Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00099/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25808/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 346/2022delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29aprile 202 2 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la decisione in epigrafe indicata, pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della espropriazione immobiliare promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) in danno dell’[OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento, quali altri creditori, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio a [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario in giudizio quale creditore concorrente alla distribuzione ( interessato pertanto all’esito della controversia distributiva:Cass. 11/04/2003, n. 5754): il tentativo di notifica mediante consegna a mani dell’atto si è rivelato negativo (cfr. relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario del 28 ottobre 2022), mentre del successivo tentativo a mezzo spedizione r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] postale (con atto inviato il 31 ottobre 2022) è ignoto l’esito, mancando la produzione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato; mancata la costituzione nel presente grado di detta parte, va ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazionedel ricorso, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati; inoltre, la particolare rilevanza delle questioni sollevate con l’impugnazione (ammissibilità nella espropriazione immobiliare di interventi per crediti illiquidi, rapporto tra titoli esecutivi costituiti da sentenza non definitiva con provvisionale e successiva sentenza con liquidazione definitiva del danno) rende di estrema opportunità la trattazione in pubblica udienza; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruoloe in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25808/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 346/2022delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29aprile 202 2 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la decisione in epigrafe indicata, pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della espropriazione immobiliare promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) in danno dell’[OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento, quali altri creditori, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio a [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario in giudizio quale creditore concorrente alla distribuzione ( interessato pertanto all’esito della controversia distributiva:Cass. 11/04/2003, n. 5754): il tentativo di notifica mediante consegna a mani dell’atto si è rivelato negativo (cfr. relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario del 28 ottobre 2022), mentre del successivo tentativo a mezzo spedizione r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] postale (con atto inviato il 31 ottobre 2022) è ignoto l’esito, mancando la produzione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato; mancata la costituzione nel presente grado di detta parte, va ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazionedel ricorso, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati; inoltre, la particolare rilevanza delle questioni sollevate con l’impugnazione (ammissibilità nella espropriazione immobiliare di interventi per crediti illiquidi, rapporto tra titoli esecutivi costituiti da sentenza non definitiva con provvisionale e successiva sentenza con liquidazione definitiva del danno) rende di estrema opportunità la trattazione in pubblica udienza; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruoloe in pubblica udienza. Così deciso in Roma, ne
Sentenza Cassazione n. 00099/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris