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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18860/2026

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ifese dall'avvocatoLoredana [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Faccendi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1564/2024depositata il 13/09/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6495/2025Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 18860/2026Data pubblicazione 10/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifese dall'avvocatoLoredana [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Faccendi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1564/2024depositata il 13/09/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 6495/2025Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 18860/2026Data pubblicazione 10/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris