CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06848/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 1 2 829 /20 2 0 propost o da: AGRISVILUPPO società agricola semplice, con sede in Noale, alla V ia S. Caterina n. 16 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , nella persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C23 L407N) del Foro di Treviso ([OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H5010) del Foro di Roma (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];fax: 06 - 36001570) pr esso il cui studio elegge domicilio in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Mestrino (PD), alla Piazza IV Novembre n. 30 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona del Avvisi accertamento Ici-Imu – Parziale versamento – Cumulo sanzioni Sindaco pro tempore , [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73S27 G224M), rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce al controricorso, e giusta Determina n. 28 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], adottata in esecuzione della Delibera n. 31 del 4/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Mestrino, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50L10 L8400; [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Padova e con studio in Padova, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza 728 / 7 / 20 19 emessa dalla CTR Veneto i l 23 / 0 9 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] società agricola semplice impugnava due avvisi di accertamento, ai fini ICI per l'anno 2011 e ai fini IMU per l'anno 2012, con i quali il Comune di Mestrino aveva contestato il "parziale versamento" delle imposte con riguardo, in particolare, ad un immobile, censito al fg. 2, mapp. 492, sub 6, cat. B/5. 2. La CTP di Padova, con sentenza n. 451/01/2018 depositata il 27 luglio 2018, rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della società contribuente, la C.T.R. Veneto accoglieva parzialmente l'appello, applicando l'istituto della continuazione in riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, laddove deduceva che per l’anno 2011 e per undici mesi dell’anno 2012 l’immobile non era iscritto al catasto nelle categorie A/6 o D/10, con la conseguenza che l’imposizione Ici ed Imu per i detti periodi doveva ritenersi legittima, e che l’obbligo motivazionale doveva ritenersi adempiuto ogni qual volta il contribuente era stato in grado di comprendere l’essenza della pretesa tributaria per potersi compiutamente difendere. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agrisviluppo società agricola semplice sulla base di due motivi. Il Comune di Mestrino ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Non sussistono i presupposti per la richiesta riunione con altro ricorso tra le stesse parti, oggetto di separata ma coordinata e contestuale decisione. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. 17 luglio 2000 n. 212, 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, e3 l. n, 241/1990, per non aver la CTR considerato le censure da essa mosse circa la carenza di motivazione del provvedimento di imposizione impugnato. 1.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere, se non limitatamente ad uno stralcio decontestualizzato (pag. 5 del ricorso), gli avvisi di accertamento impugnati, in tal guisa precludendo a questo Collegio una compiuta valutazione in ordine alle doglianze da essa sollevate. In secondo luogo, contraddittoriamente, nel mentre nella rubrica del motivo la ricorrente opera un esplicito riferimento alla asserita mancata considerazione, da parte della CTR, delle (peraltro, non meglio specificate) censure da essa mosse circa la carenza di motivazione del provvedimento di imposizione impugnato (facendo così intendere che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di considerare alcuni fatti sostanziali, pur dedotti), nello sviluppo del motivo i rilievi critici sembrano concentrarsi sul difetto di motivazione degli avvisi impugnati, avuto riguardo al mancato riconoscimento della ruralità, difetto che sarebbe stato colmato, tardivamente, solo nel corso del giudizio. In ogni caso, con riferimento alla prima eventualità, il vizio motivazionale sarebbe precluso dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppia conforme. Invero, nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez., Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023). Senza tralasciare che gli avvisi non avrebbero dovuto motivare sul disconoscimento di ruralità, la quale ultima è stata esclusa da [OSCURATO:PERSONA] con statuizione sul punto non censurata, e che si trattava di applicare un criterio matematico partendo dalla classificazione e dalla rendita catastale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza a fronte di un error in procedendo, in relazione alla lamentata violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., attesa l'omessa pronuncia circa gli errori commessi dall'Ufficio in relazione alla richiesta dell'ICI per l'anno 2011 e dell'IMU per l'anno 2012. 2.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. In particolare, la contribuente deduce che la CTR non avrebbe considerato, quanto all’ICI per il 2011, che il calcolo dell’imposta dovuta era avvenuto sulla base, anziché della tariffa d’estimo (della categoria catastale più bassa), del valore contabile e,quanto all’IMU per il 2012, che, trattandosi di “immobile storico”, il Comune avrebbe dovuto applicare la riduzione della base imponibile del 50% (come previsto dall’art.13, comma 3, d.l. n. 201/2011). Orbene, avuto riguardo alla prima censura, va evidenziato che, come già rilevato nell’analizzare il precedente motivo, la ricorrente ha omesso di trascrivere sia l’avviso di accertamento (con la conseguenza che si è in presenza di una mera asserzione unilaterale priva di fondamento oggettivo) sia l’atto di appello nella parte in cui avrebbe proposto uno specifico motivo di gravame sul punto (non chiarendosi alle pagg. 7-8 del ricorso se lo stralcio trascritto sia riferibile al ricorso originario o all’atto d’appello). Senza tralasciare che la doglianza attinge la sentenza di primo grado, atteso che della questione non vi è menzione nella sentenza qui impugnata (che si sostituisce in toto alla precedente). Con riferimento alla seconda censura, è sufficiente evidenziare che risulta ex actis l’avvenuta concessione ab originedella riduzione invocata del 50%, essendosi in presenza di un immobile storico. Senza tralasciare che nessuna doglianza viene formulata dalla contribuente in relazione al disconoscimento della ruralità degli immobili, siccome non accatastati nelle categorie A/6 e D/10, sicchè il relativo capo della sentenza è definitivamente passato in giudicato. A tacer del fatto che, a ben vedere, si è in presenza di una pronuncia implicita di rigetto, con la conseguenza che la contribuente non avrebbe potuto impugnare la sentenza di secondo grado per omissione di pronuncia. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Mestrino denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.12 d.lgs. n. 472/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’istituto della continuazione non è applicabile alle sanzioni irrogate per gli omessi, parziali o tardivi versamenti, in quanto la mancata o tardiva riscossione di imposte già compiutamente liquidate costituisce ipotesi maggiormente lesiva rispetto a quelle incidenti sulla determinazione dell’imponibile. 3.1. Il motivo è infondato. Con riferimento al cumulo giuridico, anche di recente questa Sezione Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24234 del 09/09/2024) ha chiarito quanto segue: la condivisibile considerazione secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997, rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, e non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, dà conto della fondatezza del principio di diritto enunciato dalla Corte con riferimento alla sanzione per omesso versamento, alla cui stregua, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si è ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, cit. (così Cass., 8 aprile 2022, n. 11432; v., altresì, Cass., 18 luglio 2022, n. 22477; Cass., 14 luglio 2010, n. 16526; Cass., 2 luglio 2009, n. 15554) . Si è, infatti, consolidato l’orientamento secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo [v. Cass., 8 aprile 2022, n. 11432 (ICI); Cass., 26 ottobre 2016, n. 21570 (IVA); Cass., 14 luglio 2010, n. 16526 (ICI); Cass., 2 luglio 2009, n. 15554 (ICI)]. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi non meritano di essere accolti. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. P.Q.M. rigettail ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a