CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in parziale riforma di quella emessa in data 10.11.2014 dal GIP del locale Tribunale, ha riqualificato la originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con condanna a pena di giustizia. Il ricorrente deduce carenza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questione solo genericamente censurata in appello e per la quale non sussisteva, pertanto, specifico obbligo di risposta da parte del giudice di merito. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna deleS ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] • re estensore Il P