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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 agosto 1978

Cassazione n. 28710/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1978 avverso l'ordinanza del 30/12/2023 del TRIB.

LIBERTA di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 17 LUG. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Pavia, in accoglimento dell'istanza di riesame, revocava parzialmente il sequestro proba- torio disposto limitatamente ai beni di cui al punto 8 della tabella merci a pag. 2 del verbale di sequestro redatto dalla Guardia di Finanza in data 5 dicembre 2023 (n. 130 circa di coppie di guanti), di cui ordinava l'immediata restituzione, confer- mando nel resto l'impugnata ordinanza che aveva confermato il sequestro proba- torio disposto a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di immissione in commercio di prodotti di abbigliamento corredati da etichette indicanti fibre tessili non corrispondenti al vero (artt. 515/517, cod. pen.).

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 515, cod. pen. e 4, comma 4, D.Igs. n. 190 del 2017.

In sintesi, si duole la difesa del ricorrente in quanto i giudici del riesame avrebbero erroneamente disapplicato la norma sostanziale, ossia l'art. 4, comma 4, d.

Igs. n. 190 del 2017, che, per la contestazione mossa al ricorrente (l'aver immesso in commercio prodotti tessili con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta), prevede solo una sanzione amministrativa.

Erroneamente i giudici del riesame avrebbero sostenuto che il d.

Igs. n. 190 del 2017, nel recepire le direttive UE, avrebbe semplicemente aggiunto alla fattispecie sanzionata am- ministrativamente anche fattispecie penali, ciò in quanto all'art. 20 compare la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato".

Nella specie, mancherebbe quel quid pluris che consentirebbe di distinguere la condotta depenalizzata da altra condotta costituente reato.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 515, cod. pen.

In sintesi, si duole il ricorrente per avere il tribunale erroneamente ritenuto sussistente il fumus delicti quanto ai reati contestati.

Richiamata giurisprudenza di questa Corte, ricorda la difesa che per eseguire il sequestro probatorio è neces- saria la sussistenza del fumus commissi delicti e che il giudice, e prima ancora il Pubblico Ministero, trattandosi di sequestro probatorio, ha l'obbligo di motivare il proprio provvedimento.

Nella specie, sostiene la difesa del ricorrente che difette- rebbero gli elementi costitutivi del reato, in quanto mancherebbe la prova della sussistenza del dolo generico normativamente richiesto.

Ciò emergerebbe dalla stessa struttura del decreto di convalida del sequestro che giustifica il vincolo cau- telare con la necessità di eseguire accertamenti tecnici finalizzati alla verifica dell'esatta composizione fibrosa della merce sequestrata, il che confermerebbe come la composizione fibrosa di un tessuto, come nella specie, non sarebbe rile- vabile ictu ocu/i.

L'importatore, qual è l'indagato, si sarebbe affidato alle indicazioni inserite dal produttore nell'etichettatura dei tessuti, sgie il ricorrente non poteva certo sapere la reale composizione fibrosa delle sciarpe sequestrate avendole in buona fede acquistate dal produttore ai fini dell'importazione.

Difettando il dolo verrebbe meno un elemento costitutivo del fumus.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al c.d.

Codice del consumo ed in relazione all'art. 191, cod. proc. pen.

In sintesi, la difesa si duole del fatto che i giudici avrebbero ritenuto infon- date le censure mosse in ordine al mancato rispetto della normativa sostanziale (art. 107, Codice del consumo) che prevede obbligatorie procedure da seguire per il controllo dei prodotti commerciali.

La motivazione fornita sul punto dai giudici del riesame sarebbe illogica, in quanto, pur ammettendo che le sciarpe sono state preventivamente sottoposte ad esame tecnico di verifica della composizione fi- brosa del tessuto, avrebbero tuttavia confermato il sequestro finalizzandolo al me- desimo esame già effettuato ed a posteriori del tutto inutile ai fini della ricerca della prova.

Prima di adottare le misure di cui all'art. 107 citato, la polizia giudi- ziaria avrebbe dovuto assicurare la partecipazione agli interessati alla fase del procedimento e presenziare agli accertamenti tecnici riguardanti i propri prodotti; diversamente, la polizia giudiziaria avrebbe proceduto al sequestro massivo della merce in aperta violazione di legge.

Si tratterebbe, dunque, di prova indiziaria acquisita in violazione di legge, che incorre pertanto nella previsione processuale di cui all'art. 191, cod. proc. pen., che vieta l'utilizzazione di prove acquisite in violazione di legge.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta dell'8 aprile 2024, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e succesisve modifiche ed integrazioni, è inammis- sibile.

2. Si premette, ai fini di una maggiore intelligibilità dell'impugnazione, te- nuto conto anche della natura delle censure svolte, una breve sintesi fattuale della vicenda.

Il procedimento trae avvio da un accesso eseguito in data 7 novembre 2023 da militari della Guardia di Finanza che, agendo di propria iniziativa, si presenta- vano presso un rivenditore, acquistando al prezzo di C 13,90 una sciarpa recante in etichetta le seguenti indicazioni merceologiche: 5% cachemire, 15% lana, 80% viscosa.

Le analisi di laboratorio immediatamente commissionate, invece, rivela- vano una diversa composizione, ossia 67,6% poliestere, 32,4 % viscosa.

Sulla scorta della etichetta indicante come fornitore la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 dicembre 2023, la polizia giudiziaria si portava presso la sede operativa e commerciale del suddetto, procedendo al sequestro della merce contenuta nel magazzino della ditta. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, pertanto, denunciava alla Procura della Repubblica competente l'odierno ricorrente per l'immissione in commercio di prodotti di abbigliamento corredati da etichette indicanti fibre tessili non corri- spondenti al vero.

Il Pubblico Ministero convalidava, pertanto, I sequestro proba- torio operato dalla polizia giudiziaria, disponendo contestualmente l'analisi chimica delle sciarpe sequestrate, dalle quali è emerso che le sciarpe n questione erano composte al 100% da poliestere.

3. Tanto premesso, può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi, al- cuni dei quali, segnatamente il terzo, appaiono proposti fuori dai casi consentiti dalla legge.

A tal proposito, va ricordato che, a norma dell'art. 325 c:od.proc.pen., l'or- dinanza resa dal Tribunale in sede di riesame è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge.

Preclusi, dunque, risultano tutti gli argomenti che non eviden- ziano detto vizio e censurano invece pretese incompletezze della motivazione di- verse dalla sua radicale mancanza (aspetto che, invece, per c:ostante giurispru- denza di legittimità, integra una ipotesi di violazione di legge).

È poi opportuno ribadire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali.

Secondo l'orientamento di questa Corte, in ma- teria di misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cas- sazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corri- spondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez.

U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944).

Ed in particolare in ma- teria di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni; ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto-reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prio- ritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez.

U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; Sez.

U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; Sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386).

Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione effettiva circa la sussistenza dei presup- posti che giustificano l'adozione della misura applicata.

4. Passando alla disamina dettagliata dei singoli motivi di ricorso, con rife- rimento ai primo, lo stesso risulta generico e manifestamente infondato, in quanto ripropone pedissequamente le censure dedotte in sede di riesame, al più con l'ag- giunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apo- dittiche, della correttezza della ordinanza impugnata, senza prendere in conside- razione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali le doglianze difensive non siano state accolte (Sez. 4, n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv. 221693).

Sul punto, giova richiamare il principio di diritto enunciato dalla giurispru- denza di legittimità, per il quale "non sussiste rapporto di specialità, stante il di- verso ambito di operatività delle norme, tra la previsione dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190, recante la disciplina sanzionatoria per la viola- zione delle disposizioni contenute nella direttiva 94/11/CE (concernente l'etichet- tatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzal:ure destinate alla vendita al consumatore) e nel regolamento U.E. n. 1007/2011 in data 27 settem- bre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei pro- dotti tessili) e quella di cui all'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale" (Sez. 3, n. 37724 del 28/09/2022, Rv. 283693 - 01).4.1.

Ed invero, dall'incipit dell'art. 4, comma 4 del Dlgs. 190 del 15 novem- bre 2017 "salvo che il fatto costituisca reato", si comprende chiaramente come la previsione sia solo limitata ad una condotta consistente nella mancata informa- zione precisa circa la composizione fibrosa di un indumento, senza alcuna inci- denza sui casi, come quelli in esame, in cui la condotta considerata possa rilevare come reato.

L'art. 515 cod. pen., invece, incrimina non solo la falsa informazione ma - quale dato ulteriore e differenziale -la consegna di cosa diversa da quella pattuita, cosicché, in altri termini, rileva non solo la incompleta informazione ma il dato ulteriore per cui da essa sia derivata l'errata convinzione da parte di chi riceva il bene circa la sua corrispondenza.

Del resto, chiarificatore del diverso ambito disciplinato, è lo stesso titolo del D.Igs. n. 190/2017, relativo alla "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consuma- tore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichet- tatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili".

4.2. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, esaminando comparativa- mente la fattispecie ex art. 515 cod. pen. con previsioni di rilievo amministrativo analoghe a quella in esame, ha precisato che tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Igs. n.109 del 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e pre- sentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Igs. n. 181 del 2003, alcLn rapporto di spe- cialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni (Sez. 3, n. 2019 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 238589 - 01).

4.3. Va pertanto condivisa la motivazione resa dal Tribunale di Pavia, il quale, ritenendo priva di pregio la censura difensiva in ordine alla asserita depe- nalizzazione, ha evidenziato, al contrario, come il D. Lgs. n. 190 del 2017 ha ag- giunto fattispecie amministrative a quelle penali già esistenti.

5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 515 cod.pen., è anch'esso manifestamente infondato.A dire della difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti quanto ai reati contestati.

Parimenti mancherebbe la prova della sussistenza del dolo generico normativamente richiesto.

5.1. Sul punto, deve ricordarsi che, in sede di riesame del sequestro pro- batorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipo- tizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli ele- menti rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla con- creta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulte- riori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponi- bilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053).

5.2. Quanto alla asserita omessa considerazione della mancanza del dolo, che sarebbe, a dire della difesa, agevolmente desumibile dalla oggettiva impossi- bilità per il ricorrente di conoscere la reale composizione fibrosa delle sciarpe aven- dole a sua volta acquistate in buona fede dal produttore, deve osservarsi che la valutazione circa la sussistenza del dolo in capo all'indagato è strettamente circo- scritta in sede di indagini preliminari e, in particolare, in sede di riesame.

Deve, sul punto, essere ribadito che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli ele- menti della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu ocu/i" (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01.; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01).

Ciò che, nel caso in esame, non si rileva, atteso ce l'invocata buona fede non può ritenersi rebus sic stantibus sussistente in difetto di più consistenti elementi a sostegno (quali, a titolo esemplificativo, l'esibizione di fatture da cui risulti il pagamento della merce recanti la qualità promessa ad un prezzo congruo; copia dell'ordine di acquisto di merce avente le caratteristiche indicate; etc.) trattandosi di persona adusa, per ragioni di professione e di com- mercio, al maneggio di tali prodotti, rientrando nella comune esperienza della ge- neralità dei cittadini, quali consumatori, anche tra quelli meno esperti e diligenti, l'apprezzamento della diversità, percepibile al tatto, esistente tra un prodotto composto al 100% da poliestere (quali le sciarpe in sequestro) ed un prodotto composto da cachemire e lana.5.3.

In ragione di quanto sopra, logica e coerente è dunque la motivazione resa sul punto da parte del Tribunale che ha ritenuto integrato il fumus commissi delicti circa la configurabilità del reato di cui all'art. 515 cod.pen., ribadendo, pe- raltro, come «il giorno di svolgimento dell'udienza camerale fosse stato trasmesso dal PM il referto delle analisi sulle sciarpe, il quale confermava la totale non corri- spondenza al vero della indicazione contenuta in etichetta e, pertanto, la fonda- tezza dell'iniziativa della polizia giudiziaria» (pag. 2 ordinanza Tribunale).

6. Infine, anche il terzo motivo risulta generico e manifestamente infon- dato, in quanto si limita a prospettare in sede di legittimità le medesime censure già dedotte in sede di riesame e disattese dal Tribunale.

Invero, il Tribunale ha valorizzato la correttezza dell'operato dei finanzieri, i quali «hanno esercitato i generali poteri di controllo e vigilanza in ordine alla commissione di illeciti penali o amministrativi».

In tal senso, infatti, il Tribunale ha evidenziato che «le analisi sulla sciarpa hanno costituito la forma di reperimento di una notitia criminis, perfezionata nel momento in cui essi hanno avuto accesso al magazzino dell'odierno indagato» ove hanno trovato una gran quantità di quelle sciarpe che le prime analisi hanno rivelato contenere indicazioni in etichetta erro- nee» (pag. 2 ordinanza tribunale).

Come rilevato dalla stessa difesa, la Guardia di Finanza in data 7 novembre 2023 prelevava, presso altro rivenditore una sciarpa che, all'esito di indagini tec- niche, risultava essere di composizione fibrosa diversa da quella indicata in eti- chetta.

Atteso che l'etichetta indicava quale fornitore l'attuale ricorrente, la polizia giudiziaria, in data 15 dicembre 2023, si recava presso la sede operativa dello stesso, ove rinveniva numerose sciarpe della stessa specie.

Ritenuta la flagranza del reato di cui agli artt. 81, 515 e 517 cod.pen., procedeva al sequestro della merce contenuta nel deposito della ditta, in quanto costituente corpo del reato ed alla presenza dell'attuale ricorrente.

Come risulta dagli atti, detto sequestro veniva poi convalidato da parte del PM, il quale disponeva l'esecuzione di accertamenti tecnici sul materiale sequestrato, dai quali risultava la falsità delle indicazioni ri- portate in etichetta.

Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, pertanto, gli operanti non hanno eseguito il sequestro in aperta violazione di legge, bensì al fine di assicurare il corpo del reato, sul quale successivamente sono state eseguite le necessarie analisi di laboratorio. 8 IL9

7. Tuttavia, è bene precisare che anche a voler riconoscere - come pro- spettato dalla difesa - l'eventuale illegittimità delle operazioni compiute ad opera della polizia giudiziaria, comunque non si determinerebbero effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che co- stituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (per tutte: Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 - 01).

Alla luce di quanto rappresentato, deve essere disattesa la doglianza difen- siva in ordine alla presunta violazione dell'art. 191 cod.proc.pen., per il mancato rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 107 del Codice del consumo, atteso che lo stesso prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

Tuttavia, nel caso di specie, oggetto di esame è il se- questro probatorio, mezzo di ricerca della prova finalizzato ad acquisire il corpo del reato e la successiva esecuzione degli accertamenti tecnici sullo stesso, neces- sari per accertare il fumus del reato e, in particolare, l'esatta composizione fibrosa delle sciarpe sequestrate.

In tal senso, dunque, del tutto infondato è il richiamo da parte della difesa alla categoria dell'inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod.proc.pen., in riferimento al sequestro probatorio del corpo del reato, sanzione che non sarebbe applicabile nemmeno nell'ipotesi di annullamento del provvedimento di sequestro, essendo stato infatti affermato da questa Corte che l'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l'u- tilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini dell'emissione di un successivo decreto di sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi prove illegittimamente ac- quisite ai sensi dell'art. 191, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Rv. 268991 - 01).

Ancora, quanto al rapporto tra le categorie della inutilizzabilità e della nul- lità in materia di prove, consolidato è l'insegnamento di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 949 del 19/09/1997, rv. 209670; Sez. 2, n. 10575 del 28/01/2003, rv. 224856) secondo il quale, consistendo la inutilizzabilità nella impossibilità giuridica da parte del giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determi- nato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, questa non colpi- sce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato.

Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge.

Nondimeno, va ricordato come questa Corte ha già affermato che l'inosser- vanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderla inutilizzabile (S.U., n. 5021 del 27/3/1996, Rv. 204644).

Per distinguere la nullità dall'inutilizzabilità, poi, la giurisprudenza di legittimità rileva che la nullità riguarda l'inosservanza di for- malità di assunzione della prova, mentre la seconda concerne la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per un proce- dimento acquisitivo illegittimo, che si pone al di fuori del sistema processuale.

L'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce, infatti, alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso e laddove ne sussistano i presupposti (Sez. 2, n. 9494 del 7/2/2018, Rv. 272348) la sanzione della nullità.

8. In ogni caso, e da ultimo, va infine ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2019, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui tale disposizione — secondo l'interpretazione predominante nella giu- risprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente — non prevede che la san- zione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassa- tivamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività.

9. Il ricorso dev'essere conclusivamente dichiarato inammissibile, con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1978 avverso l'ordinanza del 30/12/2023 del TRIB. LIBERTA di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 17 LUG. 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Pavia, in accoglimento dell'istanza di riesame, revocava parzialmente il sequestro proba- torio disposto limitatamente ai beni di cui al punto 8 della tabella merci a pag. 2 del verbale di sequestro redatto dalla Guardia di Finanza in data 5 dicembre 2023 (n. 130 circa di coppie di guanti), di cui ordinava l'immediata restituzione, confer- mando nel resto l'impugnata ordinanza che aveva confermato il sequestro proba- torio disposto a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di immissione in commercio di prodotti di abbigliamento corredati da etichette indicanti fibre tessili non corrispondenti al vero (artt. 515/517, cod. pen.). 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 515, cod. pen. e 4, comma 4, D.Igs. n. 190 del 2017. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente in quanto i giudici del riesame avrebbero erroneamente disapplicato la norma sostanziale, ossia l'art. 4, comma 4, d. Igs. n. 190 del 2017, che, per la contestazione mossa al ricorrente (l'aver immesso in commercio prodotti tessili con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta), prevede solo una sanzione amministrativa. Erroneamente i giudici del riesame avrebbero sostenuto che il d. Igs. n. 190 del 2017, nel recepire le direttive UE, avrebbe semplicemente aggiunto alla fattispecie sanzionata am- ministrativamente anche fattispecie penali, ciò in quanto all'art. 20 compare la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato". Nella specie, mancherebbe quel quid pluris che consentirebbe di distinguere la condotta depenalizzata da altra condotta costituente reato. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 515, cod. pen. In sintesi, si duole il ricorrente per avere il tribunale erroneamente ritenuto sussistente il fumus delicti quanto ai reati contestati. Richiamata giurisprudenza di questa Corte, ricorda la difesa che per eseguire il sequestro probatorio è neces- saria la sussistenza del fumus commissi delicti e che il giudice, e prima ancora il Pubblico Ministero, trattandosi di sequestro probatorio, ha l'obbligo di motivare il proprio provvedimento. Nella specie, sostiene la difesa del ricorrente che difette- rebbero gli elementi costitutivi del reato, in quanto mancherebbe la prova della sussistenza del dolo generico normativamente richiesto. Ciò emergerebbe dalla stessa struttura del decreto di convalida del sequestro che giustifica il vincolo cau- telare con la necessità di eseguire accertamenti tecnici finalizzati alla verifica dell'esatta composizione fibrosa della merce sequestrata, il che confermerebbe come la composizione fibrosa di un tessuto, come nella specie, non sarebbe rile- vabile ictu ocu/i. L'importatore, qual è l'indagato, si sarebbe affidato alle indicazioni inserite dal produttore nell'etichettatura dei tessuti, sgie il ricorrente non poteva certo sapere la reale composizione fibrosa delle sciarpe sequestrate avendole in buona fede acquistate dal produttore ai fini dell'importazione. Difettando il dolo verrebbe meno un elemento costitutivo del fumus. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al c.d. Codice del consumo ed in relazione all'art. 191, cod. proc. pen. In sintesi, la difesa si duole del fatto che i giudici avrebbero ritenuto infon- date le censure mosse in ordine al mancato rispetto della normativa sostanziale (art. 107, Codice del consumo) che prevede obbligatorie procedure da seguire per il controllo dei prodotti commerciali. La motivazione fornita sul punto dai giudici del riesame sarebbe illogica, in quanto, pur ammettendo che le sciarpe sono state preventivamente sottoposte ad esame tecnico di verifica della composizione fi- brosa del tessuto, avrebbero tuttavia confermato il sequestro finalizzandolo al me- desimo esame già effettuato ed a posteriori del tutto inutile ai fini della ricerca della prova. Prima di adottare le misure di cui all'art. 107 citato, la polizia giudi- ziaria avrebbe dovuto assicurare la partecipazione agli interessati alla fase del procedimento e presenziare agli accertamenti tecnici riguardanti i propri prodotti; diversamente, la polizia giudiziaria avrebbe proceduto al sequestro massivo della merce in aperta violazione di legge. Si tratterebbe, dunque, di prova indiziaria acquisita in violazione di legge, che incorre pertanto nella previsione processuale di cui all'art. 191, cod. proc. pen., che vieta l'utilizzazione di prove acquisite in violazione di legge. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta dell'8 aprile 2024, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e succesisve modifiche ed integrazioni, è inammis- sibile. 2. Si premette, ai fini di una maggiore intelligibilità dell'impugnazione, te- nuto conto anche della natura delle censure svolte, una breve sintesi fattuale della vicenda. Il procedimento trae avvio da un accesso eseguito in data 7 novembre 2023 da militari della Guardia di Finanza che, agendo di propria iniziativa, si presenta- vano presso un rivenditore, acquistando al prezzo di C 13,90 una sciarpa recante in etichetta le seguenti indicazioni merceologiche: 5% cachemire, 15% lana, 80% viscosa. Le analisi di laboratorio immediatamente commissionate, invece, rivela- vano una diversa composizione, ossia 67,6% poliestere, 32,4 % viscosa. Sulla scorta della etichetta indicante come fornitore la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 dicembre 2023, la polizia giudiziaria si portava presso la sede operativa e commerciale del suddetto, procedendo al sequestro della merce contenuta nel magazzino della ditta. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, pertanto, denunciava alla Procura della Repubblica competente l'odierno ricorrente per l'immissione in commercio di prodotti di abbigliamento corredati da etichette indicanti fibre tessili non corri- spondenti al vero. Il Pubblico Ministero convalidava, pertanto, I sequestro proba- torio operato dalla polizia giudiziaria, disponendo contestualmente l'analisi chimica delle sciarpe sequestrate, dalle quali è emerso che le sciarpe n questione erano composte al 100% da poliestere. 3. Tanto premesso, può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi, al- cuni dei quali, segnatamente il terzo, appaiono proposti fuori dai casi consentiti dalla legge. A tal proposito, va ricordato che, a norma dell'art. 325 c:od.proc.pen., l'or- dinanza resa dal Tribunale in sede di riesame è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. Preclusi, dunque, risultano tutti gli argomenti che non eviden- ziano detto vizio e censurano invece pretese incompletezze della motivazione di- verse dalla sua radicale mancanza (aspetto che, invece, per c:ostante giurispru- denza di legittimità, integra una ipotesi di violazione di legge). È poi opportuno ribadire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo l'orientamento di questa Corte, in ma- teria di misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cas- sazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corri- spondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in ma- teria di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni; ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto-reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prio- ritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; Sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; Sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione effettiva circa la sussistenza dei presup- posti che giustificano l'adozione della misura applicata. 4. Passando alla disamina dettagliata dei singoli motivi di ricorso, con rife- rimento ai primo, lo stesso risulta generico e manifestamente infondato, in quanto ripropone pedissequamente le censure dedotte in sede di riesame, al più con l'ag- giunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apo- dittiche, della correttezza della ordinanza impugnata, senza prendere in conside- razione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali le doglianze difensive non siano state accolte (Sez. 4, n. 15497 del 22 febbraio 2002, Rv. 221693). Sul punto, giova richiamare il principio di diritto enunciato dalla giurispru- denza di legittimità, per il quale "non sussiste rapporto di specialità, stante il di- verso ambito di operatività delle norme, tra la previsione dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190, recante la disciplina sanzionatoria per la viola- zione delle disposizioni contenute nella direttiva 94/11/CE (concernente l'etichet- tatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzal:ure destinate alla vendita al consumatore) e nel regolamento U.E. n. 1007/2011 in data 27 settem- bre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei pro- dotti tessili) e quella di cui all'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale" (Sez. 3, n. 37724 del 28/09/2022, Rv. 283693 - 01).4.1. Ed invero, dall'incipit dell'art. 4, comma 4 del Dlgs. 190 del 15 novem- bre 2017 "salvo che il fatto costituisca reato", si comprende chiaramente come la previsione sia solo limitata ad una condotta consistente nella mancata informa- zione precisa circa la composizione fibrosa di un indumento, senza alcuna inci- denza sui casi, come quelli in esame, in cui la condotta considerata possa rilevare come reato. L'art. 515 cod. pen., invece, incrimina non solo la falsa informazione ma - quale dato ulteriore e differenziale -la consegna di cosa diversa da quella pattuita, cosicché, in altri termini, rileva non solo la incompleta informazione ma il dato ulteriore per cui da essa sia derivata l'errata convinzione da parte di chi riceva il bene circa la sua corrispondenza. Del resto, chiarificatore del diverso ambito disciplinato, è lo stesso titolo del D.Igs. n. 190/2017, relativo alla "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consuma- tore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichet- tatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili". 4.2. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, esaminando comparativa- mente la fattispecie ex art. 515 cod. pen. con previsioni di rilievo amministrativo analoghe a quella in esame, ha precisato che tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Igs. n.109 del 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e pre- sentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Igs. n. 181 del 2003, alcLn rapporto di spe- cialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni (Sez. 3, n. 2019 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 238589 - 01). 4.3. Va pertanto condivisa la motivazione resa dal Tribunale di Pavia, il quale, ritenendo priva di pregio la censura difensiva in ordine alla asserita depe- nalizzazione, ha evidenziato, al contrario, come il D. Lgs. n. 190 del 2017 ha ag- giunto fattispecie amministrative a quelle penali già esistenti. 5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 515 cod.pen., è anch'esso manifestamente infondato.A dire della difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti quanto ai reati contestati. Parimenti mancherebbe la prova della sussistenza del dolo generico normativamente richiesto. 5.1. Sul punto, deve ricordarsi che, in sede di riesame del sequestro pro- batorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipo- tizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli ele- menti rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla con- creta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulte- riori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponi- bilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053). 5.2. Quanto alla asserita omessa considerazione della mancanza del dolo, che sarebbe, a dire della difesa, agevolmente desumibile dalla oggettiva impossi- bilità per il ricorrente di conoscere la reale composizione fibrosa delle sciarpe aven- dole a sua volta acquistate in buona fede dal produttore, deve osservarsi che la valutazione circa la sussistenza del dolo in capo all'indagato è strettamente circo- scritta in sede di indagini preliminari e, in particolare, in sede di riesame. Deve, sul punto, essere ribadito che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli ele- menti della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu ocu/i" (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01.; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01). Ciò che, nel caso in esame, non si rileva, atteso ce l'invocata buona fede non può ritenersi rebus sic stantibus sussistente in difetto di più consistenti elementi a sostegno (quali, a titolo esemplificativo, l'esibizione di fatture da cui risulti il pagamento della merce recanti la qualità promessa ad un prezzo congruo; copia dell'ordine di acquisto di merce avente le caratteristiche indicate; etc.) trattandosi di persona adusa, per ragioni di professione e di com- mercio, al maneggio di tali prodotti, rientrando nella comune esperienza della ge- neralità dei cittadini, quali consumatori, anche tra quelli meno esperti e diligenti, l'apprezzamento della diversità, percepibile al tatto, esistente tra un prodotto composto al 100% da poliestere (quali le sciarpe in sequestro) ed un prodotto composto da cachemire e lana.5.3. In ragione di quanto sopra, logica e coerente è dunque la motivazione resa sul punto da parte del Tribunale che ha ritenuto integrato il fumus commissi delicti circa la configurabilità del reato di cui all'art. 515 cod.pen., ribadendo, pe- raltro, come «il giorno di svolgimento dell'udienza camerale fosse stato trasmesso dal PM il referto delle analisi sulle sciarpe, il quale confermava la totale non corri- spondenza al vero della indicazione contenuta in etichetta e, pertanto, la fonda- tezza dell'iniziativa della polizia giudiziaria» (pag. 2 ordinanza Tribunale). 6. Infine, anche il terzo motivo risulta generico e manifestamente infon- dato, in quanto si limita a prospettare in sede di legittimità le medesime censure già dedotte in sede di riesame e disattese dal Tribunale. Invero, il Tribunale ha valorizzato la correttezza dell'operato dei finanzieri, i quali «hanno esercitato i generali poteri di controllo e vigilanza in ordine alla commissione di illeciti penali o amministrativi». In tal senso, infatti, il Tribunale ha evidenziato che «le analisi sulla sciarpa hanno costituito la forma di reperimento di una notitia criminis, perfezionata nel momento in cui essi hanno avuto accesso al magazzino dell'odierno indagato» ove hanno trovato una gran quantità di quelle sciarpe che le prime analisi hanno rivelato contenere indicazioni in etichetta erro- nee» (pag. 2 ordinanza tribunale). Come rilevato dalla stessa difesa, la Guardia di Finanza in data 7 novembre 2023 prelevava, presso altro rivenditore una sciarpa che, all'esito di indagini tec- niche, risultava essere di composizione fibrosa diversa da quella indicata in eti- chetta. Atteso che l'etichetta indicava quale fornitore l'attuale ricorrente, la polizia giudiziaria, in data 15 dicembre 2023, si recava presso la sede operativa dello stesso, ove rinveniva numerose sciarpe della stessa specie. Ritenuta la flagranza del reato di cui agli artt. 81, 515 e 517 cod.pen., procedeva al sequestro della merce contenuta nel deposito della ditta, in quanto costituente corpo del reato ed alla presenza dell'attuale ricorrente. Come risulta dagli atti, detto sequestro veniva poi convalidato da parte del PM, il quale disponeva l'esecuzione di accertamenti tecnici sul materiale sequestrato, dai quali risultava la falsità delle indicazioni ri- portate in etichetta. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, pertanto, gli operanti non hanno eseguito il sequestro in aperta violazione di legge, bensì al fine di assicurare il corpo del reato, sul quale successivamente sono state eseguite le necessarie analisi di laboratorio. 8 IL9 7. Tuttavia, è bene precisare che anche a voler riconoscere - come pro- spettato dalla difesa - l'eventuale illegittimità delle operazioni compiute ad opera della polizia giudiziaria, comunque non si determinerebbero effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che co- stituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 - 01). Alla luce di quanto rappresentato, deve essere disattesa la doglianza difen- siva in ordine alla presunta violazione dell'art. 191 cod.proc.pen., per il mancato rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 107 del Codice del consumo, atteso che lo stesso prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Tuttavia, nel caso di specie, oggetto di esame è il se- questro probatorio, mezzo di ricerca della prova finalizzato ad acquisire il corpo del reato e la successiva esecuzione degli accertamenti tecnici sullo stesso, neces- sari per accertare il fumus del reato e, in particolare, l'esatta composizione fibrosa delle sciarpe sequestrate. In tal senso, dunque, del tutto infondato è il richiamo da parte della difesa alla categoria dell'inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod.proc.pen., in riferimento al sequestro probatorio del corpo del reato, sanzione che non sarebbe applicabile nemmeno nell'ipotesi di annullamento del provvedimento di sequestro, essendo stato infatti affermato da questa Corte che l'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l'u- tilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini dell'emissione di un successivo decreto di sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi prove illegittimamente ac- quisite ai sensi dell'art. 191, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Rv. 268991 - 01). Ancora, quanto al rapporto tra le categorie della inutilizzabilità e della nul- lità in materia di prove, consolidato è l'insegnamento di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 949 del 19/09/1997, rv. 209670; Sez. 2, n. 10575 del 28/01/2003, rv. 224856) secondo il quale, consistendo la inutilizzabilità nella impossibilità giuridica da parte del giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determi- nato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, questa non colpi- sce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge. Nondimeno, va ricordato come questa Corte ha già affermato che l'inosser- vanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a renderla inutilizzabile (S.U., n. 5021 del 27/3/1996, Rv. 204644). Per distinguere la nullità dall'inutilizzabilità, poi, la giurisprudenza di legittimità rileva che la nullità riguarda l'inosservanza di for- malità di assunzione della prova, mentre la seconda concerne la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per un proce- dimento acquisitivo illegittimo, che si pone al di fuori del sistema processuale. L'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce, infatti, alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso e laddove ne sussistano i presupposti (Sez. 2, n. 9494 del 7/2/2018, Rv. 272348) la sanzione della nullità. 8. In ogni caso, e da ultimo, va infine ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2019, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui tale disposizione — secondo l'interpretazione predominante nella giu- risprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente — non prevede che la san- zione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassa- tivamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. 9. Il ricorso dev'essere conclusivamente dichiarato inammissibile, con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella
Sentenza Cassazione n. 28710/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris