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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12398/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consiglier
Sentenza Cassazione n. 12398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris