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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27517/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente rivalutativi della decisione del giudice del merito (il primo argomento sulla possibilità o meno di provvedere al risarcimento sulla base della allegazione in fatto della percezione di un reddito annuale di 4.000 euro) o del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano (il secondo argomento sulla richiesta di sostituzione in esecuzione dell'obbligo di risarcimento disposto dal giudice della cognizione con quello dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente rivalutativi della decisione del giudice del merito (il primo argomento sulla possibilità o meno di provvedere al risarcimento sulla base della allegazione in fatto della percezione di un reddito annuale di 4.000 euro) o del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano (il secondo argomento sulla richiesta di sostituzione in esecuzione dell'obbligo di risarcimento disposto dal giudice della cognizione con quello dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 27517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris