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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 43063/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per assenza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione per i fatti di cui alla sent. n. 958 Tribunale Bolzano 17/05/2016 e l'inammissibilita' nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 6 novembre 2019, la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Rimini datata 20 luglio 2015, riconosceva la continuazione tra i fatti di truffa oggetto del presente procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e quelli giudicati con la pronuncia 19/11/2015 del tribunale di Ravenna e, per l'effetto, rideterminava la pena allo stesso inflitta. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - erronea applicazione della legge penale ex art. 81 cpv cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione del regime della continuazione oltre che con i fatti giudicati dal tribunale di Ravenna anche con quelli oggetto della sentenza del tribunale di Bolzano del 17 maggio 2016; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'aumento in continuazione; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla negazione delle generiche; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla conferma della recidiva reiterata avuto riguardo al riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Difatti, la corte di appello, riconosceva la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza definitiva del tribunale di Ravenna, ma nulla disponeva in relazione agli altri fatti giudicati dal tribunale di Bolzano in relazione ai quali pure la richiesta era stata avanzata con i motivi nuovi di appello.

In tal modo la corte di appello non ha fatto applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante.

Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto. (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238 — 01).

In forza di tale principio, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente all'omesso esame del motivo riguardante il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del tribunale di Bolzano del 17 maggio 2016, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna. 2.2 Manifestamente infondati appaiono invece gli altri motivi, di cui può procedersi all'analisi stante l'autonomia rispetto al primo, posto che: - la determinazione della pena anche in relazione agli aumenti per continuazione risulta devoluta al giudice di merito e non è sindacabile ove non si ravvisino palesi illogicità inel caso di specie evidentemente non sussistenti posto che la corte di appello di Bologna ha rideterminato gli aumenti per continuazione in misura assai contenuta stabilendo l'aumento di mesi 3 per il reato più grave separatamente giudicato; - le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di motivazione esente da censure facente riferimento sia ai precedenti che alla gravità dei fatti sotto il profilo del rilevante profitto;- anche il riconoscimento della recidiva trova adeguata giustificazione nel giudizio di maggiore pericolosità affermato in relazione ai fatti precedentemente giudicati e con riguardo alla maggiore pericolosità manifestata.

L'accoglimento parziale del ricorso impone la dichiarazione di definitività dell'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso esame del motivo riguardante il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del tribunale di Bolzano del 17 maggio 2016, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 13 ottobre 2021 I \ CONSIGLIERE E T. i Ipngliorpardo ,-(GL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per assenza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione per i fatti di cui alla sent. n. 958 Tribunale Bolzano 17/05/2016 e l'inammissibilita' nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 6 novembre 2019, la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Rimini datata 20 luglio 2015, riconosceva la continuazione tra i fatti di truffa oggetto del presente procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e quelli giudicati con la pronuncia 19/11/2015 del tribunale di Ravenna e, per l'effetto, rideterminava la pena allo stesso inflitta. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - erronea applicazione della legge penale ex art. 81 cpv cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione del regime della continuazione oltre che con i fatti giudicati dal tribunale di Ravenna anche con quelli oggetto della sentenza del tribunale di Bolzano del 17 maggio 2016; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'aumento in continuazione; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla negazione delle generiche; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla conferma della recidiva reiterata avuto riguardo al riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Difatti, la corte di appello, riconosceva la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza definitiva del tribunale di Ravenna, ma nulla disponeva in relazione agli altri fatti giudicati dal tribunale di Bolzano in relazione ai quali pure la richiesta era stata avanzata con i motivi nuovi di appello. In tal modo la corte di appello non ha fatto applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto. (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238 — 01). In forza di tale principio, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente all'omesso esame del motivo riguardante il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del tribunale di Bolzano del 17 maggio 2016, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna. 2.2 Manifestamente infondati appaiono invece gli altri motivi, di cui può procedersi all'analisi stante l'autonomia rispetto al primo, posto che: - la determinazione della pena anche in relazione agli aumenti per continuazione risulta devoluta al giudice di merito e non è sindacabile ove non si ravvisino palesi illogicità inel caso di specie evidentemente non sussistenti posto che la corte di appello di Bologna ha rideterminato gli aumenti per continuazione in misura assai contenuta stabilendo l'aumento di mesi 3 per il reato più grave separatamente giudicato; - le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di motivazione esente da censure facente riferimento sia ai precedenti che alla gravità dei fatti sotto il profilo del rilevante profitto;- anche il riconoscimento della recidiva trova adeguata giustificazione nel giudizio di maggiore pericolosità affermato in relazione ai fatti precedentemente giudicati e con riguardo alla maggiore pericolosità manifestata. L'accoglimento parziale del ricorso impone la dichiarazione di definitività dell'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso esame del motivo riguardante il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza del tribunale di Bolzano del 17 maggio 2016, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 13 ottobre 2021 I \ CONSIGLIERE E T. i Ipngliorpardo ,-(GL