CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale per il riesame, che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame dal medesimo proposta, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere (applicatagli dal GIP presso il Tribunale di Foggia in relazione alla provvisoria imputazione di cui agli artt. 110, 81 comma secondo, 56 cod. pen. e 73 DPR 309/1990 cod. pen.), con quella degli arresti domiciliari. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo articolato motivo, già dedotto in sede di riesame come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata, il ricorrente censura l'avvenuta violazione ed erronea applicazione degli artt. 292, comma 3-bis e 291, comma 1-quater cod. proc. pen., nonché travisamento degli atti e manifesta illogicità della motivazione in parte qua. Si deduce, sul punto, che in sede di ordinanza genetica il GIP presso il Tribunale di Bari non abbia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettere a) e b) dell'art. 274 cod. proc. pen., (esigenze sulla cui base il gip in sede di provvedimento genetico aveva ritenuto di non procedere all'espletamento di interrogatorio preventivo), censurando che la motivazione addotta poi sul punto dal Tribunale del riesame, in risposta a specifico motivo, sia manifestamente illogica e contraddittoria e valorizzi elementi non riferibili alla posizione del tutto particolare del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, si duole del richiamo alle dichiarazioni non veritiere rese da [OSCURATO:PERSONA] richiamate nel provvedimento impugnato, a detta della difesa estranee al fatto oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente, e del richiamo agli inviti del [OSCURATO:PERSONA] ai propri genitori a mentire alle forze dell'ordine, asseritamente relativi a fatti diversi da quelli oggetto di provvisoria incolpazione a suo carico). Il ricorrente si duole, in particolare, che non si sia tenuto conto del fatto che la prova del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] è costituita dalle sole intercettazioni telefoniche, sicché non vi sarebbe spazio per il paventato pericolo di inquinamento probatorio. Inoltre, quanto al pericolo di fuga, si duole del fatto che, nonostante le specifiche censure difensive sul punto, il Tribunale di Bari abbia omesso ogni motivazione. Conclusivamente, in via alternativa, il ricorrente richiede dichiararsi la nullità dell'ordinanza genetica per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia, in via subordinata l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame.Infine, quanto al regime di rilevabilità della nullità de qua, la difesa evidenzia che si tratterebbe di nullità a regime intermedio rilevabile in sede di riesame senza necessità di previa deduzione in sede di interrogatorio di garanzia. I motivi secondo e terzo attengono, rispettivamente, al fumus commissi delicti ed alla invocata applicabilità dell'istituto della desistenza volontaria Il secondo motivo deduce, anzitutto, la violazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 DPR 309/1990 e, correlativamente, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla configurabilità, nel caso di specie, di un tentativo di acquisto di sostanza stupefacente in ragione della circostanza che la trattativa corrente tra i coindagati, oggetto della provvisoria incolpazione dio cui al capo 3) delle contestazioni, non avrebbe condotto ad un accordo sugli elementi essenziali della compravendita ed era comunque inidonea, in concreto, a condurre alla definizione dell'accordo atteso che il fornitore non aveva la disponibilità della sostanza richiesta, né aveva intenzione di modificare il prezzo di vendita praticato. Con il terzo motivo, si deduce la carenza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esclusione della configurabilità di una ipotesi di desistenza volontaria, in ragione del fatto che dopo l'incontro avvenuto il 28 dicembre 2023, non vi sarebbero stati altri contatti del ricorrente con il fornitore, nonostante avessero concordato di aggiornarsi all'esito di un confronto con i "...rispettivi soci". La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 II primo motivo di ricorso è fondato con riferimento alla censura in ordine alla motivazione addotta dal Tribunale del riesame in punto di valorizzazione, relativamente alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., di elementi riferibili a soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], in particolare da un lato le dichiarazioni non veritiere rese da [OSCURATO:PERSONA], (sinteticamente richiamate nel provvedimento impugnato e a detta della difesa estranee al fatto oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente), e, dall'altro, gli inviti del [OSCURATO:PERSONA] ai propri genitori a mentire alle forze dell'ordine, asseritamente relativi a fatti diversi da quelli oggetto di provvisoria incolpazione a suo carico.Sul punto, il Tribunale del riesame ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione della prova può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati laddove le stesse siano volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari nell'interesse comune dei coindagati (cfr. Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Vivolo, Rv. 257598 - 01; Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, De, Rv. 279101 - 01; sez. 3, n. 1104 dell'11/0772025; Sez. 6, Sentenza n. 39410 del 2025). Tuttavia, ai fini della delimitazione del precipuo contenuto dell'interesse comune, specie ai fini della concreta delimitazione dei casi in cui possa derogarsi alla regola dell'espletamento dell'interrogatorio in via preventiva rispetto alla emissione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114 del 2024, necessariamente deve procedersi ad accertare con rigore la comunanza di interessi, valutando anche la posizione di mero coindagato, rivestita dal soggetto che ha attuato condotte rilevanti quali fatti di inquinamento probatorio, ovvero di concorrente nel reato rispetto al quale si deduce sussista l'interesse comune. Del resto, una valutazione eccessivamente ampia della comunanza di interessi, da un lato limiterebbe fortemente la regola del previo interrogatorio con riferimento a tutti i casi di procedimenti a carico di più soggetti per plurime imputazioni anche in concorso, dall'altro legittimerebbe l'imputazione del pericolo di inquinamento probatorio in capo a soggetti che non hanno dato adito a condotte rilevanti ai sensi dell'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., né rivestono una posizione di comune interesse rispetto alle condotte di inquinamento ascrivibili ad altri. La Corte, in termini generali, ha infatti chiaramente affermato, proprio con riferimento alle misure cautelari personali, che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all'interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell'indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l'eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati. (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 - 01). Tale opzione interpretativa, del resto, risulta trovare piena conferma nella recente notizia di decisione assunta dalla Sezioni Unite della Corte all'udienza del 15 gennaio 2026, che ha ritenuto di fornire risposta negativa al quesito posto con riferimento alla possibilità per il GIP, nel caso di procedimenti cautelari riguardanti più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. quando ritenga sussistenti le condizi ni per applicare, nei confronti di uno o più di essi una misura personale in assen a di, previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo. Ciò posto, si rileva come la motivazione a sostegno del pericolo di inquinamento probatorio nel caso di specie non possa ritenersi esaustiva. Dato per presupposto che nel provvedimento impugnato non si adducono condotte di inquinamento probatorio direttamente ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], neppure la motivazione di contenuto generale, quanto alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ritrascritta dal Tribunale del riesame a pagina 14 dell'ordinanza impugnata, contiene alcun riferimento alla persona del ricorrente. Si osserva, in particolare, che i richiami individualizzanti relativi alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sono, piuttosto, riferiti agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla prima, non concorrente nel delitto di cui al capo 3 delle incolpazioni ascritto al ricorrente, l'ordinanza fa riferimento alla sintesi del contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa, dalla quale, tuttavia, non emergono riferimenti alla figura del [OSCURATO:PERSONA], né consta siano alla stessa state poste domande al riguardo. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] (coindagato del ricorrente con riferimento al capo 3 delle provvisorie incolpazioni), si compie un generico riferimento a non meglio circostanziati inviti rivolti dal medesimo ai propri genitori «... a mentire alle forze dell'ordine accompagnate a rimproveri per aver reso dichiarazioni incriminatrici.», senza che sia possibile da ciò trarre elementi in ordine alla effettiva sussistenza di un interesse comune dell'uno o dell'altro rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Concludendo, il provvedimento impugnato, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale il pericolo di inquinamento probatorio può essere riferito alle condotte di coindagati se volte ad inquinare il quadro probatorio nell'interesse comune, non risulta contenere concreti riferimenti all'ipotesi delittuosa ascritta al [OSCURATO:PERSONA] ovvero al suo ruolo nel più ampio ambito plurisoggettivo oggetto di indagine, o comunque non consente di verificare la sussistenza del comune interesse, quale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Sotto tale profilo, inoltre, non è dato comprendere il significato dell'inciso, contenuto a pagina 22 dell'ordinanza impugnata, primo periodo, laddove si scrive «... nonché i diversi inviti del [OSCURATO:PERSONA] ai genitori a mentire alle forze dell'ordine, accompagnate a rimproveri per aver reso dichiarazioni incriminatrici volti ad intercettare altri luoghi adibiti dai due indagati a deposito di stupefacenti, e in relazione al ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva della facoltà di non rispondere probabilmente per il timore di eventuali ritorsioni.».Quanto alla censura relativa all'omessa motivazione quanto al pericolo di fuga, si osserva che a pagina 14 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame ha espressamente riferito che in sede di ordinanza genetica il GIP ha riconosciuto la sussistenza della sola esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lett. a cod. proc. pen., sicché la censura svolta in ricorso non risulta aderente al tenore del provvedimento impugnato. 2. Quanto ai motivi di ricorso secondo e terzo, si osserva come la difesa non si confronti realmente con la motivazione ampia, e scevra da profili di manifesta illogicità, di contraddittorietà e irragionevolezza, in ordine sia alla sussistenza del fumus del delitto contestato che in ordine alla invocata desistenza. L'ordinanza impugnata, in punto di gravi indizi, rinvia al contenuto di plurimi stralci di conversazioni e, in particolare, a quelli oggetto di espresso riferimento quali punti 99, 100, 102 103 e 111 della richiesta di Pubblico Ministero, integralmente trascritti (pagg. 5 e ss. dell'ordinanza del Tribunale del riesame). Tali conversazioni non sono limitate alla giornata del 28 dicembre 2023, svolgendosi nel più ampio contesto temporale dei giorni 27 e 28 (giornata alla quale sono riferibili due conversazioni reputate di interesse investigativo, rispettivamente alle 11:51 e alle successive 16:31 e 17:18). Viene infine riportata una conversione risalente al 4 gennaio 2024, intercorsa tra tale [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], sempre parlando della fornitura di sostanza stupefacente, dice "...perché quelli sono venuti e gliel'hanno calata a trentacinque...". In punto di configurabilità del tentativo, contestato in ragione della carenza di prova in ordine all'effettività della consegna (come emerge dalla lettura dell'incolpazione provvisoria), l'ordinanza gravata sottolinea come, alla luce della valutazione, in fatto, del complessivo materiale captativo, (valutazione fattuale che in questa sede non può essere oggetto di ulteriore non consentita riconsiderazione, in assenza dei lamentati profili di irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione), l'accordo oggetto della contestazione debba ritenersi concluso, con riferimento alla tipologia, quantità e prezzo della cessione (in particolare, richiamando il contenuto della conversazione individuata come n. 100). Quanto, infine, alla invocata desistenza, il Tribunale ha sinteticamente rigettato il relativo motivo di riesame, ritenendolo privo di riscontri all'esito della compiuta ricostruzione degli esiti investigativi. Sul punto, ci si limita in questa sede ad osservare che la difesa nulla adduce al fine di superare il dato investigativo, pur considerato nell'ordinanza del riesame, costituito dalla conversazione captata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 28 dicembre 2023, ore 17:18) dalla quale, secondo quanto si legge a pagina 8 dell'ordinanza, emerge che [OSCURATO:PERSONA] accompagnava [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA], che in quell'occasione gli accordi venivano ulteriormente precisati e, da quanto si legge, veniva anche testata la sostanza. A fronte di tale valutazione in fatto, svolta dal Tribunale del riesame con motivazione priva di profili di illogicità censurabili in questa sede, il motivo è quindi inammissibile 3. In accoglimento del primo motivo di gravame, nei termini sopra indicati, il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sens