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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40158/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore della costituita parte civile, Stefano SEVERINI, che chiede il rigetto dei ricorsi e la liqudiazione delle spese del giudizio, come da allegata nota spese. lette le conclusioni scritte depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse de Francesco LATINO, insiste nell'accoglimento del ricorso. letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che, concentrandosi in particolare, sul secondo motivo di ricorso, insiste nell'accoglimento - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 l [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma - adita dagli imputati e dal Pubblico Ministero - in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di falso ideologico per induzione (così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 110-117-479 cod. pen), e il solo Guadagnoli anche di truffa aggravata e continuata, - ha dichiarato non doversi procedere in ordine al quest'ultimo reato, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato, per entrambi gli imputati, la pena per il reato di falso, valutando come equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice come prevalenti, rispetto alle aggravanti contestate. 2.Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si affida a tre motivi.

3.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 48,479,483 cod. pen. e art. 49 della legge notarile ( n. 89 del 1913).

Premette che, secondo l'originaria contestazione, i ricorrenti erano stati mandati a giudizio per rispondere, in concorso tra loro e con il notaio rogante, di falso in atto pubblico per avere il pubblico ufficiale, nel rogare una procura a vendere, attestato la certa identificazione dei due mandanti, comparsi dinanzi a sé, sulla base dei documenti di identità falsificati, senza svolgere più idonei accertamenti, e che, all'esito del giudizio di primo grado, il notaio era stato mandato assolto per difetto del dolo, mentre i due ricorrenti erano stati condannati ai sensi dell'art. 48 cod. pen., per avere indotto in errore il notaio.

Ciò posto, contesta la qualificazione giuridica data dal Tribunale di Roma, e confermata dalla Corte di appello, sostenendo che il fatto contestato non poteva integrare la fattispecie di cui agli artt. 48 - 479 cod. pen., incombendo sul notaio, secondo la legge notarile, l'onere di accertare la genuinità dei documenti a lui esibiti.

Sostiene la Difesa ricorrente che il notaio, lungi dall'attestare l'autenticità dei documenti prodotti, ha il solo onere di verificare la corrispondenza tra questi e colui che lo esibisce: il documento è, cioè, non l'oggetto dell'accertamento ma solo lo strumento della verifica.

Poiché, dunque, sono le parti che forniscono il documento al notaio garantendone l'autenticità, risultando gli autori diretti della loro eventuale falsità, il fatto ascritto al ricorrente integra la diversa fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., che risulta prescritta fin dal febbraio 2018.

3.2. Con il secondo motivo, la Difesa ricorrente denuncia violazione dell'art. 597 co. 1 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 99 e 161 cod. pen.

Premette che il Pubblico Ministero aveva impugnato il punto della sentenza di primo grado riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e che la Corte di appello, in parziale accoglimento della doglianza dell'appellante, aveva rivisto il giudizio di bilanciamento sostituendo quello di prevalenza espresso dal primo giudice con la mera equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.

Sostiene, dunque, il ricorrente che la decisione impugnata abbia violato il divieto di reformatio in pejus, dal momento che, con l'appello, l'Accusa si era doluta esclusivamente del riconoscimento delle circostanze, in totale assenza di elementi che la giustificassero, mentre non era stato devoluto alla Corte di appello il diverso tema del giudizio di bilanciamento che, dunque, risulta rivisitato contra legem, imponendosi l'annullamento di tale statuizione che produce riflessi anche in tema di prescrizione, giacchè il giudizio di subvalenza della recidiva inibisce ogni effetto anche in diritto, ivi compresa la durata del tempo necessario alla prescrizione del reato.

Sostiene, infatti, la Difesa che la Corte di appello ha erroneamente interpretato il dictum della sentenza delle Sezioni unite n. 20808/2018, sostenendo la rilevanza della recidiva in tema di prescrizione anche laddove essa sia stata ritenuta subvalente.

3.3. Con il terzo motivo è denunciata inosservanza degli artt. 15, 99, 157, 160 co. 3 e 161 cod. pen..

Sostiene la Difesa che, secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza Sez. 6 n. 47269 del 09/09/2015, Rv. 265518, non sarebbe possibile tenere conto della recidiva ai fini della individuazione del termine di prescrizione base ex art. 157 cod. pen., e anche di quello massimo, ex art. 161 co. 2 cod. pen., salvo a incorrere nella violazione del divieto del "ne bis in idem sostanziale".

La Corte di appello avrebbe disatteso tale indirizzo per aderire ad altro maggioritario della giurisprudenza di legittimità senza articolare espliciti argomenti a sostegno.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], articola un solo motivo denunciando vizi della motivazione, manifestamente contraddittoria e illogica, sostenendo la inconfigurabilità, nel caso di specie, del delitto di falso per induzione per la inidoneità ingannatoria del documento; svolge argomenti analoghi a quelli spesi nell'interesse del Guadagnoli, altresì rappresentando la evidenza della mancata corrispondenza dei dati anagrafici attestati sul documento esibito dal Latino ( persona di oltre 70 anni) con quelli reali del ricorrente che, all'atto della sottoscrizione della procura notarile, aveva 52 anni.

Si duole che la Corte di appello non abbia affrontato il tema centrale posto dall'appellante, ovvero che, a prescindere dalla connotazione psicologica della condotta del notaio, gli artifici non sussistevano oggettivamente, per la loro inidoneità a trarre in inganno un soggetto qualificato.

4.1. Con motivi aggiunti la difesa del Latino ha ulteriormente argomentato facendo leva sulla affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la grave leggerezza del notaio, nell'omettere il dovuto controllo della veridicità del documento, a supporto della tesi della inidoneità ingannatoria della condotta del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. 1.Non ha pregio il primo motivo prospettato nell'interesse di Guadagnoli, dovendosi dare atto dell'assoluta correttezza delle argomentazioni giuridiche addotte dai giudici di prime cure e condivise nella sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati.

In particolare, la premessa sulla quale, condivisibilmente, viene basato l'inquadramento dei fatti nell'ambito dello schema giuridico della fattispecie di cui agli artt. 48 e 476 c.p., in relazione all'induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione di un atto pubblico, è costituita dalla individuazione dell'atto falsamente formato dal notaio, non nella procura speciale, ma nell'attestazione in ordine all'identità delle persone risultanti dall'autentica notarile della sottoscrizione della procura speciale a vendere l'immobile.

Quest'ultima, difatti, integra, di per sè un atto pubblico, e non può essere confusa con il documento a cui si riferisce ( Sez. 2, n. 5239 del 18/01/2013, Rv. 254976).

In tal senso, si è affermato, con risalente decisione che il Collegio ritiene di condividere, che, nell'ipotesi di falsa autenticazione di firma relativa a scrittura privata, la falsa attestazione del notaio in ordine all'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure in ordine all'apposizione della firma in sua presenza costituisce falsità ideologica in atto pubblico; ciò in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata, che mantiene tale sua natura, pur se acquista l'efficacia sancita dall'art. 2702 c.c.; la scrittura privata autenticata è pertanto l'insieme di un documento privato e di un atto pubblico (sez. 5^ n. 3478 del 7/2/1984, Rv. 163726).E con specifico riferimento alla distinzione fra l'ipotesi di cui agli artt. 48- 479 c.p., ritenuta nella sentenza impugnata e quella di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen., invocata dalla difesa, la decisione è conforme all'orientamento, risalente e mai smentito, secondo cui, in quest'ultima fattispecie di reato, il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di dichiarare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta; ricorre, invece, l'ipotesi di cui agli artt. 48 e 476 c.p., quando, invece, la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, per cui la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (Sez. 1, n. 2222 del 26/05/1987, Crespi, Rv. 17632101; sez. 5^ n. 11597 del 12/2/2010, Rv. 246711). 1.1.E' quanto si è verificato nel caso specie, risultando che il notaio venne indotto in errore in ordine all'identità delle persone che conferirono al Guadagnoli la procura speciale a vendere; proprio attraverso la falsa dichiarazione dei due "figuranti", il notaio si è determinato, per errore, ad attestare in atto pubblico la falsa identità delle due persone che gli erano state presentate per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Come è stato efficacemente posto in luce in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in scrutinio, anche nel caso di specie, "risulta evidente dalla imputazione che oggetto della falsità non è costituito dalle dichiarazioni negoziali in sè, ma dalla loro riconducibilità a coloro che nell'atto vengono indicati quali parti del contratto" (Sez.5 n. 22839 del 17/04/2019, Rv. 276632). [OSCURATO:PERSONA] e la donna rimasta ignota ( essendo stata assolta la Fusco, originariamente coimputata, per non aver commesso il fatto) hanno infatti preso parte all'atto notarile inducendo in errore il notaio sulla loro reale identità; il notaio Cerini ha, dunque, creduto che all'atto prendessero parte, quali contraenti, i congiunti ( padre e figlia) Zaccherini, reali proprietari dell'immobile per il quale veniva rilasciata procura speciale a vendere, in quanto indotto in errore dai due complici che si sono ad essi sostituiti utilizzando falsi documenti di identità, oltre che dallo stesso Guadagnoli.

Come ha, infatti, osservato la Corte di appello, quest'ultimo era cliente abituale del notaio, con il quale era insorto un particolare rapporto di fiducia, che ha determinato un fisiologico abbassamento della soglia di attenzione da parte del notaio.

Invero, l'identità dei contraenti viene attestata dal notaio nell'atto pubblico e deve costituire oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale, essendo tale verifica imposta dall'art. 49 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (così come modificato dalla legge n. 333/1976) che stabilisce, infatti, che «il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.».

Come già osservato dalla Corte di appello, nella specie, il fatto che notaio sia stato mandato assolto per difetto di dolo, perché tratto in inganno, è "circostanza che non re fluisce su quelli che erano gli obblighi su di lui gravanti".

1.2. Dunque: risponde di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata; così, l'induzione in errore del notaio sulla identità della persona integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico ( Sez. 2, n. 5239 del 18/01/2013 Rv. 254976 -01).

1.3. Correttamente, quindi, il delitto è stato qualificato quale concorso in falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., a cui consegue la non applicabilità del minor termine di prescrizione per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen..

2. E' infondato anche il secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse di Guadagnoli, dal momento che la devoluzione da parte dell'appellante Procuratore Generale del motivo sul trattamento sanzionatorio, in specie riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ad oggetto il 'punto' della sentenza impugnata che attiene al giudizio sul riconoscimento delle circostanze e sul loro bilanciamento.

Secondo le indicazioni offerte dall'arresto delle Sezioni Unite "Tuzzolino", per "capo della sentenza", deve intendersi "ciascuna decisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato", quale "atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza".

In altri termini, una fattispecie nella quale la re-giudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale.

Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di talchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza", ma anche a "tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio." ( Sez.

U. sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000 ), Tuzzolino, Rv. 216239; principi ripresi, in motivazione, da Sez.

Un. n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007 ), Michaeler, nonché da Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 Rv. 268965 Aiello e altro).

E' stato anche precisato, nella medesima Sede, che "Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame."

2.1. Calando tali principi nel caso in scrutinio, ritiene il Collegio che il punto della decisione di primo grado devoluto in sede di gravame dal Pubblico Ministero vada individuato in quello, unico e omnicomprensivo, afferente l'"accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione", secondo l'espressa indicazione delle Sezioni Unite, con la conseguenza che la devoluzione della questione attinente all'an del riconoscimento delle generiche comporta, ex sé, quale effetto collegato, anche la devoluzione al Giudice di appello della questione relativa alla conseguente operazione di bilanciamento delle circostanze eterogenee, in quanto in rapporto di stretta implicazione necessaria con la prima.

2.2. Ciò posto, va, per completezza, stigmatizzata la erroneità della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la Corte di appello avrebbe malamente interpretato il dictum del [OSCURATO:PERSONA], facendo leva la Difesa sulla affermazione, contenuta nella motivazione del citato arresto, che "quando la recidiva sia stata ritenuta sub valente, fuori dai casi in cui la rilevanza di tale giudizio sia espressamente esclusa dal legislatore, come non si produce l'effetto diretto sulla pena così non si producono gli effetti indiretti della recidiva", pervenendo alla conclusione - secondo il ricorrente - che "ove il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di subvalenza della recidiva, di questa non può tenersi conto ad alcun effetto".

2.3. La deduzione è errata.

Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 6 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 -01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 -01).

3. Parimenti infondato il motivo con il quale la Difesa sostiene, ancora, che, mentre l'art. 157 cod. pen. esclude al comma 3 la rilevanza delle previsioni di cui all'art. 69 cod. pen., in tema di bilanciamento, cosicché la recidiva qualificata, se considerata subvalente, produce comunque gli effetti indiretti di cui all'art. 157 cit., non accade lo stesso con riguardo a quelli disciplinati dall'art. 161 in tema di aumento di due terzi del tempo necessario alla prescrizione del reato, perché quest'ultima disposizione non contiene una disposizione analoga al comma 3 dell'art. 157.

Cod. pen.

L'interpretazione propugnata dalla Difesa ricorrente - in linea con l'isolata pronuncia secondo cui, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518) - è contrastata dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, nel quale il collegio si riconosce, secondo cui, invece, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Rv. 271802).

Detto orientamento ha anche ricevuto, infatti, l'avallo delle Sezioni Unite 'Schettino', le quali hanno chiaramente affermato che "la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente; l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione.

E poiché l'art. 161 cod. pen. richiama talune ipotesi di recidiva coordinando la regola al tempo necessario a prescrivere, definito secondo quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., resta confermato che anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta"( Sez.

Un. n. 20808 del 25/10/2018 Ud. (dep. 15/05/2019 ), Schettino, in motivazione, par. 11.1., pg. 24; conf. da ultimo, Sez. 2, n.19571 del 13/04/2022 n. m.).

4. Non è fondato neppure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Richiamate le osservazioni che si sono svolte con riguardo alla posizione del Giovagnoli, in particolare, con riferimento al primo motivo, si osserva che il ricorso in esame, oltre ad essere finalizzato, sostanzialmente, al conseguimento di una inammissibile rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, in coerenza che gli elementi di fatto raccolti nel corso dell'istruttoria, ha ritenuto che i documenti d'identità presentati al notaio fossero idonei a trarre in inganno il pubblico ufficiale ed il personale di studio, tenendo conto adeguatamente delle peculiarità del caso concreto.

In particolare, la Corte di appello ha valorizzato la circostanza, comprovata in atti, che il Guadagnoli fosse cliente abituale del professionista, e che ciò abbia inciso sul livello di attenzione del pubblico ufficiale, che, in maniera certamente negligente, ma senza una consapevole volontà, ha finito per rimanere ingannato dalla condotta del Latino e dei suoi due complici.

Ha, inoltre, considerato come lverosimilmente, i documenti dei due "figuranti" siano stati controllati dai segretari dello studio, e comunque, ha escluso che vi fosse una evidente difformità dei documenti presentati rispetto a quelli originali.

4.1. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio ( Cass., sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali., nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, dalla parte civile costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore della costituita parte civile, Stefano SEVERINI, che chiede il rigetto dei ricorsi e la liqudiazione delle spese del giudizio, come da allegata nota spese. lette le conclusioni scritte depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse de Francesco LATINO, insiste nell'accoglimento del ricorso. letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che, concentrandosi in particolare, sul secondo motivo di ricorso, insiste nell'accoglimento - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 l [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma - adita dagli imputati e dal Pubblico Ministero - in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di falso ideologico per induzione (così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 110-117-479 cod. pen), e il solo Guadagnoli anche di truffa aggravata e continuata, - ha dichiarato non doversi procedere in ordine al quest'ultimo reato, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato, per entrambi gli imputati, la pena per il reato di falso, valutando come equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice come prevalenti, rispetto alle aggravanti contestate. 2.Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si affida a tre motivi. 3.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 48,479,483 cod. pen. e art. 49 della legge notarile ( n. 89 del 1913). Premette che, secondo l'originaria contestazione, i ricorrenti erano stati mandati a giudizio per rispondere, in concorso tra loro e con il notaio rogante, di falso in atto pubblico per avere il pubblico ufficiale, nel rogare una procura a vendere, attestato la certa identificazione dei due mandanti, comparsi dinanzi a sé, sulla base dei documenti di identità falsificati, senza svolgere più idonei accertamenti, e che, all'esito del giudizio di primo grado, il notaio era stato mandato assolto per difetto del dolo, mentre i due ricorrenti erano stati condannati ai sensi dell'art. 48 cod. pen., per avere indotto in errore il notaio. Ciò posto, contesta la qualificazione giuridica data dal Tribunale di Roma, e confermata dalla Corte di appello, sostenendo che il fatto contestato non poteva integrare la fattispecie di cui agli artt. 48 - 479 cod. pen., incombendo sul notaio, secondo la legge notarile, l'onere di accertare la genuinità dei documenti a lui esibiti. Sostiene la Difesa ricorrente che il notaio, lungi dall'attestare l'autenticità dei documenti prodotti, ha il solo onere di verificare la corrispondenza tra questi e colui che lo esibisce: il documento è, cioè, non l'oggetto dell'accertamento ma solo lo strumento della verifica. Poiché, dunque, sono le parti che forniscono il documento al notaio garantendone l'autenticità, risultando gli autori diretti della loro eventuale falsità, il fatto ascritto al ricorrente integra la diversa fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., che risulta prescritta fin dal febbraio 2018. 3.2. Con il secondo motivo, la Difesa ricorrente denuncia violazione dell'art. 597 co. 1 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 99 e 161 cod. pen. Premette che il Pubblico Ministero aveva impugnato il punto della sentenza di primo grado riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e che la Corte di appello, in parziale accoglimento della doglianza dell'appellante, aveva rivisto il giudizio di bilanciamento sostituendo quello di prevalenza espresso dal primo giudice con la mera equivalenza rispetto alle aggravanti contestate. Sostiene, dunque, il ricorrente che la decisione impugnata abbia violato il divieto di reformatio in pejus, dal momento che, con l'appello, l'Accusa si era doluta esclusivamente del riconoscimento delle circostanze, in totale assenza di elementi che la giustificassero, mentre non era stato devoluto alla Corte di appello il diverso tema del giudizio di bilanciamento che, dunque, risulta rivisitato contra legem, imponendosi l'annullamento di tale statuizione che produce riflessi anche in tema di prescrizione, giacchè il giudizio di subvalenza della recidiva inibisce ogni effetto anche in diritto, ivi compresa la durata del tempo necessario alla prescrizione del reato. Sostiene, infatti, la Difesa che la Corte di appello ha erroneamente interpretato il dictum della sentenza delle Sezioni unite n. 20808/2018, sostenendo la rilevanza della recidiva in tema di prescrizione anche laddove essa sia stata ritenuta subvalente. 3.3. Con il terzo motivo è denunciata inosservanza degli artt. 15, 99, 157, 160 co. 3 e 161 cod. pen.. Sostiene la Difesa che, secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza Sez. 6 n. 47269 del 09/09/2015, Rv. 265518, non sarebbe possibile tenere conto della recidiva ai fini della individuazione del termine di prescrizione base ex art. 157 cod. pen., e anche di quello massimo, ex art. 161 co. 2 cod. pen., salvo a incorrere nella violazione del divieto del "ne bis in idem sostanziale". La Corte di appello avrebbe disatteso tale indirizzo per aderire ad altro maggioritario della giurisprudenza di legittimità senza articolare espliciti argomenti a sostegno. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], articola un solo motivo denunciando vizi della motivazione, manifestamente contraddittoria e illogica, sostenendo la inconfigurabilità, nel caso di specie, del delitto di falso per induzione per la inidoneità ingannatoria del documento; svolge argomenti analoghi a quelli spesi nell'interesse del Guadagnoli, altresì rappresentando la evidenza della mancata corrispondenza dei dati anagrafici attestati sul documento esibito dal Latino ( persona di oltre 70 anni) con quelli reali del ricorrente che, all'atto della sottoscrizione della procura notarile, aveva 52 anni. Si duole che la Corte di appello non abbia affrontato il tema centrale posto dall'appellante, ovvero che, a prescindere dalla connotazione psicologica della condotta del notaio, gli artifici non sussistevano oggettivamente, per la loro inidoneità a trarre in inganno un soggetto qualificato. 4.1. Con motivi aggiunti la difesa del Latino ha ulteriormente argomentato facendo leva sulla affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la grave leggerezza del notaio, nell'omettere il dovuto controllo della veridicità del documento, a supporto della tesi della inidoneità ingannatoria della condotta del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. 1.Non ha pregio il primo motivo prospettato nell'interesse di Guadagnoli, dovendosi dare atto dell'assoluta correttezza delle argomentazioni giuridiche addotte dai giudici di prime cure e condivise nella sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati. In particolare, la premessa sulla quale, condivisibilmente, viene basato l'inquadramento dei fatti nell'ambito dello schema giuridico della fattispecie di cui agli artt. 48 e 476 c.p., in relazione all'induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione di un atto pubblico, è costituita dalla individuazione dell'atto falsamente formato dal notaio, non nella procura speciale, ma nell'attestazione in ordine all'identità delle persone risultanti dall'autentica notarile della sottoscrizione della procura speciale a vendere l'immobile. Quest'ultima, difatti, integra, di per sè un atto pubblico, e non può essere confusa con il documento a cui si riferisce ( Sez. 2, n. 5239 del 18/01/2013, Rv. 254976). In tal senso, si è affermato, con risalente decisione che il Collegio ritiene di condividere, che, nell'ipotesi di falsa autenticazione di firma relativa a scrittura privata, la falsa attestazione del notaio in ordine all'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure in ordine all'apposizione della firma in sua presenza costituisce falsità ideologica in atto pubblico; ciò in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata, che mantiene tale sua natura, pur se acquista l'efficacia sancita dall'art. 2702 c.c.; la scrittura privata autenticata è pertanto l'insieme di un documento privato e di un atto pubblico (sez. 5^ n. 3478 del 7/2/1984, Rv. 163726).E con specifico riferimento alla distinzione fra l'ipotesi di cui agli artt. 48- 479 c.p., ritenuta nella sentenza impugnata e quella di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen., invocata dalla difesa, la decisione è conforme all'orientamento, risalente e mai smentito, secondo cui, in quest'ultima fattispecie di reato, il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di dichiarare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta; ricorre, invece, l'ipotesi di cui agli artt. 48 e 476 c.p., quando, invece, la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, per cui la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (Sez. 1, n. 2222 del 26/05/1987, Crespi, Rv. 17632101; sez. 5^ n. 11597 del 12/2/2010, Rv. 246711). 1.1.E' quanto si è verificato nel caso specie, risultando che il notaio venne indotto in errore in ordine all'identità delle persone che conferirono al Guadagnoli la procura speciale a vendere; proprio attraverso la falsa dichiarazione dei due "figuranti", il notaio si è determinato, per errore, ad attestare in atto pubblico la falsa identità delle due persone che gli erano state presentate per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Come è stato efficacemente posto in luce in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in scrutinio, anche nel caso di specie, "risulta evidente dalla imputazione che oggetto della falsità non è costituito dalle dichiarazioni negoziali in sè, ma dalla loro riconducibilità a coloro che nell'atto vengono indicati quali parti del contratto" (Sez.5 n. 22839 del 17/04/2019, Rv. 276632). [OSCURATO:PERSONA] e la donna rimasta ignota ( essendo stata assolta la Fusco, originariamente coimputata, per non aver commesso il fatto) hanno infatti preso parte all'atto notarile inducendo in errore il notaio sulla loro reale identità; il notaio Cerini ha, dunque, creduto che all'atto prendessero parte, quali contraenti, i congiunti ( padre e figlia) Zaccherini, reali proprietari dell'immobile per il quale veniva rilasciata procura speciale a vendere, in quanto indotto in errore dai due complici che si sono ad essi sostituiti utilizzando falsi documenti di identità, oltre che dallo stesso Guadagnoli. Come ha, infatti, osservato la Corte di appello, quest'ultimo era cliente abituale del notaio, con il quale era insorto un particolare rapporto di fiducia, che ha determinato un fisiologico abbassamento della soglia di attenzione da parte del notaio. Invero, l'identità dei contraenti viene attestata dal notaio nell'atto pubblico e deve costituire oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale, essendo tale verifica imposta dall'art. 49 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (così come modificato dalla legge n. 333/1976) che stabilisce, infatti, che «il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.». Come già osservato dalla Corte di appello, nella specie, il fatto che notaio sia stato mandato assolto per difetto di dolo, perché tratto in inganno, è "circostanza che non re fluisce su quelli che erano gli obblighi su di lui gravanti". 1.2. Dunque: risponde di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata; così, l'induzione in errore del notaio sulla identità della persona integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico ( Sez. 2, n. 5239 del 18/01/2013 Rv. 254976 -01). 1.3. Correttamente, quindi, il delitto è stato qualificato quale concorso in falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., a cui consegue la non applicabilità del minor termine di prescrizione per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. 2. E' infondato anche il secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse di Guadagnoli, dal momento che la devoluzione da parte dell'appellante Procuratore Generale del motivo sul trattamento sanzionatorio, in specie riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ad oggetto il 'punto' della sentenza impugnata che attiene al giudizio sul riconoscimento delle circostanze e sul loro bilanciamento. Secondo le indicazioni offerte dall'arresto delle Sezioni Unite "Tuzzolino", per "capo della sentenza", deve intendersi "ciascuna decisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato", quale "atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza". In altri termini, una fattispecie nella quale la re-giudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di talchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza", ma anche a "tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio." ( Sez. U. sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000 ), Tuzzolino, Rv. 216239; principi ripresi, in motivazione, da Sez. Un. n. 10251 del 17/10/2006 Ud. (dep. 09/03/2007 ), Michaeler, nonché da Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 Rv. 268965 Aiello e altro). E' stato anche precisato, nella medesima Sede, che "Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame." 2.1. Calando tali principi nel caso in scrutinio, ritiene il Collegio che il punto della decisione di primo grado devoluto in sede di gravame dal Pubblico Ministero vada individuato in quello, unico e omnicomprensivo, afferente l'"accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione", secondo l'espressa indicazione delle Sezioni Unite, con la conseguenza che la devoluzione della questione attinente all'an del riconoscimento delle generiche comporta, ex sé, quale effetto collegato, anche la devoluzione al Giudice di appello della questione relativa alla conseguente operazione di bilanciamento delle circostanze eterogenee, in quanto in rapporto di stretta implicazione necessaria con la prima. 2.2. Ciò posto, va, per completezza, stigmatizzata la erroneità della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la Corte di appello avrebbe malamente interpretato il dictum del [OSCURATO:PERSONA], facendo leva la Difesa sulla affermazione, contenuta nella motivazione del citato arresto, che "quando la recidiva sia stata ritenuta sub valente, fuori dai casi in cui la rilevanza di tale giudizio sia espressamente esclusa dal legislatore, come non si produce l'effetto diretto sulla pena così non si producono gli effetti indiretti della recidiva", pervenendo alla conclusione - secondo il ricorrente - che "ove il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. si concluda con una valutazione di subvalenza della recidiva, di questa non può tenersi conto ad alcun effetto". 2.3. La deduzione è errata. Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 6 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 -01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 -01). 3. Parimenti infondato il motivo con il quale la Difesa sostiene, ancora, che, mentre l'art. 157 cod. pen. esclude al comma 3 la rilevanza delle previsioni di cui all'art. 69 cod. pen., in tema di bilanciamento, cosicché la recidiva qualificata, se considerata subvalente, produce comunque gli effetti indiretti di cui all'art. 157 cit., non accade lo stesso con riguardo a quelli disciplinati dall'art. 161 in tema di aumento di due terzi del tempo necessario alla prescrizione del reato, perché quest'ultima disposizione non contiene una disposizione analoga al comma 3 dell'art. 157. Cod. pen. L'interpretazione propugnata dalla Difesa ricorrente - in linea con l'isolata pronuncia secondo cui, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518) - è contrastata dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, nel quale il collegio si riconosce, secondo cui, invece, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Rv. 271802). Detto orientamento ha anche ricevuto, infatti, l'avallo delle Sezioni Unite 'Schettino', le quali hanno chiaramente affermato che "la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente; l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione. E poiché l'art. 161 cod. pen. richiama talune ipotesi di recidiva coordinando la regola al tempo necessario a prescrivere, definito secondo quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., resta confermato che anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta"( Sez. Un. n. 20808 del 25/10/2018 Ud. (dep. 15/05/2019 ), Schettino, in motivazione, par. 11.1., pg. 24; conf. da ultimo, Sez. 2, n.19571 del 13/04/2022 n. m.). 4. Non è fondato neppure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Richiamate le osservazioni che si sono svolte con riguardo alla posizione del Giovagnoli, in particolare, con riferimento al primo motivo, si osserva che il ricorso in esame, oltre ad essere finalizzato, sostanzialmente, al conseguimento di una inammissibile rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, in coerenza che gli elementi di fatto raccolti nel corso dell'istruttoria, ha ritenuto che i documenti d'identità presentati al notaio fossero idonei a trarre in inganno il pubblico ufficiale ed il personale di studio, tenendo conto adeguatamente delle peculiarità del caso concreto. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato la circostanza, comprovata in atti, che il Guadagnoli fosse cliente abituale del professionista, e che ciò abbia inciso sul livello di attenzione del pubblico ufficiale, che, in maniera certamente negligente, ma senza una consapevole volontà, ha finito per rimanere ingannato dalla condotta del Latino e dei suoi due complici. Ha, inoltre, considerato come lverosimilmente, i documenti dei due "figuranti" siano stati controllati dai segretari dello studio, e comunque, ha escluso che vi fosse una evidente difformità dei documenti presentati rispetto a quelli originali. 4.1. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio ( Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali., nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, dalla parte civile costituita. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 40158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris