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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 13919/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Napoli c/ [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] G.I.P.

Tribunale Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il GIP dello stesso Tribunale non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - disposto in ordine ai delitti di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. e 628, commi 1 e 3, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. - per l'assenza del pericolo di fuga.

2. Al riguardo, il ricorrente lamenta: come il GIP, nella valutazione del pericolo di fuga, abbia omesso del tutto di valutare due relazioni della P.G. di cui si faceva menzione nella richiesta di convalida del fermo, circa l'irreperibilità dell'indagato successivamente ai fatti per cui si procede; che l'ordinanza di non convalida non abbia preso in considerazione le ragioni che hanno portato a ravvisare il pericolo di fuga con il decreto di fermo.

In particolare, si era omesso di considerare - a sostegno del periculum evocato - la particolare situazione di conflittualità presente nel quartiere di Fuorigrotta che vede contrapporsi opposte fazioni camorristiche con l'intento di accaparrarsi il dominio sul territorio, tra cui risulta coinvolto proprio il gruppo omonimo di cui l'indagato fa parte, il quale, proprio in ragione dei diversi attentati subiti dal padre e dal cugino, si era reso irreperibile, sia per sottrarsi agli avversari sia per organizzare una eclatante vedetta, per come accertato dalla P.G. che aveva provato, senza esito, più volte a rintracciarlo.

Ricorreva, pertanto, in ossequio ai principi affermati da questa Corte (che vengono al riguardo richiamati), il pericolo di fuga dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte, citato anche nel ricorso, perché sussista il pericolo di fuga non è necessaria una condotta immediatamente prodromica alla fuga, ma è necessario stabilire - in base alle concrete situazioni di fatto desunte, in particolare, dalle condizioni di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai luoghi di privata dimora, dai precedenti penali e dai procedimenti in corso - un reale effettivo pericolo, seppure inteso come giudizio prognostico e non come mera costatazione di un accadimento in itinere.

Tanto premesso, si osserva che in ricorso viene evidenziato come il GIP non abbia preso in considerazione la nota della Squadra mobile del 23/12/2021, con allegate due relazioni circa l'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della situazione conflittuale presente all'interno del quartiere di Fuorigrotta che vedeva contrapposte opposte fazioni camorriste con intento di acquisire il dominio del relativo territorio.

Nel periodo novembre-dicembre 2021 si erano, infatti, verificati gravi fatti di sangue ai danni di membri della famiglia Troncone e questo spiega perché [OSCURATO:PERSONA] avesse già iniziato a sottrarsi alle investigazioni, rafforzando la sua irreperibilità a causa di ulteriori ricerche della squadra mobile in seguito al tentato omicidio di stampo camorristico operato nei confronti del padre [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, il pubblico ministero, nel decreto di fermo, lungi dal far riferimento ad elementi fattuali generici, ha correttamente proceduto ad una lettura unitaria delle emergenze processuali, collegando il recente attentato ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e la conflittualità che vede contrapposto il gruppo in cui è inserito l'indagato con altra fazione, allo stato di sopravvenuta irreperibilità dell'indagato, quale indice sintomatico di una probabile latitanza da collegarsi ad iniziative ritorsive legate proprio a tale contrapposizione in corso.

E sul punto la motivazione resa dal GIP è meramente apparente - e dunque rende ammissibile il ricorso per violazione di legge - in quanto il dato della conflittualità viene sminuito sulla base di una lettura parziale degli atti, tanto che si richiama a conforto dell'esclusione del pericolo di fuga altra richiesta "ordinaria" dello stesso ufficio del PM relativamente ad altro indagato del gruppo, datata, però, 17/12/2021 e, dunque, antecedente alle due note allegate alla relazione della squadra mobile di Napoli del 23/12/2021, il cui contenuto è stato disatteso.

In conclusione, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato.

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza di diniego della convalida del fermo, l'annullamento deve essere disposto, infatti, senza rinvio, attenendo l'impugnazione alla rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, mentre l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (ex multis, Sez. 1, n. 36236 del 20/09/2007, Rv. 237687; Sez. 2, n. 13287 del 14/01/2014, Rv. 261817).

P.Q.

M .

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Dichiara legittimo il fermo eseguito.

Roma, li 05/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Napoli c/ [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] G.I.P. Tribunale Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il GIP dello stesso Tribunale non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - disposto in ordine ai delitti di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. e 628, commi 1 e 3, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. - per l'assenza del pericolo di fuga. 2. Al riguardo, il ricorrente lamenta: come il GIP, nella valutazione del pericolo di fuga, abbia omesso del tutto di valutare due relazioni della P.G. di cui si faceva menzione nella richiesta di convalida del fermo, circa l'irreperibilità dell'indagato successivamente ai fatti per cui si procede; che l'ordinanza di non convalida non abbia preso in considerazione le ragioni che hanno portato a ravvisare il pericolo di fuga con il decreto di fermo. In particolare, si era omesso di considerare - a sostegno del periculum evocato - la particolare situazione di conflittualità presente nel quartiere di Fuorigrotta che vede contrapporsi opposte fazioni camorristiche con l'intento di accaparrarsi il dominio sul territorio, tra cui risulta coinvolto proprio il gruppo omonimo di cui l'indagato fa parte, il quale, proprio in ragione dei diversi attentati subiti dal padre e dal cugino, si era reso irreperibile, sia per sottrarsi agli avversari sia per organizzare una eclatante vedetta, per come accertato dalla P.G. che aveva provato, senza esito, più volte a rintracciarlo. Ricorreva, pertanto, in ossequio ai principi affermati da questa Corte (che vengono al riguardo richiamati), il pericolo di fuga dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, citato anche nel ricorso, perché sussista il pericolo di fuga non è necessaria una condotta immediatamente prodromica alla fuga, ma è necessario stabilire - in base alle concrete situazioni di fatto desunte, in particolare, dalle condizioni di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai luoghi di privata dimora, dai precedenti penali e dai procedimenti in corso - un reale effettivo pericolo, seppure inteso come giudizio prognostico e non come mera costatazione di un accadimento in itinere. Tanto premesso, si osserva che in ricorso viene evidenziato come il GIP non abbia preso in considerazione la nota della Squadra mobile del 23/12/2021, con allegate due relazioni circa l'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della situazione conflittuale presente all'interno del quartiere di Fuorigrotta che vedeva contrapposte opposte fazioni camorriste con intento di acquisire il dominio del relativo territorio. Nel periodo novembre-dicembre 2021 si erano, infatti, verificati gravi fatti di sangue ai danni di membri della famiglia Troncone e questo spiega perché [OSCURATO:PERSONA] avesse già iniziato a sottrarsi alle investigazioni, rafforzando la sua irreperibilità a causa di ulteriori ricerche della squadra mobile in seguito al tentato omicidio di stampo camorristico operato nei confronti del padre [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il pubblico ministero, nel decreto di fermo, lungi dal far riferimento ad elementi fattuali generici, ha correttamente proceduto ad una lettura unitaria delle emergenze processuali, collegando il recente attentato ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e la conflittualità che vede contrapposto il gruppo in cui è inserito l'indagato con altra fazione, allo stato di sopravvenuta irreperibilità dell'indagato, quale indice sintomatico di una probabile latitanza da collegarsi ad iniziative ritorsive legate proprio a tale contrapposizione in corso. E sul punto la motivazione resa dal GIP è meramente apparente - e dunque rende ammissibile il ricorso per violazione di legge - in quanto il dato della conflittualità viene sminuito sulla base di una lettura parziale degli atti, tanto che si richiama a conforto dell'esclusione del pericolo di fuga altra richiesta "ordinaria" dello stesso ufficio del PM relativamente ad altro indagato del gruppo, datata, però, 17/12/2021 e, dunque, antecedente alle due note allegate alla relazione della squadra mobile di Napoli del 23/12/2021, il cui contenuto è stato disatteso. In conclusione, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza di diniego della convalida del fermo, l'annullamento deve essere disposto, infatti, senza rinvio, attenendo l'impugnazione alla rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, mentre l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (ex multis, Sez. 1, n. 36236 del 20/09/2007, Rv. 237687; Sez. 2, n. 13287 del 14/01/2014, Rv. 261817). P.Q. M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dichiara legittimo il fermo eseguito. Roma, li 05/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris