CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37110/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2019, la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona del 29/11/2017 (dep. 29/01/2018), con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentate della società C.L.E. s.r.I., ometteva di 7\i\ versare, nei termini della legge, ritenute certificate per euro 160.000,00 circa, relative a emolumenti erogati nell'anno 2011, nonché per euro 261.000,00 circa, relative a emolumenti erogati nell'anno 2012, determinando, con riferimento a tale ultima annualità, una situazione di fatto illecita tale da rendere impossibile - l'adempimento al liquidatore, nominato solo in data 02/09/2013. La Corte d'appello, in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha disposto la confisca, anche per equivalente, dei beni nella disponibilità dell'imputato sino all'ammontare di euro 421.000,00, confermando le ulteriori statuizioni. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta il difetto di motivazione, in ordine alla circostanza che l'imputato non era più legale rappresentate della società C.L.E. s.r.I., al momento della commissione del reato, in data 20/09/2013. La difesa rileva che, a partire dalla data 02/09/2013, il legale rappresentate della società in esame era il liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], al quale, pertanto, doveva essere imputato il fatto accertato il 20/09/2013. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura la violazione di legge, in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo all'imputato. La difesa rileva che i bilanci della società [OSCURATO:SOCIETA]. erano in perdita sin dall'anno 2008 e che la perdita era causata dall'inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., sottoposta a commissariamento e sua principale cliente; lamenta la mancanza della coscienza e della volontà di omettere i versamenti dovuti, in capo all'imputato, che non disponeva delle risorse economiche necessarie per adempiere. Si prospettano, pertanto, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo all'imputato e l'inesigibilità del comportamento conforme, in quanto il medesimo si trovava in una situazione di obiettiva impossibilità di conformarsi al dettato normativo, dovuta proprio alla crisi di liquidità e allo stato di insolvenza della società in esame. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 166 cod. pen., in relazione alla mancata previsione della sospensione della confisca, anche per equivalente, dei beni nella disponibilità dell'imputato sino all'ammontare di euro 421.000,00, disposta con la sentenza impugnata. La difesa, evidenziando che la confisca per equivalente è stata qualificata come pena sostanziale dalla giurisprudenza della Corte EDU, lamenta che la Corte d'appello non ha previsto espressamente la sospensione anche della disposta confisca, essendo sospesa la pena principale. A parere della difesa, invero, in forza dell'art. 166 cod. pen., la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie e, quindi, alla confisca per equivalente, avente natura di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamenta il difetto di motivazione, in ordine alla circostanza che l'imputato non era più legale rappresentate della società, al momento dell'accertamento del reato in data 20/09/2013, essendo tale invece il liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] - è inammissibile per genericità. Tale doglianza risulta, oltre che formulata in termini non specifici e meramente assertivi, prospettata dalla difesa per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, non essendo stata sollevata con i motivi di appello nel giudizio di secondo grado. La difesa, invero, non ha contestato la fondatezza della ricostruzione sintetica dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, né ha affermato, in sede di ricorso, di aver già sollevato in grado di appello tale medesima censura, di cui lamenta la mancata motivazione della Corte territoriale. La Corte di merito non aveva, dunque, l'onere di fornire una specifica motivazione sul punto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione di legge, in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo all'imputato - è inammissibile. 1.2.1. La difesa ribadisce quanto già affermato nel giudizio di appello - nel senso della obiettiva impossibilità di adempiere ai debiti tributari, dovuta alla crisi di liquidità, per inadempimento altrui - ma non prende in considerazione, neanche a fine di critica, la motivazione della sentenza impugnata che risulta, oltre che pienamente sufficiente e logicamente coerente, conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. La Corte d'appello ha evidenziato che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis del D.Igs. n. 74 del 2000, la colpevolezza del sostituto di imposta non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio precedente, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014). In particolare, la Corte territoriale ha osservato che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono in alcun modo riconducibili al concetto di forza maggiore, che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente (ex plurimis, Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013). Dunque, sulla base di tali principi di diritto, la sentenza ha evidenziato che nel caso concreto difetta la prova di una causa di forza maggiore, sussistendo in capo all'imputato il dolo generico, richiesto dal reato contestato, che risulta integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità. Inoltre, la Corte territoriale, ha osservato che l'insolvenza della società [OSCURATO:SOCIETA]., a cui l'imputato fa riferimento, risaliva agli anni 2006-2008 e che il fallimento della società in esame, C.L.E. s.r.I., era intervenuto a distanza di qualche anno rispetto ai fatti in causa, evidenziando nella specie che il bilancio di detta società al 31/12/2011 si chiudeva semplicemente con una perdita di euro 20.052,00, che l'organo amministrativo proponeva di coprire interamente con i futuri utili che si sarebbero conseguiti nel successivo anno 2012. In forza di tali elementi e in applicazione ai principi della giurisprudenza di legittimità, la Corte d'appello ha dunque correttamente ritenuto che la decisione di non versare le ritenute è stata adottata nella piena consapevolezza della sua antidoverosità, al contrario di quanto contestato dalla difesa. 1.2.2. Si tratta di una motivazione che risulta pienamente conforme agli insegnamenti di questa Corte, in tema di reati tributari, secondo cui il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del D.Igs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'Iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'Erario (ex plurimis, Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017, dep. 25/01/2018). 1.3. Il terzo motivo di doglianza - con cui si deduce la violazione dell'art. 166 cod. pen., in relazione alla mancata previsione della sospensione della confisca anche per equivalente - è manifestamente infondato. La prospettazione difensiva in ordine all'estensione della sospensione condizionale della pena anche alla confisca per equivalente, sul rilievo che questa, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, ha natura di pena, si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria, non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato (ex plurimis, Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019, dep. 03/03/2020). 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00