lgs. n. 546/1992, avverso il diniego tacito di rimborso,assumendo che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato riscontroall’istanza di rimborso contenuta nel precedente ricorso, notificato il29/12/2006, avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamentoper Irpef ed Ilor inerenti al triennio 1990-1992.In sostanza, il contribuente non ha mai presentato direttamenteall’Ufficio un’istanza di rimborso, ma ha chiesto alla CTP di Catania, nel2006, non solo di annullare l’impugnata cartella di pagamento, ma anchedi condannare l’Agenzia delle entrate alla «restituzione delle maggiorisomme versate per consentire il godimento dei benefici di tutte ledisposizioni legislative applicabili».Sulla base dei richiamati principi affermati da questa Corte, ai qualila CTR non si è attenuta, il contribuente non poteva, nel 2006, senza averNumero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026mai presentato una precedente istanza di rimborso, chiedere al giudicetributario, nel contesto del ricorso volto all’impugnazione della cartella dipagamento, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzionedelle somme a questa indebitamente versate, potendo il contribuenteimpugnare solo il diniego di rimborso, esplicito o implicito, chepresuppone, però, la previa presentazione della domanda di restituzione aisensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.La domanda di restituzione formulata giudizialmente allacommissione tributaria nel 2006 risultava, quindi, inammissibile, né lastessa poteva avere l’efficacia sostanziale di un’istanza di rimborso,essendo stata indirizzata non direttamente all’Amministrazione (alla qualefu solo notificato, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio processuale,il ricorso giudiziale che la conteneva), bensì al giudice tributario, al qualesi chiedeva la condanna dell’Agenzia delle entrate alla restituzione dellesomme versate in eccedenza.In mancanza, però, di una formale istanza di rimborso inoltrata, invia amministrativa, all’ente impositore, non poteva formarsi, all’esito deldecorso del termine di novanta giorni, il silenzio-rifiutodell’Amministrazione, come si desume dal chiaro tenore letterale delcomma 2 dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale il ricorsoavverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo ilnovantesimo giorno dalla “presentazione” – termine con cui si alludeall’inoltro in sede amministrativa, e non anche alla proposizione in sedegiudiziale - della domanda di restituzione.Tale conclusione risulta indirettamente confermata dalle pronuncecon cui questa Corte ha affermato che la presentazione dell’istanza dirimborso ad un organo amministrativo diverso da quello territorialmentecompetente è idonea a determinare la formazione del silenzio-rifiutoimpugnabile dinanzi al giudice tributario, purché, però, l'ufficio noncompetente non sia estraneo all'Amministrazione finanziaria (Cass.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/202628/12/2016, n. 27117; Cass. 06/03/2018, n. 5203; Cass. 22/11/2018, n.30229). Da ciò si ricava che è pur sempre necessaria la presentazionedell’istanza di rimborso alla predetta Amministrazione.8. Essendo mancato, quindi, il presupposto processuale per laproposizione del ricorso con cui il contribuente ha dato inizio al presentegiudizio, ossia il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, in realtàmai formatosi, il ricorso originario del contribuente risulta inammissibile.Tale questione, come già precisato, è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del giudizio, e sulla stessa, diversamente da quanto sostenuto dalcontroricorrente, non può ritenersi maturato il giudicato implicito,ricorrendo un’ipotesi di questione processuale “fondante”, ossia diquestione che, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (sentenza 29/08/2025, n. 24172, pag. 31), può essere comunquerilevata d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui essa si èconcretamente manifestata.9. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il ricorsooriginario non poteva essere proposto, ex art. 382, terzo comma, c.p.c.La novità della questione, sulla quale non si registrano precedentispecifici, giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito,mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza delcontroricorrente. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio in quanto il ricorso originario non poteva essereproposto.Compensa le spese dei giudizi di merito.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il PresidenteP.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio in quanto il ricorso originario non poteva essereproposto.Compensa le spese dei giudizi di merito.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 8917/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7025/2026Data pubblicazione 24/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris