CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 10592/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10592/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3699/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37688/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt 62 bis81 e 133 cod pen nonché vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena basein misura superiore al minimo edittale ed alla determinazione della pena a titolo dicontinuazione non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimatarilevato che la Corte territoriale con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali edimmuni da illogicità manifeste ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice inragione della capacità a delinquere dell imputato e della particolare gravità del reato vedipag 3 della sentenza impugnata elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsiadeguatamente [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire in proposito il principio di diritto secondo cui ladeterminazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di ungiudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge sicché l obbligo di una motivazionerafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittalementre nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media è sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena nel quale sono impliciti gli elementi di cuiall art 133 cod pen Sez 3 n 29968 del 22/02/2019 Del * Rv 276288 – 01rilevato che la doglianzacon cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sull aggravante contestata ha ad oggetto una censuranon dedotta in sede di appello come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportatonella sentenza impugnata che l odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente se incompleto o comunque non corretto Va richiamato in proposito ilprincipio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengonosollevate per la prima volta questioni che per non essere state dedotte nei motivi di appellonon potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado per non essere riconducibili neilimiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione Sez U n 15 del 30/06/1999 *Rv 213981 01 Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 26974 Sez 2 n 29726del 21/07/2022 * non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeletta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 17/02/2026 dal difensoredella parte civileritenuto che non devono essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cuialla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte La memoria conclusiva a cagionedella sua genericità non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quantopriva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 877 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] * Rv 283886 – 01 Sez 4 n 36535 del 15/09/2021 ARv 281923 Sez 2 n 12784 del 23/01/2020 * Rv 278834CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10592/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3699/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37688/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt 62 bis81 e 133 cod pen nonché vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena basein misura superiore al minimo edittale ed alla determinazione della pena a titolo dicontinuazione non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimatarilevato che la Corte territoriale con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali edimmuni da illogicità manifeste ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice inragione della capacità a delinquere dell imputato e della particolare gravità del reato vedipag 3 della sentenza impugnata elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsiadeguatamente [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire in proposito il principio di diritto secondo cui ladeterminazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di ungiudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge sicché l obbligo di una motivazionerafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittalementre nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media è sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena nel quale sono impliciti gli elementi di cuiall art 133 cod pen Sez 3 n 29968 del 22/02/2019 Del * Rv 276288 – 01rilevato che la doglianzacon cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sull aggravante contestata ha ad oggetto una censuranon dedotta in sede di appello come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportatonella sentenza impugnata che l odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente se incompleto o comunque non corretto Va richiamato in proposito ilprincipio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengonosollevate per la prima volta questioni che per non essere state dedotte nei motivi di appellonon potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado per non essere riconducibili neilimiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione Sez U n 15 del 30/06/1999 *Rv 213981 01 Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 26974 Sez 2 n 29726del 21/07/2022 * non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeletta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 17/02/2026 dal difensoredella parte civileritenuto che non devono essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cuialla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte La memoria conclusiva a cagionedella sua genericità non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quantopriva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 877 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] * Rv 283886 – 01 Sez 4 n 36535 del 15/09/2021 ARv 281923 Sez 2 n 12784 del 23/01/2020 * Rv 278834 P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende Rigetta larichesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile * *Così è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende Rigetta larichesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile * *Così è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]