CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 10582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 13/02/2026 con cui il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condottacome di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto, della personalità dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali -anche specifici- e dalla natura dei beni ricettati (pag. 6 della sentenza impugnata). In tal modo i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui non è configurabile l'invocata attenuante allorquando l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale ma quello non determinante derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/4/2022, Della Marchesina, Rv. 283338– 01); rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle due ipotesi di ricettazione ed al riconoscimento del vincolo della continuazione, non sono consentiti perché dette censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello; va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec