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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 18364/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25665-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n.

R.G. 1057/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Don. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di accogliere il ricorso, dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona Sezione specializzata per le imprese e l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.

RILEVATO che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA], ora in concordato preventivo, avendo ricevuto comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente affidato alla società e di risoluzione del finanziamento con intimazione di pagamento del debito residuo, agivano in giudizio per far valere la nullità delle fideiussioni azionate da [OSCURATO:PERSONA] sotto vari profili (mancata pattuizione e illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi ultralegali, illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto e spese, ecc.) e per violazione della normativa antitrust; che l'adito Tribunale di Ancona, con ordinanza del 27 luglio 2021, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ravvisando la competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, della legge n. 168 del 2003, sulla domanda — implicante questione ritenuta pregiudicante — di nullità delle fideiussione per violazione della normativa antitrust; che i signori Lelli hanno proposto regolamento necessario di competenza, al fine di opporsi alla sospensione del giudizio, evidenziando di avere rinunciato ai capi della domanda concernenti la violazione della normativa antitrust; che il proposto regolamento merita accoglimento, condividendosi le conclusioni del Procuratore Generale; Ric. 2021 n. 25665 sez.

M1 - ud. 05-05-2022 -2- che i ricorrenti avevano espressamente rinunciato, già nella memoria depositata nei termini concessi alle parti ex art. 183 c.p.c., alle domande concernenti la violazione della normativa antitrust e il risarcimento dei danni conseguenziali, venendo meno la causa pregiudicante che, secondo il Tribunale, giustificava la sospensione del giudizio; che il regolamento è accolto e l'ordinanza impugnata è cassata; che, di conseguenza, il processo deve proseguire dinanzi al Tribunale di Ancona sulle altre domande proposte dai signori P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Ancona, rimettendo al prosieguo del giudizio la liquidazione delle spese della presente fase.

Roma, 5 maggio 2022 Il res. nte [OSCURATO:PERSONA] 8 G I U 2P:22 > „.-n [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25665-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. R.G. 1057/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Don. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di accogliere il ricorso, dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona Sezione specializzata per le imprese e l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. RILEVATO che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA], ora in concordato preventivo, avendo ricevuto comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente affidato alla società e di risoluzione del finanziamento con intimazione di pagamento del debito residuo, agivano in giudizio per far valere la nullità delle fideiussioni azionate da [OSCURATO:PERSONA] sotto vari profili (mancata pattuizione e illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi ultralegali, illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto e spese, ecc.) e per violazione della normativa antitrust; che l'adito Tribunale di Ancona, con ordinanza del 27 luglio 2021, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ravvisando la competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, della legge n. 168 del 2003, sulla domanda — implicante questione ritenuta pregiudicante — di nullità delle fideiussione per violazione della normativa antitrust; che i signori Lelli hanno proposto regolamento necessario di competenza, al fine di opporsi alla sospensione del giudizio, evidenziando di avere rinunciato ai capi della domanda concernenti la violazione della normativa antitrust; che il proposto regolamento merita accoglimento, condividendosi le conclusioni del Procuratore Generale; Ric. 2021 n. 25665 sez. M1 - ud. 05-05-2022 -2- che i ricorrenti avevano espressamente rinunciato, già nella memoria depositata nei termini concessi alle parti ex art. 183 c.p.c., alle domande concernenti la violazione della normativa antitrust e il risarcimento dei danni conseguenziali, venendo meno la causa pregiudicante che, secondo il Tribunale, giustificava la sospensione del giudizio; che il regolamento è accolto e l'ordinanza impugnata è cassata; che, di conseguenza, il processo deve proseguire dinanzi al Tribunale di Ancona sulle altre domande proposte dai signori P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Ancona, rimettendo al prosieguo del giudizio la liquidazione delle spese della presente fase. Roma, 5 maggio 2022 Il res. nte [OSCURATO:PERSONA] 8 G I U 2P:22 > „.-n [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris