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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26793/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile: KRONENBERGER Alberto avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile KRONENBERGER Alberto, che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni e nota spese; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata, all'esito del gludizio abbreviato, in data 19 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, confermando la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] IDaniel BASARABIE per il reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], colpito al petto con un coltello, nonché della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riducendo la pena ad anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] BASARABIE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione della legge processuale per la mancata assunzione di una prova decisiva in riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], testimonianza già sollecitata in sede di rito abbreviato condizionato e in quella sede respinta; - la manifesta illogicità della motivazione in merito all'esclusione della scriminante della legittima difesa; - la manifesta illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo» (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018 - dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02).

Ebbene, non risulta controverso che il giudizio si sia svolto nelle forme del rito abbreviato cd.

«secco», sicché non si versa nel caso denunciato con il ricorso.

2.2. È, del pari, costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «In tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale» (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021 - dep. 2022, Provenza, Rv. 282395).

In ogni caso, la Corte d'appello ha valutato tutti gli elementi probatori traendone la, non sindacabile, conseguenza in tema di diniego della richiesta di integrazione e rinnovazione istruttoria, evidenziando che l'assunzione della testimonianza appariva superflua anche perché risultava dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che lo stesso aveva colpito la persona offesa, che era del tutto estranea alla questione per la quale egli stava questionando con altri individui, sicché il testimone non avrebbe certo potuto contrastare le - sul punto - concordanti dichiarazioni della vittima e dell'autore del fatto.

2.3. Non essendosi, perciò, ravvisata l'incompletezza dell'indagine e la conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, la doglianza contenuta nel ricorso non è consentita in questa sede, poiché le parti non sono titolari di alcun diritto alla prova, potendo, nel giudizio di appello a seguito di abbreviato, unicamente sollecitare il giudice ad esercitare i propri poteri istruttori (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, PG c/ Graziano, Rv. 278061)

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che lamenta una motivazione illogica in riferimento all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa, addebitando alla Corte d'appello una ricostruzione del fatto secondo la quale la persona offesa sarebbe stata «un indiretto antagonista» e perciò facente parte del gruppo degli aggressori.

3.1. In realtà, e ciò dimostra l'inammissibilità del motivo di ricorso, il giudice di secondo grado, fornendo risposta al motivo di appello che in realtà aveva contenuto generico, ha illustrato un quadro chiaro non solo della dinamica, che ha portato ad escludere che il ricorrente si sia trovato in una situazione di attuale pericolo per la sua incolumità personale, ma ha anche circostanziato la qualità di "indiretto antagonista" di Kronenberg, spiegando come, proprio sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, non fosse affatto dimostrato che egli avesse partecipato attivamente alla discussione, essendo piuttosto stato colpito proditoriamente in quanto percepito dall'imputato come genericamente contiguo al gruppo dei presunti estorsori, ma del tutto estraneo alla contesa.3.2.

D'altra parte, le ulteriori risultanze probatorie riportate dalla Corte di appello (dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare; referto medico della vittima che risultata colpita con plurimi fendenti; assenza di lesioni sul ricorrente, nonostante l'affermazione di questi di essere stato a sua volta aggredito dagli altri astanti), fondano una motivazione logica e coerente in merito alla non configurabilità della scriminante invocata, censurata dalla difesa con argomenti ipotetici e, dunque, generici e aspecifici.

4. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è, per parte sua, inammissibile perché neppure prende atto della riduzione della pena e formula doglianze generiche, comunque finalizzate a sollecitare una diversa valutazione di merito da parte della Corte di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anc:he la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

5.1. Consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile; spese che, trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate dal giudice competente.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in favore dell'Erario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile: KRONENBERGER Alberto avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile KRONENBERGER Alberto, che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni e nota spese; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata, all'esito del gludizio abbreviato, in data 19 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, confermando la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] IDaniel BASARABIE per il reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], colpito al petto con un coltello, nonché della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riducendo la pena ad anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] BASARABIE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione della legge processuale per la mancata assunzione di una prova decisiva in riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], testimonianza già sollecitata in sede di rito abbreviato condizionato e in quella sede respinta; - la manifesta illogicità della motivazione in merito all'esclusione della scriminante della legittima difesa; - la manifesta illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo» (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018 - dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02). Ebbene, non risulta controverso che il giudizio si sia svolto nelle forme del rito abbreviato cd. «secco», sicché non si versa nel caso denunciato con il ricorso. 2.2. È, del pari, costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «In tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale» (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021 - dep. 2022, Provenza, Rv. 282395). In ogni caso, la Corte d'appello ha valutato tutti gli elementi probatori traendone la, non sindacabile, conseguenza in tema di diniego della richiesta di integrazione e rinnovazione istruttoria, evidenziando che l'assunzione della testimonianza appariva superflua anche perché risultava dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che lo stesso aveva colpito la persona offesa, che era del tutto estranea alla questione per la quale egli stava questionando con altri individui, sicché il testimone non avrebbe certo potuto contrastare le - sul punto - concordanti dichiarazioni della vittima e dell'autore del fatto. 2.3. Non essendosi, perciò, ravvisata l'incompletezza dell'indagine e la conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, la doglianza contenuta nel ricorso non è consentita in questa sede, poiché le parti non sono titolari di alcun diritto alla prova, potendo, nel giudizio di appello a seguito di abbreviato, unicamente sollecitare il giudice ad esercitare i propri poteri istruttori (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, PG c/ Graziano, Rv. 278061) 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che lamenta una motivazione illogica in riferimento all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa, addebitando alla Corte d'appello una ricostruzione del fatto secondo la quale la persona offesa sarebbe stata «un indiretto antagonista» e perciò facente parte del gruppo degli aggressori. 3.1. In realtà, e ciò dimostra l'inammissibilità del motivo di ricorso, il giudice di secondo grado, fornendo risposta al motivo di appello che in realtà aveva contenuto generico, ha illustrato un quadro chiaro non solo della dinamica, che ha portato ad escludere che il ricorrente si sia trovato in una situazione di attuale pericolo per la sua incolumità personale, ma ha anche circostanziato la qualità di "indiretto antagonista" di Kronenberg, spiegando come, proprio sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, non fosse affatto dimostrato che egli avesse partecipato attivamente alla discussione, essendo piuttosto stato colpito proditoriamente in quanto percepito dall'imputato come genericamente contiguo al gruppo dei presunti estorsori, ma del tutto estraneo alla contesa.3.2. D'altra parte, le ulteriori risultanze probatorie riportate dalla Corte di appello (dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare; referto medico della vittima che risultata colpita con plurimi fendenti; assenza di lesioni sul ricorrente, nonostante l'affermazione di questi di essere stato a sua volta aggredito dagli altri astanti), fondano una motivazione logica e coerente in merito alla non configurabilità della scriminante invocata, censurata dalla difesa con argomenti ipotetici e, dunque, generici e aspecifici. 4. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è, per parte sua, inammissibile perché neppure prende atto della riduzione della pena e formula doglianze generiche, comunque finalizzate a sollecitare una diversa valutazione di merito da parte della Corte di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anc:he la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 5.1. Consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile; spese che, trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate dal giudice competente. L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in favore dell'Erario. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 1
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