CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25757/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - i ntimata - avverso la sentenza n. 1572/12/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; IRES RIMBORSOlette le conclusioni scritte del P.M., in persona del la Sostitut a Procuratrice Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso. Rilevato che: Con istanza presentata del 10 febbraio 2014 la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].) chiedeva il rimborso , ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell’IRES versata in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto per il periodo d’imposta 2006. L’Ufficio rigettava la richiesta di rimborsosul rilievo che la stessa doveva essere qualificata come istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e, pertanto, avrebbe dovuto essere presentata nel termine di quarantotto mesi dalla data del versamento, ovvero entro il 16 giugno 2011, essendo prevista il 16 giugno 2007 la scadenza per il versamento del saldo relativo al periodo di imposta 2006. La società contribuente impugnava il provvedimento di rigetto , deducendo, in particolare, che , nella specie , non poteva applicarsi il termine previsto dall’art. 38 cit. non ricorrendo nessuna delle ipotesi ivi previste. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso ela Commissione tributaria regionale della Lombardia , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso lasuddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese. Considerato che: 1. Con il primo motivo la so cietà contribuente de duce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 . Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto nella specie applicabile l’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 in quanto l’istanza di rimborso si basava su un errore di calcolo nelle variazioni fiscali effettuate dalla contribuente in relazione all’anno d’imposta 2006. Il motivo è infondato. Come si evince dal ricorso per cassazione (pagg. 5 e 6) e dalla sentenza impugnata, la richiesta di rimborso scaturisce dall’errata compilazione delladichiarazione da parte della contribuente che aveva determinato l’assoggettamento a tassazione di maggiori componenti reddituali in relazionead IRPEG per l’anno d’imposta 2006. In tal caso, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per il rimborso dei versamenti diretti, in base alla quale il contribuente può chiedere il rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla datadel ve r samento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Deve, per contro, escludersi - come invece sostenuto dalla ricorrente- l’applicazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , secondo cui, in mancanza di disposizioni specifiche, la domanda di restituzione,non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, seposteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte l a disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 concerne l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. n. 82 del 2014 ; conf. Cass. n. 12919 del 2019).2. Con il secondo motivo si deduce, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Secondo la ricorrente tale norma,nello stabilire un termine di decadenza di quarantotto mesi per la domanda di rimborso decorrente dalla data del versamento, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il motivo è infondato. Non sussiste, invero , la dedotta disparità di trattamento in relazione al più ampio termine accordato all’Amministrazione finanziaria in tema di accertamento,spettando al legislatore trovare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza del contribuente e quella di buon andamento, razionalità e speditezza dell'azione amministrativa. Il termine di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 appare congruo ai fini del concreto esercizio del diritto della contribuente ed il diverso regime del rimborso previsto dall’art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 trova giustificazione nei differenti presupposti posti a fondamento delle due disposizioni e nel carattere residuale di tale ultima norma. Conseguentemente non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa della contribuente. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma