CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1° ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia l'assenza di motivazione in ordine alla configurabilità dei contestati delitti di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., e all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che la lettura del provvedimento impugnato evidenzia una motivazione esaustiva e logicamente corretta in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; Considerato, inoltre, che tale motivo risulta articolato in modo del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte