CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 30096/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE- Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Enna il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/11/2024 dellaCorte di appello di Caltanissetta, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita per la parte civile ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; Caltanissetta con ricorso presentato il 25 marzo 2025 e la parte civile, madre esercente la potestà genitoriale sulla minore, con ricorso dello stesso tenore presentato il 26 marzo 2025, sulla base di nove motivi. Con il secondo lamentano l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, perché ricorrevano gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato. La persona offesa era credibile perché le sue dichiarazioni anche in sede di nuova audizione erano state spontanee, coerenti e precise, sovrapponibili a quelle già rese in sede di incidente probatorio e in sede di prima audizione, nonché riscontrate dalle dichiarazioni rese dall'amico e dalla madre, oltre che dal contenuto delle intercettazioni intercorse con i suddetti soggetti tramite WhatsApp nella stessa serata. Affermano che l'imputato, ben consapevole di agire indisturbato,aveva perpetrato la violenza dopo aver privato la minore di ogni possibil e reazione difensiva. La Corte di appello non aveva valuta to il rapporto di conoscenza pregressa e la notevole differenza di età tra la vittima dodicenne e l'imputato trentottenne che aveva abusato,per l’appunto, delle condizioni di inferiorità fisiche e psichica della minore la cui credibilità non poteva essere intaccata dal fatto che siera costituita parte civile. Con il quarto lamentano il travisamento della prova in particolare delle dichiarazioni rese dalla minore in sede di nuova audizione, sulla richiesta dell'amico di verificare l'eventuale presenza di denaro presso l'abitazione dell'imputato e sulla chat intrattenuta con lo stesso durante la nottata, nonché la manifesta illogicità della motivazione e la mancanza della motivazione. La Corte di appello era incorsa in un evidente travisamento della prova nella parte in cui aveva introdotto, quale argomentazione nuova, la circostanza che la minore si sarebbe intrattenuta nell'abitazione dell'imputato non perché questi l'aveva invitata a trascorrervi la notte, ma perché indotta dall'amico al fine di sottrargli denaro. In questo modo, infatti,aveva compiuto un ’ errata valutazione delle chat intercorse tra la persona offesa e l'amico, avendo estrapolato tale richiesta dal contesto generale della conversazione intercorsa tra i duenella notte del 6 settembre 2022. Sorge il dubbio che i Giudici territoriali non avessero mai esaminato tale conversazione il cui oggetto in eriva proprio ai comportamenti sessualmente abusivi posti in essere dall'imputato e allo stato d'animo della persona offesa, comportamenti descritti già dalle prime ore del mattino. Con il sesto censurano il vizio di motivazione con riferimento allo scatto della foto dell’imputato, ripreso da dietro, che la ragazza aveva inviato alla madre prima degli abusi, mentre era evidente dalle chat che si fosse lamentata del comportamento dell’imputato sin dalle prime ore del mattino. Con l’ottavo deducono il travisamento della prova relativamente alla relazione peritale e alla testimonianza del professionista; la manifesta illogicità della motivazione o la mancanza della motivazione stessa; l’illogicità del nesso tra la rabbia della vittima, quale reazione dell’abuso, e la disgregazione familiare. La parte civile deposita anche una memoria con le sue conclusioni e la richiesta di liquidazione della nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondat i . e garbo, ma poi aveva abusato di lei, mentre si trovava sul divano, baciandola ripetutamente, toccandole le gambe e le parti intime, gettandola sul letto, ove aveva continuato a baciarla e a toccarla, arrivando a simulare un rapporto sessuale sfregando le pari intime con quelle della minore mentre indossava solo le mutande (così nella contestazione). Il G.u.p. del Tribunale di Enna ha assolto l’imputato perché non ha creduto alla minore. Sull’appello del P.m. presso il Tribunale di Enna e della parte civile, la Corte territoriale ha rinnovato la prova ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., disponendo l’audizione della ragazza. All’esito, ha concluso che i dubbi del primo Giudice non potevano ritenersi superati, per cui non era possibile ribaltare la pronuncia assolutoria con una motivazione rafforzata. In definitiva, la Corte territoriale, in disparte le contraddizioni su profili decisivi della condotta criminosa in ordine a tempi e modalità dei contatti sessuali, ha ritenuto non credibile la ragazza perché aveva riferito che, in costanza di aggressione, aveva chattato tutta la notte con l’amico, il quale non era intervenuto a salvarla, ma le aveva detto di prendere i soldi e uscire di casa. Quanto alla rabbia che la psicologa aveva ritenuto compatibile con la violenza sessuale subìta, non illogicamente ha evidenziato che si trattava di un indicatore aspecifico, compatibile anche con un contesto familiare disgregato. Iozza, Rv. 260899 – 01); in secondo luogo, non è stata operata una distinzione tra le domande suggestive e quelle nocive o fuorvianti, tenuto conto che per la giurisprudenza il giudice non rivolge mai domande suggestive perché è terzo e imparziale (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, G., Rv. 280710-01; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790 – 01), ma potrebbe rivolgere domande nocive che non sono state specificate; d’altra parte, gli stralci riportati degli interventi del Presidente risultano sempre finalizzati a ottenere chiarimenti alle risposte precedentemente rese e non ritenute credibili. Quanto alla violazione dei principi della CEDU e della Carta di Noto, l’eccezione è genericamente formulata con riferimento alla circostanza che la minore era stata sentita quattro volte nel processo. Ma si tratta di una questione mal posta attesa la necessità della rinnovazione istruttoria in funzione dell’eventuale ribaltamento di una pronuncia assolutoria. Del resto, il comma 3-bisdell’art.603 cod. proc. pen. è stato introdotto proprio per normar