Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24059/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-resistente con procura-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1824/2023pubblicata il 02/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9493/2023Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 24059/2026Data pubblicazione 27/07/20261.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] controversia con INPS.2.

La controversia ha per oggetto l’impugnazione di estratto di ruolosotteso a sette avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali, in ordineai quali la parte privata eccepita la omessa o irregolare notifica e laprescrizione.3.

Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’opposizione, inapplicazione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973 (comeintrodotto dall’art.3 bis del d.l. n.146/2021, convertito dalla leggen.215/2021).4.

La corte territoriale ha confermato la statuizione di inammissibilità.5.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la parte privata,affidato a tre motivi.

INPS ha depositato procura alle liti senza svolgere6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta «omesso, insufficiente ocontraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo agli artt. 112 e 2948 c.p.c.».2.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti: a) nonha per oggetto un fatto, ma l’omessa pronuncia sulla eccezione diprescrizione (peraltro nemmeno trascritta); b) non è decisivo, attesa lasussistenza di una causa di inammissibilità dell’azione per difetto diinteresse ad agire (art.12 comma 4 bis d.P.R. n.602/1973); c) è preclusoex art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ. dalla c.d doppia conforme.Numero registro generale 9493/2023Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 24059/2026Data pubblicazione 27/07/20263.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. conriguardo agli artt. 100 e 615 c.p.c.».4.

Sulla questione agitata nel motivo di ricorso il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto stabiliti da Cass.

S.U. n. 26283/2022,secondo i quali: «l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021 e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs.n.110/2024), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmatol'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche neiprocessi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio».5.

Tali principi, confermati da tutta la giurisprudenza successiva (da ultimoCass. n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio si riportaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), non determinanoalcun vulnus per il destinatario degli atti impositivi, «grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenutoconto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativodi sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass.

S.U. n. 12459/2024).Numero registro generale 9493/2023Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 24059/2026Data pubblicazione 27/07/20266.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi didiritto, e dunque non è incorsa nella violazione di legge che le viene7.

A questo proposito deve osservarsi che la parte privata nelle sue difese─ compresi gli atti del processo di legittimità ─ non ha dedotto lasussistenza di alcuno dei requisiti tali da integrare l’interesse allaimpugnazione autonoma del ruolo ex art.12 comma 4 bis cit.8.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. conriguardo all’art. 91 c.c. (sic)».9.

Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha compensato lespese di lite, in conformità dell’orientamento di questa Corte (da ultimo,Cass. n.7763/2026) secondo il quale la definizione della lite per effettodello ius superveniens costituisce un giustificato motivo di compensazionedelle spese di lite.10.

I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-resistente con procura-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1824/2023pubblicata il 02/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9493/2023Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 24059/2026Data pubblicazione 27/07/20261. La Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] controversia con INPS.2. La controversia ha per oggetto l’impugnazione di estratto di ruolosotteso a sette avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali, in ordineai quali la parte privata eccepita la omessa o irregolare notifica e laprescrizione.3. Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’opposizione, inapplicazione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973 (comeintrodotto dall’art.3 bis del d.l. n.146/2021, convertito dalla leggen.215/2021).4. La corte territoriale ha confermato la statuizione di inammissibilità.5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la parte privata,affidato a tre motivi. INPS ha depositato procura alle liti senza svolgere6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «omesso, insufficiente ocontraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo agli artt. 112 e 2948 c.p.c.».2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti: a) nonha per oggetto un fatto, ma l’omessa pronuncia sulla eccezione diprescrizione (peraltro nemmeno trascritta); b) non è decisivo, attesa lasussistenza di una causa di inammissibilità dell’azione per difetto diinteresse ad agire (art.12 comma 4 bis d.P.R. n.602/1973); c) è preclusoex art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ. dalla c.d doppia conforme.Numero registro generale 9493/2023Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 24059/2026Data pubblicazione 27/07/20263. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. conriguardo agli artt. 100 e 615 c.p.c.».4. Sulla questione agitata nel motivo di ricorso il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto stabiliti da Cass. S.U. n. 26283/2022,secondo i quali: «l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021 e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs.n.110/2024), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmatol'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche neiprocessi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio».5. Tali principi, confermati da tutta la giurisprudenza successiva (da ultimoCass. n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio si riportaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), non determinanoalcun vulnus per il destinatario degli atti impositivi, «grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenutoconto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativodi sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass. S.U. n. 12459/2024).Numero registro generale 9493/2023Numero sezionale 3350/2026Numero di raccolta generale 24059/2026Data pubblicazione 27/07/20266. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi didiritto, e dunque non è incorsa nella violazione di legge che le viene7. A questo proposito deve osservarsi che la parte privata nelle sue difese─ compresi gli atti del processo di legittimità ─ non ha dedotto lasussistenza di alcuno dei requisiti tali da integrare l’interesse allaimpugnazione autonoma del ruolo ex art.12 comma 4 bis cit.8. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. conriguardo all’art. 91 c.c. (sic)».9. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha compensato lespese di lite, in conformità dell’orientamento di questa Corte (da ultimo,Cass. n.7763/2026) secondo il quale la definizione della lite per effettodello ius superveniens costituisce un giustificato motivo di compensazionedelle spese di lite.10. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 24059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris