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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37310/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; . ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso fa sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto connotati da immediata aspecificità perché privi di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato la dove, sui temi riguardanti la responsabilità per i reati di cui agli artt 337 e 341 bis cp, si era già rilevata l'inammissibilità per genericità del gravame di merito, mentre, in relazione alle doglianze spese in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alle generiche denegate, e, rivolte al giudizio reso nel negare la sospensione condizionale della pena, l'impugnazione riposa su censura manifestamente infondate dirette a replicare rilievi critici già disattesi, con puntuale logicità e senza incorrere in vizi interpretativi , dalla corte del merito ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ampiende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; . ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso fa sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto connotati da immediata aspecificità perché privi di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato la dove, sui temi riguardanti la responsabilità per i reati di cui agli artt 337 e 341 bis cp, si era già rilevata l'inammissibilità per genericità del gravame di merito, mentre, in relazione alle doglianze spese in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alle generiche denegate, e, rivolte al giudizio reso nel negare la sospensione condizionale della pena, l'impugnazione riposa su censura manifestamente infondate dirette a replicare rilievi critici già disattesi, con puntuale logicità e senza incorrere in vizi interpretativi , dalla corte del merito ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ampiende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37310/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris