CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08091/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19216/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’Associazione temporanea d’imprese costituita con la mandante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Bazzoni n.3; -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 25/21 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 13/01/2021; letta le rinunce a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazionidelle parti; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo 2025