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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12575/2026

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a del Condominio di via Rudena n.31-33, rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controLe [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 511/2024depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22765/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 12575/2026Data pubblicazione 04/05/2026Bruno Pasianotto e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia,pubblicata in data 13.3.2024 e non notificata, confermativa della sentenzadi primo grado con la quale il Tribunale di Padova aveva respinto sia ledomande proposte dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti degli attualiricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA], dante causa di entrambe le parti, siale domande riconvenzionali proposte nei confronti della società.

BrunoPasianotto e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato sette motivi di ricorso,contrastati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso: [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima del suo svolgimento [OSCURATO:PERSONA] e MarziaMagagnin hanno depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato dallacontroricorrente che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre acarico dei ricorrenti rinuncianti in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA]’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dal difensorenel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il19.1.2026, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione delricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. epuò farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unica parte costituita, ha rinunciato al controricorso -con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore-, aderendosostanzialmente alla rinuncia del ricorso e, esplicitamente, alla richiestadei ricorrenti di non essere condannati al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essereconseguentemente disposto.Numero registro generale 22765/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 12575/2026Data pubblicazione 04/05/2026Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile,o sia stata respinta nel merito, e non nell’ipotesi dell’estinzione perrinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso.La Corte di Cassazione,-dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, exart.390-391 c.p.c.;-nulla sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del Condominio di via Rudena n.31-33, rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controLe [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 511/2024depositata il 13/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22765/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 12575/2026Data pubblicazione 04/05/2026Bruno Pasianotto e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia,pubblicata in data 13.3.2024 e non notificata, confermativa della sentenzadi primo grado con la quale il Tribunale di Padova aveva respinto sia ledomande proposte dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti degli attualiricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA], dante causa di entrambe le parti, siale domande riconvenzionali proposte nei confronti della società. BrunoPasianotto e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato sette motivi di ricorso,contrastati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso: [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima del suo svolgimento [OSCURATO:PERSONA] e MarziaMagagnin hanno depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato dallacontroricorrente che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre acarico dei ricorrenti rinuncianti in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA]’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dal difensorenel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il19.1.2026, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione delricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. epuò farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unica parte costituita, ha rinunciato al controricorso -con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore-, aderendosostanzialmente alla rinuncia del ricorso e, esplicitamente, alla richiestadei ricorrenti di non essere condannati al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essereconseguentemente disposto.Numero registro generale 22765/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 12575/2026Data pubblicazione 04/05/2026Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile,o sia stata respinta nel merito, e non nell’ipotesi dell’estinzione perrinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso.La Corte di Cassazione,-dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, exart.390-391 c.p.c.;-nulla sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026Il PresidenteAntonio Scarpa
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