CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22851/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione relativa agli interessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 luglio 2025, la Corte di appello di Milano, nel giudizio dì rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 40332 del 9luglio 2024 - la quale aveva annullato un precedente provvedimento di diniego dell'indennizzo richiesto per ingiusta detenzione - ha liquidato in favore della istante, la somma di euro 33.368,53, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di tale somma, oltre ai relativi interessi legali dalla data dell'ordinanza al saldo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lamentando che la condanna ha avuto ad oggetto anche gli interessi legali, in mancanza di una specifica richiesta dell'istante sul punto. Il ricorrente denuncia altresì l'erroneità della statuizione secondo cui gli interessi sarebbero dovuti dalla data della pronuncia dell'ordinanza e non dalla data dell'irrevocabilità della stessa, fino al saldo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi - che devono essere qualificati come corrispettivi e non come moratori - sulla somma attribuita a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti nel solo caso in cui l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in carenza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (ex plurimis, Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Rv. 265580). Nella specie, dagli atti trasmessi a questa Corte, non risulta che la parte istante abbia proposto inizialmente domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità. Ne consegue che la relativa statuizione è stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Va, inoltre, ricordato che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (ex plurimis, Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 14/01/2008, Rv. 238677). 2. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la condanna al pagamento degli 2interessi, con rinvio alla Corte di appello di Milano, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, valutando gli atti in suo possesso quanto all'eventuale avvenuta presentazione della relativa domanda da parte dell'interessata. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]- '22 GIU. 2d2r [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] n-abito 3