CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4069-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] C.G.F. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio Santacroce-Procida-Fruscione, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3786/15/2017della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 22.06.2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 25 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica eseguita sulla C.G.F. [OSCURATO:PERSONA] spa relativamente Accertamento – Definizione agevolata ex art. 1 L. n. 197/2022 RGN 4069/2018 Consigliere rel. Federici agli anni d’imposta 2005/2010, notificò alla contribuente l’avviso d’accertamento con cui rideterminò i redditi dell’anno d’imposta 2006. In particolare, contestò un maggior reddito ai fini Ires ed Irap per costi non inerenti o non documentati. Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma nella sentenza n. 26991/36/2015, con cui fu accoltoil ricorso. La sentenza fu impugnata dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il giudice di secondo grado con pronuncia n. 3786/15/2017respinse le ragioni dell’appello. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tremotivi, ed ha chiesto la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso la società. Nelle more del giudizio il difensore della contribuente ha chiesto l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della società e, successivamente, ha proceduto alla sua riassunzione “nell’inerzia del curatore”. In prossimità dell’adunanza camerale ha quindi chiesto,ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito fiscale. Considerato che La società, che ha depositato un’irrituale richiesta di interruzione del giudizio - per l’inapplicabilità dell’art. 299 cod. proc. civ. al processo di legittimità, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (da ultimo cfr. Cass., 6 novembre 2023, n. 30785; vedi anche 12 febbraio 2021, n. 3630)-, per poi presentare una conseguente irrituale richiesta di riassunzione del medesimo, ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda RGN 4069/2018 Consigliere rel. Federici di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201). In base al comma 202, “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”. Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estin