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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03766/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9732-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza n. 324/2017 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 11/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.8.2013 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Asti, invocando la condanna della convenuta a rimuovere il dehor illecitamente realizzato ed a cessare le immissioni rumorose derivanti dalla diffusione di musica in orario serale.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 324/2017, rigettava la domanda, rilevando da un lato l’intervenuta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, in funzione dell’intervenuto trasferimento dell’azienda ad altro soggetto nel corso del giudizio, e comunque la cessazione della materia del contendere, per effetto della rimozione del dehore della cessazione dell’attività serale di karaoke in precedenza svolta dalla società resistente.

Interponeva appello avverso detta decisione la Risso e la Corte di Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 16.1.2018, dichiarava inammissibile il gravame.

Propone ricorso per lacassazione della decisione di prime cure [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dei locali dove veniva esercitata l’attività rumorosa.

Ad avviso della ricorrente, poiché la domanda di cessazione delle immissioni ha natura reale, si configurava una ipotesi di litisconsorzio necessario e la Corte di Appello avrebbe, di conseguenza, dovuto disporre la remissione della causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c.

La censura è fondata.

La domanda originariamente formulate dalla Risso era diretta a conseguire la cessazione delle immissioni rumorose provenienti dall’esercizio commerciale aperto nei pressi della sua proprietà, attraverso, tra l’altro, la realizzazione di lavori di insonorizzazione dei locali (cfr. le conclusioni rassegnate dall’odierna ricorrente con la citazione introduttiva, riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado).

In proposito, va ribadito il principio secondo cui “ L'azione inibitoria di cui all'art 844 c.c., contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, hanatura reale, rientra nello schema della "negatoria servitutis" e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l'attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l'accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatteimmissioni.

La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell'azione di risarcimento in forma specifica di cui all'art 2058 c.c., nel caso in cui l'attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell'autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridicapossibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell'intervento del proprietario o degli altri comproprietari del fondo medesimo” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 26882 del 22/10/2019 , Rv. 655665).

Nel caso di specie, pur se la fonte delle immissioni rumorose lamentate dalla Risso era connessa all’attività commerciale svolta dal soggetto che ne aveva la disponibilità, la domanda era volta anche ad ottenere la condanna ad eseguire opere di trasformazione della proprietà, idonee a precludere in via definitiva il ripetersi del fenomeno dannoso denunciato dall’originaria attrice.

Il contraddittorio, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esteso nei confronti deltitolare del diritto di proprietà dell’immob ile.

La Corte di Appello avrebbe dunque dovuto riformare la decisione di prime cure, rimettendo gli atti al Tribunale, vertendosi in una delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 354, primo comma, c.p.c.

La decisione impugnata va di conseguenza cassata, sul punto, con rinvio della causa al Tribunale di Asti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 383, terzo comma, c.p.c.

L'accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri, con i quali la ricorrente lamenta, in particolare: 1)la violazione o falsa applicazione degli artt. 907, 949 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe errato nel rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in relazione alla rimozione del dehor oggetto della domanda, nonché nel ravvisare la cessazione della legittimazione passiva della società convenuta, in ragione della cessione dell’azienda commerciale intervenuta in corso di causa (secondo motivo); 2)la violazione o falsa ap plicazione degli art. 844, 949 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la cessazione dell’attività di karaoke avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, posta la perduranza dell’interesse della Risso a conseguire una pronuncia di accertamento della natura illecita dell’attività oggetto di causa, anche in relazione al convenuto del regolamento condominiale vigente, in vista della futura possibile proposizione di una domanda a contenuto risarcitorio (terzo motivo); 3)la violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la cessione dell’azienda non consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte originaria, poiché non si configurerebbe una ipotesi di successione nel diritto controverso (quarto motivo).

Il giudice del rinvio, infatti, dovrà rinnovare integralmente il giudizio.

In definitiva, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri.

La sentenza impugnata va di conseguenza dichiarata nulla ela causa va rinviata, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c., al Tribunale di Asti, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Dichiara nulla la sentenza impugnata e ri nvia la causa al Tribunale di Asti, in differente composizione, anche per le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9732-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza n. 324/2017 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 11/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.8.2013 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Asti, invocando la condanna della convenuta a rimuovere il dehor illecitamente realizzato ed a cessare le immissioni rumorose derivanti dalla diffusione di musica in orario serale. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 324/2017, rigettava la domanda, rilevando da un lato l’intervenuta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, in funzione dell’intervenuto trasferimento dell’azienda ad altro soggetto nel corso del giudizio, e comunque la cessazione della materia del contendere, per effetto della rimozione del dehore della cessazione dell’attività serale di karaoke in precedenza svolta dalla società resistente. Interponeva appello avverso detta decisione la Risso e la Corte di Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 16.1.2018, dichiarava inammissibile il gravame. Propone ricorso per lacassazione della decisione di prime cure [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dei locali dove veniva esercitata l’attività rumorosa. Ad avviso della ricorrente, poiché la domanda di cessazione delle immissioni ha natura reale, si configurava una ipotesi di litisconsorzio necessario e la Corte di Appello avrebbe, di conseguenza, dovuto disporre la remissione della causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c. La censura è fondata. La domanda originariamente formulate dalla Risso era diretta a conseguire la cessazione delle immissioni rumorose provenienti dall’esercizio commerciale aperto nei pressi della sua proprietà, attraverso, tra l’altro, la realizzazione di lavori di insonorizzazione dei locali (cfr. le conclusioni rassegnate dall’odierna ricorrente con la citazione introduttiva, riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado). In proposito, va ribadito il principio secondo cui “ L'azione inibitoria di cui all'art 844 c.c., contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, hanatura reale, rientra nello schema della "negatoria servitutis" e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l'attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l'accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatteimmissioni. La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell'azione di risarcimento in forma specifica di cui all'art 2058 c.c., nel caso in cui l'attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell'autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridicapossibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell'intervento del proprietario o degli altri comproprietari del fondo medesimo” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 26882 del 22/10/2019 , Rv. 655665). Nel caso di specie, pur se la fonte delle immissioni rumorose lamentate dalla Risso era connessa all’attività commerciale svolta dal soggetto che ne aveva la disponibilità, la domanda era volta anche ad ottenere la condanna ad eseguire opere di trasformazione della proprietà, idonee a precludere in via definitiva il ripetersi del fenomeno dannoso denunciato dall’originaria attrice. Il contraddittorio, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esteso nei confronti deltitolare del diritto di proprietà dell’immob ile. La Corte di Appello avrebbe dunque dovuto riformare la decisione di prime cure, rimettendo gli atti al Tribunale, vertendosi in una delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 354, primo comma, c.p.c. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, sul punto, con rinvio della causa al Tribunale di Asti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 383, terzo comma, c.p.c. L'accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri, con i quali la ricorrente lamenta, in particolare: 1)la violazione o falsa applicazione degli artt. 907, 949 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe errato nel rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in relazione alla rimozione del dehor oggetto della domanda, nonché nel ravvisare la cessazione della legittimazione passiva della società convenuta, in ragione della cessione dell’azienda commerciale intervenuta in corso di causa (secondo motivo); 2)la violazione o falsa ap plicazione degli art. 844, 949 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la cessazione dell’attività di karaoke avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, posta la perduranza dell’interesse della Risso a conseguire una pronuncia di accertamento della natura illecita dell’attività oggetto di causa, anche in relazione al convenuto del regolamento condominiale vigente, in vista della futura possibile proposizione di una domanda a contenuto risarcitorio (terzo motivo); 3)la violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la cessione dell’azienda non consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte originaria, poiché non si configurerebbe una ipotesi di successione nel diritto controverso (quarto motivo). Il giudice del rinvio, infatti, dovrà rinnovare integralmente il giudizio. In definitiva, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza dichiarata nulla ela causa va rinviata, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c., al Tribunale di Asti, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Dichiara nulla la sentenza impugnata e ri nvia la causa al Tribunale di Asti, in differente composizione, anche per le s
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