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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00693/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta e maturata prescrizione. uditi i difensori delle parti Civili, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riportano alle conclusioni, che depositano unitamente alla nota spese.

Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata del 31 ottobre 20219, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del tribunale di Noia del 3 aprile 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna in ordine al reato di cui all'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 570 del 1960, perché, il primo nella qualità di candidato per il rinnovo del consiglio comunale di Acerra, nelle consultazioni elettorali del maggio 2012, aveva offerto o promesso denaro o altre utilità a diverse persone, prospettandone l'assunzione presso l'istituto di vigilanza "Metronotte" o altrove, in cambio del voto e della collaborazione nell'attività di propaganda.

1.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta come le indagini si siano originariamente concentrate su soggetti gravitanti presso la sede del Comitato elettorale costituto per organizzare la campagna del Ricchiuti e, all'esito delle disposte intercettazioni, era emerso come il medesimo si fosse accordato con [OSCURATO:PERSONA], al fine di promuovere la raccolta di voti.

Ulteriori captazioni avevano consentito di ricostruire specifiche offerte di lavoro, poi riscontrate, in favore di [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sull'esito delle captazioni, come riscontrate dall'acquisizione dei documenti relativi ai rapporti di lavoro ed alle procedure attivate, dei servizi di osservazione della PG e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre del Calzolaio, che aveva confermato in giudizio di aver collaborato alla campagna elettorale e di aver espresso il proprio voto in favore del Ricchiuti per la gratitudine di aver assunto il figlio.

Le stesse dichiarazioni del Calzolaio confermavano, inoltre, l'assunzione del D'Anna successivamente al buon esito della campagna elettorale, al quale era stata subordinata.

1.2. In sostanza, dalle intercettazioni si ricavava la prova del patto illecito concluso dagli imputati in vista delle elezioni comunali del maggio 2012, del quale gli interlocutori hanno continuato a discutere nei mesi successivi, quando il positivo esito i del voto avrebbe determinato l'assunzione del D'Anna e del Calzolaio; fatti riscontrati dalle fonti orali citate e dalle acquisizioni documentali.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,.

2.1. Con il ricorso, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente articola due motivi, ai quali premette la sintesi della sentenza impugnata.

2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni, sia per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi genetici che per mancanza dei presupposti, in quanto trattasi di captazioni disposte in diverso procedimento, iscritto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui difettavano, ab origine, gli elementi costitutivi.

Sulle relative questioni, riproposte con l'appello, la Corte territoriale ha reso una statuizione di rigetto immotivata e in violazione di legge, trattandosi di utilizzazione di captazioni in diverso procedimento non connesso, elusiva del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilità di prove decisive invece inutilizzabili.

2.1.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla ritenuta sussistenza del reato, non appartenendo la condotta di propaganda elettorale, accertata nella specie, al tipo previsto dalla norma incriminatrice, per avere sul punto la sentenza impugnata reiterato acriticamente l'ordito motivazionale delle decisione di primo grado, eludendo le specifiche censure dell'imputato volte a stabilire se "dato il fatto di un'attività di propaganda", da svolgersi all'interno di una banca, corrisponda alla fattispecie contestata "offrire o promettere per ottenere la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione".

Sul punto, la Corte territoriale, nel valorizzare le dichiarazioni, reputate confessorie, del coimputato D'Anna non ha considerato che la mera prestazione di consenso a sostenere la propaganda non equivale alla promessa di voto, in tal modo assumendo una statuizione in violazione di legge.

2.2. Con il ricorso, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente articola cinque motivi, introdotti dalla sintesi della sentenza impugnata.

2.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla prescrizione del reato, già decorsa - I'll ottobre 2019 quanto al Calzolaio e all'agosto 2019 per il D'Anna - all'atto della pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla condotta, qualificata in termini di promessa di future utilità.

2.2.2. Con il secondo motivo, prospetta analoga censura quanto all'eccezione di nullità della notifica al difensore del decreto di citazione in appello ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, essendosi il ricorrente - nella nomina a difensore del 28 marzo 2013 - limitato a "dichiarare la residenza", istituto non previsto ai fini della notifica così come eseguita, in violazione degli adempimenti di cui agli artt. 157, 159 e 603 cod. proc. pen..2.2.3.

Con il terzo motivo, prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni, nei termini già illustrati nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2.4. Il quarto motivo riproduce la censura svolta nel secondo motivo dell'ulteriore ricorso.

2.2.5. Con il quinto motivo, si contesta la reiezione della richiesta di acquisizione documentale circa le posizioni lavorative registrate presso l'ente previdenziale per avere la Corte d'appello da un lato stigmatizzato che l'imputato non l'avesse prodotta all'atto della ricostruzione del fascicolo di primo grado, mentre risulta che era stato il PM a chiederne l'acquisizione, e, dall'altro, per averne ritenuto certo il contenuto in quanto riportato nella sentenza del Tribunale, mentre la delibazione andava svolta in riferimento alla necessità di acquisizione, trattandosi di documenti rilevanti sia ai fini della stessa condotta tipica del reato che dell'applicazione della prescrizione.

3. Con nota trasmessa alla cancelleria il 9 febbraio 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione.

4. L'11 ottobre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre le deduzioni svolte nell'ulteriore atto d'impugnazione sono complessivamente infondate, con conseguente rilievo della prescrizione del reato. 1.11 ricorso sottoscritto dall'imputato e autenticato, nella firma, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..

1.1. L'impugnazione è, invero, stata proposta personalmente dall'imputato, con atto sottoscritto dal medesimo e, per autentica, dal difensore.

L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente".

Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen..

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata - come nel caso in esame - da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).

2. Il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] supera, invece, il vaglio di ammissibilità

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel prospettare l'estinzione per prescrizione del reato in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza d'appello, il ricorrente individua il dies a quo, rilevante ai predetti fini, nella promessa di favori, sottolineando come - secondo gli esiti della prova - l'assunzione del Calzolaio si fosse perfezionata l'11 aprile 2012, all'esito di un impegno al sostegno elettorale assunto il precedente 1 aprile, mentre il D'Anna aveva reso analoga rassicurazione sin dal febbraio 2012.

Trattasi di prospettazione inconducente.

L'art. 86 del d.

P. R. 16 maggio 1960, n.570 (G.U. n. 152 del 23/06/1960) prevede che «chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali, la stessa pena si applica all'elettore, n:::he, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità».

Siffatta disposizione enumera, alternativamente, una serie di condotte, in ordine decrescente, significando come il reato è integrato dalla dazione, dall'offerta e anche dalla semplice promessa di utilità, in corrispettivo di diversificate forme di sostegno, che vanno da attività preliminari (presentazione di candidatura), all'espressione del voto elettorale e all'astensione.

Le plurime declinazioni che la condotta può assumere costituiscono altrettante fattispecie, autonome ed alternative in seno alla norma incriminatrice, sicchè l'effettiva dazione di utilità, ove preceduta da promesse o offerte dei medesimi vantaggi, assorbe il disvalore di queste ultime; analogamente - e nella prospettiva del beneficiario - è al momento della sottoscrizione della presentazione della candidatura o (come nella specie) dell'espressione del voto che viene a definirsi il vincolo sinallagmatico illecito, siccome incidente sulla libera espressione del consenso, segnando così il momento di consumazione del reato.

In altri termini, se per la configurazione del delitto di "corruzione elettorale" previsto dall'art. 86, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è necessario e sufficiente che l'accordo illecito tra l'elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale (ex multis Sez. 5, n. 19922 del 12/04/2021, Bambina, Rv. 281254), nondimeno il predetto reato può configurarsi - come nel caso in esame - sotto forma di scambio effettivo, sotto forma di dazione di favori da un lato e di effettiva espressione del consenso elettorale dall'altro, delle sinallagmatiche prestazioni illecite, già oggetto di promessa.

Non può, pertanto, essere condivisa la prospettazione del ricorrente che, frammentando una condotta complessa e, sostanzialmente, progressiva ed unitaria, pretende di retrodatare il dies a quo del computo della prescrizione alla fase iniziale dell'ingaggio dei sostenitori, mentre la fattispecie concreta all'odierno vaglio risulta declinata sotto forma di effettiva dazione, coinvolgendo nell'imputazione - che, nei predetti termini, si qualifica in termini di concorso necessario - il candidato ed i supporter beneficiati.

2.2. La prescrizione è, invece, maturata il 1 novembre 2019, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, escluso che, nel caso di specie, trovi applicazione il disposto dell'art. 83 comma 3-bis d.l. n. 18/2020, essendo il procedimento pervenuto in Cassazione il 22 ottobre 2020 e, dunque, successivamente alla maturazione del suddetto termine.

Agli effetti penali la sentenza deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta estinzione del reato per la ragione menzionata.

In ragione dell'impugnazione anche agli effetti civili della sentenza ed ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., i motivi di ricorso vanno compiutamente disaminati secondo l'ordinaria regola di giudizio e non in riferimento a quella posta dal capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il secondo motivo è assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato ed è, comunque, infondato.

3.1. Con orientamento autorevolmente sostenuto (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403) ed unanimemente seguito (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761, N. 17179 del 2002 Rv. 221403, N. 21459 del 2008 Rv. 240066, N. 1550 del 2011 Rv. 249428, N. 36896 del 2014 Rv. 260299), questa Corte ha affermato come il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

Nel caso in esame, alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non ostano accertamenti di merito, con conseguente prevalenza della causa predetta.

3.2. La questione è, peraltro, infondata.

Il ricorrente deduce la nullità della notifica della citazione in appello all'imputato, eseguita nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, fuori dei casi previsti, e la tardività della comunicazione invece notificata, ex art. 157 cod. proc. pen., al ricorrente.

Premesso che il vizio di motivazione non è deducibile in riferimento ad asserite violazioni di norme processuali, se tali violazioni siano comunque insussistenti, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (ex multis Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391), dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta come - al di là della impropria qualificazione autoassegnata all'atto di dichiarazione di residenza - l'imputato ha indicato, nel corpo della nomina del difensore non domiciliatario, destinata all'autorità giudiziaria, il proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 36; domicilio presso il quale le notificazioni non andarono a buon fine, con conseguente esecuzione dell'adempimento ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen..

Trova, pertanto, applicazione il consolidato principio secondo cui l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti - come dedotto dal ricorrente - la nuova residenza indicata dall'imputato (Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824; N. 42399 del 2009 Rv. 245819, N. 31056 del 2011 Rv. 251022, N. 9723 del 2013 Rv. 254693, N. 31641 del 2016 Rv. 267428, N. 51613 del 2017 Rv. 271627).

4. Sono, invece, fondate, ma non risolutive, le censure prospettate nel terzo motivo.

4.1. Nel solco della ricostruzione sistematica delineata dalle Sezioni unite (n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), questa sezione ha precisato, in una fattispecie sovrapponibile a quella all'esame odierno del collegio (Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326) come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal dl. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., anche a titolo di continuazione, senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (Sez. 5, n. 37696 del 17/09/2021), ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.; e tanto perché la previsione di limiti di utilizzabilità degli esiti captativi è espressione della riserva di legge posta a garanzia del diritto alle libertà e segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., non travalicabile in ragione dei principi di "non dispersione della prova", non incidendo sull'obbligo di esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., e di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto il differente regime processuale afferisce, secondo un criterio di ragionevolezza, alla diversa tipologia dei reati e non dei soggetti concorrenti.

Ed è stato, altresì, precisato che, ai predetti fini, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824).

4.2. Nel caso in esame, i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sono relativi al diverso procedimento iscritto al RGNR 31751/2004.

Il primo decreto autorizzativo è stato emesso in riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis, 610, 611 cod. pen., aggravati ex art. 7 L. n. 230/1991, iscritti a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo decreto è relativo ai reati di cui agli artt. 416-bis, 110, 378 cod. pen., parimenti aggravati, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per i quali è stata disposta l'archiviazione.

Sul punto, la Corte d'appello non ha individuato, con chiarezza, la sussistenza di una connessione "sostanziale" tra i reati, nei termini precisati dalle Sezioni Unite Cavallo; anzi, nel riferirsi ad un "regolare decreto di autorizzazione...sussistendo più ipotesi criminose aggravate ex art. 7 L. n. 230/1991, quest'ultima solo dopo esclusa per il Ricchiuti ed i suoi complici" ha, da un lato, abdicato a declinare i termini dei rapporti tra i fatti oggetto dei separati procedimenti e, dall'altro, optato per una presunzione di connessione ex ante e non - come già rilevato - alla stregua di quanto accertato.

Dunque, non risulta compiuta una specifica analisi in merito alla effettiva sussistenza di un reale legame sostanziale tra i fatti-reato per i quali l'intercettazione è stata autorizzata e quello per cui si procede (per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza).

A tanto aggiungasi che per il reato in discussione (all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960) il controllo captativo non avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen..

Come premesso, i decreti autorizzativi sono stati emessi ipotizzando i reati di cui agli artt. 416-bis, 610, 611, 378 cod. pen. e, all'esito dell'attività di indagine, per tali reati è stata disposta l'archiviazione, mentre l'azione penale è stata esercitata solo per il residuo reato di cui all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960 che, secondo la ricostruzione della Corte di appello, è emerso durante l'ascolto delle conversazioni intercettate.

Il reato di cui all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960 è punito con pena edittale massima di tre anni di reclusione e non è riconducibile al catalogo dell'art. 266 cod. proc. pen., neppure considerando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 (ora prevista dall'art. 416-bis.l. cod. pen.).

Invero, la lettera f- quinquies dell'art. 266 c.p.p. (che comprende, tra i reati per i quali l'intercettazione è consentita, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. dalla

I. 28 febbraio 2020, n. 7 e si applica «ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020».

Ne viene che l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è fondata, poiché - anche ipotizzando un legame sostanziale tra i reati oggetto dei decreti autorizzativi e quello di cui all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960 rimasto sub iudice - il reato per cui si procede non consente le intercettazioni ex art. 266 cod. proc. pen..

4.3. La fondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni non è, tuttavia, nel caso in disamina, risolutiva.

Fermo restando che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio, ma anche l'incidenza dei medesimi sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), dalle conformi sentenze di merito risulta che l'accordo illecito è stato confermato dalle dichiarazioni dei coimputati D'Anna e Calzolaio, riscontrate dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria e dall'acquisizione di documenti, nonché dalla testimonianza della teste Frontoso„ che ha dichiarato non solo di aver espresso il voto in favore del Ricchiuti in conseguenza dell'assunzione del figlio, ma di avere, per lo stesso motivo, sostenuto la candidatura del predetto mediante esplicite richieste di voto, rivolte a conoscenti, che si erano conformati alle direttive ricevute.

Con siffatti esiti della prova, che escludono l'evidenza di ipotesi di proscioglimento nel merito, il ricorso non si confronta, svolgendo conclusivamente un rilievo fondato ma che preclude un esito decisorio diverso dalla constatazione della causa estintiva.

Il ridimensionamento della piattaforma probatoria residua impone, invece, agli effetti civili, una nuova rivalutazione ed una rinnovata motivazione, a cura del giudice del merito (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

5. Sono, nel resto, complessivamente infondate le residue censure.5.1.

Del tutto eccentrico è l'argomento illustrato nel quarto motivo - che tende ad emarginare dalla tipicità del fatto l'attività di propaganda, asseritamente oggetto dell'accordo.

Oltre a obliterare la circostanza che, a fronte dell'assunzione, tanto il D'Anna che il Calzolaio ed i rispettivi familiari e conoscenti espressero il voto in suo favore, il ricorrente trascura di considerare che la propaganda elettorale altro non è che un'attività "tendente ad ottenere per altri il voto", in tal modo integrando, a carico del soggetto beneficiato, la controprestazione illecita, nei termini del sinallagma delineato dalla norma incriminatrice.

5.2. Il quinto motivo, con il quale si deduce omessa assunzione di prova decisiva, è del tutto generico e formulato non già a mo' di censura, quanto piuttosto come una precisazione riguardo gli oneri di allegazione delle parti nella ricostruzione del fascicolo, con riferimenti al contenuto di verbali il cui esame è precluso a questa Corte.

Per il resto, omette in toto di specificare quale decisiva rilevanza l'acquisizione documentale, richiesta e non ammessa, avrebbe assunto nella prospettiva invocata, ponendo la censura nell'alveo della aspecificità.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata agli effetti civili perché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, proceda a nuovo esame.

Al medesimo giudice deve essere rimessa la liquidazione delle spese di assistenza della parte civile nel grado di legittimità.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta e maturata prescrizione. uditi i difensori delle parti Civili, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riportano alle conclusioni, che depositano unitamente alla nota spese. Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata del 31 ottobre 20219, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del tribunale di Noia del 3 aprile 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna in ordine al reato di cui all'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 570 del 1960, perché, il primo nella qualità di candidato per il rinnovo del consiglio comunale di Acerra, nelle consultazioni elettorali del maggio 2012, aveva offerto o promesso denaro o altre utilità a diverse persone, prospettandone l'assunzione presso l'istituto di vigilanza "Metronotte" o altrove, in cambio del voto e della collaborazione nell'attività di propaganda. 1.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta come le indagini si siano originariamente concentrate su soggetti gravitanti presso la sede del Comitato elettorale costituto per organizzare la campagna del Ricchiuti e, all'esito delle disposte intercettazioni, era emerso come il medesimo si fosse accordato con [OSCURATO:PERSONA], al fine di promuovere la raccolta di voti. Ulteriori captazioni avevano consentito di ricostruire specifiche offerte di lavoro, poi riscontrate, in favore di [OSCURATO:PERSONA]Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sull'esito delle captazioni, come riscontrate dall'acquisizione dei documenti relativi ai rapporti di lavoro ed alle procedure attivate, dei servizi di osservazione della PG e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre del Calzolaio, che aveva confermato in giudizio di aver collaborato alla campagna elettorale e di aver espresso il proprio voto in favore del Ricchiuti per la gratitudine di aver assunto il figlio. Le stesse dichiarazioni del Calzolaio confermavano, inoltre, l'assunzione del D'Anna successivamente al buon esito della campagna elettorale, al quale era stata subordinata. 1.2. In sostanza, dalle intercettazioni si ricavava la prova del patto illecito concluso dagli imputati in vista delle elezioni comunali del maggio 2012, del quale gli interlocutori hanno continuato a discutere nei mesi successivi, quando il positivo esito i del voto avrebbe determinato l'assunzione del D'Anna e del Calzolaio; fatti riscontrati dalle fonti orali citate e dalle acquisizioni documentali. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,. 2.1. Con il ricorso, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente articola due motivi, ai quali premette la sintesi della sentenza impugnata. 2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni, sia per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi genetici che per mancanza dei presupposti, in quanto trattasi di captazioni disposte in diverso procedimento, iscritto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui difettavano, ab origine, gli elementi costitutivi. Sulle relative questioni, riproposte con l'appello, la Corte territoriale ha reso una statuizione di rigetto immotivata e in violazione di legge, trattandosi di utilizzazione di captazioni in diverso procedimento non connesso, elusiva del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilità di prove decisive invece inutilizzabili. 2.1.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla ritenuta sussistenza del reato, non appartenendo la condotta di propaganda elettorale, accertata nella specie, al tipo previsto dalla norma incriminatrice, per avere sul punto la sentenza impugnata reiterato acriticamente l'ordito motivazionale delle decisione di primo grado, eludendo le specifiche censure dell'imputato volte a stabilire se "dato il fatto di un'attività di propaganda", da svolgersi all'interno di una banca, corrisponda alla fattispecie contestata "offrire o promettere per ottenere la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione". Sul punto, la Corte territoriale, nel valorizzare le dichiarazioni, reputate confessorie, del coimputato D'Anna non ha considerato che la mera prestazione di consenso a sostenere la propaganda non equivale alla promessa di voto, in tal modo assumendo una statuizione in violazione di legge. 2.2. Con il ricorso, a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente articola cinque motivi, introdotti dalla sintesi della sentenza impugnata. 2.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla prescrizione del reato, già decorsa - I'll ottobre 2019 quanto al Calzolaio e all'agosto 2019 per il D'Anna - all'atto della pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla condotta, qualificata in termini di promessa di future utilità. 2.2.2. Con il secondo motivo, prospetta analoga censura quanto all'eccezione di nullità della notifica al difensore del decreto di citazione in appello ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, essendosi il ricorrente - nella nomina a difensore del 28 marzo 2013 - limitato a "dichiarare la residenza", istituto non previsto ai fini della notifica così come eseguita, in violazione degli adempimenti di cui agli artt. 157, 159 e 603 cod. proc. pen..2.2.3. Con il terzo motivo, prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni, nei termini già illustrati nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4. Il quarto motivo riproduce la censura svolta nel secondo motivo dell'ulteriore ricorso. 2.2.5. Con il quinto motivo, si contesta la reiezione della richiesta di acquisizione documentale circa le posizioni lavorative registrate presso l'ente previdenziale per avere la Corte d'appello da un lato stigmatizzato che l'imputato non l'avesse prodotta all'atto della ricostruzione del fascicolo di primo grado, mentre risulta che era stato il PM a chiederne l'acquisizione, e, dall'altro, per averne ritenuto certo il contenuto in quanto riportato nella sentenza del Tribunale, mentre la delibazione andava svolta in riferimento alla necessità di acquisizione, trattandosi di documenti rilevanti sia ai fini della stessa condotta tipica del reato che dell'applicazione della prescrizione. 3. Con nota trasmessa alla cancelleria il 9 febbraio 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione. 4. L'11 ottobre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre le deduzioni svolte nell'ulteriore atto d'impugnazione sono complessivamente infondate, con conseguente rilievo della prescrizione del reato. 1.11 ricorso sottoscritto dall'imputato e autenticato, nella firma, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 1.1. L'impugnazione è, invero, stata proposta personalmente dall'imputato, con atto sottoscritto dal medesimo e, per autentica, dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,". Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata - come nel caso in esame - da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221). 2. Il ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] supera, invece, il vaglio di ammissibilità 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel prospettare l'estinzione per prescrizione del reato in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza d'appello, il ricorrente individua il dies a quo, rilevante ai predetti fini, nella promessa di favori, sottolineando come - secondo gli esiti della prova - l'assunzione del Calzolaio si fosse perfezionata l'11 aprile 2012, all'esito di un impegno al sostegno elettorale assunto il precedente 1 aprile, mentre il D'Anna aveva reso analoga rassicurazione sin dal febbraio 2012. Trattasi di prospettazione inconducente. L'art. 86 del d. P. R. 16 maggio 1960, n.570 (G.U. n. 152 del 23/06/1960) prevede che «chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali, la stessa pena si applica all'elettore, n:::he, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità». Siffatta disposizione enumera, alternativamente, una serie di condotte, in ordine decrescente, significando come il reato è integrato dalla dazione, dall'offerta e anche dalla semplice promessa di utilità, in corrispettivo di diversificate forme di sostegno, che vanno da attività preliminari (presentazione di candidatura), all'espressione del voto elettorale e all'astensione. Le plurime declinazioni che la condotta può assumere costituiscono altrettante fattispecie, autonome ed alternative in seno alla norma incriminatrice, sicchè l'effettiva dazione di utilità, ove preceduta da promesse o offerte dei medesimi vantaggi, assorbe il disvalore di queste ultime; analogamente - e nella prospettiva del beneficiario - è al momento della sottoscrizione della presentazione della candidatura o (come nella specie) dell'espressione del voto che viene a definirsi il vincolo sinallagmatico illecito, siccome incidente sulla libera espressione del consenso, segnando così il momento di consumazione del reato. In altri termini, se per la configurazione del delitto di "corruzione elettorale" previsto dall'art. 86, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è necessario e sufficiente che l'accordo illecito tra l'elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale (ex multis Sez. 5, n. 19922 del 12/04/2021, Bambina, Rv. 281254), nondimeno il predetto reato può configurarsi - come nel caso in esame - sotto forma di scambio effettivo, sotto forma di dazione di favori da un lato e di effettiva espressione del consenso elettorale dall'altro, delle sinallagmatiche prestazioni illecite, già oggetto di promessa. Non può, pertanto, essere condivisa la prospettazione del ricorrente che, frammentando una condotta complessa e, sostanzialmente, progressiva ed unitaria, pretende di retrodatare il dies a quo del computo della prescrizione alla fase iniziale dell'ingaggio dei sostenitori, mentre la fattispecie concreta all'odierno vaglio risulta declinata sotto forma di effettiva dazione, coinvolgendo nell'imputazione - che, nei predetti termini, si qualifica in termini di concorso necessario - il candidato ed i supporter beneficiati. 2.2. La prescrizione è, invece, maturata il 1 novembre 2019, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, escluso che, nel caso di specie, trovi applicazione il disposto dell'art. 83 comma 3-bis d.l. n. 18/2020, essendo il procedimento pervenuto in Cassazione il 22 ottobre 2020 e, dunque, successivamente alla maturazione del suddetto termine. Agli effetti penali la sentenza deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta estinzione del reato per la ragione menzionata. In ragione dell'impugnazione anche agli effetti civili della sentenza ed ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., i motivi di ricorso vanno compiutamente disaminati secondo l'ordinaria regola di giudizio e non in riferimento a quella posta dal capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il secondo motivo è assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato ed è, comunque, infondato. 3.1. Con orientamento autorevolmente sostenuto (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403) ed unanimemente seguito (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761, N. 17179 del 2002 Rv. 221403, N. 21459 del 2008 Rv. 240066, N. 1550 del 2011 Rv. 249428, N. 36896 del 2014 Rv. 260299), questa Corte ha affermato come il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Nel caso in esame, alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non ostano accertamenti di merito, con conseguente prevalenza della causa predetta. 3.2. La questione è, peraltro, infondata. Il ricorrente deduce la nullità della notifica della citazione in appello all'imputato, eseguita nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, fuori dei casi previsti, e la tardività della comunicazione invece notificata, ex art. 157 cod. proc. pen., al ricorrente. Premesso che il vizio di motivazione non è deducibile in riferimento ad asserite violazioni di norme processuali, se tali violazioni siano comunque insussistenti, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (ex multis Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391), dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta come - al di là della impropria qualificazione autoassegnata all'atto di dichiarazione di residenza - l'imputato ha indicato, nel corpo della nomina del difensore non domiciliatario, destinata all'autorità giudiziaria, il proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 36; domicilio presso il quale le notificazioni non andarono a buon fine, con conseguente esecuzione dell'adempimento ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Trova, pertanto, applicazione il consolidato principio secondo cui l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti - come dedotto dal ricorrente - la nuova residenza indicata dall'imputato (Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824; N. 42399 del 2009 Rv. 245819, N. 31056 del 2011 Rv. 251022, N. 9723 del 2013 Rv. 254693, N. 31641 del 2016 Rv. 267428, N. 51613 del 2017 Rv. 271627). 4. Sono, invece, fondate, ma non risolutive, le censure prospettate nel terzo motivo. 4.1. Nel solco della ricostruzione sistematica delineata dalle Sezioni unite (n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), questa sezione ha precisato, in una fattispecie sovrapponibile a quella all'esame odierno del collegio (Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326) come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal dl. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., anche a titolo di continuazione, senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (Sez. 5, n. 37696 del 17/09/2021), ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.; e tanto perché la previsione di limiti di utilizzabilità degli esiti captativi è espressione della riserva di legge posta a garanzia del diritto alle libertà e segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., non travalicabile in ragione dei principi di "non dispersione della prova", non incidendo sull'obbligo di esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., e di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto il differente regime processuale afferisce, secondo un criterio di ragionevolezza, alla diversa tipologia dei reati e non dei soggetti concorrenti. Ed è stato, altresì, precisato che, ai predetti fini, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824). 4.2. Nel caso in esame, i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sono relativi al diverso procedimento iscritto al RGNR 31751/2004. Il primo decreto autorizzativo è stato emesso in riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis, 610, 611 cod. pen., aggravati ex art. 7 L. n. 230/1991, iscritti a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo decreto è relativo ai reati di cui agli artt. 416-bis, 110, 378 cod. pen., parimenti aggravati, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per i quali è stata disposta l'archiviazione. Sul punto, la Corte d'appello non ha individuato, con chiarezza, la sussistenza di una connessione "sostanziale" tra i reati, nei termini precisati dalle Sezioni Unite Cavallo; anzi, nel riferirsi ad un "regolare decreto di autorizzazione...sussistendo più ipotesi criminose aggravate ex art. 7 L. n. 230/1991, quest'ultima solo dopo esclusa per il Ricchiuti ed i suoi complici" ha, da un lato, abdicato a declinare i termini dei rapporti tra i fatti oggetto dei separati procedimenti e, dall'altro, optato per una presunzione di connessione ex ante e non - come già rilevato - alla stregua di quanto accertato. Dunque, non risulta compiuta una specifica analisi in merito alla effettiva sussistenza di un reale legame sostanziale tra i fatti-reato per i quali l'intercettazione è stata autorizzata e quello per cui si procede (per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza). A tanto aggiungasi che per il reato in discussione (all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960) il controllo captativo non avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.. Come premesso, i decreti autorizzativi sono stati emessi ipotizzando i reati di cui agli artt. 416-bis, 610, 611, 378 cod. pen. e, all'esito dell'attività di indagine, per tali reati è stata disposta l'archiviazione, mentre l'azione penale è stata esercitata solo per il residuo reato di cui all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960 che, secondo la ricostruzione della Corte di appello, è emerso durante l'ascolto delle conversazioni intercettate. Il reato di cui all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960 è punito con pena edittale massima di tre anni di reclusione e non è riconducibile al catalogo dell'art. 266 cod. proc. pen., neppure considerando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 (ora prevista dall'art. 416-bis.l. cod. pen.). Invero, la lettera f- quinquies dell'art. 266 c.p.p. (che comprende, tra i reati per i quali l'intercettazione è consentita, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. dalla I. 28 febbraio 2020, n. 7 e si applica «ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020». Ne viene che l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è fondata, poiché - anche ipotizzando un legame sostanziale tra i reati oggetto dei decreti autorizzativi e quello di cui all'art. 86 d.p.r. n. 570 del 1960 rimasto sub iudice - il reato per cui si procede non consente le intercettazioni ex art. 266 cod. proc. pen.. 4.3. La fondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni non è, tuttavia, nel caso in disamina, risolutiva. Fermo restando che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio, ma anche l'incidenza dei medesimi sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), dalle conformi sentenze di merito risulta che l'accordo illecito è stato confermato dalle dichiarazioni dei coimputati D'Anna e Calzolaio, riscontrate dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria e dall'acquisizione di documenti, nonché dalla testimonianza della teste Frontoso„ che ha dichiarato non solo di aver espresso il voto in favore del Ricchiuti in conseguenza dell'assunzione del figlio, ma di avere, per lo stesso motivo, sostenuto la candidatura del predetto mediante esplicite richieste di voto, rivolte a conoscenti, che si erano conformati alle direttive ricevute. Con siffatti esiti della prova, che escludono l'evidenza di ipotesi di proscioglimento nel merito, il ricorso non si confronta, svolgendo conclusivamente un rilievo fondato ma che preclude un esito decisorio diverso dalla constatazione della causa estintiva. Il ridimensionamento della piattaforma probatoria residua impone, invece, agli effetti civili, una nuova rivalutazione ed una rinnovata motivazione, a cura del giudice del merito (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). 5. Sono, nel resto, complessivamente infondate le residue censure.5.1. Del tutto eccentrico è l'argomento illustrato nel quarto motivo - che tende ad emarginare dalla tipicità del fatto l'attività di propaganda, asseritamente oggetto dell'accordo. Oltre a obliterare la circostanza che, a fronte dell'assunzione, tanto il D'Anna che il Calzolaio ed i rispettivi familiari e conoscenti espressero il voto in suo favore, il ricorrente trascura di considerare che la propaganda elettorale altro non è che un'attività "tendente ad ottenere per altri il voto", in tal modo integrando, a carico del soggetto beneficiato, la controprestazione illecita, nei termini del sinallagma delineato dalla norma incriminatrice. 5.2. Il quinto motivo, con il quale si deduce omessa assunzione di prova decisiva, è del tutto generico e formulato non già a mo' di censura, quanto piuttosto come una precisazione riguardo gli oneri di allegazione delle parti nella ricostruzione del fascicolo, con riferimenti al contenuto di verbali il cui esame è precluso a questa Corte. Per il resto, omette in toto di specificare quale decisiva rilevanza l'acquisizione documentale, richiesta e non ammessa, avrebbe assunto nella prospettiva invocata, ponendo la censura nell'alveo della aspecificità. 6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata agli effetti civili perché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, proceda a nuovo esame. Al medesimo giudice deve essere rimessa la liquidazione delle spese di assistenza della parte civile nel grado di legittimità. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per pre
Sentenza Cassazione n. 00693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris