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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 07397/2026

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VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/05/2025 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, il condannato ha proposto personalmente opposizione, trasmessa per competenza a questa Corte dallo stesso Tribunale di sorveglianza trattandosi di impugnazione di ordinanza ricorribile solo per cassazione; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01); Considerato che la riqualificazione dell’opposizione originaria come ricorso in cassazione operata dal giudice di merito non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame e di giustificare la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 – 01); Considerato che non ha rilievo la circostanza che il condannato sia anche avvocato, in quanto è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/05/2025 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, il condannato ha proposto personalmente opposizione, trasmessa per competenza a questa Corte dallo stesso Tribunale di sorveglianza trattandosi di impugnazione di ordinanza ricorribile solo per cassazione; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01); Considerato che la riqualificazione dell’opposizione originaria come ricorso in cassazione operata dal giudice di merito non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame e di giustificare la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 – 01); Considerato che non ha rilievo la circostanza che il condannato sia anche avvocato, in quanto è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de
Decreto Cassazione n. 07397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris