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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 35664/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2252-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 267 in ROMA.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 763/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/08/2016 R.G.N. 86/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 2252\17 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già dirigente di [OSCURATO:SOCIETA]., adiva il Tribunale di Bologna per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. il 14.12.09 in quanto privo di giusta causa e di giustificazione ai sensi del c.c.n.l. di categoria, nonché per la tardività della relativa contestazione disciplinare (inerente varie irregolarità riscontrate nella procedura di demolizione dei vagoni ferroviari a lui affidata).

Il Tribunale accoglieva in toto la domanda, mentre la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 4.8.16, escludeva la sussistenza di una giusta causa di recesso (riconoscendo al Tansini il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso) ma riteneva la sua giustificatezza (escludendo il diritto dello stesso alla richiesta indennità supplementare prevista dal c.c.n.I.); conseguentemente, in accoglimento del gravame incidentale del lavoratore, riconosceva il suo diritto al computo dell'indennità sostitutiva del preavviso nel t.f.r. (€.10.574,09).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Tansini, affidato a quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente infatti ha indicato una serie di elementi fattuali - allegazioni processuali non contestate, testimonianze, dichiarazioni del legale rappresentante della società, relazione audit del 2003 ed altri documenti- che dimostrano che [OSCURATO:SOCIETA] avesse avuto conoscenza dei fatti già nel 2003 a seguito di una verifica interna (depositata nel 2004) e non soltanto con analoga verifica del 2009, cui poi è seguito il licenziamento.

La sentenza impugnata si limita a richiamare la nota RG 2252\17 giurisprudenza in tema di relatività del concetto di immediatezza, ma non si misura, neppure negandoli, con i riferiti elementi fattuali.

2. Peraltro, con secondo motivo, il Tansini denuncia ancora la violazione dell'art.7 L. n. 300/1970, lamentando l'erroneità della tesi contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ai fini della tempestività della reazione disciplinare (e proprio con riferimento ai fatti di cui al primo motivo) rileverebbe solo la conoscenza dei fatti (disciplinarmente rilevanti) da parte "dei titolari del potere disciplinare", e non la più generica conoscenza da parte dell'azienda.

Il motivo é fondato.

La sentenza impugnata, sul punto, si limita essenzialmente a richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di relatività del concetto di immediatezza, oltre a quella in materia di organizzazioni aziendali complesse, peraltro attraverso un mero collage di massime di legittimità, senza effettivamente considerare che tra la conoscenza dei fatti censurati e la contestazione disciplinare risultano trascorsi diversi anni.

Secondo questa S.C. (cfr. tra le altre Cass. n. 15467/2004), invece, ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro e quindi a sé imputabile.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso (inerenti l'omesso esame di fatto decisivo in ordine alla concreta procedura di demolizione dei carri, e sull'insussistenza della ritenuta giustificatezza del licenziamento) risultano assorbiti.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione dell'art. 7 L. n. 300\70, dell'art. 27 del c.c.n.l. dirigenti, e 61 RG 2252\17 c.c.n.l. attività ferroviarie, lamentando la tempestività della contestazione disciplinare, insìstendo sulla necessità della compiuta conoscenza dei fatti, tra cui il contestato difetto di autorizzazione dell'attività di demolizione, da parte dei titolari del potere disciplinare e degli organi societari venutine a conoscenza, ed alla necessità per l'azienda di avere compiuta conoscenza dei comportamenti poi oggetto di contestazione.

Osserva il Collegio che, mentre tale ultima considerazione risulta erronea (essendo pacifico che la volontà di reperire tutti gli elementi a carico del dipendente non possano andare a discapito della sua difesa disciplinare, Cass. 19.8.03 n. 12141), la doglianza, per il resto, risulta assorbita da quanto osservato in ordine ai primi due motivi del ricorso principale.

Con secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., lamentando che i fatti contestati erano così gravi da integrare una giusta causa di licenziamento.

Il motivo è evidentemente assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.

3. Il ricorso principale deve dunque essere accolto per quanto di ragione; quello incidentale dichiararsì assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alle censure accoltal, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, anche per la regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, e dichiara assorbiti i restanti.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C',[OSCURATO:PERSONA] (dr.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2252-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 267 in ROMA.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 763/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/08/2016 R.G.N. 86/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 2252\17 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già dirigente di [OSCURATO:SOCIETA]., adiva il Tribunale di Bologna per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. il 14.12.09 in quanto privo di giusta causa e di giustificazione ai sensi del c.c.n.l. di categoria, nonché per la tardività della relativa contestazione disciplinare (inerente varie irregolarità riscontrate nella procedura di demolizione dei vagoni ferroviari a lui affidata). Il Tribunale accoglieva in toto la domanda, mentre la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 4.8.16, escludeva la sussistenza di una giusta causa di recesso (riconoscendo al Tansini il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso) ma riteneva la sua giustificatezza (escludendo il diritto dello stesso alla richiesta indennità supplementare prevista dal c.c.n.I.); conseguentemente, in accoglimento del gravame incidentale del lavoratore, riconosceva il suo diritto al computo dell'indennità sostitutiva del preavviso nel t.f.r. (€.10.574,09). Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Tansini, affidato a quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare. Il motivo è fondato. Il ricorrente infatti ha indicato una serie di elementi fattuali - allegazioni processuali non contestate, testimonianze, dichiarazioni del legale rappresentante della società, relazione audit del 2003 ed altri documenti- che dimostrano che [OSCURATO:SOCIETA] avesse avuto conoscenza dei fatti già nel 2003 a seguito di una verifica interna (depositata nel 2004) e non soltanto con analoga verifica del 2009, cui poi è seguito il licenziamento. La sentenza impugnata si limita a richiamare la nota RG 2252\17 giurisprudenza in tema di relatività del concetto di immediatezza, ma non si misura, neppure negandoli, con i riferiti elementi fattuali. 2. Peraltro, con secondo motivo, il Tansini denuncia ancora la violazione dell'art.7 L. n. 300/1970, lamentando l'erroneità della tesi contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ai fini della tempestività della reazione disciplinare (e proprio con riferimento ai fatti di cui al primo motivo) rileverebbe solo la conoscenza dei fatti (disciplinarmente rilevanti) da parte "dei titolari del potere disciplinare", e non la più generica conoscenza da parte dell'azienda. Il motivo é fondato. La sentenza impugnata, sul punto, si limita essenzialmente a richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di relatività del concetto di immediatezza, oltre a quella in materia di organizzazioni aziendali complesse, peraltro attraverso un mero collage di massime di legittimità, senza effettivamente considerare che tra la conoscenza dei fatti censurati e la contestazione disciplinare risultano trascorsi diversi anni. Secondo questa S.C. (cfr. tra le altre Cass. n. 15467/2004), invece, ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro e quindi a sé imputabile. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso (inerenti l'omesso esame di fatto decisivo in ordine alla concreta procedura di demolizione dei carri, e sull'insussistenza della ritenuta giustificatezza del licenziamento) risultano assorbiti. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione dell'art. 7 L. n. 300\70, dell'art. 27 del c.c.n.l. dirigenti, e 61 RG 2252\17 c.c.n.l. attività ferroviarie, lamentando la tempestività della contestazione disciplinare, insìstendo sulla necessità della compiuta conoscenza dei fatti, tra cui il contestato difetto di autorizzazione dell'attività di demolizione, da parte dei titolari del potere disciplinare e degli organi societari venutine a conoscenza, ed alla necessità per l'azienda di avere compiuta conoscenza dei comportamenti poi oggetto di contestazione. Osserva il Collegio che, mentre tale ultima considerazione risulta erronea (essendo pacifico che la volontà di reperire tutti gli elementi a carico del dipendente non possano andare a discapito della sua difesa disciplinare, Cass. 19.8.03 n. 12141), la doglianza, per il resto, risulta assorbita da quanto osservato in ordine ai primi due motivi del ricorso principale. Con secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., lamentando che i fatti contestati erano così gravi da integrare una giusta causa di licenziamento. Il motivo è evidentemente assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale. 3. Il ricorso principale deve dunque essere accolto per quanto di ragione; quello incidentale dichiararsì assorbito. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alle censure accoltal, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, anche per la regolazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, e dichiara assorbiti i restanti. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C',[OSCURATO:PERSONA] (dr.[OSCURATO:PERSONA]