Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 00682/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 8 febbraio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, e 61 nn. 2 e 5 (capo A, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2021), 81 cpv., 110, 624-bis e 61, comma 1, n. 5 (capo B, fatto commesso in Comiso il 10 agosto 2021), 110 e 624-bis (capo C, fatto commesso in Modica il 29 luglio 2021) e 110 e 624-bis cod. pen. (capo D, fatto commesso in Ispica il 16 luglio 2021); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa dell'imputato, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità «Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067), come nel caso di specie, in cui non vi è stata richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, tanto vero che il difensore dell'imputato si è limitato a presentare memoria difensiva con motivi aggiunti; - che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 13 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato che non era possibile concedere all'imputato il beneficio richiesto, non solo per la particolare gravità dei fatti ascrittigli, per la particolare organizzazione e professionalità della condotta, per il danno patrimoniale particolarmente grave cagionato alle persone offese e per l'elevata pericolosità sociale dell'istante, ma anche per l'assenza elementi positivamente valutabili a suo favore); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 8 febbraio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, e 61 nn. 2 e 5 (capo A, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2021), 81 cpv., 110, 624-bis e 61, comma 1, n. 5 (capo B, fatto commesso in Comiso il 10 agosto 2021), 110 e 624-bis (capo C, fatto commesso in Modica il 29 luglio 2021) e 110 e 624-bis cod. pen. (capo D, fatto commesso in Ispica il 16 luglio 2021); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa dell'imputato, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità «Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067), come nel caso di specie, in cui non vi è stata richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, tanto vero che il difensore dell'imputato si è limitato a presentare memoria difensiva con motivi aggiunti; - che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 13 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato che non era possibile concedere all'imputato il beneficio richiesto, non solo per la particolare gravità dei fatti ascrittigli, per la particolare organizzazione e professionalità della condotta, per il danno patrimoniale particolarmente grave cagionato alle persone offese e per l'elevata pericolosità sociale dell'istante, ma anche per l'assenza elementi positivamente valutabili a suo favore); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 00682/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris