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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18350/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcheselli-ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ericorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.663/2020 depositata il 10/11/2020.Numero registro generale 13927/2021Numero sezionale 4718/2026Numero di raccolta generale 18350/2026Data pubblicazione 07/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.663/2020 depositata il 10.11.2020 e non notificata veniva rigettatol’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Cuneo, che aveva a sua volta disatteso il ricorsodella predetta società avverso n.5 avvisi di accertamento emessi a titolo diICI per gli anni d’imposta 2012/2016.I giudici di secondo grado ritenevano in sintesi che fosse infondatal’eccezione relativa al vizio di notifica a fronte della documentazioneprodotta in atti dall’ente comunale e che tutti gli atti impugnatipresentavano una congrua motivazione idonea a porre il contribuentenella piena conoscenza dell’iter logico seguito per la loro adozione.Secondo i giudici piemontesi, pertanto, l’appello non meritavaaccoglimento così come l’appello incidentale del comune e quindi dovevaessere confermata la sentenza appellata, con compensazione delle spesedi lite in ragione della reciproca soccombenza.Avverso la pronuncia della CTR del Piemonte la società contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito depositando controricorso ericorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 commi 158 e 159 della L. n. 296/2006 aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 ai sensidell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c..Numero registro generale 13927/2021Numero sezionale 4718/2026Numero di raccolta generale 18350/2026Data pubblicazione 07/06/20261.2 Con il terzo motivo di gravame, la società contribuente lamenta“violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 3, lett. b) del d.l. n.201/2011 e dell’art. 8, comma 1 del d.lgs. 504/1992 in relazione agli artt.3 e 53 Cost.” ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c..2.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, il comune controricorrentelamenta “error in procedendo (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. e art. 62D.lgs. n. 546/1992) per violazione dell’art. 19 D.Lgs. 536/1992”.2.1 Con il secondo motivo del ricorso incidentale, l’ente comunaledenuncia “error in procedendo (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. e art. 62D.lgs. n. 546/1992) per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909c.c.”.Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissataper la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia alricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, rappresentandoche “Nelle more del procedimento le relazioni, tra il Comune diCavallermaggiore e la Società ricorrente, quanto all’oggetto dellacontroversia (l’applicazione dell’IMU sul parco acquatico gestito dallaricorrente), hanno trovato un punto di equilibrio e il debito è statosostanzialmente pagato di comune accordo”, atto sottoscrittopersonalmente dal legale rappresentante p.t. della società e dal suo nuovodifensore; la rinuncia è stata accettata dall’ente comunale, che a sua voltaha rinunciato al ricorso incidentale, aderendo altresì alla richiesta dicompensazione delle spese di lite tra le parti, con dichiarazionesottoscritta personalmente dal sindaco p.t. e dal difensore dell’enteterritoriale.Va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità allafattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo aprovvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391,ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è diestinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, escludeNumero registro generale 13927/2021Numero sezionale 4718/2026Numero di raccolta generale 18350/2026Data pubblicazione 07/06/2026l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026, daremoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcheselli-ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ericorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.663/2020 depositata il 10/11/2020.Numero registro generale 13927/2021Numero sezionale 4718/2026Numero di raccolta generale 18350/2026Data pubblicazione 07/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.663/2020 depositata il 10.11.2020 e non notificata veniva rigettatol’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Cuneo, che aveva a sua volta disatteso il ricorsodella predetta società avverso n.5 avvisi di accertamento emessi a titolo diICI per gli anni d’imposta 2012/2016.I giudici di secondo grado ritenevano in sintesi che fosse infondatal’eccezione relativa al vizio di notifica a fronte della documentazioneprodotta in atti dall’ente comunale e che tutti gli atti impugnatipresentavano una congrua motivazione idonea a porre il contribuentenella piena conoscenza dell’iter logico seguito per la loro adozione.Secondo i giudici piemontesi, pertanto, l’appello non meritavaaccoglimento così come l’appello incidentale del comune e quindi dovevaessere confermata la sentenza appellata, con compensazione delle spesedi lite in ragione della reciproca soccombenza.Avverso la pronuncia della CTR del Piemonte la società contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito depositando controricorso ericorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1 commi 158 e 159 della L. n. 296/2006 aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 ai sensidell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c..Numero registro generale 13927/2021Numero sezionale 4718/2026Numero di raccolta generale 18350/2026Data pubblicazione 07/06/20261.2 Con il terzo motivo di gravame, la società contribuente lamenta“violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 3, lett. b) del d.l. n.201/2011 e dell’art. 8, comma 1 del d.lgs. 504/1992 in relazione agli artt.3 e 53 Cost.” ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c..2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il comune controricorrentelamenta “error in procedendo (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. e art. 62D.lgs. n. 546/1992) per violazione dell’art. 19 D.Lgs. 536/1992”.2.1 Con il secondo motivo del ricorso incidentale, l’ente comunaledenuncia “error in procedendo (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. e art. 62D.lgs. n. 546/1992) per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909c.c.”.Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissataper la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia alricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, rappresentandoche “Nelle more del procedimento le relazioni, tra il Comune diCavallermaggiore e la Società ricorrente, quanto all’oggetto dellacontroversia (l’applicazione dell’IMU sul parco acquatico gestito dallaricorrente), hanno trovato un punto di equilibrio e il debito è statosostanzialmente pagato di comune accordo”, atto sottoscrittopersonalmente dal legale rappresentante p.t. della società e dal suo nuovodifensore; la rinuncia è stata accettata dall’ente comunale, che a sua voltaha rinunciato al ricorso incidentale, aderendo altresì alla richiesta dicompensazione delle spese di lite tra le parti, con dichiarazionesottoscritta personalmente dal sindaco p.t. e dal difensore dell’enteterritoriale.Va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità allafattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo aprovvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391,ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è diestinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, escludeNumero registro generale 13927/2021Numero sezionale 4718/2026Numero di raccolta generale 18350/2026Data pubblicazione 07/06/2026l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.MDichiara estinto il giudizio. Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026, daremoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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